La prudenza non è mai troppa. Anche in tema di circolazione stradale

La giurisprudenza ha riconosciuto un temperamento al principio dell’incolpevole affidamento, imponendo agli utenti della strada di tenere in considerazione l’eventuale comportamento imprudente altrui, nei limi della prevedibilità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11705/17 depositata il 10 marzo. Il caso. Il Giudice di Pace di Genova dichiarava responsabile un taxista per il reato di lesioni colpose commesso ai danni di un motociclista a seguito di un sinistro stradale. In particolare, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, era risultato che il taxista pur avendo tempestivamente indicato la volontà di svoltare ad un incrocio semaforico non si era assicurato di poter effettuare la manovra senza pericolo o intralcio della circolazione. Il motociclista non andava comunque esente da responsabilità posto che gli veniva rimproverato di non aver mantenuto la destra e di procedere ad una velocità eccessiva. L’imputato ricorre in Cassazione avverso la pronuncia per l’illogicità della motivazione. Prudenza. Il Collegio richiama il principio per cui il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un incrocio, deve tenere una condotta prudente e diligente in modo da eseguire la manovra in piena sicurezza, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacché l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente . La giurisprudenza ha dunque apportato un temperamento al principio dell’affidamento incolpevole, imponendo agli utenti della strada di tenere in considerazione l’eventuale comportamento imprudente altrui, nei limi della prevedibilità. Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta viziata da un salto logico dell’argomentazione posto che il Giudice, dopo aver accertato che il taxista si trovava fermo all’incrocio semaforico all’interno della propria corsia con l’indicatore di direzione in funzionamento e veniva colpito dal motociclista sopraggiunto a velocità elevata, ha omesso di rilevare un antecedente colposo dell’imputato che abbia innescato il meccanismo causale poi sfociato nell’evento dannoso. Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Genova per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 dicembre 2016 – 10 marzo 2017, n. 11705 Presidente Izzo – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di pace di Genova, con sentenza resa in data 25 Febbraio 2015 e depositata il 22.2.2016 dichiarava C.R.A. responsabile del reato di lesioni colpose ascritte ai danni di B.A. perché, alla guida del proprio taxi, nell’impegnare il crocevia tra omissis con intenzione di svoltare a sinistra, era venuto a collisione con il motociclo condotto dal B. che procedeva in direzione opposta e veniva sbalzato in terra per effetto dell’urto. 2. Il giudice riconosceva profili di responsabilità in capo ad entrambi i conducenti e in particolare a carico del C.R. poiché, pure avendo segnalato tempestivamente la intenzione di eseguire manovra di svolta a sinistra, non si era assicurato di effettuarla senza pericolo o intralcio alla circolazione e non aveva fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. A carico del motociclista riconosceva una condotta di guida in violazione alla disciplina del codice della strada per non avere mantenuto la propria destra e per avere proceduto a velocità non adeguata allo stato dei luoghi così da pervenire a violenta collisione con il veicolo interferente. 3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato avanzando un triplice motivo di ricorso. 3.1 Con un primo motivo deduceva profili di contraddittorietà e di illogicità della motivazione del Giudice di Pace laddove lo stesso era pervenuto a riconoscere la fondatezza della prospettazione accusatoria sebbene l’unico testimone presente ai fatti, riconosciuto attendibile dal giudicante che pure aveva riportato passi della sua testimonianza, avesse affermato che il motociclista era andato a collidere contro il taxi il quale si trovava fermo al semaforo all’interno della propria corsia di pertinenza e con il segnalatore luminoso di svolta a sinistra regolarmente inserito 3.2 Con un secondo motivo deduceva carenza di motivazione in relazione alla individuazione dell’elemento soggettivo del reato con particolare riferimento alla mancata esplicitazione dei profili di addebito soggettivo 3.3 Con un terzo motivo deduceva carenza di motivazione in punto a determinazione della pena che si era discostata dai minimi edittali. Ritenuto in diritto 1. Fondati e assorbenti sono i primi due motivi di ricorso del C.R. nel quale denuncia vizio di illogicità della motivazione, in punto a rapporto di causalità ed elemento psicologico del reato, laddove il giudice di pace di Genova, dopo avere volto una premessa in fatto in cui evidenziava le condotte di guida dei due conducenti coinvolti nel sinistro, confrontandosi coerentemente con i dati risultanti dalla istruttoria dibattimentale, perveniva a conclusioni logico giuridiche assolutamente sganciate da tali premesse. 2. Invero il giudice di prima cure ricostruisce che si trattò di urto tra un autoveicolo fermo ad un incrocio il cui conducente aveva per tempo segnalato la intenzione di svoltare a sinistra e una motocicletta che proveniva dall’opposta direzione di marcia, la quale procedeva a velocità elevata al centro della semicarreggiata di percorrenza. Afferma poi il giudice che, alla stregua della testimonianza del teste C. e degli obiettivi danni riportati dai veicoli, deve escludersi che il motociclista attinse la fiancata destra del veicolo del C.R. , ma che al contrario si trattò di un urto semi frontale tra le parti anteriori di sinistra dei rispettivi veicoli, tanto da escludere, conformemente alle dichiarazioni della C. , che il C.R. aveva di già intrapreso la svolta a sinistra. E del pari risultato affermato che il motociclista, che era ripartito a sprone battuto, dalla condizione di fermata a un semaforo posto a circa 300 metri dall’incrocio in cui si realizzò il sinistro, procedeva a velocità molto elevata, mentre il veicolo dell’imputato era fermo nella sua corsia all’altezza del semaforo lo riferisce il teste C. a verbale di udienza del 9.7.2014 e il Giudice di Pace ha riconosciuto piena attendibilità alle dichiarazioni del testimone in quanto persona del tutto estranea agli interessi delle parti. 3. Costituisce principio acquisito pacificamente alla giurisprudenza del S.C. che il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacché l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente. Sez. IV, 8.7.2008, Ianniello 240899 . Invero tale principio costituisce temperamento al principio dell’affidamento incolpevole, e impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità. 4. Peraltro nel caso in specie il giudice, nel proprio incedere motivazionale, risolve il problema causale con un evidente salto logico giuridico, laddove riconosce un profilo causale alla condotta del C.R. , al quale attribuisce un concorso di colpa nella determinazione del sinistro, in assenza di plausibile giustificazione motivazionale se non quella della mera presenza del conducente all’incrocio. Ed invero se lo stesso era fermo all’incrocio presidiato da semaforo, all’interno della sua corsia di appartenenza, con il segnalatore luminoso in azione e venne attinto dal motociclista in rapido avanzamento verso l’incrocio spostato sulla sinistra della propria semicarreggiata di appartenenza, ancor prima dell’assenza di addebiti di colpa, difetta qualsivoglia antecedente, riferibile al C.R. , astrattamente idoneo ad innescare il meccanismo causale che ha condotto all’evento dannoso. 5. Ragionamento del tutto analogo deve essere svolto in relazione al profilo psicologico laddove, date le premesse che precedono, nessun addebito di colpa risulta ascritto in sentenza al prevenuto, mentre nel capo di imputazione si contestava al C.R. di avere impegnato l’incrocio senza riconoscere la precedenza al motociclista e di avere urtato il motociclista, prospettazione che risulterebbe smentita dalle premesse in fatto della sentenza impugnata. 6. In conclusione la sentenza deve essere annullata su entrambi i punti con rinvio al giudice di Pace di Genova per una nuova valutazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Genova per nuovo giudizio.