Il giudice dell’esecuzione penale non può attribuire alcun rilievo alle nullità verificatesi nel corso del giudizio di cognizione

Il giudice dell’esecuzione non può attribuire alcun rilievo alle nullità, anche se assolute ed insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione anteriormente alla data di passaggio in giudicato della decisione. Non è quindi possibile porre in sede di esecuzione penale questioni relative le nullità venutesi a formare nel corso del processo di cognizione.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11039/17 depositata il 7 marzo. Il caso. Il Tribunale di Avellino, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata dal condannato volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa da questo stesso giudice rilevando, in particolar modo, che in tale sede era in radice preclusa ogni questione attinente alla fase di cognizione posto che il titolo esecutivo può essere censurato unicamente sotto il profilo nella sua non eseguibilità e non di legittimità mentre, al contrario, era possibile invocare l’istituto della rescissione allorchè venisse fornita la prova dell’incolpevole mancata conoscenza del processo nonostante la rituale notifica degli atti in causa. Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, rilevava come l’istanza summenzionata non potesse essere convertita nel mezzo di impugnazione previsto dall’art. 625- ter c.p.p. poiché, pure nell’identità della causa petendi , costituita dalla mancata conoscenza del processo e quindi della pronuncia, era diverso il petitum . Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l’interessato, per mezzo del suo difensore, deducendo, come unico motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 15- bis l. n. 67/2014. In particolare, ad avviso del ricorrente, il Tribunale, investito della questione afferente alla non corretta formazione del titolo esecutivo per la mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, ai sensi del previgente art. 585, comma 2, lett. d , c.p.p., aveva violato la disciplina transitoria della l. n. 67/2014, di cui all’art. 15- bis , inserito dalla l. n. 118/2014. Il sostituto Procuratore generale, dal canto suo, depositava requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza giacchè l’indagine, demandata al giudice dell’esecuzione, è limitata alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’intrapresa esecuzione. Il difensore a sua volta, con memoria difensiva, rilevava come il ricorrente sarebbe stato erroneamente dichiarato assente al momento dell’apertura del dibattimento mentre, essendo stato dichiarato contumace all’udienza preliminare ed essendo in vigore la normativa transitoria, doveva trovare ancora applicazione nel procedimento in corso la disciplina della contumacia posto che, a detta della difesa, la disciplina transitoria della l. n. 67/2014 deve essere applicata anche nei casi di una sua omessa applicazione, per mero errore, nel procedimento di cognizione, sì da potere il giudice dell’esecuzione concedere i rimedi precedentemente previsti dal codice di rito penale per gli imputati contumaci. Il Giudice di legittimità non può sindacare l’eventuali nullità verificatesi nel processo di cognizione. La Corte di Cassazione, nella decisione summenzionata, rigettava il ricorso proposto dall’interessato. Nel dettaglio i giudici di Piazza Cavour evidenziavano innanzitutto che, nel caso di incidente di esecuzione attivato a norma dell’art. 670 c.p.p. avverso l’ordine di carcerazione, l’indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell’esistenza del titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. Dopo questa premessa di ordine metodologico, la Corte, avvalendosi di un pregresso e costante orientamento nomofilattico formatosi sul punto, osservava come il giudice dell’esecuzione non potesse attribuire alcun rilievo a nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente alla data di passaggio in giudicato della decisione, da denunciare con i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria, disposti dalla legge, nell’ambito del processo di cognizione, dovendo all’opposto limitare il proprio accertamento alla sola regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’intrapresa l’esecuzione. Di conseguenza, posto che i compiti del giudici dell’esecuzione riguardano esclusivamente le questioni attinenti al titolo esecutivo e le irregolarità e che impediscono il passaggio in giudicato della sentenza, il supremo Consesso giungeva dunque alla conclusione alla stregua del quale, proprio perché l’incidente di esecuzione attiene alla sola verifica della corretta declaratoria della esecutività della sentenza, devono restare fuori dall’ambito dell’incidente di esecuzione le contestazioni circa la ritualità delle notificazioni relative all’instaurazione del rapporto processuale o alla contestazione dell’accusa. Essendo difatti annoverabile, tra dette questioni processuali, anche quella inerente il provvedimento dichiarativo di contumacia, ne consegue che la suddetta questione deve farsi valere nell’alveo del giudizio di cognizione e, ove accolto l’incidente e rinnovata la notifica della sentenza, sia proposto appello o ricorso così Cass. Pen. n. 22076/09 . La nullità, per erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia, nei processi in cui è applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis l. n. 118/2014, è a regime intermedio. In ordine a quanto enunciato nella memoria difensiva depositata in sede di legittimità e citata in precedenza, la Corte riteneva non fondate le argomentazioni ivi addotte. In particolare i Giudici di Piazza Cavour osservavano che i rilievi formulati in questo libello difensivo, e precisamente nella parte in cui si sosteneva che vi sarebbe stata una erronea dichiarazione dell’assenza del ricorrente al momento dell’apertura del dibattimento, per essere lo stesso già dichiarato contumace nel corso dell’udienza preliminare, secondo la disciplina previgente e quindi tale da legittimare a favore di costui, in base alla normativa transitoria, il diritto di ricevere la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, erano privi di fondamento giuridico in quanto a omettono di correlarsi ai principi di diritto richiamati nell’ordinanza impugnata e ai caratteri e alla ratio della procedura intrapresa, che può riguardare soltanto la regolarità formale e sostanziale del titolo e la sua eseguibilità b non considerano che il ricorrente è stato assistito nel giudizio di cognizione da un difensore di fiducia, che, sostituito per la sua assenza dal difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. all’udienza nel cui corso il medesimo ricorrente è stato dichiarato assente ai sensi della legge 67/2014”, nulla ha eccepito, né ha sollevato il problema in sede di impugnazione, non proposta c trascurano di rilevare che la nullità per erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia, nei processi cui è riferibile la predetta normativa transitoria, è a regime intermedio perché attinente all’intervento dell’imputato ex art. 178, lett. c , c.p.p., e deve essere eccepita immediatamente dal difensore nel relativo giudizio Cass. n. 49584/15 d non tengono conto, in ogni caso, della eccepibilità o rilevabilità d’ufficio di nullità incorse nel giudizio, anche ove in ipotesi assolute, in ogni stato e grado del procedimento e non dopo l’emissione del provvedimento finale, divenuto irrevocabile e non considerano che, per l’effetto, nell’ambito del procedimento di esecuzione non può essere messa in discussione la qualità di assente ovvero di contumace assunta nel giudizio di cognizione, anche ove rappresentata, come dedotto in memoria, quale frutto di un errore incorso del giudicante, da rimediare, con ragionamento ora per allora”, riconoscendo all’interessato ricorrente l’accesso a tutti gli strumenti procedimentali collegati alla contumacia e gli sarebbero spettati ove la relativa disciplina fosse stata ritenuta vigente al momento della celebrazione del processo di cognizione . Restituzione in termini. La Cassazione riteneva non accoglibile nemmeno la richiesta difensiva di restituzione in termine per la presentazione dell’appello e ciò alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36848/14 e richiamato nella stessa sentenza in commento , secondo cui Ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, c.p.p. nel testo previgente . Difatti, ad avviso della Cassazione, l’unico strumento processuale, utilizzabile in casi di questo tipo, è l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625- ter c.p.p., nella quale non può comunque convertirsi la generica richiesta di restituzione in termini, formulata su presupposti del tutto diversi .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 maggio 2016 – 7 marzo 2017, n. 11039 Presidente Siotto – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 giugno 2015 il Tribunale di Avellino, decidendo in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da D.S. , volta a ottenere, attraverso la procedura incidentale di esecuzione, la declaratoria di non esecutività della sentenza del 28 novembre 2014 dello stesso Ufficio, irrevocabile in data 11 aprile 2015. Il Tribunale, ritenuta la propria competenza, rilevava, a ragione della decisione, che in sede di esecuzione era ìn radice del tutto preclusa ogni questione attinente alla fase della cognizione, potendo il titolo esecutivo essere censurato soltanto sotto il profilo della sua eseguibilità e non sotto quello della sua legittimità, e non potendo, pertanto, dar luogo a incidente di esecuzione eventuali nullità verificatesi nel corso del giudizio di cognizione e in particolare nella fase dell’udienza preliminare, da far valere con i normali mezzi di impugnazione quanto alla chiesta declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna per mancata notificazione dell’estratto contumaciale, ai sensi del previgente art. 585, comma 2, lett. d , cod. proc. pen., era del tutto rituale il provvedimento del Presidente del collegio che il 28 novembre 2014 aveva disposto procedersi nell’assenza del giudicabile, tenuto conto della notifica, eseguita a mani del destinatario, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, della dichiarazione di domicilio già contenuta nel verbale di identificazione del 19 novembre 2011 e allegata fin dall’inizio al fascicolo del dibattimento, dell’atto di nomina del difensore di fiducia depositato il 6 giugno 2012 e della notifica del decreto che aveva disposto il giudizio e dell’avviso della nuova data di udienza, effettuata il 20 maggio 2014 presso il domicilio dichiarato e a mani della moglie convivente doveva escludersi che l’art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67, avesse individuato nella disciplina previgente il regime normativo da applicare nei casi in cui la costituzione delle parti in udienza preliminare fosse avvenuta prima della entrata in vigore delle norme sul processo in absentia, anche quando la prima udienza del processo dibattimentale fosse stata celebrata dopo l’entrata in vigore delle stesse norme, poiché la fase della costituzione delle parti, perfezionatasi dinanzi al giudice dell’udienza preliminare, doveva essere reiterata in dibattimento e qui eventualmente consolidare i suoi effetti, mentre una diversa interpretazione, meno garantista per l’imputato, sarebbe stata in contrasto con il principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi l’istituto della restituzione nel termine per proporre appello avverso la indicata sentenza, pure invocato dall’istante, per avere avuto conoscenza della sentenza soltanto in occasione dell’arresto, si applicava, a seguito della riformulazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., solo all’ipotesi in cui il titolo esecutivo fosse costituito da decreto penale operava, invece, l’istituto della rescissione del giudicato a tutela dell’assente che, colpito da sentenza di condanna passata in giudicato, avesse fornito la prova della incolpevole mancata conoscenza del processo, nonostante la rituale notifica degli atti di causa in suo favore il ricorso, sotto tale aspetto, non poteva essere convertito nel mezzo di impugnazione previsto dall’art. 625-ter cod. proc. pen, poiché, pure nella identità della causa petendi, costituita dalla mancata conoscenza del processo e quindi della pronuncia, era diverso il petitum. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Gaetano Aufiero, l’interessato D. , che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 15-bis legge n. 67 del 2014. 2.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale, investito della questione afferente alla non corretta formazione del titolo esecutivo per la mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, ai sensi del previgente art. 585, comma 2, lett. d , cod. proc. pen., ha violato la disciplina transitoria della legge n. 67 del 2014, di cui all’art. 15-bis, inserito dalla legge n. 118 del 2014. Il Tribunale, in particolare, non ha rilevato, ad avviso del ricorrente, che, nonostante che all’unica udienza del 28 novembre 2014, temporalmente successiva alla entrata in vigore della legge abrogativa del processo in contumacia, si fosse dichiarata la sua assenza, egli, già dichiarato contumace nel corso dell’udienza preliminare del 20 marzo 2013 e, quindi, prima della entrata in vigore delle norme sul processo in absentia , avrebbe avuto diritto alla notificazione, ex art. 585, comma 2, lett. d cod. proc. pen., dell’estratto contumaciale, erroneamente inadempiuta in ragione della indicata dichiarazione di assenza, che, ai sensi della normativa novellata, dispensa da tale obbligo informativo. Alla data del 28 novembre 2014 già vigeva, infatti, la indicata norma transitoria, in forza della quale, specificamente individuata per quei procedimenti penali ancora in corso alla data di entrata in vigore della L. 67/2014 , le disposizioni antecedenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità , ed egli non doveva, per l’effetto, essere dichiarato assente ed essere inquadrato nella disciplina demolitoria della contumacia e di conseguenza dell’art. 585, comma 2, lett. d cod. proc. pen. . 2.2. Peraltro, la norma transitoria, utilizzando genericamente la nozione di procedimento, certamente comprensiva della fase dell’udienza preliminare, non può che riferirsi anche alle ipotesi in cui la dichiarazione di contumacia dell’imputato sia intervenuta nel corso della udienza preliminare, svoltasi anteriormente alla entrata in vigore della normativa novellata, in linea con la ratio della riforma, riferita chiaramente ai procedimenti in cui debba ancora procedersi all’attività di costituzione delle parti, e con il principio generale del tempus regit actum, in base al quale la legge, priva di effetto retroattivo, non può applicarsi in presenza di situazioni processuali come la dichiarazione di contumacia , già perfezionatesi. 2.3. L’ordinanza di rigetto, perché palesemente contraria a una disciplina normativa di univoca interpretazione, deve essere, ad avviso del ricorrente, annullata senza rinvio, ed egli deve essere restituito nel termine per la presentazione dell’appello avverso la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Avellino il 28 novembre 2014, con ripristino del suo stato di libertà con effetto immediato. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza, rilevando che, nell’ambito del procedimento di esecuzione, non può rimettersi in discussione la qualità di assente ovvero di contumace assunta dal prevenuto nel giudizio di cognizione, essendo l’indagine, demandata al giudice dell’esecuzione, limitata all’accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’intrapresa esecuzione, e rappresentando, quanto alla generica richiesta di rimessione in termini per impugnare, le modifiche apportate all’istituto dalla legge n. 67 del 2014 nella lettura fattane dalle Sezioni Unite con sentenza n. 36848 del 17 luglio 2014. 4. Con memoria difensiva depositata il 15 aprile 2015, il ricorrente ha insistito, replicando alla requisitoria, nell’accoglimento del ricorso. 4.1. Secondo il ricorrente, egli è stato erroneamente dichiarato assente al momento dell’apertura del dibattimento, mentre, essendo stato dichiarato contumace all’udienza preliminare ed essendo in vigore la normativa transitoria, doveva ancora trovare applicazione nel procedimento in corso la disciplina della contumacia. Né egli, contrariamente alla deduzione del Sostituto Procuratore generale, ha eccepito la nullità della dichiarazione di assenza, dolendosi, invece, della mancata, e pertanto errata, applicazione della disciplina che, in virtù della normativa transitoria, trovava ancora vigore nel corso del processo di cognizione, e chiedendo con ragionamento ora per allora che, in forza del detto vigore e in dipendenza della completa inosservanza della norma, maggiormente garantista, della notifica dell’estratto contumaciale, gli fosse concessa la restituzione nel termine per impugnare la sentenza. 4.2. La particolare importanza e la novità della questione di diritto sollevata con il ricorso giustificano, inoltre, secondo il ricorrente, la rimessione dello stesso alle Sezioni Unite, che consentirebbe di introdurre, sia pur con pronuncia di legittimità, un rimedio processuale allo stato inesistente, di cui i soggetti vittima di errori in sede di cognizione, sono completamente sforniti , essendo doverosa l’affermazione del principio di diritto secondo il quale la disciplina transitoria della legge n. 67 del 2014 vada applicata anche nei casi di una sua omessa applicazione, per mero errore, nel procedimento di cognizione, sì da potere il giudice dell’esecuzione concedere i rimedi precedentemente previsti dal codice di rito penale per gli imputati contumaci. 4.3. La disparità di trattamento subita da chi dovesse essere vittima di erronea e irrimediabile determinazione del giudice della cognizione, che dichiari l’assenza di chi è meritevole di essere dichiarato contumace con pregiudizio dei rimedi esperibili, viola il principio di uguaglianza e fonda la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa introdotta, nell’ordinamento processuale, con la legge n. 67 del 2014 e con la relativa norma transitoria di cui alla legge n. 118 del 2014. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve premettersi il richiamo al costante orientamento di legittimità, secondo il quale, in sede d’incidente di esecuzione attivato, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., avverso l’ordine di carcerazione, l’indagine affidata al giudice è limitata al controllo della esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. A tal fine, il giudice dell’esecuzione non può attribuire alcun rilievo a nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente alla data del passaggio in giudicato della decisione, da denunciare con i normali mezzi d’impugnazione ordinaria e straordinaria, disposti dalla legge, nell’ambito del processo di cognizione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’intrapresa esecuzione tra le altre, Sez. 1, n. 3517 del 15/06/1998, Maestroni, Rv. 211025 Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580 Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224 Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 2009, Baratta, Rv. 24279 Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Amore, Rv. 258765 . Si è, infatti, osservato che i compiti del giudice dell’esecuzione, precisati nella indicata disposizione normativa, riguardano esclusivamente le questioni attinenti al titolo esecutivo e le irregolarità che impediscono il passaggio in giudicato della sentenza, e che, in tali limiti, deve essere letto il riferimento, contenuto nella stessa norma, alle valutazioni da compiersi, anche nel merito, in ordine alla osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato , e quindi del soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata già pronunciata. In coerenza con la detta attinenza dell’incidente di esecuzione alla sola verifica della corretta declaratoria di esecutività della sentenza, che trova la premessa nella conoscenza legale del provvedimento, si è più specificamente rilevato che restano fuori dall’ambito dell’incidente di esecuzione le contestazioni della ritualità delle notificazioni relative alla instaurazione del rapporto processuale o alla contestazione dell’accusa, tra le stesse comprese quelle afferenti al provvedimento dichiarativo di contumacia, e anche gli aspetti relativi alla estensione dei rimedi in concreto attuabili per ovviare alla lesione o eventuale perdita di facoltà difensive, da farsi valere nell’ambito del giudizio d’impugnazione, ove, accolto l’incidente e rinnovata la notifica della sentenza, sia proposto appello o ricorso Sez. 1, n. 22076 del 19/05/2009, Scollo, Rv. 244135 . 3. Si rileva, inoltre, in diritto che l’art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, aggiunto nel capo III della detta legge, dopo l’art. 15, dall’art. 1 legge 11 agosto 2014, n. 118, entrata in vigore il 22 agosto 2014, prevede che 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità . 4. è coerente con i richiamati condivisi principi e con l’indicato contesto normativo l’ordinanza impugnata. Il Giudice dell’esecuzione, che ha congruamente rappresentato specifiche, non contestate, emergenze fattuali afferenti, sì come sintetizzato sub 1. del ritenuto in fatto , alla notifica a mani del destinatario dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, alla dichiarazione di domicilio del medesimo in sede di identificazione il 19 novembre 2011, all’atto di nomina da parte dello stesso del difensore di fiducia, depositato il 6 giugno 2012, e alla notifica in suo favore il 20 maggio 2014, presso il domicilio dichiarato e a mani della moglie convivente, del decreto che aveva disposto il giudizio come dell’avviso della nuova data di udienza-, ha specificamente rimarcato il dato fattuale, del pari non controverso, della intervenuta dichiarazione di assenza del giudicabile, regolarmente notiziato del processo a suo carico, alla prima udienza dibattimentale del 28 novembre 2014, dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Seguendo un coerente percorso logico-guridico, il Giudice, data per presupposta la dichiarazione di contumacia dell’istante in sede di udienza preliminare e richiamata la regola della reiterazione in dibattimento della fase della costituzione delle parti e il suo perfezionamento in detta sede, ha ragionevolmente escluso che la norma transitoria di cui al citato art. 15-bis avesse individuato nella disciplina previgente il regime applicabile quando la dichiarazione di contumacia fosse avvenuta, all’esito della verifica della costituzione delle parti e nella sua vigenza, in udienza preliminare, e ha sottolineato che la condivisa opzione interpretativa era in linea con l’intervento riformatore e con il principio generale della efficacia della legge nel tempo, fissato dall’art. 11 delle preleggi e specificato dalla richiamata norma transitoria. Il Giudice, quindi, con pertinenti richiami in diritto, ha evidenziato che la non censurabilità del titolo esecutivo sotto il profilo della sua legittimità si traduceva nella non azionabilità a mezzo di incidente di esecuzione di nullità occorse nel corso del giudizio di cognizione, quale quella correlata alla dichiarazione di assenza, e denunciabili nel suo ambito, pervenendo al rilievo conclusivo della infondatezza della richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, basata sulla omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c cod. proc. pen., per l’applicabilità delle nuove disposizioni, a seguito della soppressione di detta previsione normativa disposta dall’art. 11, primo comma, legge n. 67 del 2014 . 5. Le censure difensive, a fronte di tale apprezzamento, esaustivo in rapporto alle doglianze proposte ed esente da vizi giuridici, sono destituite di giuridico pregio. 5.1. I rilievi svolti con il ricorso e la memoria difensiva, invero, mentre insistono sulla erronea dichiarazione dell’assenza del ricorrente al momento dell’apertura del dibattimento, per essere stato lo stesso già dichiarato contumace nel corso dell’udienza preliminare, secondo la disciplina previgente, ultrattiva in base alla normativa transitoria, e reclamano il riconoscimento del suo diritto alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna omettono di correlarsi ai principi di diritto richiamati nell’ordinanza impugnata e ai caratteri e alla ratio della procedura intrapresa, che può riguardare soltanto la regolarità formale e sostanziale del titolo e la sua eseguibilità non considerano astraendo dal porsi in relazione con le emergenze della documentazione che si è allegata al ricorso attraverso il richiamo all’incidente di esecuzione corredato di produzione documentale che il ricorrente è stato assistito nel giudizio di cognizione da un difensore di fiducia, che, sostituito per la sua assenza da difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. all’udienza del 28 novembre 2014, nel cui corso il medesimo ricorrente è stato dichiarato assente ai sensi della legge 67/14 , nulla ha eccepito, né ha sollevato il problema in sede di impugazione, non proposta trascurano di rilevare che la nullità per erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia, nei processi cui è riferibile la predetta normativa transitoria, è a regime intermedio perché attinente all’intervento dell’imputato ex art. 178, lett. c cod. proc. pen., e deve essere eccepita immediatamente dal difensore nel relativo giudizio Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770 non tengono conto, in ogni caso, della eccepibilità o rilevabilità d’ufficio di nullità incorse nel giudizio, anche ove in ipotesi assolute, in ogni stato e grado del procedimento e non dopo l’emissione del provvedimento finale, divenuto irrevocabile non considerano che, per l’effetto, nell’ambito del procedimento di esecuzione non può essere messa in discussione la qualità di assente ovvero di contumace assunta nel giudizio di cognizione, anche ove rappresentata, come dedotto in memoria, quale frutto di un incorso errore del giudicante, da rimediare, con ragionamento ora per allora , riconoscendo all’interessato ricorrente l’accesso a tutti gli strumenti procedimentali collegati alla contumacia e che gli sarebbero spettati ove la relativa disciplina fosse stata ritenuta vigente al momento della celebrazione del processo di cognizione. 5.2. Neppure deve trascurarsi di rilevare che i precedenti di legittimità, oggetto di massimazione ufficiale, con riguardo all’applicabilità ai processi in corso delle disposizioni introdotte dalla legge n. 67 del 2014, ai sensi della normativa transitoria di cui all’art. 15-bis legge n. 118 del 2014, in tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, sono intervenuti con riferimento al solo procedimento di cognizione Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, Tolentino Werastegni, Rv. 264052 Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015, G., Rv. 264770 , opportunamente richiamandosi, nella operata esegesi, i Lavori Preparatori laddove, nella Commissione del 14 maggio 2014 alla Camera dei Deputati, il Relatore ha osservato che la proposta di legge in esame legge n. 118 del 2014 reca un intervento normativo necessario per evitare che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell’imputato, introdotta dalla I. 28 aprile 2014, n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati in absentia. Le nuove disposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso, comportando per il giudice l’obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia, nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un’assenza consapevole dell’imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata conoscenza del procedimento Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, citata, in motivazione . 6. Non ha alcun fondamento la richiesta del ricorrente di restituzione nel termine per la presentazione dell’appello, che, dedotta nel proposto incidente di esecuzione reclamando la sussistenza dell’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore ex art. 175 cod. proc. pen. e genericamente enunciata nella sola richiesta conclusiva del ricorso, è correlata nella memoria alla reviviscenza della disciplina della contumacia , mentre, secondo condiviso principio di diritto Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 , solo ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente, dovendo altrimenti applicarsi, ove ne ricorrano i presupposti, l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., nella quale non può comunque convertirsi la generica richiesta di restituzione in termini, formulata su presupposti del tutto diversi. 7. Non ricorrono le condizioni per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, non sussistendo contrasti sul tema devoluto tra le sezioni semplici, né potendo richiedersi alle Sezioni Unite un intervento che, nei termini prospettati, dovrebbe risolversi nella introduzione di un rimedio processuale allo stato inesistente in favore di chi abbia subito in sede di cognizione l’errore della illegittima dichiarazione di assenza e non possa azionare i rimedi precedentemente previsti per gli imputati contumaci, sì come enunciato sub 4.2. del ritenuto in fatto . Neppure ha alcuna fondatezza la questione di legittimità costituzionale, prospettata sotto il profilo della disparità di trattamento tra chi sia stato dichiarato contumace e chi, trovandosi nella medesima posizione, sia stato dichiarato erroneamente assente, rimanendo pregiudicato nei rimedi esperibili, supponendo la questione una parità di posizioni, solo enunciata, oltre a una non esperibilità di rimedio a fronte della erronea dichiarazione di assenza, invece denunciabile con gli strumenti normativamente previsti, mentre la non rilevanza della questione è univocamente traibile dall’assorbente rilievo della impossibilità di pervenire in esecutivis a un accertamento della qualità di contumace del ricorrente, mettendo in discussione quello definitivo consacrato nel titolo esecutivo. 8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.