Pochi grammi di cocaina in tasca non sono sufficienti per parlare di uso personale

Il dato relativo alla quantità di stupefacente detenuto non consente, da solo, di poter ritenere che la sostanza sia destinata ad uso esclusivamente personale. In tal senso, è richiesto che il giudice valuti anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 11569/17 depositata il 10 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale che riconosceva l’imputato responsabile del delitto di illecita detenzione si sostanze stupefacenti. L’imputato ricorre per cassazione deducendo l’erronea esclusione della destinazione dello stupefacente ad esclusivo uso personale, sulla base del mero dato ponderale della sostanza caduta in sequestro. Come si afferma la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale? La Corte di legittimità rileva la disciplina dell’art. 75, comma 1- bis, d.p.r. n. 309/90 laddove indica li elementi significativi della destinazione all’uso esclusivamente personale dello stupefacente. Tali elementi consistono nella quantità, che non deve superare i limiti massimi indicati nei decreti ministeriali, e nelle modalità con cui si presentano le sostanze, in relazione al loro peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze. Nella valutazione di quest’ultime circostanze è ammissibile, inoltre, un libero apprezzamento del giudice, considerati anche tutti gli elementi meramente indiziari a sua disposizione. Sulla scorta di quanto riportato, gli Ermellini affermano che il dato relativo alla quantità di stupefacente detenuto non consente, di per sé, di poter ritenere che la sostanza sia destinata ad uso non esclusivamente personale, essendo richiesto, nei casi in cui il dato ponderale non sia da solo sufficiente a giustificare inequivocabilmente la destinazione, che il giudice valuti anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa . Per tutti questi motivi, rispettando il provvedimento in questione tutti i parametri previsti dalla legge, Il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 febbraio – 10 marzo 2017, numero 11569 Presidente Savani – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13/4/2015 ha riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata recidiva e rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 16/6/2014, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto A.A. responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 1-bis d.P.R. 309/90, per l’illecita detenzione di grammi 191,70 di sostanza stupefacente del tipo cocaina fatto accertato in omissis . Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. penumero . 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte del merito avrebbe erroneamente escluso la destinazione dello stupefacente ad esclusivo uso personale sulla base del mero dato ponderale della sostanza caduta in sequestro. Osserva, inoltre, che la mancanza di verifica circa l’effettiva qualità dello stupefacente non consentirebbe di valutarne il valore in relazione al dato ponderale e che i giudici del gravame avrebbero confuso il suo stato economico con la capacità reddituale, non considerando, peraltro, che le emergenze processuali avrebbero posto in luce la disponibilità del denaro necessario all’acquisto dello stupefacente. 3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al fatto che i giudici del merito, pur ritenendolo un assuntore di stupefacenti, non avrebbero considerato che il quantitativo residuo di droga rispetto a quello destinato al consumo ed alla scorta personale, avrebbero consentito di riconoscere la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Va preliminarmente rilevato che il ricorso ripropone in questa sede questioni già prospettate ed adeguatamente risolte dal giudice di secondo grado. 2. Per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che i giudici del gravame hanno posto in evidenza alcuni dati fattuali ritenuti rilevanti al fine di escludere che lo stupefacente detenuto dal ricorrente fosse destinato ad un uso esclusivamente personale. A tale proposito, la Corte territoriale osserva che il quantitativo dello stupefacente circa 192 grammi risulta certamente elevato e non compatibile con le condizioni economiche dell’imputato, il quale non aveva fornito valida dimostrazione, quale la produzione delle dichiarazioni dei redditi, della disponibilità di denaro sufficiente per l’acquisto della sostanza, il cui valore aveva egli stesso quantificato in circa 15.000,00/18.000,00 Euro. Osservano a tale proposito i giudici dell’appello che, sempre sulla base di quanto emerso in giudizio, l’attività di compro oro dell’imputato risultava cessata e gli acquisti effettuati nell’ambito di detta attività erano cessati nel dicembre 2012 ed erano del tutto assenti per l’intero anno 2013, fino alla data dell’arresto, il 26/12/2013. La Corte territoriale ha posto anche in evidenza l’inverosimiglianza della tesi difensiva, secondo la quale il quantitativo di stupefacente avrebbe costituito una scorta per le vacanze natalizie, considerando del tutto impensabile che una sola persona potesse consumare, in pochi giorni, un simile quantitativo di droga, a maggior ragione se privo di reddito. Sono questi, ad avviso del Collegio, gli elementi di fatto che i giudici dell’appello hanno valutato secondo essenziali criteri di coerenza e coesione, non incorrendo, pertanto, in alcun vizio motivazionale e che non possono essere presi nuovamente in esame in questa sede di legittimità, non essendo compito di questa Corte quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice di merito. 3. Tali elementi, inoltre, risultano oggetto di valutazione giuridicamente corretta per ciò che concerne i criteri di individuazione della destinazione dello stupefacente ad uso non esclusivamente personale. Va rilevato, a tale proposito, che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza numero 32 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, numero 272, determinando, tra l’altro, la caducazione del comma 1-bis dell’art. 73, che si riferiva all’uso personale ed al quale rinviava l’art. 75. La giurisprudenza di questa Corte, in relazione ad eventuali effetti della pronuncia del giudice delle leggi sul menzionato articolo 75 d.P.R. 309/90, ha escluso che detta decisione abbia determinato la sopravvenuta punibilità in sede penale del consumo personale di sostanze stupefacenti e, conseguentemente, la abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 75-bis Sez. VI numero 19263, 9 maggio 2014 . È comunque successivamente intervenuto il decreto-legge 20 marzo 2014, numero 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, numero 79, il quale, con l’art. 1, comma 24-quater, inserito in sede di conversione, ha apportato alcune modifiche all’art. 75 del d.P.R. 309/90, introducendo, tra l’altro, il comma 1-bis, avente contenuto analogo, seppure non perfettamente coincidente, con quello dell’art. 73, comma 1-bis. Il menzionato articolo 75, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, attualmente vigente, indica, dunque, quali elementi significativi della destinazione all’uso esclusivamente personale dello stupefacente, la quantità, con riferimento ai limiti massimi indicati nei decreti ministeriali e le modalità di presentazione delle sostanze, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione. L’attuale formulazione dell’art. 75, comma 1-bis, nella parte in cui specifica che, ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente si tiene conto delle circostanze di seguito indicate, consente peraltro di ritenere che l’ambito di discrezionalità attribuito al giudice, nella valutazione dei suddetti criteri indicativi, non risulta limitato dalla diversa struttura della disposizione nella parte in cui precisa che detta verifica debba essere effettuata considerando i limiti tabellari nonché le modalità di presentazione - a differenza di quanto disponeva l’art. 73, comma 1-bis, il quale si riferiva ai limiti tabellari ovvero alle modalità di presentazione - indicando la disposizione elementi meramente indiziari, la cui valenza, ai fini dell’accertamento della destinazione dello stupefacente, è rimessa all’apprezzamento del giudice. La espressa tipizzazione di alcuni elementi sintomatici dell’illecita detenzione nella disposizione normativa è, inoltre, meramente esemplificativa, come si rileva chiaramente dall’espresso riferimento alle altre circostanze dell’azione . 4. Può dunque ritenersi tuttora valido quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il dato relativo alla quantità di stupefacente detenuto non consente, di per sé, di poter ritenere che la sostanza sia destinata ad uso non esclusivamente personale, essendo richiesto, nei casi in cui il solo dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione, che il giudice valuti anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa v. Sez. 3, numero 46610 del 9/10/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 26099101 Sez. 6, numero 2652 del 21/11/2013 dep. 2014 , Leoncavallo, Rv. 25824501 Sez. 6, numero 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 25661101 Sez. 6, numero 11025 del 6/3/2013, De Rosa e altro, Rv. 25572601 Sez. 6, numero 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 25469401 Sez. 3, numero 43496 del 2/10/2012, Romano, Rv. 25360701 ed altre prec. . Il provvedimento impugnato risulta, dunque, perfettamente in linea con le disposizioni in precedenza richiamate ed i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e non presenta alcun cedimento logico o manifesta contraddizione nella valutazione dei dati fattuali in precedenza indicati, i quali costituiscono effettivamente, nel loro complesso, quell’insieme di parametri normativi di sicuro rilievo che la legge richiede per escludere la destinazione della droga ad un uso strettamente personale. 5. Del tutto ininfluente risulta, inoltre, il rilevo in ordine alla mancata verifica della qualità dello stupefacente, che non è mai stata oggetto di censura se non in questa sede di legittimità e si pone in palese contrasto con il dato fattuale, precedentemente valorizzato in sede di gravame, del dichiarato valore di mercato dello stupefacente posseduto, tanto che, in ricorso, si pone in dubbio l’attendibilità dell’imputato in ragione delle sue condizioni di alterazione psicofisica sulla base di richiami a dati fattuali e dichiarazioni testimoniali la cui disamina, come si è già detto, non è consentita in sede di legittimità, così come non è consentito valutare gli altri elementi in fatto che il ricorrente sottopone all’esame del Collegio al fine di dimostrare, diversamente da quanto accertato nel giudizio di appello, la disponibilità delle risorse economiche necessarie all’acquisto dello stupefacente per uso personale. 6. Per ciò che concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia evidenziato che la fattispecie di cui al quinto comma dell’articolo 73 d.P.R. 309/90 può essere applicata solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità, circostanze dell’azione , con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio Sez. U, numero 35737 del 24/6/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911 conf. Sez. 6, numero 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610 Sez. 4, numero 6732 del 22/12/2011 dep. 2012 , P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942 Sez. 4, numero 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947 . Si è pervenuti a conclusioni analoghe anche dopo le modifiche normative intervenute ad opera dell’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, numero 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, numero 10, che hanno trasformato la fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 in ipotesi autonoma di reato Sez. 3, numero 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263651 Sez. 3, numero 27064 del 19/3/2014, P.G. in proc. Fontana, Rv. 259664 . 7. Nel caso di specie, i giudici del gravame, facendo proprie le considerazioni già svolte dal Tribunale, hanno valorizzato quantità, qualità e valore della sostanza stupefacente accertati nel corso del giudizio di merito e, considerato il numero di dosi ricavabili, hanno escluso la riconducibilità della detenzione nell’ipotesi del piccolo spaccio , ipotizzando anche un possibile diretto collegamento con ambienti criminali e l’assunzione di una posizione intermedia nella catena degli scambi che portano dal produttore al consumatore di droga. Tale ultimo assunto, frutto evidente di una mera deduzione e criticato in ricorso, assume, ad avviso del Collegio, un peso del tutto irrilevante rispetto al dato significativo ed accertato in fatto, della quantità e del valore di mercato dello stupefacente detenuto che, sulla base dei principi in precedenza ricordati, assumono rilievo decisivo. 8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.