Il carattere eccezionale della rimessione: cosa s’intende per “grave situazione locale”?

La grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8788/17 depositata il 22 febbraio. Il caso. L’imputato richiedeva la rimessione del procedimento ai sensi dell’art. 45 c.p.p. lamentando una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo pendente davanti al GUP di Catania nella fase preliminare all’ammissione del giudizio abbreviato. In particolare lamentava che tale situazione era stata causata dalla pubblicazione su facebook di vari commenti della persona offesa e del suo compagno, nonché di altri utenti, tanto da aver provocato la rinuncia da parte dell’avvocato al mandato difensivo. La rimessione e il suo carattere estremamente eccezionale. La Corte di Cassazione premette che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano . Sulla scorta di tale premessa, nel parlare di grave situazione locale, si deve intendere, innanzitutto, un fenomeno riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e, poi, che questo presenti una tale abnormità e consistenza da far derivare una situazione di pericolo concreto per la non imparzialità del Giudice. Il Collegio ritiene opportuno ribadire il principio secondo cui la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario . Nella fattispecie, i commenti evidenziati dall’imputato richiedente per quanto inurbani e discutibili non alterano a tal punto la situazione locale tanto da influire e influenzare il processo. Pertanto, non essendo dedotti elementi di oggettiva e significativa rilevanza, sulla scorta del principio sopra esposto, la Suprema Corte rigetta l’istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, ordinanza 1 dicembre 2016 22 febbraio 2017, n. 8788 Presidente Cortese Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la richiesta presentata in data 13 settembre 2016 da P.A. , a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Dario Riccioli, regolarmente notificata alle altre parti, si chiede la rimessione del procedimento ai sensi dell’art. 45, cod. proc. pen., lamentando l’esistenza di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo pendente davanti al GUP del Tribunale di Catania nella fase preliminare all’ammissione del giudizio abbreviato, a seguito della richiesta di definizione del procedimento con tale rito avanzata dall’imputato P.A. dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato del 5 aprile 2016 emesso dal GIP del Tribunale di Catania in relazione ai delitti di omicidio pluriaggravato commesso in data omissis in danno di D.S.G. . 1.1. La difesa lamenta che la pubblicazione sul social network Facebook di vari commenti da parte di S.V. , persona offesa, e del di lei compagno Ignazio Danzuso, nonché di altri utenti di tale piattaforma, costituisca la grave situazione locale indicata dall’art. 45, cod. proc. pen., tanto che l’avv. Ivan Albo, già difensore dell’imputato, avrebbe rinunciato al mandato difensivo per tale ragione. 2. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa Sez. 2, Sentenza n. 17519 del 25/03/2004, Mingari, Rv. 229704 . Deve essere riaffermato il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario Sez. 1, Sentenza n. 52976 del 07/10/2014, Riva F.i.r.e., Rv. 262298 . 2.1. Tanto premesso, va evidenziato che non vi è alcuna prova che i commenti presenti sul social network siano riferibili ai soggetti individuati dal ricorrente, non apparendo sufficiente l’utilizzo di una pagina Facebook intestata al nominativo di un soggetto per concludere che la stessa sia effettivamente allo stesso in uso e che i commenti ivi presenti siano stati dallo stesso effettuati. Oltre a ciò, deve essere evidenziato che, in ogni caso, i citati commenti, certamente inurbani e discutibili, non sono in grado di alterare la situazione locale al punto da influire sul processo in corso, perché non è documentata alcuna conseguenza di tali pubblicazioni. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in una situazione caratterizzata da ben altra pressione mediatica , che in tema di rimessione del processo, ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo ai fini della translatio iudicii, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione dell’imparzialità dei giudici locali Sez. 6, Sentenza n. 11499 del 21/10/2013 dep. 2014, Guerra, Rv. 260889 . 2.2. Priva di qualsiasi rilievo è la rinuncia al mandato difensivo fatta dall’avv. Albo perché dal contesto di essa si apprende che il professionista si è sentito criticato politicamente, quale Vice Sindaco impegnato in attività volte a contrastare il femminicidio , e la costrizione della libertà e indipendenza professionale è meramente affermata. Non essendo stati dedotti elementi di oggettiva e significativa rilevanza, non rientrando tra questi la rinuncia al mandato che costituisce scelta personale priva del carattere di obiettività, l’istanza di rimessione è del tutto infondata. 2.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi degli artt. 48, comma 6, 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 2.000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 2.000 a favore della cassa delle ammende.