Il proscioglimento dell’imputato e l’abolitio criminis

Quale rapporto di priorità logico-processuale esiste tra la forma di proscioglimento per insussistenza del fatto o per non averlo commesso e quella per abolitio criminis?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9753/17 depositata il 28 febbraio. Il caso. La sez. V della Corte di Cassazione Penale aveva annullato con rinvio una sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro con la quale un soggetto veniva assolto dal reato di ingiuria perché non imputabile per vizio mentale. Il rinvio onerava il giudice di verificare la riferibilità materiale del fatto all’imputato , poiché la Cassazione riteneva sussistente un vizio di travisamento della prova. Il giudice di rinvio decideva quindi per il proscioglimento del ricorrente perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 7/2016. Rapporto di priorità con l’abolitio criminis. L’imputato ricorreva quindi in Cassazione, sollevando questione di rapporto di priorità logica e processuale tra la forma di proscioglimento per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, rispetto a quella per abolitio criminis , quando non sia stata accertata nel corso del giudizio di merito la responsabilità dell’imputato . Anzi, nel caso di specie la prima sentenza di proscioglimento era stata annullata proprio con riferimento alla mancata verifica di questi elementi, a cui deve seguire la declaratoria di assoluzione per abolitio criminis . Secondo la Corte di Cassazione, il giudice di rinvio doveva attenersi all’obbligo di verifica, non potendo procedere al proscioglimento dell’imputato. Per questo motivo la Suprema Corte deve annullare la sentenza impugnata, stabilendo il seguente principio di diritto quando nel corso del giudizio di rinvio intervenga abolitio criminis , il giudice non può procedere al proscioglimento con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” a norma dell’art. 129, comma 1, c.p.c., quando l’originaria sentenza assolutoria per mancanza di imputabilità sia stata annullata in sede di legittimità per vizio di motivazione attinente la riferibilità materiale del fatto all’imputato , in quanto tale pronuncia impone di verificare innanzitutto la possibilità di emettere la pronuncia più favorevole per insussistenza del fatto o per non averlo commesso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 – 28 febbraio 2017, n. 9753 Presidente Novik – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Catanzaro - quale giudice di rinvio a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in data 18 giugno 2015, n. 34.951/2015 che ha annullato con rinvio la sentenza del 21 novembre 2014 pronunciata dal Giudice di pace di Catanzaro che aveva assolto il ricorrente perché non imputabile per vizio totale di mente - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di ingiuria in danno di G.A. poiché il fatto non è più previsto dalla legge quale reato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. 2. Ricorre V.D. - rappresentato dal tutore legale -, a mezzo del difensore avv. Marco Machetta, che chiede l’annullamento senza rinvio, formulando tre motivi di ricorso, con riferimento l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., nonché per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., con riguardo all’errata applicazione degli artt. 129 e 627, cod. proc. pen., per la mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione con formula piena per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, nonché per il difetto di motivazione in ordine alla, implicitamente, ritenuta responsabilità del ricorrente in contrasto con le risultanze dibattimentali. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria in data 1 febbraio 2017 con la quale insiste nel ricorso e sollecita l’annullamento. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. 1.1. È doveroso ricordare che la Quinta Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva assolto il ricorrente perché non imputabile per vizio di mente, onerando il giudice di rinvio di verificare, prima di procedere a una declaratoria di tale tipo, la riferibilità materiale del fatto all’imputato, ritenendo sussistente un vizio di travisamento della prova alla luce delle dichiarazioni della persona offesa la quale aveva riferito di avere effettivamente udito la frase offensiva, ma di non sapere chi l’avesse pronunciata. Con la sentenza impugnata, il giudice di rinvio ha disposto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il proscioglimento del ricorrente perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza svolgere alcuna attività istruttoria. 2. La questione posta dal ricorrente riguarda, in sostanza, il rapporto di priorità logica e processuale tra la formula di proscioglimento per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, rispetto a quella per abolitio criminis , quando non sia stata accertata nel corso del giudizio di merito la responsabilità dell’imputato e, anzi, quando una prima sentenza di proscioglimento per vizio di mente sia stata annullata proprio con riferimento alla mancata verifica di elementi di responsabilità del ricorrente. 2.1. Operando una breve rassegna delle decisioni della Corte di legittimità, è utile rammentare che in caso di abolitio criminis intervenuta dopo la sentenza assolutoria di primo grado o per insussistenza del fatto, il giudice di appello prima di riformare la decisione e dichiarare non doversi procedere a carico dell’imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato deve indicare le ragioni per le quali il fatto deve ritenersi sussistente, atteso che tra le diverse cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. la formula perché il fatto non sussiste deve prevalere su qualsiasi altra formula, sia perché indicata prioritariamente nell’elencazione contenuta nel citato art. 129, sia perché preclusiva di eventuale azione civile Sez. 3, Sentenza n. 45562 del 21/11/2001, Raguseo, Rv. 220740 . La massima testé ricordata pone in evidenza come la declaratoria di assoluzione per abolitio criminis debba seguire all’accertamento preliminare della sussistenza del fatto attribuito all’imputato. Tale principio trova ulteriore riscontro in altra decisione della Corte di cassazione che ha affermato quando intervenga abolitio criminis dopo una sentenza assolutoria di primo grado, con la formula perché il fatto non sussiste, il giudice di appello, di fronte alla non evidenza dell’innocenza dell’imputato, legittimamente pronuncia l’assoluzione con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato , non potendosi compiere ulteriori indagini in ordine ad un fatto divenuto privo di rilevanza penale Sez. 4, Sentenza n. 22334 del 16/05/2002 dep. 2003, Giannangeli, Rv. 224836 . Quest’ultima pronuncia esplicita ulteriormente che l’evidenza della innocenza dell’imputato impedisce la pronuncia di abolitio criminis . Recentemente, il principio è stato ribadito nella motivazione della sentenza Sez. U, Sentenza n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884, laddove si è ricordato che se è indubbio che, tra le diverse cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., la formula perché il fatto non sussiste deve prevalere su qualsiasi altra formula, il principio così enunciato riguarda il caso della abolitio criminis intervenuta dopo la sentenza assolutoria di primo grado per insussistenza del fatto, gravata da impugnazione di cui non si motivi la astratta fondatezza Sez. 4, n. 22334 del 16/05/2002, dep. 2003, Giannangeli, Rv. 224836 caso nel quale la presunzione di non colpevolezza, rafforzata dalla sentenza assolutoria con la formula detta, viene giudicata meritevole di tutela anche ai fini extra-penali e destinata a mantenere la posizione preferenziale accordatagli dalla formulazione dell’art. 129 cod. proc. pen. . 3. Tanto premesso, appare evidente che, in ragione del disposto annullamento della prima pronuncia in relazione al mancato accertamento della attribuibilità del fatto all’imputato, il giudice di rinvio non poteva procedere al proscioglimento poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo già emersi e puntualmente segnalati dalla Corte di legittimità profili attinenti il difetto di responsabilità del ricorrente. La Quinta Sezione di questa Corte, infatti, aveva onerato il giudice di rinvio di verificare la riferibilità materiale del fatto all’imputato, ritenendo sussistente un vizio di travisamento della prova alla luce delle dichiarazioni della persona offesa la quale aveva riferito di avere effettivamente udito la frase offensiva, ma di non sapere chi l’avesse pronunciata. Il giudice di rinvio, prima di esaminare la questione dell’abrogazione del reato, doveva attenersi all’obbligo di verifica della sussistenza del fatto e della attribuibilità all’imputato secondo quanto stabilito da questa Corte. Deve pertanto essere indicato il seguente principio di diritto quando nel corso del giudizio di rinvio intervenga abolitio criminis , il giudice non può procedere al proscioglimento con la formula perché il fatto non più è previsto dalla legge come reato a norma dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., quando la originaria sentenza assolutoria per mancanza di imputabilità sia stata annullata in sede di legittimità per vizio di motivazione attinente la riferibilità materiale del fatto all’imputato, in quanto tale pronuncia impone di verificare innanzitutto la possibilità di emettere la più favorevole pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto o per non averlo commesso . La sentenza va, dunque, annullata con rinvio al Giudice di pace di Catanzaro che, in diversa persona fisica, si atterrà all’indicato principio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catanzaro.