Estorsione e 1, estorsione e 2, estorsione e ...3: aggiudicata!

In relazione al reato di estorsione, costituisce un ingiusto profitto, qualsiasi vantaggio, non solo di natura economica, che l'agente voglia ottenere e non sia connesso ad un diritto o sia perseguito con uno strumento antigiuridico o con un mezzo legale, con una finalitá tipica differente.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11979/2017, depositata il 13 marzo. Il caso. La Corte d'appello di Sassari, confermando la statuizione del Gup competente, condannava un avvocato per gli illeciti di cui agli artt. 629, 353 c.p. estorsione, turbata libertà degli incanti . L'imputato, infatti, aveva ottenuto l'assegnazione di un immobile, partecipando ad un'asta indetta durante una procedura esecutiva successivamente aveva minacciato il debitore esecutato, richiedendogli il versamento di una somma di denaro per la rinuncia al suddetto procedimento, prospettandogli in alternativa la prosecuzione del medesimo con aggiudicazione definitiva. Il legale ricorreva per cassazione, lamentando violazione degli artt. 1322, 1324, 1343 e 1345 c.c., non sussistendo un divieto esplicito all'accordo stipulato con il debitore e vigendo il principio della libertà contrattuale tra le parti. L'impugnante eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 629 c.p., in relazione al profilo di ingiustizia del profitto e della minaccia, con coartazione della volontà della vittima. Infine, il ricorrente rilevava la violazione dell'art. 353 c.p Autonomia negoziale ed esproziazione immobiliare. La Suprema Corte ha, in primo luogo, chiarito che, pur vigendo nel nostro ordinamento il principio dell'autonomia negoziale, gli accordi e i contratti atipici devono essere posti in essere per scopi meritevoli di tutela, a pena di nullità. Gli Ermellini hanno ricordato come l'accordo avente ad oggetto la rinuncia all'aggiudicazione definitiva del bene sia contrario all'ordinamento giuridico. La procedura di espropriazione immobiliare e il procedimento di vendita non ammettono, secondo il Collegio, interferenze da parte di soggetti privati, eccetto quelle intrusioni necessarie alla realizzazione del procedimento. La ratio di quest'ultimo deve rinvenirsi nella soddisfazione dei crediti, con il dovuto rispetto per la par condicio creditorum , la certezza del diritto e l'utilità sociale da ciò deriva che lo Stato consente che la volontà renitente sia forzata, con un accorto dosaggio di sostituzione e coercizione soltanto ad opera dei propri organi. La rinuncia all'aggiudicazione. Peraltro, hanno aggiunto i Giudici, la vendita forzata rappresenta un potere dello Stato, con scopo traslativo, non caratterizzato da uno scambio di consensi, ma ad una serie di atti. Non si potrebbe, a parere della Corte, parlare di posizione soggettiva conseguente all'aggiudicazione provvisoria del bene e non ci sarebbe quindi un titolare che possa disporne attraverso accordi negoziali. Gli Ermellini hanno ulteriormente precisato che, all'aggiudicazione deve seguire l'obbligo di acquisto del bene, obbligo che se non rispettato determina il pagamento di una multa ed è, pertanto, connotato da un notevole disvalore sociale. Quanto sopra, deve valere anche per la rinuncia volontaria all'aggiudicazione, come confermato dall'art. 177 disp. att. c.p.c Emerge, a parere del Collegio, come il solo scopo del processo esecutivo e della fase di vendita sia la cessione coattiva del bene la mercificazione della situazione di vantaggio derivante dall'aggiudicazione del bene concretizzatasi nel caso di specie nella condotta del legale costituisce uno sviamento dal fine del procedimento stesso. Il profitto conseguito dall'imputato sarebbe, pertanto, ingiusto e contra ius in quanto il legale non era legittimato a pretenderne il versamento. L'ingiusto profitto. I Giudici del Palazzaccio hanno, inoltre, ricordato l'orientamento per cui, in relazione al reato di estorsione, costituisce un ingiusto profitto, qualsiasi vantaggio, non solo di natura economica, che l'agente voglia ottenere e non sia connesso ad un diritto o sia perseguito con uno strumento antigiuridico o con un mezzo legale, con una finalitá tipica differente. Il Collegio, poi, ha aggiunto che la minaccia, elemento costitutivo del delitto di estorsione, sussiste anche laddove il mezzo usato per il conseguimento del profitto ingiusto sia rappresentato da una pattuizione grazie a cui la vittima abbia ottenuto un beneficio. La turbata libertà degli incanti. In relazione al delitto di cui all'art. 353 c.p. e alla contestazione della sua sussistenza, gli Ermellini hanno affermato come tale fattispecie tuteli il regolare svolgimento delle aste pubbliche e delle licitazioni private. Il Collegio ha, inoltre, aggiunto che il turbamento può realizzarsi tanto durante la gara, quanto fuori dalla medesima o durante il lungo procedimento che la caratterizza. Il turbamento, quindi, sussiste qualora ci sia una lesione degli interessi della pubblica amministrazione che orientano il procedimento di esecuzione forzata, senza che rilevi il concretizzarsi di una alterazione del risultato della gara. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'illecito di cui all'art. 353 c.p., in quanto estinto per prescrizione. Il Collegio ha rigettato il ricorso nel resto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 febbraio – 13 marzo 2017, n. 11979 Presidente Cammino – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31/5/2011, il G.U.P. del Tribunale di Tempio Pausania condannava l’avv. R.G. , previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 629 e 353 cod. pen. l’imputato veniva anche dichiarato interdetto dai pubblici uffici, nonché legalmente durante la pena e condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile S.A. con riguardo al delitto di estorsione . In particolare, l’imputato, di professione avvocato, dopo avere ottenuto l’assegnazione di un immobile a seguito di asta indetta in una procedura esecutiva presso il Tribunale di Sassari, alla quale aveva partecipato per persona da nominare , mediante minaccia consistita nel prospettare al debitore esecutato l’alternativa tra il versamento della somma di Euro 8.500,00 con conseguente rinunzia alla procedura, o la prosecuzione della medesima sino all’aggiudicazione definitiva, avrebbe costretto il debitore ad accettare la suddetta proposta. L’imputato si sarebbe così procurato un ingiusto profitto, con correlativo danno per il debitore, costituito dal versamento della somma di Euro 4.000,00 che quest’ultimo gli aveva versato a titolo di acconto sul maggior importo sopra indicato. La condotta posta in essere dall’imputato avrebbe, altresì, turbato la regolarità del procedimento immobiliare di esecuzione, relativo alla vendita del bene di proprietà del debitore. 2. Con sentenza in data 9/12/2015 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto la decisione del giudice di primo grado. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello ricorre per cassazione il difensore, nell’interesse dell’imputato, il quale ne chiede l’annullamento. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1322, 1324, 1343 e 1345 cod. civ., nella parte in cui la Corte d’appello aveva omesso di indicare quali limiti giuridici positivamente ed espressamente imposti - avesse violato l’imputato nel negoziare e stabilire con il debitore esecutato un corrispettivo per la rinuncia all’aggiudicazione del bene oggetto della vendita, non potendosi ravvisare genericamente l’esistenza del divieto alla conclusione di un accordo di tal genere nella mancanza di una previsione normativa al riguardo, posto che la libertà contrattuale dei privati deve intendersi estesa sino a dove non è espressamente vietata dall’ordinamento. Né, peraltro, era sufficiente a far ritenere contra ius la proposta così formulata, la circostanza che lo scopo, perseguito dall’imputato, di ottenere un corrispettivo per abbandonare la procedura, non fosse previsto come risultato tipico del procedimento di esecuzione immobiliare. Tale finalità, infatti, non contrastava con alcuna delle disposizioni poste a fondamento della libertà negoziale dei privati artt. 1322 e 1324 cod. civ. ed, anzi, era espressione della loro facoltà di porre in essere contratti ed atti unilaterali anche atipici . Del resto, il contenuto dell’accordo così concluso tra le parti non contrastava con alcuna disposizione a carattere imperativo, né con l’ordine pubblico od il buon costume, né era altrimenti ravvisabile un’ipotesi di illiceità della causa o di motivo illecito comune ad entrambe le parti del contratto. Né, poi, ricorreva un pregiudizio per la procedura esecutiva e per la par condicio dei creditori, in quanto alla rinunzia all’aggiudicazione definitiva del bene da parte dell’imputato conseguiva l’effetto, da parte della procedura, di incamerare la somma da questi già versata a titolo di cauzione al momento dell’offerta, rendendo così nuovamente libero il bene che tornava ad assolvere pienamente alla sua funzione di garanzia. D’altro canto, poi, il debitore esecutato, in ragione della rinunzia, riusciva a guadagnare tempo, così disponendo ulteriormente dell’immobile in cui poteva continuare a dimorare. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 629 cod. pen. quanto al requisito dell’ingiustizia del profitto, erroneamente ravvisato dalla Corte d’appello in base alle modalità concrete dell’agire dell’imputato anziché nell’antigiuridicità extra-penale dello stesso e, in particolare, nel ritenere che il ricorrente avesse preso parte alla gara nel preordinato intento, non già di aggiudicarsi il bene per persona da nominare, bensì di estorcere al S. il compenso richiesto. Si trattava, invero, di una ricostruzione a carattere meramente congetturale, esclusivamente basata, per un verso, sull’indimostrata premessa dell’inesistenza della società Domus di , nel cui interesse il ricorrente avrebbe dichiarato di agire, e, per altro verso, sull’ulteriore premessa di avere preso parte alla gara come unico concorrente . Nel caso in esame, poi, difettavano i requisiti caratterizzanti la c.d. estorsione contrattuale, in quanto il profitto era riconducibile al diritto vantato sull’immobile il ricorrente, infatti, si era aggiudicato il bene dopo aver versato un acconto sul prezzo di vendita e, di conseguenza, era divenuto titolare di una posizione soggettiva tutelata dall’ordinamento. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 629 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ingiustizia della minaccia, con conseguente coartazione della volontà della persona offesa, ravvisata erroneamente dalla Corte territoriale nella prosecuzione della procedura esecutiva sino all’aggiudicazione, evento che non dipendeva più dalla volontà delle parti, atteso che la stessa sarebbe comunque proseguita nell’interesse dei creditori , potendo, invece, queste solo formalizzare l’aggiudicazione o rinunziarvi. Inoltre, stante l’assenza di ingiustizia del profitto, non era configurabile l’ingiustizia della minaccia e, dunque, la coartazione del volere altrui. Il debitore esecutato, laddove non avesse concordato con il ricorrente il corrispettivo previsto dalla negoziazione avente ad oggetto la rinunzia alla procedura esecutiva, non avrebbe subito alcun male nella sua accezione giuridica, in quanto le conseguenze sarebbero state quelle normativamente imposte dall’esito fruttuoso della vendita aggiudicazione del bene da parte dell’acquirente e rilascio ad opera del debitore . 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’esatta qualificazione del danno, erroneamente ravvisato dalla Corte d’appello nell’avere l’imputato preso parte alla gara come unico concorrente, in assenza del quale l’asta sarebbe andata deserta ed il debitore esecutato alcun compenso avrebbe dovuto corrispondere per beneficiare del rinvio dell’esecuzione ad una successiva vendita. Si trattava, per come già osservato, di affermazione apodittica e, soprattutto, abnorme in quanto si faceva discendere il danno giuridicamente rilevante non più dall’abuso della posizione di aggiudicatario conseguita dal ricorrente, bensì nell’aspettativa del debitore esecutato di poter ottenere un gratuito rinvio dell’asta quasi che una tale aspettativa avesse un qualche fondamento di rilevanza giuridica . 2.5. Con il quinto motivo deduce la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione laddove la Corte d’appello aveva omesso di apprezzare compiutamente, ai fini dell’esclusione del dolo, che le parti avevano convenuto di sostituire la ricevuta dell’acconto percepito dal ricorrente con una scrittura documentante l’accordo intercorso tra le medesime parti la Corte territoriale, invece, aveva erroneamente ravvisato l’elemento soggettivo nel fatto che l’imputato, per la sua qualità di avvocato, doveva ritenersi, per ciò stesso, pienamente consapevole dell’uso improprio del diritto che stava facendo . Inoltre, analoga incongruenza logica della motivazione era ravvisabile laddove non aveva assegnato eguale rilevanza, ai fini dell’esclusione del dolo, alla circostanza che l’imputato aveva spontaneamente sottoscritto una dichiarazione, consegnata al debitore esecutato, che attestava l’avvenuto pagamento dell’acconto a titolo di corrispettivo per la rinuncia al perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva dell’immobile. Peraltro, tale ricevuta avrebbe dovuto essere sostituita con un contratto dimostrativo dell’intesa raggiunta, circostanza che attestava la buona fede del ricorrente e la sua convinzione di agire secundum legem atteso che è assai implausibile che un estorsore rilasci una dichiarazione scritta a riprova del corrispettivo illecito ricevuto . 2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 353 cod. pen. nella parte in cui la Corte aveva affermato che sussiste la turbativa d’asta anche nell’ipotesi in cui la condotta contestata si verifichi dopo l’aggiudicazione, sia pure provvisoria, del bene esecutato. Nel caso di specie, mancavano entrambi i requisiti richiesti dalla fattispecie in esame, ossia un’irregolare aggiudicazione della gara mediante l’allontanamento di altri concorrenti e una condotta, tipicamente stabilita violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti , idonea ad influenzare la libera concorrenza tra più offerenti ai fini della determinazione dell’esito finale della gara. 2.7. Con il settimo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge art. 32 cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale ha revocato all’imputato esclusivamente la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e non quella dell’interdizione legale durante la pena. 2.8 Nelle conclusioni di udienza il difensore, in via subordinata, chiedeva annullarsi la sentenza impugnata con riferimento al delitto di turbativa d’asta per essere comunque estinto per sopravvenuta prescrizione. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato limitatamente al rilievo relativo alla mancata revoca all’imputato della pena accessoria dell’interdizione legale. Va rigettato, invece, con riguardo agli ulteriori motivi. La decisione impugnata deve essere, poi, annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., limitatamente al reato di cui all’art. 353 cod. pen. perché estinto per sopravvenuta prescrizione, con eliminazione della relativa pena. 4. Tanto premesso, quanto al profilo relativo alla sussistenza del delitto di estorsione, ritiene questa Corte che tutti i relativi motivi di ricorso siano infondati. 4.1. Benché l’autonomia negoziale consenta ai privati di concludere contratti atipici volti a soddisfare al meglio il loro assetto di interessi, ciò non toglie che i negozi stipulati nell’esercizio di tale prerogativa debbano essere diretti a realizzare finalità meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Altrimenti, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla validità del contratto, dovrà dichiararne la nullità. Ciò precisato, va evidenziato, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, come la stipulazione di un accordo, avente ad oggetto la rinunzia all’aggiudicazione definitiva del bene trattandosi nella specie di vendita senza incanto, come emerge dal verbale in data 16/1/2008 fol. 13 del fascicolo del P.M. , non sia espressione di un legittimo esercizio dell’autonomia negoziale, ma risulti precluso in ragione di espressi divieti di carattere positivo imposti dall’ordinamento giuridico e relativi proprio alla natura del procedimento di espropriazione immobiliare e, in particolare, del sub-procedimento di vendita. Trattasi, invero, di procedimento che, a differenza di quello di cognizione, di regola dominato dal principio dispositivo, non permette private intrusioni, se non nei limiti fisiologici derivanti dalla stessa funzione del processo esecutivo per espropriazione, che per definizione si rivolge a soggetti estranei al processo stesso, per intercettarne l’interesse all’acquisto e realizzare, quindi, la sua finalità tipica la trasformazione del bene pignorato in denaro, onde soddisfare i creditori nella successiva fase distributiva. Allorché la tutela del diritto soggettivo si scontra con la tutela della libertà, lo Stato-ordinamento non ammette alternative, non rilascia deleghe, né temporanee investiture ad altri e, solo con i propri organi e procedure consente che la volontà renitente sia forzata, con un accorto dosaggio di sostituzione e coercizione. La volontà privata viene lasciata operare finché si tratta di raggiungere effetti satisfattivi analoghi a quelli dell’esecuzione con meccanismi sostanziali che hanno un fondamento consensuale, ma quando l’iter della finale soddisfazione passa attraverso un’incidenza nella sfera giuridica dell’obbligato che non può semplicemente derivarsi da una di lui previa volontaria soggezione, ecco dunque che diviene obbligata la procedura giurisdizionale-coattiva, l’unica i cui effetti possano essere assunti come propri dall’ordinamento. E passando la tutela dei diritti attraverso un’attività sostitutiva, autoritativa e, talvolta coercitiva, ma sempre intrusiva nella sfera patrimoniale e di libertà dell’esecutato, alla relativa fase procedimentale non può non riconoscersi valenza statuale. E ciò in ragione degli stessi obiettivi avuti di mira, di cui s’è in parte detto poc’anzi la soddisfazione dei crediti nell’ottica del rispetto della par condicio creditorum al fine di realizzare compiutamente ed autoritativamente la responsabilità patrimoniale del debitore di cui all’art. 2740 cod. civ. , la certezza del diritto e l’utilità sociale. Ma la valenza pubblicistica si coglie, altresì, anche con riguardo alla vendita forzata, la quale, lungi dall’essere un negozio di diritto privato in cui il creditore agisce come una sorta di mandatario ex lege del debitore, è diretta espressione di un potere dello Stato, esercitato tramite l’organo giurisdizionale, finalizzato ad un effetto traslativo che non si riconduce allo scambio dei consensi, ma ad una serie di atti incluso il pagamento finale del prezzo che appartengono al procedimento. Di conseguenza, è un fuor d’opera parlare di posizione soggettiva derivante dall’aggiudicazione provvisoria del bene che legittima il suo titolare a disporne in via negoziale a prescindere dalla considerazione che, trattandosi nella specie di vendita senza incanto, come già detto, l’aggiudicazione in favore del ricorrente fu definitiva, occorre pur sempre considerare che all’aggiudicazione consegue l’obbligo di acquistare il bene, il che avviene solo a seguito della emissione del decreto di trasferimento, esitato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ. dopo che questi abbia verificato l’integrale versamento del prezzo. E ciò è tanto vero che, in caso di inadempimento, è espressamente previsto che la procedura incameri la cauzione a titolo di multa , somma che poi andrà a comporre la massa attiva da distribuirsi, ai sensi dell’art. 509 cod. proc. civ. In tal senso depone chiaramente la disposizione di cui all’art. 587 cod. proc. civ., intitolata inadempienza dell’aggiudicatario e l’espresso riferimento alla multa quale tipica sanzione. Già nella struttura tipizzata del procedimento esecutivo immobiliare, quindi, l’inadempimento dell’aggiudicatario costituisce un comportamento che accentra su di sé un particolare disvalore sociale, costituito dal pregiudizio arrecato all’attuazione delle finalità pubblicistiche a cui la fase esecutiva è normativamente destinata il che non può non valere, a maggior ragione, per la volontaria rinunzia all’aggiudicazione. A conferma di ciò, depone anche l’ulteriore previsione dell’art. 177 disp. att. cod. proc. civ., titolata dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario , secondo cui l’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Ciò sta indubbiamente a significare che l’ordinamento considera deleterio un esito infruttuoso della procedura, come lo stesso dilungarsi della stessa in conseguenza della rinuncia o anche, più semplicemente, dell’inadempimento dell’aggiudicatario. Non si tratta, dunque, di far discendere un divieto alla disponibilità, in capo all’aggiudicatario, di rinunciare all’acquisto definitivo del bene dall’asserita mancanza di una previsione normativa al riguardo , ma di dare atto dell’esistenza di una preclusione desumibile da diverse disposizioni che assegnano al processo esecutivo e alla fase della vendita l’unica ed obbligata finalità di alienazione coattiva del bene. Pertanto, un mercimonio della situazione di vantaggio conseguente all’aggiudicazione del bene, del tipo di quello effettuato dal legale nel caso in esame, costituisce uno specifico sviamento della finalità tipica del procedimento di vendita e si pone in contrasto anche con il limite dell’utilità sociale imposto dall’art. 41, comma 2, della Costituzione all’autonomia privata. Ne consegue, quindi, la contrarietà a norme imperative dell’accordo concluso dal ricorrente col debitore esecutato, stante l’illiceità della causa. 4.2. Peraltro, per completezza, e trattasi di profili che verranno in rilievo anche con riferimento all’oggettività giuridica, va evidenziato come sia del tutto infondato sostenere che il bene, in conseguenza della rinunzia all’aggiudicazione che l’imputato avrebbe operato in funzione dell’accordo, sarebbe tornato ad assolvere pienamente alla sua funzione di garanzia senza alcun pregiudizio per la procedura esecutiva. Infatti, essendo il ricorrente l’unico partecipante alla vendita in questione, la sua rinunzia avrebbe imposto la fissazione di una nuova successiva vendita alle medesime condizioni, con allungamento e dispendio sia dei tempi procedimentali che di quelli volti alla soddisfazione dei creditori. Inoltre, non è affatto scontato che il bene venga rivenduto allo stesso prezzo di quello oggetto della precedente aggiudicazione, non potendo escludersi, ovviamente, che anche il nuovo esperimento avesse esito infruttuoso e occorresse quindi disporne uno ulteriore, con prezzo base d’asta inferiore. È, quindi, evidente il pregiudizio certamente arrecato ai creditori, costretti a subire una postergazione del momento del proprio soddisfacimento, pur a fronte della legittima aspettativa che il sub-procedimento di vendita, in cui l’odierno ricorrente s’era reso aggiudicatario, giungesse al suo esito naturale, mediante il pagamento del prezzo. Infine, a fronte dell’asserto secondo cui il debitore esecutato, in ragione della rinunzia, avrebbe guadagnato tempo, così disponendo ulteriormente dell’immobile, va invece precisato che l’ulteriore prolungarsi della fase della vendita avrebbe certamente esposto il debitore esecutato al pagamento di maggiori somme a titolo di interessi, considerato che l’apertura del processo esecutivo non congela la decorrenza degli stessi a differenza della procedura fallimentare e, dunque, il quantum del debito. 4.3. L’affermata preclusione alla possibilità di accordi aventi ad oggetto la rinunzia all’aggiudicazione definitiva rende, di conseguenza, ingiusto il profitto avuto di mira in quanto conta ius, posto che il ricorrente, da un lato, non era legittimato a pretenderne l’esborso e, dall’altro, il debitore esecutato a versare il relativo corrispettivo. Non derivando, pertanto, il profitto da alcuna pretesa giuridicamente tutelata, non decisive risultano le obiezioni formulate nel ricorso, laddove censurano la decisione impugnata per avere ricavato il requisito dell’ingiustizia dalle concrete modalità dell’azione. Peraltro, l’affermazione della Corte territoriale di avere l’imputato strumentalizzato un procedimento legittimo con mezzi illeciti e distorti assume comunque rilievo non solo ai fini del dolo su cui si dirà innanzi, ma anche ai fini della stessa connotazione di ingiustizia del profitto avuto di mira. Non si tratta, infatti, di affermare il principio che il profitto è non iure allorché sia ottenuto con mezzi moralmente discutibili, dovendo il giudice fare applicazione di regole di carattere giuridico. Ma di riconoscere che il requisito dell’ingiustizia può anche derivare dall’uso di mezzi illeciti in quanto contra ius. Ed utilizzare un procedimento civile per scopi estranei alle sue finalità e per conseguire un risultato economico che non gli appartiene rende necessariamente ingiusto quel ricavato, in quanto ingiusto è il fine a cui tende. Al riguardo, questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di delitto di estorsione, l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso ex multis Sez. 2, n. 29563 del 17/11/2005, Rv. 234963 Sez. 2, n. 16658 del 31/3/2008, Rv. 239780 . 4.4. Infondate sono anche le doglianze riguardo la sussistenza della minaccia. 4.4.1. Correttamente i giudici di merito hanno ravvisato la prospettazione del male ingiusto nella prosecuzione della procedura esecutiva che avrebbe comportato la perdita definitiva del bene in capo al debitore esecutato. Si trattava di un effetto che dipendeva dalla volontà dell’imputato il trasferimento definitivo del bene era, infatti, condizionato al versamento del prezzo di vendita da parte del ricorrente e all’emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione. 4.4.2. Né vale ad escludere la minaccia la circostanza che il debitore esecutato, da una tale situazione, avrebbe asseritamente ricavato un vantaggio. Anzitutto va osservato come tale deduzione risulti apodittica e del tutto indimostrata a fronte, invece, di precisi elementi di fatto, aventi carattere notorio, che depongono nel senso di escludere che un ritardo della vendita si risolva sempre in un vantaggio per il debitore esecutato. Infatti, l’ulteriore prolungarsi della fase della vendita avrebbe aumentato la misura degli interessi dovuti dal debitore sulla sorte capitale, considerato che l’apertura del processo esecutivo non congela la decorrenza degli stessi e, dunque, il quantum del debito. Inoltre, non sempre accade che l’immobile venga rivenduto allo stesso prezzo di quello oggetto della precedente aggiudicazione, non potendo escludersi che gli esperimenti di vendita successivi si concludano con un ricavo inferiore il che, correlativamente, si traduce in una minore esdebitazione per l’esecutato, così aggravandosi la sua situazione di incapienza. 4.4.3. Peraltro, per come osservato anche da questa Corte con orientamento richiamato nella sentenza impugnata, la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, non è esclusa dal solo fatto che lo strumento utilizzato per la realizzazione di un profitto ingiusto sia la stipulazione con la persona offesa di un accordo che assicuri, in ipotesi, a questa una qualche utilità Fattispecie in cui l’assegnatario di un immobile espropriato aveva indotto il debitore ancora nel possesso dell’immobile alla conclusione di un accordo in forza del quale, previa rinuncia all’immediata reintegra nel possesso, l’assegnatario si assicurava il pagamento di una somma di denaro, non dovuta, a titolo di indennità di occupazione Sez. 2, n. 10542 dell’11/12/2008, dep. 10/03/2009, Rv. 243858 Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Rv. 247350 . 4.5. Parimenti infondate sono le censure mosse a proposito dell’ingiustizia del danno. Riguardo al profilo del danno questo, in piena aderenza con lo schema tipico dell’estorsione, va individuato nel corrispettivo economico realizzato dal ricorrente in conseguenza della pretesa da questi formulata che, per come sopra evidenziato, è sfornita di alcun fondamento giuridico. Risulta, infatti, che il debitore esecutato versò all’imputato la somma di Euro 4.000,00 a titolo di acconto della maggior somma richiesta di Euro 8.500,00 affinché il ricorrente rinunziasse alla procedura esecutiva intrapresa. In conseguenza della condotta illecita dell’imputato, il debitore ha subito un pregiudizio di carattere economico nella sua sfera patrimoniale, essendo stato costretto al pagamento di una somma che, secondo legge, non era dovuta. 4.6. Infondate e in parte anche inammissibili risultano le doglianze in tema di elemento soggettivo. 4.6.1. Al riguardo, va infatti osservato come la deduzione difensiva secondo cui, l’avvenuto rilascio, da parte dell’imputato, della ricevuta della somma versata in acconto dal debitore, a fronte della rinuncia all’aggiudicazione, denoterebbe la piena convinzione di agire conformemente alle norme di diritto, risulti smentita mediante il richiamo, operato da entrambi i giudici di merito, a puntuali elementi di fatto e di diritto. Si è correttamente evidenziato come l’imputato non provvide affatto a redigere sua sponte lo scritto, ma che ciò avvenne su esplicita richiesta del debitore esecutato che voleva una ricevuta attestante quanto gli stava versando. Tale ricostruzione, del resto, risulta avvalorata anche da un elemento di natura logica, costituito dalla circostanza che il debitore consegnò all’imputato l’acconto avendo già notiziato, sporgendo denunzia, le forze dell’ordine della richiesta avanzata dal ricorrente. Pertanto, era proprio il debitore esecutato che aveva interesse a far risultare documentalmente la veridicità di quanto denunziato alla polizia giudiziaria. Peraltro, i giudici di seconde cure danno anche atto che l’imputato, allorché consegnò al debitore la ricevuta, gli raccomandò di restituirgliela il giorno successivo. Ciò poi non avvenne in quanto il documento venne consegnato ai Carabinieri che lo sequestrarono. Peraltro, non risulta avere alcun rilievo ai fini dell’esclusione del dolo, il fatto che le parti avrebbero dovuto stipulare successivamente al versamento dell’acconto una scrittura privata. Trattasi, infatti, di adempimento che venne già previsto al momento della ricezione dell’acconto, avendone le parti dato espressamente atto nello stesso foglio in cui venne rilasciata la ricevuta. Quindi, la scrittura avrebbe solo documentato il successivo versamento dell’intero prezzo, per una causale che era stata già ben precisata all’atto del versamento dell’acconto da corrispondere a fronte della rinuncia all’aggiudicazione della vendita giudiziaria del Tribunale di Sassari RG n. 213/00 del 16.1.2008 . 4.6.2. A conferma della sussistenza dell’elemento soggettivo rilevano, altresì, ulteriori elementi, puntualmente passati in rassegna nelle decisioni impugnate, espressivi dell’intento dell’imputato di utilizzare strumentalmente il procedimento di vendita al fine di realizzare un ingiusto profitto. In particolare, si è fatto riferimento alle modalità attraverso le quali avvenne l’incontro tra le due parti il ricorrente, infatti, una volta ottenuta l’aggiudicazione dell’immobile all’asta giudiziaria si mise immediatamente in contatto col debitore proponendogli dapprima la vendita della casa pignorata, asserendo di curare gli interessi di una società immobiliare la Domus di , di cui in realtà non è emersa la reale esistenza, e, poi, dinanzi all’impossibilità di procedere all’acquisto, lo pose dinanzi alla gravosa alternativa tra perdere la casa immediatamente ovvero pagare, in tempi brevissimi appena otto giorni la somma di Euro 8.500,00, così da poter postergare l’esito della procedura esecutiva e permanere ancora nell’abitazione. Peraltro, che l’imputato fosse del tutto disinteressato dalla sorte del procedimento di vendita e che l’intento perseguito fosse quello di fare mercimonio dell’aggiudicazione ai danni del debitore esecutato si rinviene anche dall’evidente sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione Euro 28.000,00 cfr. verbale del 16/1/2008 e quello che il ricorrente propose in prima battuta al debitore per vendergli la casa, pari ad Euro 45.000,00. L’imputato offrì in vendita il bene per un importo pari quasi al doppio del suo valore di aggiudicazione e ciò la dice lunga su quale fossero le sue reali intenzioni, come del resto risulta confermato anche dall’analoga sproporzione della somma richiesta per rinunziare all’aggiudicazione - pari ad un saldo netto di Euro 6.000,00 corrispondente a quasi 1/4 dell’intero valore del bene - e permanere per pochi mesi all’interno dell’immobile in attesa di una nuova asta. Egli quindi approfittò della situazione di obiettiva difficoltà in cui il debitore esecutato si trovava, al fine di conseguire un ingiusto profitto. 4.6.3. Quanto, poi, alla censura mossa alla sentenza impugnata laddove, tra le modalità sospette della condotta, ha assegnato rilievo all’inesistenza della società Domus di per conto della quale l’imputato avrebbe agito ex art. 579 cod. proc. civ., essa si rivela inammissibile e manifestamente infondata. Inammissibile poiché l’eventuale travisamento della prova deve essere necessariamente dedotto con la specifica indicazione o allegazione degli atti processuali a sostegno. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato soltanto a confutare la circostanza sulla necessaria indicazione degli atti del processo da cui è evincibile il vizio di travisamento della prova, vedi Sez. 6, n. 5146 del 16/1/2014, Rv. 258774 . Inoltre, e trattasi di profilo che rende la doglianza anche manifestamente infondata, non risulta dalla lettura delle sentenze impugnate, né da atti allegati al ricorso, che l’imputato agì munito di procura speciale al medesimo conferita, con data certa anteriore alla data fissata per il deposito dell’offerta di acquisto, dalla società Domus di , onde partecipare all’asta o che avesse ottenuto o disponesse della liquidità necessaria per acquistare il bene come si era impegnato a fare, elementi tutti che avvalorano ancor più, sotto il profilo del dolo, la sussistenza dell’elemento soggettivo. 5. Infondato è altresì il motivo dedotto con riguardo alla sussistenza del delitto di turbativa d’asta. 5.1. Va anzitutto precisato che il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. tutela anche il regolare svolgimento delle aste pubbliche e delle licitazioni private. Si è, poi, affermato che il turbamento può essere realizzato non soltanto nel momento stesso in cui la gara si svolge, ma anche durante il suo complesso iter procedimentale o al di fuori di essa Sez. 6, n. 11628 del 12/12/2005, Rv. 233686 . Ciò che rileva è che il comportamento del soggetto agente, posto in essere mediante una delle modalità tipiche richieste dalla norma violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti provochi la lesione degli interessi della pubblica amministrazione che sono sottesi allo svolgimento del procedimento di esecuzione forzata e, in particolare, che abbia soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo invece irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei risultati di essa Sez. 2, n. 43408 del 23/6/2016, Rv. 267967 Sez. 6, n. 41365 del 27/9/2013, Rv. 256276. Sulla natura di pericolo del delitto di cui all’art. 353 cod. pen. e sul concorso formale col delitto di estorsione, vedi Sez. 2, n. 13505 del 13/3/2008, Rv. 239794 . 5.2. Tanto premesso, nel caso in esame l’imputato mediante minaccia costrinse il debitore esecutato ad accettare una proposta volta alla rinunzia all’aggiudicazione. In conseguenza di tale azione, la gara ne risultò turbata, in quanto l’illecita rinunzia avrebbe determinato - essendo l’imputato l’unico concorrente - l’esito infruttuoso della procedura di vendita, con conseguente lesione dell’interesse della pubblica amministrazione a che la gara si svolgesse regolarmente e che venissero conseguiti gli scopi a cui questa è preordinata. Peraltro, il chiaro ed accertato intento del ricorrente di utilizzare la procedura di vendita esclusivamente quale strumento per conseguire fini differenti da quelli alla quale la stessa era diretta non avendo mai avuto l’imputato il reale intento di acquistare l’immobile , rileva quale ulteriore segmento antecedente di turbativa, poiché la partecipazione viziata e la successiva attività estorsiva hanno comunque ritardato il naturale decorso del procedimento di vendita, non potendo semplicemente obliterarsi il segmento processuale alterato dall’imputato, ma occorrendo procedere alla rifissazione della vendita stessa, alle medesime condizioni. Anche per tal verso, quindi, risulta evidente la distorsione dell’utilizzo del procedimento esecutivo effettuato dall’imputato, con evidenti conseguenze per l’interesse statuale ad una celere definizione dei procedimenti giudiziari, non a caso sancito dall’art. 111 della Costituzione. 6. Fondato è, invece, l’ultimo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per non avere revocato, in funzione della misura della pena inflitta dal giudice di primo grado, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici anche quella dell’interdizione legale. Trattasi, all’evidenza, di mero errore materiale circoscritto al dispositivo della sentenza, in quanto nella motivazione il giudice di seconde cure dà espressamente atto che in considerazione della pena inflitta, va senz’altro accolta la richiesta difensiva di esclusione delle pene accessorie sopra richiamate , ossia dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante la pena . Nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo, e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. Sez. 6, n. 8916 del 8/2/2011, Rv. 249654 Sez. 4, n. 26172 del 26172 del 19/5/2016, Rv. 267153 . Va, pertanto, integrato, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., il dispositivo della sentenza di appello, con conseguente revoca anche della pena accessoria dell’interdizione legale. 7. Va, infine, dichiarata l’estinzione del reato di cui all’art. 353 cod. pen. per sopravvenuta prescrizione. 7.1. Il reato, infatti, risulta consumato il omissis da tale momento è cominciato a decorre il termine di prescrizione che, tenuto conto delle interruzioni di legge, è pari nella sua estensione massima ad anni sette e mesi sei. Deve poi essere aggiunto l’ulteriore termine di anni uno dovuto alle diverse sospensioni dichiarate nel corso del processo mesi quattro e giorni venti per rinvio su istanza del difensore dell’udienza del 25.11.2009 davanti al GUP mesi sette e giorni dieci per rinvio su istanza delle parti dell’udienza del 14.4.2010 davanti al G.U.P. con la conseguenza che al 31/7/2016 il reato si è estinto per prescrizione. Trattandosi di prescrizione maturata dopo la deliberazione della sentenza di appello e non essendo il ricorso per cassazione inammissibile, la causa estintiva deve essere rilevata ex officio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ad opera di questa Corte di legittimità. 7.2. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perché estinto per prescrizione. Alla determinazione della residua pena per il delitto di estorsione può procedere, ai sensi dell’art. 620 lett. L cod. proc. pen., direttamente questa Corte, in funzione del relativo calcolo operato dal giudice di primo grado, eliminandosi, per l’effetto, l’aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa apportato in relazione al reato di cui capo B per la continuazione. Ne consegue, pertanto, la condanna dell’imputato alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed Euro 666,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 353 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena in continuazione. Revoca la pena accessoria dell’interdizione legale disposta con la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 31/5/2011. Rigetta il ricorso nel resto.