Non è detto che l’imputato affetto da Alzheimer non abbia capacità di stare in giudizio

La sussistenza di una patologia psichiatrica, anche grave, non è sufficiente al fine di escludere la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo. Al fine di effettuare una valutazione in tal senso, il giudice, se occorre, può disporre una perizia, anche d’ufficio ex art. 70 c.p.p. .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11574/17 depositata il 10 marzo. Il caso. Un soggetto condannato per violenza sessuale ricorre in Cassazione lamentando il mancato accertamento della capacità di stare in giudizio. La difesa dell’imputato, infatti, aveva documentato la sussistenza di una demenza di Alzheimer con disturbi del comportamento”. Ma nella successiva udienza il giudice aveva deciso di procedere comunque in assenza del ricorrente, sulla base del fatto che le intemperanze umorali dell’imputato erano sufficientemente compensate dal trattamento farmacologico ed erano notevolmente diminuite . Si lamenta dunque vizio di motivazione relativo a questa valutazione. La cosciente partecipazione al processo dell’imputato. La Corte di Cassazione ritiene che il ricorso sia fondato. Ai sensi dell’art. 70 c.p.p., infatti, il giudice, se occorre, può disporre una perizia, anche d’ufficio, al fine di accertare la capacità del soggetto di partecipare coscientemente al processo. In pronunce precedenti, il giudice di legittimità ha interpretato questa disposizione nel senso che non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave , al fine di escludere la possibilità di una cosciente partecipazione al processo dell’imputato. E’ necessario che egli risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere . Questo, però, non rappresenta un obbligo per il giudice, il quale può anche non procedere a nessun approfondimento specialistico, rientrando la decisione nel suo potere discrezionale. Il giudice, inoltre, deve valutare se gli elementi dei quali dispone siano sufficienti, o non, ai fini dell’accertamento dello stato mentale dell’imputato . Nel caso di specie, però, la Corte ha ritenuto la capacità dell’imputato sulla base di alcuni accertamenti, ma la motivazione a sostegno di tale decisione non è sufficiente, non indicando né la natura né la modalità degli accertamenti disposti, ma richiamando invece condizioni che paiono riferite più al comportamento che alla capacità di partecipare coscientemente al processo . Per questo motivo il ricorso viene accolto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 febbraio – 10 marzo 2017, n. 11574 Presidente Savani – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26/6/2015 ha parzialmente riformato, riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 14/7/2009, il Tribunale di Pavia aveva affermato la responsabilità penale di C.G. in ordine al reato di cui all’art. 609-bis, comma 2, n. 1 cod. pen. in omissis . Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento della capacità di stare in giudizio dell’imputato. Osserva, a tale proposito, che la difesa aveva documentato, nel corso del giudizio di appello, la sussistenza di una demenza di Alzheimer con disturbi del comportamento producendo documentazione medica che induceva la Corte territoriale a rinviare l’udienza la fine di accertare le condizioni dell’imputato. Lamenta, però, che, alla successiva udienza, la Corte del merito avrebbe deciso di procedere in assenza dell’imputato sulla base del fatto che, dagli accertamenti espletati, le intemperanze umorali dell’imputato erano sufficientemente compensate dal trattamento farmacologico ed erano notevolmente diminuite , senza tuttavia specificare quali accertamenti sarebbero stati effettuati, non essendo presente agli atti altra documentazione medica oltre a quella depositata dalla difesa. I giudici dell’appello avrebbero dunque fondato la loro decisione sulla base di una mera presunzione. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. L’articolo 70 cod. proc. pen. dispone che, quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l’imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, una perizia. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, detta perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte e con le forme previste per l’incidente probatorio, restando sospesi i termini per le indagini preliminari e consentendosi al pubblico ministero il solo compimento di atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Se vi è pericolo nel ritardo possono anche essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 cod. proc. pen La disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, per escludere la possibilità di una cosciente partecipazione dell’imputato al processo, non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, essendo necessario che egli risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere e ciò in quanto risulterebbe altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi o seminfermi di mente Sez. 6, n. 25939 del 17/3/2015, Zanetti, Rv. 26380701 Sez. 1, n. 14803 del 7/3/2012, Condello, Rv. 25226701 Sez. 6, n. 2419 del 23/10/2009 dep.2010 , Baldi, Rv. 24583001 Sez. 1, n. 19338 del 11/5/2006, Santapaola, Rv. 23422301 . Quanto all’accertamento dell’incapacità, si è ulteriormente specificato come il giudice possa non procedere ad un approfondimento specialistico, poiché l’espletamento di tale attività rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano sufficienti, o non, ai fini dell’accertamento dello stato mentale dell’imputato cfr. Sez. 6, n. 31662 del 26/2/2008, Nereo e altri, Rv. 24110501 Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007 dep.2008 , PG. in proc. Boccaccini e altri, Rv. 24000901 Sez. 2, n. 44624 del 8/7/2004, Alcamo ed altri, Rv. 23024601 Sez. 6, n. 3886 del 23/1/1997, P.M. in proc. Tolone, Rv. 20891701 , affermando, in altra occasione, che alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione se occorre , contenuta nella previsione dell’art. 70, comma primo, cod. proc. pen., il giudice può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre, a fronte di un fumus di incapacità, non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione Sez. 5, n. 29906 del 8/4/2008, Notaro, Rv. 24044301 . 2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto la capacità dell’imputato sulla base degli accertamenti disposti - come la citata giurisprudenza, assolutamente prevalente, gli avrebbe consentito - ma la motivazione posta a sostegno della decisione non appare al Collegio sufficiente, in quanto non fornisce alcuna indicazione sulla natura e le modalità dei non meglio precisati accertamenti che avrebbe disposto e, pur dando atto della circostanza che l’imputato risulterebbe affetto da una forma di Alzheimer , valuta positivamente la compensazione farmacologica delle intemperanze umorali e la loro diminuzione, facendo quindi riferimento a condizioni che, in mancanza, anche questa volta, di ulteriori specificazioni, paiono riferite più al comportamento che alla capacità di partecipare coscientemente al processo. Un simile apparato argomentativo è del tutto inadeguato ed impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello affinché venga posto rimedio alla lacuna motivazionale rilevata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.