«... o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità»: studentessa condannata per diffamazione aggravata in rete

L’uso dei social network e la diffusione di messaggi veicolata a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Così ha sancito la Suprema Corte con sentenza n. 8482/17 depositata il 22 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava colpevole la studentessa universitaria per aver diffamato in rete la professoressa ricercatrice di storia moderna che l’aveva assistita nell’elaborazione della tesi. Nella condanna di diffamazione in esame risultava l’aggravante di aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato, quale la copiatura della tesi di laurea. La studentessa impugna la sentenza dinanzi la Corte di Cassazione denunciando l’errata applicazione delle disposizioni della diffamazione a mezzo di stampa a quella in esame visto l’uso del social network, quale strumento non equiparabile ad un prodotto tipografico o ad un luogo pubblico. Diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. La Corte di Cassazione, in risposta alla denuncia avanzata dalla ricorrente, afferma che è di recente arresto giurisprudenziale il principio secondo cui l’uso dei social network , e quindi la diffusione di messaggi veicolata a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone, qualunque sia a modalità informatica di condivisione e di trasmissione . In tal senso, secondo il Collegio, la difesa confonde la problematica della diffamazione aggravata resa con mezzo di stampa, prevista dall’articolo sopra citato, con l’offesa resa con altro mezzo di pubblicità, prevista dalla medesima norma. L’ordinamento recepisce entrambe le fattispecie sotto la medesima norma, includendo sotto la categoria dei mezzi di pubblicità tutti quei sistemi di comunicazione e di diffusione, oltre alla stampa, che con l’evoluzione tecnologica rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 gennaio – 22 febbraio 2017, n. 8482 Presidente Palla – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1. Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 02/05/2013, con cui la P.M.A. era stata assolta dal delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 595, commi 1, 2, 3, c.p. - perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzando internet e quindi con un mezzo di pubblicità, ed in particolare, tra gli altri, il sito omissis e, quindi, comunicando con un numero indeterminato di persone, offendeva la reputazione di T.M. , ricercatrice di storia moderna presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di , la quale le aveva prestato assistenza per l’elaborazione di una tesi di laurea consistente nella trascrizione di un manoscritto ed in uno studio introduttivo all’edizione, scrivendo messaggi relativi a T.M. nei quali attribuiva alla stessa un fatto determinato, ossia la copiatura della tesi di laurea della P. dal titolo omissis , pubblicando il libro dal titolo omissis . Messaggi del seguente tenore in data omissis pubblicava su sito omissis uno scritto dal titolo omissis , scrivendo omissis di T.M. . Il signor” in questione non è poi così giovane, è vecchio, ha quasi dieci anni, si direbbe la fotocopia del signore de omissis . Insomma, per farla breve, T.M. si è copiata la mia tesi, ci ha messo il suo nome sopra e se l’è pubblicata guarda caso con la , grazie al finanziamento dell’Università di in data omissis pubblicava sul sito omissis uno scritto dal seguente tenore Volete comprare l’ultimo libro di T.M. ? Allora vi vendo la mia tesi di laurea omissis . Il mio nome P.M.A. . La mia tesi regolarmente depositata otto anni fa all’Università degli studi di , è identica al libro della T. , o meglio non confondiamoci, è il libro della T. che è identico alla mia tesi!!! Proprio così, al pregevole dottoressa ha copiato tutto il mio lavoro pubblicava sul sito omissis uno scritto senza data del seguente tenore Recentemente T.M. ha dato alle stampe un libro davvero interessante omissis , a cura di B. G.P., un libro che, a parte ridicole integrazioni tipo fumo negli occhi di documenti arcinoti, è interamente copiato dalla mia tesi di laurea in data omissis pubblicava su sito omissis uno scritto dal seguente tenore Sono laureata da più di dieci anni per caso ho scoperto la mia tesi omissis interamente copiata e pubblicata da T.M. col titolo omissis . Ci vuole una gran faccia tosta ad impadronirsi del lavoro altrui in questo modo. Il guaio è che il mio caso non è un fatto eccezionale, un fatto sporadico. All’università il plagio è la prassi, ma nessuno ne parla, perché nessuno osa pestare i calli ai professori legati a doppio filo alla politica, alla chiesa, all’editoria in data omissis pubblicava si sito omissis uno scritto del seguente tenore Brava la dottoressa T. col copia ed incolla! A pag. 19 del suo capolavoro di sublime copiatura mi ringrazia. Ogni lavoro è un dono, eppure non mi ricordo di averle mai regalato niente! Già nel la T. pubblicava un intervento omissis in omissis a cura di B. G.P., completamente stralciato dalla mia tesi. Il curatore è quel democratico di B. , che otto anni fa mi ha detto, testuali parole Chi non ha soldi all’università non ci deve venire L’esimio professore sa benissimo che la T. non solo si è pubblicata una trascrizione fatta per prima da me, ma ha copiato tutto lo studio sul documento che io e soltanto io ho fatto. Poi, e qui si vede il tocco del maestro, quei ringraziamenti all’insegna della correttezza. Davvero commovente! Ho in mente un posto dove potrebbe infilarseli! , in data omissis sul sito omissis pubblicava uno scritto del seguente tenore Proprio così la pregevole dottoressa ha copiato tutto il mio lavoro trascrizione, commento, analisi critica di un documento inedito del settecento e se l’è pubblicato col suo nome sopra M.L. , della , che ho contattato per esporle il mio caso, mi ha risposto Sono cose che succedono! Brava! Continuiamo a farle accadere, tanto si sa che l’università italiana è un’elitaria fogna dove lavorano solamente raccomandati. Lecchini e puttane! in data omissis sul sito omissis pubblicava uno scritto dal seguente tenore. Lascio a chi legge ogni commento. In risposta al prof. Te.An. , caro amico della T. , il quale si sente indignato e dice che dovrei vergognarmi, rispondo che la vergogna la lascio tutta a lui ed alla crema universitaria della quale fa parte, quella crema che galleggia sull’acqua per intenderci! Dico anche che l’operazione di gettare fumo negli occhi della gente che legge gli articoli sul web non serve. Il prof. afferma che si possono fare citazioni quando si nomina l’autore in bibliografia. La scoperta dell’acqua calda! Avevo bisogno del suo illuminato parere per svelare un arcano del genere. Dice bene Te. , CITAZIONI. So perfettamente distinguere tra una citazione bibliografica ed un lavoro di mera COPIATURA e T.M. HA COPIATO LA MIA TESI, TUTTO IL RESTO È NOIA!!! in data omissis sul sito omissis pubblicava uno scritto dal seguente titolo omissis dal seguente tenore B.G.P. cattedratico re, tentacolare docente con le mani in ops, i tentacoli, in pasta, dappertutto, cura un libro interessante omissis di T.M. , regina. Peccato che il signore in questione non sia poi così giovane, è vecchio, ha quasi dieci anni, si direbbe la fotocopia del signore del omissis , tesi sperimentale piuttosto ben concertata, ve l’assicuro, dato che l’ho scritta. Insomma per farla breve, T.M. copia la tesi, ci mette il suo nome sopra e se la pubblica. Scacco matto! Un fenomeno isolato? Non credo. L’università italiana rigurgita di docenti che si mangiano i lavori degli altri. Che fare? Mi dico che sarebbe ora di parlare un po’ di più. Cammina cammina arrivo al castello . M.L. , castellana, mi accoglie a braccia aperte. Di fronte al corpus delicti di una tesi plagiata, dice di sì, che si può fare. Passano alcuni giorni, mi richiama e dice che, tutto sommato, son cose che succedono, che i piedi al re nessuno li ha mai pestati. Si può fare? Sì, niente. Siamo nel paese del niente, non si può pretendere di più. Poi arriva Te. primo cavaliere della regina e dice che la sottoscritta ha offeso la reggente, dicendo cazzate di cui dovrebbe vergognarsi. I cavalieri moderni parlano tutti così al giorno d’oggi fine della storia? Fine? pubblicava sul sito omissis uno scritto senza data del seguente tenore poi arriva Te. primo cavaliere della regina e dice che la sottoscritta ha offeso la reggente, dicendo cazzate di cui dovrebbe vergognarsi. I cavalieri moderni parlano tutti così al giorno d’oggi Ah, Te. sottolinea che T.M. è una persona limpida e trasparente perché allieva di P.P. . Indovinate chi è? Il fratello del più famoso R. , omissis , per intenderci. L’anno scorso, lunedì omissis , in occasione del suo settantacinquesimo compleanno, l’illustre professore ha tenuto una lezione importante omissis . Si vede che l’allieva non è stata attenta alla lezione. Per la serie università, politica e omissis , ho detto tutto o quasi in data 26/02/2010 sul sito omissis , pubblicava un testo poi riportato quasi integralmente dal omissis sul sito omissis , lo steso testo veniva poi pubblicato quasi integralmente in data omissis sul sito omissis dal titolo La prof. mi ha copiato le ho fatto causa , che riproduce un’intervista con la P. in cui questa dichiara In pratica T.M. si è pubblicata tutta al mia tesi di laurea. Il documento in appendice è la fotocopia della mia trascrizione. Ma il fatto che colpisce di più è che la docente si è esercitata col copia ed incolla pure sul saggio introduttivo , la docente si arrampica sugli specchi. Abbia per lo meno il buon gusto di tacere e lasciare il posto che occupa a persone più degne in data omissis sul sito omissis , pubblicava un testo dal titolo P.M.A. , T. , B. svelamento continuo del copia/incolla , in cui definiva il lavoro di T.M. un mero e meschino lavoro di copiatura definendo pietosi i docenti coinvolti. I medesimi contenti diffamatori a firma P. compaiono in altri siti tra cui omissis di pubblicava un messaggio in cui affermava Le pagine della P. , sparse qua e là nel testo della T. , sono tutte vergognosamente presenti nel medesimo testo dalla prima all’ultima riga, nessun particolare escluso Non c’è nessuna considerazione originale della T. che non sia presente nella tesi. Parola per parola, pagina per pagina si tratta di una mera riproduzione. Tutto il libro della T. è ricalcato sulla mia tesi in data 14/10/2010 sul sito omissis pubblicava un messaggio in cui affermava B. e T. hanno plagiato perché sapevano di poterlo fare, perché, la regola è quella della rassegnazione al più forte perché si usa così e zitti . Con l’aggravante d aver attribuito alla parte lesa un fatto determinato. In Ferrara ed altre località nelle date indicate -, dichiarava la P.M.A. colpevole del reato a lei ascritto, limitatamente agli episodi commessi in data 04/10/2008, 12/08/2008, 26/02/2010, 03/03/2010, 12/10/2010, 14/10/2010 e la condannava a pena di giustizia oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile dichiarava non doversi procedere in relazione ai fatti commessi in data 05/08/2007, 12/02/2007, 15/07/2007, 19/07/2007, 26/12/2007 per intervenuta prescrizione. 2. Con ricorso depositato il 29/01/2016 la P.M.A. , a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Marco Ambrosini, ricorre per 2.1. violazione di legge, ex art. 606, lett. b , cod. proc. pen., in relazione all’art. 595, comma 3, cod. pen., avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato che alla rete Internet non si applicano le disposizioni sulla diffamazione a mezzo stampa, in quanto un social network non può essere equiparato ad un prodotto tipografico né ad un luogo pubblico, non essendo, quindi, ravvisabile la circostanza di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. 2.2. violazione di norme sancite a pena di nullità, ex art. 606, lett. c , cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare la loro incompetenza per materia, essendo ravvisabile la sola fattispecie di cui all’art. 595, comma 1, cod. pen., con conseguente nullità della sentenza 2.3. violazione di legge, ex art. 606, lett. b , cod. proc. pen., in relazione all’art. 595, comma 1, cod. pen., non sussistendo il requisito della comunicazione con più persone, poiché il sito Internet sarebbe un luogo privato accessibile ai soli iscritti, essendo, inoltre, la diffusione ascrivibile al provider, unico responsabile della eventuale diffamazione inoltre il luogo di consumazione del reato dovrebbe essere individuato in quello dove è collocato il server 2.4. vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606, lett. d ed e , cod. proc. pen., in ordine alla motivazione della sentenza circa l’elemento psicologico del reato, peraltro contrastante con la consulenza difensiva, dimostrativa della sussistenza del plagio, in assenza di una perizia di ufficio sul punto, non espletata nonostante la richiesta difensiva. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo appare evidente come le doglianze formulate non tengano in alcun conto gli arresti della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen., in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione Sez. 1, sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Conflitto di competenza, Rv. 264007 Sez. 5, sentenza n. 41276 del 19/03/2015, Rv. 265227 Sez. 5, sentenza n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nicastro, Rv. 254044 . Ciò, d’altra parte, scaturisce dal substrato semantico della stessa terminologia utilizzata. Originariamente il termine social network ha indicato un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro dai più diversi legami sociali, da quelli familiari ai rapporti di lavoro, sino a vincoli casuali, ed è stato utilizzato come base di studi interculturali in campo sociologico ed antropologico. La diffusione del web ha ampliato il significato del termine social network ed ha, quindi, creato profonde modificazioni semantiche in relazione ad un concetto, quello di rete sociale, che nasceva come una rete fisica ed era basato sulla regola, conosciuta come numero di Dunbar, secondo la quale le dimensioni di una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri. Ciò in quanto la versione di Internet delle reti sociali, ossia i social media, rappresenta attualmente una delle forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche una palese dimostrazione del superamento della teoria sociologica rappresentata dalla regola dei 150 , considerando la rete delle relazioni sociali che ciascuno individuo tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari ambiti della propria vita, suscettibile di essere organizzata in una mappa consultabile, e potenzialmente capace di arricchirsi di nuovi contatti. In realtà la difesa confonde la problematica concernente la diffamazione aggravata in quanto arrecata con il mezzo della stampa, prevista dall’art. 595, comma 3, cod. pen., con l’offesa arrecata con altro mezzo di pubblicità, prevista dalla medesima norma. Non vi è dubbio, infatti, che l’ordinamento recepisca una accezione tecnica e restrittiva di stampa, desunta dal dettato normativo, ma proprio l’utilizzazione della particella disgiuntiva - se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità , come recita l’art. 595, comma 3, c.p. - rende evidente come la categoria dei mezzi di pubblicità sia più ampia del concetto di stampa, includendo tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione - dal fax ai social media - che, grazie all’evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti. Nel caso in esame la circostanza che i siti utilizzati per la diffusione degli scritti elaborati dalla ricorrente fossero destinati ad operatori universitari del settore delle scienze umane nulla toglie alla diffusività delle notizie in un ambito estremamente ampio, tale dovendosi considerare quello di riferimento, senza considerare, inoltre, che molti dei siti utilizzati - basti pensare al sito destinato agli annunci studenti o a quello sulle tesi on line e, soprattutto al blog delle testate giornalistiche omissis e omissis - appaiono chiaramente consultabili da una platea ben più ampia di soggetti. La sussistenza dell’aggravante contestata ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen., come si evince dalla formulazione del capo di imputazione - in cui internet è stato qualificato come mezzo di pubblicità - rende evidente, pertanto, anche la corretta individuazione della competenza in capo al Tribunale in composizione monocratica. Quanto al luogo di consumazione del reato di diffamazione tramite la rete Internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell’art. 9, primo comma, cod. proc. pen., in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell’azione Sez. 5, sentenza n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 264521 . In relazione, infine, alla doglianza concernente la mancata assunzione di una prova decisiva, a parte la considerazione della intervenuta sentenza in sede civile che aveva escluso il plagio da parte della T.M. , va osservato che non solo detta perizia di parte non è stata neanche allegata al ricorso, come sarebbe stato necessario in base al principio di autosufficienza, ma, ciò che più conta, la sua acquisizione non era stata neanche richiesta in sede di appello dalla difesa della ricorrente, come risulta dal verbale dell’udienza celebratasi innanzi alla Corte di Appello di Bologna a seguito dell’impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado da parte del pubblico ministero e della costituita parte civile. Detta doglianza, quindi, costituisce un motivo proposto per la prima volta in sede di legittimità, come tale inammissibile, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione Sez. 2, sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, Rv. 266202 Sez. 5, sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577 . Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in Euro2.400,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in Euro 2.400,00 oltre accessori di legge.