Il problema della notifica all’avvocato che cambia domicilio professionale

In caso di notifica di atti effettuata al difensore dell’imputato con consegna di copia al portiere, l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12324/17 depositata il 14 marzo. Il caso. Un soggetto, condannato a 3 mesi di arresto per porto d’armi, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il decreto, infatti, era stato consegnato al portiere del palazzo dal quale il difensore d’ufficio dell’appellante aveva appena trasferito la sede. Questo trasferimento era stato regolarmente notificato all’ordine professionale di Milano. La Corte distrettuale, però, rigettava l’eccezione, argomentando che l’avvocato avrebbe dovuto comunicare la variazione del suo domicilio professionale all’ufficio giudiziario, ovvero invitare il portiere del suo vecchio indirizzo a non ricevere la posta indirizzatagli . Avverso questa pronuncia viene proposto ricorso in Cassazione. La notifica con copia al portiere. Il ricorso è da accogliere. La Corte di Cassazione, infatti, richiamando la sentenza n. 36634/05 delle SS.UU., afferma che, in caso di notifica di atti al difensore dell’imputato eseguita con consegna di copia al portiere [], l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento . Questo perché la norma ex art. 157, comma 3 c.p.p. si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall’imputato, come stabilito dall’art. 167 c.p.p L’interpretazione data dal giudice di merito contraddice la previsione di quest’ultimo articolo, che estende l’applicabilità della norma anche alle notifiche destinate a persone diverse dall’imputato e, quindi, al difensore, come peraltro ribadito da altre pronunce di questa Corte. Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza cassata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 novembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 12324 Presidente Siotto – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 30 novembre 2015 il Tribunale di Milano condannava alla pena di tre mesi di arresto S.M. , giudicato colpevole del reato di cui all’art. 4 l. 110/1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico di complessivi cm. 22 in omissis . 2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’imputato denunciandone la nullità giacché omessa la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Precisava al riguardo l’appellante che detto decreto era stato consegnato al portiere del palazzo dal quale il difensore di ufficio, presso cui l’imputato aveva eletto domicilio, aveva in quel momento trasferito la sede, come comunicato all’ordine professionale di Milano che di tanto aveva dato atto con modalità informatiche. La corte distrettuale, con sentenza del 30 novembre 2015, rigettava l’eccezione processuale proposta dall’appellante e confermava la sentenza impugnata non sottoposta ad alcuna altra censura. Argomentava il giudice dell’appello, per un verso, che l’avv. Cordovara, difensore di ufficio dell’imputato e suo domiciliatario, era perfettamente al corrente della pendenza del processo, avendo ricevuto sia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, sia quello, tardivo e quindi rinnovato nelle forme come innanzi contestate, del primo decreto di citazione a giudizio e, per altro verso, che avrebbe dovuto il predetto difensore comunicare la variazione del suo domicilio professionale all’ufficio giudiziario ovvero invitare il portiere del suo vecchio indirizzo a non ricevere la posta indirizzatagli. 3. Impugna per cassazione la sentenza di appello l’imputato, assistito dal difensore di ufficio avv. Cordovara, il quale nel suo interesse ne denuncia la illegittimità per violazione degli artt. 167, 171 lett. D , 157 co. 3, 148, 167 c.p.p., perché omessa una corretta notificazione dell’atto di citazione al difensore di ufficio ed all’imputato. Deduce in particolare la difesa ricorrente che al momento in cui la cancelleria ha ordinato la spedizione dell’atto processuale all’indirizzo del difensore, questi, già dal giorno precedente, il 23.6.2014, lo aveva mutato comunicandolo all’ordine di appartenenza, quello presso il Tribunale di Milano e che, comunque, la notifica impugnata si appalesava illegittima e contra legem giacché, in costanza della consegna a mani del portiere, gli effetti della notifica si ritengono realizzati al momento della ricezione della raccomandata prevista dall’art. 157 co. 3 c.p.p., mai inviata né al difensore, né all’imputato. Di nessun rilievo giuridico sono da ritenere, ad avviso del difensore, le motivazioni sviluppate dalla corte distrettuale circa un onere del difensore di comunicare all’ufficio il suo mutato indirizzo ovvero in ordine alla sua pretesa conoscenza, comunque, della pendenza del processo in costanza di una notificazione palesemente inficiata da nullità relativa, ritualmente e tempestivamente denunciata dall’interessato con l’atto di appello. 4. Il ricorso è fondato. Questa corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, con sentenza n. 36634 del 27/09/2005, Rv. 231809, mutando l’indirizzo ermeneutico affermato in precedenza da Sezioni Unite, N. 12151 del 1989, ha stabilito il principio secondo cui, in caso di notifica di atti al difensore dell’imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all’art. 157, comma terzo, cod. proc. pen. si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall’imputato art. 167 cod. proc. pen. . La corte d’appello, cui l’eccezione era stata già vanamente riproposta, ha escluso che si applichi alle notifiche non destinate all’imputato la disposizione dell’art. 157 comma 3 c.p.p., laddove ne prevede la conferma a mezzo raccomandata quando l’atto sia stato consegnato al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario giacché comunque nota, al difensore, la pendenza del processo, perché, comunque, tenuto questi a comunicare il mutato indirizzo all’ufficio giudiziario ed in quanto, in ogni caso, tenuto esso difensore ad invitare il portiere del vecchio indirizzo a non ricevere la sua posta. Questa interpretazione, osserva in contrario il Collegio, contraddice l’espressa previsione dell’art. 167 c.p.p., che estende l’applicabilità della norma anche alle notifiche destinate a persone diverse dall’imputato e, quindi, al difensore, come peraltro ribadito da altre pronunce di questa Corte oltre alla precedente delle ss.uu., Cass., sez. III, 25 gennaio 2005, De Martino, m. 231120, Cass., sez. I, 30 marzo 1999, Miceli, m. 213379 . Nella specie, giova ribadirlo, si veda la pag. 5 della sentenza impugnata, all’udienza del 18.6.2014 il Tribunale aveva disposto il rinvio della stessa giacché rilevata l’intempestività del decreto di citazione e la notifica del verbale al difensore di ufficio ed all’imputato, notifica avvenuta nelle forme innanzi riferite e cioè mediante consegna al portiere. All’udienza come innanzi rinviata, quella del dì 8.10.2014, il difensore di ufficio non compariva e veniva sostituito da altro difensore di ufficio, mentre l’imputato veniva dichiarato contumace. Il successivo 29.10 il tribunale decideva la causa condannando l’imputato contumace. La decisione veniva appellata con denuncia del vizio processuale in argomento. Sicché, in applicazione dell’esposta lezione di legittimità, essendo stata tempestivamente dedotta l’eccezione di nullità con l’atto di appello e cioè nella prima occasione processuale utile successiva alla nullità la stessa è proponibile ed ammissibile anche con il ricorso per cassazione ed, in quanto fondata, impone l’annullamento, senza rinvio, anche della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza emessa il 29 ottobre 2014 dal Tribunale di Milano e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.