Dopo il divorzio e il riavvicinamento il marito continua ad essere violento: condannato

Il reato di maltrattamenti in famiglia deve ritenersi integrato laddove l’imputato abbia posto in essere una serie di atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che abbiano determinato nella persona offesa sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, anche per un limitato periodo di tempo o intervallati da momenti di vita domestica pacifica”.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9962/17 depositata il 28 febbraio. La vicenda. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna dell’imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso a danno della moglie mediante ingiurie, minacce e percosse protratte per alcuni anni. La pronuncia viene impugnata dall’imputato con ricorso per cassazione dolendosi, tra l’altro, per la violazione di legge in punto di valutazione delle prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, e di sussistenza del dolo, ai fini della stessa configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e della mancata riqualificazione dei fatti nei reati di percorre, lesioni e minacce. La coppia infatti, dopo la separazione e il divorzio dovuto alle violenze subite dalla moglie, si era riavvicinata giungendo a nuove nozze qualche anno più tardi, circostanza che - a detta del ricorrente - impediva la configurazione del reato contestato. Maltrattamenti in famiglia profilo oggettivo e soggettivo. Il ricorso non viene condiviso dai Giudici di legittimità che, in primo luogo, condividono le conclusioni della Corte territoriale in riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Per quanto attiene invece alla configurazione della fattispecie contestata, la Corte sottolinea come il consolidato orientamento giurisprudenziale ritenga integrato il delitto di maltrattamento in famiglia nel caso in cui l’attore abbia posto in essere una serie di atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che abbiano determinato nella persona offesa sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, anche per un limitato periodo di tempo o intervallati da condotte non violente, di non sopraffazione o dallo svolgimento di attività familiari persino gratificanti per la persona offesa . Dal punto vista soggettivo invece, il dolo del reato di maltrattamenti in famiglia, quale reato abituale, si configura nella consapevolezza dell’autore delle condotte della persistenza di un’attività delittuosa, già realizzata in precedenza, ed idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 gennaio – 28 febbraio 2017, n. 9962 Presidente Conti – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 1 aprile 2016, la Corte di appello di Torino, riformando solo in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti, ha confermato la condanna di M.G. per il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie, commesso mediante ingiurie, minacce e percosse, che avevano procurato alla donna lesioni personali in almeno tre occasioni, con condotte protrattesi dal omissis , e gli ha irrogato la pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato Guido Cardello, nell’interesse del M. , articolando nove motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen, avendo riguardo alla valutazione della prova. Si deduce che la sentenza di primo grado ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni della persona offesa, senza valutare le contraddizioni intrinseche alle stesse e le divergenze rispetto alle risultanze dei certificati medici, e valorizzando indebitamente la volontà dell’imputato di non sottoporsi ad esame. In particolare, come indicato nell’atto di appello, la donna aveva fatto confusione sulla collocazione temporale dei fatti narrati ed aveva affermato inattendibilmente a di aver sempre ritrattato le precedenti denunce, in contrasto con l’evidenza delle due precedenti condanne riportate dall’imputato per fatti dal 1998 al 2005 b di essersi sempre recata in ospedale dopo aver subito violenza, mentre i referti del nosocomio attestano solo crisi depressive o da ingestione di alcolici, ovvero algie soggettive c di aver subito le violenze quando il M. era ubriaco, sebbene il Sert ha certificato le cessazione dell’ingestione di alcoolici da parte dell’imputato proprio a partire dal 2009. Inoltre, all’inizio del 2012, la persona offesa, ricoverata presso una struttura di accoglienza residenziale a scopo protettivo, si era improvvisamente allontanata per unirsi ad un uomo appena conosciuto, sicché, poi, gli operatori del centro avevano rifiutato di farla rientrare. In altri termini, è stato violato il principio fissato dalle sezioni unite, nella sentenza n. 41461 del 19/07/2012, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, per essere poste a fondamento di un’affermazione di responsabilità, richiedono un vaglio più penetrante e rigoroso rispetto a quello necessario per le dichiarazioni di un comune testimone. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione della prova, alla sussistenza del dolo, ed alla stessa configurabilità della fattispecie sotto il profilo oggettivo. Si deduce, in primo luogo, che la Corte d’appello ha omesso qualunque motivazione in ordine alle discrasie emergenti dalle dichiarazioni della persona offesa e segnalate nei motivi di appello, limitandosi a considerazioni di stile . Inoltre, non ha considerato che il M. aveva ripreso la convivenza con la moglie nel settembre 2009, proprio per l’insistente richiesta della donna, ed anzi i due, siccome nel frattempo avevano divorziati, si erano addirittura risposati. Si deduce, in secondo luogo, che la motivazione della sentenza è meramente apparente anche con riferimento al dolo, poiché sono emersi, al più, due o tre episodi nell’arco di un periodo superiore ai due anni, come tali frutto essenzialmente di impulsività e di litigiosità reciproca, mentre, in linea con l’orientamento della giurisprudenza, sarebbe necessario accertare la coscienza e la volontà dell’imputato di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuo ed abituale c’è di più la stessa persona offesa ha ricondotto i denunciati episodi di violenza ai momenti in cui l’imputato versava in stato di ubriachezza. Si deduce, in terzo luogo, che la sentenza si è limitata a riportare gli episodi denunciati, senza spiegare perché gli stessi siano tali da integrare gli estremi oggettivi del reato. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all’art. 572 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia. Si deduce che i fatti denunciati, anche a volerli ritenere sussistenti, non integrano la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice, poiché non sono sufficienti singoli e sporadici episodi di percosse o di lesioni, ma occorre un comportamento tale da imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile, caratterizzato da uno stato di soggezione ed inferiorità della vittima si cita, in particolare, Sez. 6, n. 30903 del 04/06/2015 , sorretto da un dolo unitario si cita, in particolare, Sez. 6, n. 30432 del 21/05/2015 . Inoltre, gli insulti sono stati quanto meno reciproci, posto che la figlia ha parlato di scarsa serenità della coppia, e che la persona offesa era andata a convivere con un altro uomo, sicché l’imputato non può ritenersi l’unico autore di condotte aggressive ed ingiuriose. Ancora, gli operatori del Sert, che pure, nel periodo in contestazione, avevano modo di contattare i due pressoché quotidianamente, non hanno mai assistito a comportamenti violenti, né questi risultano comprovati dai referti medici. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 572, 581, 582 e 612 cod. pen. e 529 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti nei reati di percosse, lesioni lievi e minacce. Si deduce che i fatti erano sussumibili, al più, nelle fattispecie di cui agli artt. 581, 582 e 612 cod. pen., e che, in assenza di querela della persona offesa, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. 2.5. Con il quinto motivo, si lamenta vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 572, 581, 582 e 612 cod. pen. e 529 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., avendo ancora riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti nei reati di percosse, lesioni lievi e minacce. Si deduce che la Corte d’appello ha omesso qualunque motivazione in ordine alla possibile ridefinizione giuridica dei fatti a norma degli artt. 581, 582 e 612 cod. pen., limitandosi a rilevare che gli stessi integravano il reato di maltrattamenti in famiglia. 2.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli di cui alle sentenze del Tribunale di Asti del 27 ottobre 2000 e della Corte d’appello di Torino del 4 novembre 2008. Si deduce che le due sentenze indicate hanno ad oggetto fatti omogenei a quello in contestazione, che l’irrevocabilità delle precedenti condanne al momento delle condotte contestate nel presente processo non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso, e che il distacco temporale tra i precedenti episodi, risalenti al periodo compreso tra il ed il omissis , e quello in esame si spiega per la distanza geografica occorsa tra l’imputato e la persona offesa prima della ripresa della convivenza e del nuovo matrimonio. 2.7. Con il settimo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., avendo ancora riguardo alla mancata applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli di cui alle sentenze del Tribunale di Asti del 27 ottobre 2000 e della Corte d’appello di Torino del 4 novembre 2008. Si deduce che la Corte d’appello ha omesso di esplicitare la propria motivazione, facendo riferimento al mero decorso del tempo. 2.8. Con l’ottavo motivo, si lamenta violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta recidiva reiterata ed alla conseguente determinazione della pena. Si deduce che la recidiva reiterata non avrebbe dovuto essere considerata perché il fatto non è grave, è stato caratterizzato da molte incertezze sul piano probatorio e vi è stato comunque il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare le circostanze attenuanti generiche nella misura più ampia. 2.9. Con il nono motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., avendo ancora riguardo alla ritenuta recidiva reiterata. Si deduce che la sentenza impugnata non indica le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata ed entra in contraddizione con se stessa, avendo comunque riconosciuto le attenuanti generiche ed applicato la pena edittale nel minimo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Nel primo e in parte del secondo motivo, il ricorrente critica le valutazioni della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche avendo riguardo all’omessa motivazione sulle discrasie segnalate con l’atto di appello. La decisione della Corte distrettuale, però, ha evidenziato che la persona offesa ha reso dichiarazioni a sicuramente non animate dalla volontà di perseguire risarcimenti economici, tanto che non si è nemmeno costituita parte civile b non contraddittorie, nonostante i riferimenti a fatti oggetto di precedenti processi, e la pluralità di denunce e di assunzioni a sommarie informazioni c riscontrate da diversi referti medici, dall’intervento della polizia su richiesta della figlia della coppia, e dalle segnalazioni dei servizi socio-sanitari. In relazione a quest’ultimo profilo, la sentenza di primo grado evidenzia la presenza di tre certificati medici redatti dall’ospedale di nei confronti della denunciante, uno del omissis attestante lesione ecchimotica al braccio destro, dolorabilità al fianco sx , complessivamente giudicate guaribili in sette giorni, un altro dell’ omissis , concernente algie al collo e al volto, eritema guancia destra, agitazione , giudicate guaribili in tre giorni, ed un altro, infine, del omissis , attestante lesioni giudicate guaribili in giorni tre. La sentenza di primo grado, inoltre, rappresenta che la donna aveva comunicato due volte ai servizi sociali di essere stata maltrattata dal marito, precisamente nelle date dall’ omissis e del omissis . Sulla base di questi elementi di fatto immune da vizi è la conclusione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa né la stessa risulta incompleta avendo riguardo alle doglianze formulate con l’atto di appello. Costituisce invero principio più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e , cod. proc. pen. così Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841, ma anche, tra le altre, Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105 . 3. Nelle altre parti del secondo motivo, nonché nel terzo motivo, il ricorso attiene alla configurabilità, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo, della fattispecie di maltrattamenti in famiglia, o comunque al vizio di motivazione in proposito. 3.1. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, integra l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, anche se gli stessi siano ripetuti soltanto per un limitato periodo di tempo v. Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253041, nonché Sez. 5, n. 2130 del 09/01/1992, Giay, Rv. 189558 , o siano intervallati da condotte prive della connotazione della violenza e della sopraffazione o dallo svolgimento di attività familiari persino gratificanti per la persona offesa cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 15147 del 19/03/2014, P., Rv. 261831, nonché Sez. 6, n. 8396 del 07/06/1996, Vitiello, Rv. 205563 . Sotto il profilo soggettivo, poi, è opinione generale quella secondo cui, ai fini della sussistenza del dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia, quale reato abituale, è sufficiente la consapevolezza dell’autore delle condotte di persistere in un’attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice v., tra le più recenti, Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D’A., Rv. 259677, e Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253042 . 3.2. La sentenza impugnata rappresenta che le dichiarazioni della persona offesa evidenziano non meri episodi occasionali, bensì una serie continuativa di condotte prevaricatorie, caratterizzate da un’unitaria volontà dell’imputato di persistere in tali atti ai danni della moglie convivente . Dalla sentenza di primo grado, risulta specificamente che la persona offesa a ha illustrato la complessa evoluzione del rapporto familiare con il ricorrente primo matrimonio con l’imputato nel 1990, seguito da violenze fisiche e psicologiche, da cui derivava la scelta di separarsi nel 1998 e di divorziare nel 2003 quindi nuovo matrimonio con il ricorrente e ripresa della convivenza dal 2009 b ha riferito che, anche durante la nuova convivenza coniugale, il M. aveva posto in essere in più occasioni condotte violente nei suoi confronti, le aveva impedito di trovarsi un lavoro per rendersi indipendente ed era solito insultarla ed umiliarla c ha specificato che, in data omissis , il M. dopo averla ripetutamente insultata per la scadente qualità del cibo preparato, le aveva afferrato il collo con violenza impedendole di respirare, costringendola a barricarsi in camera da letto fino all’arrivo della polizia, chiamata dalla figlia della coppia. Sempre dalla sentenza di primo grado, risulta che sono suffragati da referti medici almeno tre episodi di violenza e precisamente, oltre quello, finale del omissis , anche quelli del omissis e dell’ omissis quest’ultimo denunciato nell’immediatezza all’assistente sociale . 3.3. Alla luce degli elementi indicati, si presenta come immune da vizi la conclusione della sentenza impugnata quando ha ritenuto la sussistenza tanto dell’elemento oggettivo, quanto dell’elemento soggettivo necessari per l’integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia. Ed infatti, la ripetizione, da parte dell’imputato, di condotte dirette ad umiliare e disprezzare la moglie, affiancata da più episodi di violenza, costituisce premessa coerente e congrua per ritenere la sistematicità degli atti vessatori posti in essere dall’agente e la consapevolezza, in capo allo stesso, di persistere in tale atteggiamento. 4. Il quarto ed il quinto motivo lamentano la mancata riqualificazione del fatto a norma degli artt. 612, 582 e 612 cod. pen., o comunque l’omessa motivazione in proposito. È sufficiente rilevare sul punto che correttamente la sentenza impugnata ha escluso la derubricazione dei fatti sul presupposto del corretto inquadramento degli stessi a norma dell’art. 572 cod. pen. In effetti, una volta affermata, in questa sede di legittimità, la configurabilità o, in sede di appello, la sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, è automaticamente risolto, in applicazione del principio logico di non contraddizione, il problema della riqualificazione delle medesime condotte in fattispecie delittuose a questa alternative. 5. Il sesto ed il settimo motivo censurano la mancata applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli di cui alle sentenze del Tribunale di Asti del 27 ottobre 2000 e della Corte d’appello di Torino del 4 novembre 2008, o comunque l’omessa motivazione in proposito. La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di un unitario disegno criminoso rilevando che tra i fatti più recenti oggetto delle precedenti pronunce e quelli esaminati nel presente processo vi è un distacco di ben quattro anni, e che i nuovi episodi seguono ad un secondo matrimonio che invece non può che essere visto come espressione di ben diverso intento . Anche questa conclusione è immune da vizi, in quanto formulata sulla base di premesse coerenti e congrue. 7. L’ottavo ed il nono motivo criticano l’affermazione della sussistenza della recidiva, o comunque l’omessa motivazione in proposito. La sentenza impugnata ha rilevato che il ricorrente è gravato di più condanne per reati contro il patrimonio e per lesioni personali nonché di due precedenti specifici per maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata contro la stessa persona offesa da questi precedenti ha desunto un indice di maggior colpevolezza e pericolosità del M. . Si tratta di conclusione incensurabile, perché argomentata nel rispetto di ordinari canoni logici e delle indicazioni normative in materia, che non entra in contraddizione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l’affermazione della compatibilità dell’applicazione della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche, v., da ultimo, Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271, ma anche Sez. 2, n. 1504 del 26/10/1965, dep. 1966, Calderoni, Rv. 100483 . 8. All’infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.