Strappa la penna all’ausiliario del traffico pronto alla multa: condannato

Sanzione severa per l’automobilista quattro mesi di reclusione, poi sostituiti con una multa di 30mila euro. Inequivocabile il comportamento da lui tenuto, e finalizzato, evidentemente, ad evitare la contravvenzione, nonostante l’auto parcheggiata in sosta vietata.

Reazione spropositata alla possibilità di trovare una multa sul parabrezza dell’automobile. Strappa via di mano la penna utilizzata dall’ausiliario del traffico, e quel gesto gli costa una condanna a quattro mesi di reclusione, poi sostituita con una multa di 30mila euro Corte di Cassazione, sentenza n. 10885/17, depositata il 6 marzo . In strada. Ricostruita la condotta tenuta dall’automobilista. Egli, accortosi che un ausiliario del traffico che stava elevando contravvenzioni ad alcune auto che si trovavano in sosta vietata , lo ha raggiunto e chiedendogli, con fare minaccioso, cosa stesse facendo, gli ha strappato la penna con cui l’agente stava compilando l’avviso di contestazione da lasciare sul parabrezza della sua vettura, anch’essa in sosta vietata. Per i Giudici si può parlare tranquillamente di resistenza a pubblico ufficiale. Facilmente spiegata, quindi, la condanna a ben quattro mesi di reclusione, poi sostituita con una multa di 30mila euro. E questa decisione è confermata ora in Cassazione. Inequivocabile l’episodio verificatosi in strada è evidente che l’automobilista aveva il chiaro intento di opporsi al compimento dell’atto d’ufficio che stava per effettuare l’ausiliario del traffico. Respinta l’obiezione difensiva, finalizzata a ridimensionare il comportamento dell’uomo, sostenendo che egli si fosse limitato a utilizzare espressioni di ingiuriosa volgarità .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 dicembre 2016 – 6 marzo 2017, n. 10885 Presidente Ippolito – Relatore Giordano Ritenuto in fatto e in diritto 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella del Tribunale di Termini Imerese che, con le concesse circostanze attenuanti generiche, aveva condannato S. M. alla pena di mesi quattro di reclusione sostituita con la pena di Euro 30.000,00 di multa, a richiesta dell'imputato , per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., così riqualificato il reato di cui all'art. 336 cod. pen. ascrittogli. 2. Le sentenze di merito hanno ritenuto accertato che l'imputato, accortosi che un ausiliario del traffico stava elevando contravvenzione alcune auto che si trovavano in sosta vietata, lo aveva raggiunto e, chiedendogli con fare minaccioso cosa stesse facendo, gli aveva strappato di mano la penna con la quale l'agente stata compilando l'avviso di contestazione da lasciare sul parabrezza dell'autovettura del M. che, per l'appunto, si trovava in sosta vietata. 3. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'imputato denuncia 3.1 vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 6, § 1 e 3 , lett. a e c CEDU e 521 cod. proc. pen. poiché la intervenuta riqualificazione del fatto ascritto all'imputato ha comportato una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, con conseguente violazione del diritto di esercitare pienamente il diritto di difesa, nel contraddittorio delle parti poiché, nel corso del dibattimento, non si era mai fatto cenno a tale eventualità 3.2 vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dell'elemento materiale e psicologico dei reati, mancando la prova della idoneità della minaccia a turbare l'ausiliario di Polizia municipale dallo svolgimento dell'incarico, risoltosi nella espressione di meri sentimenti di ostilità, non accompagnati dalla prospettazione di un danno ingiusto 3.3 violazione degli artt. 383, D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e 200 e 201 Cod. Strada poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'atto tipico di ufficio al quale l'imputato si era opposto deve essere individuato nel momento in cui l'agente stacca il foglio di avviso e lo affigge al parabrezza, adempimento che non è previsto da alcuna delle norme richiamate, con la conseguenza che la minaccia dell'imputato è intervenuta dopo il compimento dell'atto, secondo le prescrizioni del Codice della Strada, non potendo pertanto ritenersi integrati gli elementi strutturali dei reati di cui agli artt. 337 e/o 336 cod. pen 4. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel disattendere il motivo di gravame oggi riproposto come motivo di ricorso, ha fatto corretta applicazione delle regulae iuris elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, al fine di allineare la interpretazione dell'art. 571 cod. proc. pen. ai principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6, § 1 e 3, lett. a e b CEDU cfr. Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep.2013, M. e altro, Rv. 25413501 . La sentenza impugnata evidenzia, in vero, che nella fattispecie, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, essendo stato posto a base della decisione un fatto tutt'altro che radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nell'imputazione e che, dunque, non si pone in rapporto di incompatibilità ovvero di eterogeneità rispetto all'imputazione originaria, nella quale era illustrata una condotta di natura minacciosa e violenta, eziologicamente connessa all'esercizio delle funzioni tipiche dell'incaricato di pubblico servizio e, dunque, astrattamente riconducibile alle contigue fattispecie di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., tra loro differenziate dal requisito del contemporaneo esercizio delle funzioni pubbliche, proprie del reato di resistenza, che difetta in quello di violenza nel quale la condotta aggressiva o minacciosa finalizzata a costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del proprio ufficio o a compierne uno contrario. Ha altresì evidenziato che nel corso dell'istruttoria dibattimentale si era accertato che la violenza e la minaccia erano state esercitate mentre l'agente stava ancora redigendo il verbale di infrazione, e che rispetto alla modifica, intervenuta all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato aveva avuto modo di difendersi nel merito proponendo appello. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altra norme giuridiche, fondato sull'asserita insussistenza degli elementi tipici della fattispecie di resistenza e o della minaccia a pubblico ufficiale, nonché difetto di motivazione, ha, nella sostanza, svolto censure in fatto. Premesso che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, ritiene il Collegio che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella ritenuta responsabilità, in considerazione della condotta minacciosa dell'imputato che, avvicinatosi all'agente di polizia municipale, gli aveva strappato dalle mani la penna con la quale stava compilando l'avviso di contestazione rivolgendogli parole minacciose - che sapeva dove abitava di stare attento in quanto gliel'avrebbe fatta pagare -, con il chiaro intento di opporsi al compimento dell'atto di ufficio in corso. Contro le logiche argomentazioni delle decisioni vengono formulate non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma doglianze di merito, proponendo una versione asseritamente più persuasiva di quella dispiegata nella sentenza impugnata a proposito della condotta dell'imputato, in quanto risoltasi in espressioni di ingiuriosa volgarità. Le argomentazioni difensive sfidano addirittura la logica comune nella parte in cui, evocando il vizio di violazione di legge, richiamano gli adempimenti di cui agli artt. 383 D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e 200 e 201 Cod. Strada, onde inferire che la minaccia all'agente era intervenuta dopo il compimento dell'atto dell'ufficio, poiché è evidente che la sentenza impugnata, nell'evocare le operazioni materiali successive all'emissione del provvedimento, aveva semplicemente inteso ribadire che il verbale di contravvenzione non era stato formalmente emesso. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa v. Corte Cost. sent. n. 186/2000 , nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa della ammende.