Il sindaco è sempre protetto dallo scudo della volontà popolare

Il bilanciamento tra la volontà elettiva popolare e l’intervento giudiziario cautelare si rinviene nel disposto dell’art. 289 c.p.p., rubricato sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio”. Nel caso di specie interessa il terzo comma, che prevede un limite applicativo alla misura interdittiva.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10940/17 depositata il 6 marzo. Il caso. Il sindaco di un Comune della provincia foggiana veniva sottoposto a misura interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’ufficio, per il reato di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame il sindaco ricorreva in Cassazione con unico motivo di doglianza violazione di legge, essendo stata applicata misura interdittiva in un caso espressamente vietato dall’art. 289, comma 3, c.p.p La duplice ratio della norma. Il comma appena menzionato recita la misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.” La Corte di Cassazione ripercorre il disegno originario del legislatore, che con duplice e concorrente ratio voleva sia evitare possibili strumentalizzazioni dell’intervento giudiziario cautelare per fini politici, sia tutelare la volontà popolare manifestantesi nelle funzioni elettive. Le perplessità della dottrina e le certezze della giurisprudenza. La norma, riconosce il giudice di legittimità, suscita profonde perplessità nella dottrina, introducendo una sorta di immunità o esenzione dalla misura interdettiva, proprio in un settore, quale quello dei delitti contro la pubblica amministrazione, nel quale tale misura potrebbe elettivamente esplicare la propria efficacia . A ciò vi sono dei limiti, però tale norma, infatti, non può essere interpretata come un salvacondotto cautelare . Essa non può fondare un’interpretazione che renda incompatibile e quindi non applicabile alcuna misura cautelare personale che si risolva nel determinare effetti equivalenti sentenza n. 20405/14 . Nonostante i dubbi dottrinali, però, la disposizione è rimasta immodificata dal legislatore, motivo per cui quest’ultima impediva al giudice dell’ordinanza impugnata di applicare la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio nei confronti del sindaco. L’ordinanza viene quindi annullata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 6 marzo 2017, n. 10940 Presidente Ippolito – Relatore D’Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha accolto parzialmente l’appello interposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia e, previa riqualificazione delle originarie contestazioni di concussione in tentata induzione indebita ed in violenza privata, ha applicato nei confronti di C.L. la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’ufficio di sindaco del Comune di Troia in relazione al delitto di cui all’art. 56, 319- quater cod.pen 2. Il difensore del C. ricorre avverso tale ordinanza e, con unico motivo, deduce la violazione di legge, essendo stata la predetta misura interdittiva applicata in un caso espressamente vietato dalla legge e, segnatamente, dall’art. 289, comma 3, cod. proc. pen Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. L’art. 289, comma 3, cod. proc. pen. sancisce che la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare . Tale previsione ricalca, nella formulazione letterale, quella introdotta nell’art. 140, comma 3, cod. pen. dall’art. 124 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che escludeva l’applicazione provvisoria della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. Nel disegno originario del legislatore, pertanto, tale pena accessoria non poteva essere adottata in via provvisoria nei confronti dei senatori, dei deputati dei consiglieri provinciali e regionali, con esclusione invece di quelle cariche derivate indirettamente dal voto popolare come quelle di sindaco, presidente di giunta regionale o provinciale. La regola, che peraltro in precedenza aveva trovato un riconoscimento anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale C. Cost., 10.12.1981, n. 183, e C. Cost., 25.3.1982, n. 58, pronunce entrambe rese con riferimento alla sospensione provvisoria disposta ex art. 140 cod. pen. nei confronti di membri della Assemblea regionale siciliana , secondo la interpretazione unanime, evidenzia una duplice e concorrente ratio da un lato, il legislatore ha, infatti, avvertito la necessità di evitare possibili strumentalizzazioni, per fini politici, dell’intervento giudiziario cautelare, dall’altro ha inteso tutelare la volontà popolare quale si manifesta nelle funzioni elettive degli uffici promananti direttamente dalla volontà politica dei cittadini. Tale previsione di seguito è stata abrogata dall’art. 217, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per effetto dell’abolizione dell’istituto della applicazione provvisoria delle pene accessorie, ma trasfusa nell’art. 289, comma 3, cod. proc. pen., nel contesto della disciplina dedicata dal codice di rito alle misure interdittive. La norma ha, invero, suscitato profonde perplessità nella dottrina, in quanto introduce una sorta di immunità o di esenzione dalla misura interdittiva proprio in un settore, quale quello dei delitti contro la pubblica amministrazione, nel quale tale misura potrebbe elettivamente esplicare la propria efficacia. Si è, inoltre, stigmatizzata la incoerenza di un sistema che ammette nei confronti dei titolari di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare forme di restrizione della libertà personale anche detentive, e che, sotto altro profilo, avalla un regime di assoluta immunità dai provvedimenti interdittivi. Il delicato bilanciamento tra rispetto della volontà legislativa e tutela del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella ricorrente affermazione secondo la quale il divieto della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio nel caso di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare deve essere interpretato restrittivamente e non può fondare un’interpretazione che renda incompatibile e quindi non applicabile alcuna misura cautelare personale che si risolva nel determinare effetti equivalenti ex plurimis Sez. 6, n. 20405 del 15/04/2014, Scialfa, Rv. 259684 . Tale disposizione non può, infatti, essere interpretata, pena la violazione del principio di uguaglianza, come una sorta di salvacondotto cautelare Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, Franceschi, Rv. 257272 . Ad onta delle censure formulate dalla dottrina, la previsione dell’art. 289, comma 3, cod. proc. pen. è, tuttavia, rimasta ferma nel disegno legislativo, pur a fronte dell’ampliamento del ricorso alle misure interdittive operato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 al fine del contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione. Anche in seguito alla revisione della disciplina della misure interdittive, operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 al fine di valorizzare compiutamente il principio del minimo sacrificio necessario C. Cost. sent. 22 luglio 2005, n. 299 e della custodia cautelare in carcere quale extrema ratio, la norma è rimasta immodificata dal legislatore. 3. Nella ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari, dopo aver delibato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari in relazione alle condotte contestate al C. , ha ritenuto sufficiente applicare una misura interdittiva a fronte di quella coercitiva richiesta dal pubblico ministero. Al fine di adeguare la misura coercitiva alla intensità delle esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie ha, tuttavia, inopinatamente applicato la sospensione del C. dall’ufficio di sindaco del Comune di Troia, ritenendo le condotte delittuose poste in essere indissolubilmente legate all’esercizio di tale funzione. Tale statuizione si pone, tuttavia, in radicale ed insanabile contrasto con il contenuto precettivo dell’art. 289, comma 3, cod. proc. pen., atteso che la legge 25 marzo 1993, n. 81 prevede per i comuni, anche aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’elezione diretta del sindaco. La ratio che informa tale divieto di applicazione della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio ricorre, peraltro, non solo con riferimento al momento genetico della adozione della misura interdittiva, ma anche nelle ipotesi in cui la misura interdittiva venga adottata in sostituzione di altra misura coercitiva precedentemente adottata. Lo stesso tenore testuale della norma, nella propria assolutezza, non consente, peraltro, di operare distinzioni di efficacia del precetto fondate sul momento processuale nel quale l’applicazione di tale misura interviene. 4. Alla stregua di tali rilievi deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e, di conseguenza, della misura interdittiva applicata nei confronti del ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.