Solo 48 ore per l’esame degli atti dopo la richiesta di convalida del “provvedimento questorile”

Il termine entro cui il destinatario di un provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie al Giudice della convalida non può essere inferiore a 48 ore dall’esecuzione della notifica del provvedimento.

Così ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7949/17 depositata il 20 febbraio. Il caso. Il GIP emetteva un’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore con cui prescriveva al ricorrente di presentarsi presso la Questura di Ferrara, per i 5 anni successivi, un quarto d’ora dopo il calcio d’inizio e un quarto d’ora dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio casalingo disputato dalla squadra della Spal” al quale avrebbe preso parte. Per gli incontri disputati fuori dalla Regione avrebbe dovuto presentarsi, sempre in Questura, tra il primo e il secondo tempo. Il ricorrente adisce la Cassazione per l’annullamento di detta ordinanza denunciando la violazione dell’art. 6, commi 3 e 5, l. n. 401/1989. Il termine di 48 ore previsto per l’esame degli atti relativi al provvedimento del Questore. Per quanto concerne la questione relativa all’art. 6, comma 3, l. n. 401/1989 la Corte afferma che è consolidato ormai, in tema di provvedimenti adottati dal Questore, che il termine entro cui il destinatario del provvedimento ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie al giudice della convalida non può essere inferiore a 48 ore dall’esecuzione della notifica. Al contrario, non è condiviso l’orientamento secondo cui ai fini di un contraddittorio effettivo non si può prescindere dalla garanzia di un termine congruo, quale quello di 24 ore, per l’esame degli atti portati dalla parte successivamente alla richiesta di convalida del provvedimento. Tale assunto fondato sul presupposto che all’interessato non sia consentito accedere e visionare il provvedimento questorile è privo di fondamento normativo. La giurisprudenza più recente ha, oltretutto, avuto l’occasione di smentire tale presupposto affermando che nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, come quello in questione, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso l’ufficio del GIP ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell’udienza di convalida. Pertanto l’interpretazione in termini assoluti secondo cui l’interessato ha sempre e comunque diritto ad un termine di ulteriori 24 ore, oltre le 48 già previste, dal deposito della richiesta di convalida del provvedimento del Questore è errata. Tale diritto può essere riconosciuto solo se l’interessato documenti di non aver avuto accesso agli atti, benchè richiesto dal PM, o che la richiesta si fondi su documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal questore . La durata minima di 5 anni per il provvedimento nei confronti del recidivo . Relativamente alla questione della durata del provvedimento da applicare, gli Ermellini affermano che, ai fini della durata minima di 5 anni di quest’ultimo nei confronti del recidivo , ciò che conta è che questi sia già stato destinatario di un qualsiasi divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di cui all’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, indipendentemente dal fatto che la condotta precedente fosse singola o di gruppo. Inoltre, è principio consolidato della Corte quello che sancisce che, in tema di violenza negli stadi, la prescrizione dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è sempre disposta, per una durata rispetto alle ipotesi comuni, qualora il sottoposto sia persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, a nulla rilevando che la condotta violenta sia stata o meno perpetrata nell’ambito di azioni di gruppo . Per tutti questi motivi, avendo il GIP emesso l’ordinanza nel rispetto dei principi posti dalla legge, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 7949 Presidente Fiale – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. P.I. ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 12/11/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che ha convalidato il provvedimento del 04/11/2015 del Questore di quella Provincia nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni , gli aveva prescritto di presentarsi, per i cinque anni successivi, presso la Questura di Ferrara un quarto d’ora dopo il calcio di inizio e un quarto d’ora dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio casalingo o comunque giocato nella Regione Emilia Romagna al quale avrebbe preso parte, anche a titolo amichevole, la prima squadra della gli aveva altresì prescritto di presentarsi tra il primo e il secondo tempo nei giorni in cui la squadra avrebbe disputato incontri di calcio, anche se di carattere amichevole, fuori della Regione. 1.1. Con il primo motivo eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 e deduce, al riguardo, che non è dato sapere se il decreto di convalida è stato effettivamente preceduto dall’intervallo di 24 ore dalla relativa richiesta priva di attestato sul deposito. 1.2. Con il secondo motivo eccepisce la erronea applicazione dell’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 in relazione alla automaticità e durata dell’obbligo di cui al comma secondo che, così come modificato dalla legge n. 146 del 2014, deve essere interpretato nel senso che si applica solo quando il Questore ravvisi un’azione di gruppo. 1.3. Con il terzo motivo eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 3 e 10, legge n. 241 del 1990 e vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore, in relazione al principio di gradualità della sanzione, e del G.i.p. in relazione alla congruità della stessa. Deduce, al riguardo, che anche a voler ammettere l’applicabilità al recidivo del d.a.spo. di cui al capoverso che precede, la durata della prescrizione dell’obbligo di presentazione non necessariamente deve corrispondere a quella del divieto di accesso agli impianti sportivi. Il che imponeva al Questore e al Giudice un onere motivazionale del tutto disatteso sul punto. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Il decreto del Questore è stato notificato al P. alle ore 12,50 del 10/11/2015, la richiesta di convalida è stata depositata dal PM ad ora imprecisata del giorno 11/11/2015, il provvedimento del Giudice è stato depositato alle ore 14,30 del 12/11/2015. 3.2. In tema di provvedimenti adottati dal Questore ai sensi dell’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 cd. D.A.S.P.O. , questa Suprema Corte ha più volte affermato che il termine entro cui il destinatario del provvedimento ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida non può essere inferiore a 48 ore decorrenti dalla notifica all’interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.i.p. la relativa convalida Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537 Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004 Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182 Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275 Sez. 3, n. 32824 dell’11/6/2013, Cesare, Rv. 256379 Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372 . 3.3. Un diverso indirizzo interpretativo ha affermato che un contraddittorio effettivo non può prescindere dalla garanzia di un termine congruo, successivo al deposito della richiesta di convalida, necessario per esaminare gli atti e articolare una difesa, quantificato nella misura di ventiquattro ore Sez. 3, n. 17871 del 08/04/2009, Maarouf, Rv. 243714 Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, Onorato, Rv. 240816 Sez. 3, n. 6224 del 06/11/2008, Tonni, Rv. 242730 Sez. 3, n. 5502 del 06/11/2008, Piccinelli, n.m. sul punto . 3.4.Ritiene il Collegio che tale secondo indirizzo non può essere condiviso. 3.5. Si è recentemente evidenziato Sez. 3, n. 32824 del 2013, cit. in termini, Sez. 3, 29760 dell’11/4/2013, Puggia, Rv. 255962 Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, D’Amato, Rv. 266480 che questa interpretazione, peraltro priva di sostegno normativo, appare evidentemente fondarsi sul presupposto che all’interessato non sia consentito accedere e visionare il provvedimento questorile e la allegata documentazione mentre lo stesso, successivamente alla trasmissione da parte del Questore, si trovi presso l’Ufficio del Pubblico Ministero in attesa che questi ne chieda la convalida al Giudice. Solo in tal caso, infatti, la ragione di assicurare al termine di ventiquattro ore una propria autonomia rispetto a quello delle quarantotto ore potrebbe avere una sua giustificazione logica. Sennonché, un tale presupposto è smentito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel procedimento di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso l’ufficio del Giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell’udienza rectius, richiesta di convalida da ultimo, Sez. 3, n. 7033 del 22/02/2012, Lolo, Rv. 252035 tale pronuncia, infatti, dopo avere riconfermato che la garanzia del contraddittorio cartolare nel procedimento di convalida del provvedimento questorile in oggetto presuppone la facoltà dell’interessato di interloquire e presentare le sue deduzioni difensive e, di conseguenza, implica la possibilità di esaminare la documentazione posta a fondamento del provvedimento che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere all’atto della richiesta di convalida, ha significativamente osservato che la deduzione del ricorrente di non avere avuto tempo per preparare la difesa può avere un significato solo se il soggetto colpito dal provvedimento sia facoltizzato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso l’ufficio del Giudice ma, al contrario, ha osservato la Corte, nulla esclude che l’interessato chieda, ed ottenga, dal Pubblico Ministero, di prendere visione del carteggio che lo riguarda cfr., nel medesimo senso, in precedenza, Sez. 3, n. 48155 del 15/10/2009, Pizzichino e altri, Rv. 245402 nonché Sez. 3, n. 27282 del 15/06/2010, Casini, Rv. 247921, che ha annullato l’ordinanza di convalida per avere il P.M. autorizzato il rilascio unicamente di copia del provvedimento del Questore, peraltro già noto all’interessato . 3.6. È pertanto errata l’interpretazione, sposata in termini assoluti dal ricorrente, secondo la quale l’interessato ha sempre e comunque diritto ad un termine di ulteriori 24 ore decorrenti dal deposito della richiesta di convalida del provvedimento del questore. 3.7. Tale diritto può essere riconosciuto solo se l’interessato documenti di non aver avuto accesso agli atti, benché richiesto al P.M., o che la richiesta si fondi su documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal questore. 3.8. Tutte circostanze che il ricorrente nemmeno deduce. 3.9. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è infondato. 4. Le tesi sostenute con il secondo ed il terzo motivo logicamente dipendenti l’una dall’altra sono infondate. 4.1. Recita l’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b , d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 Il divieto di cui al comma 1 e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni . 4.2. Ai fini della durata minima di cinque anni del provvedimento da applicare nei confronti del recidivo ciò che conta è che questi sia già stato destinatario di un qualsiasi divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di cui al comma 1, indipendentemente dal fatto che la condotta precedente fosse singola o di gruppo. Il riferimento letterale al primo periodo del comma 5, cit., non consente letture diverse. 4.3. Né tale previsione è irragionevole poiché la maggiore durata, prevista dal secondo periodo, riguarda il cd. d.a.spo. di gruppo applicato per la prima volta nei confronti di persone non recidive , a favore delle quali non è prevista l’applicazione della prescrizione di cui al comma secondo con lo stesso automatismo previsto per i recidivi siano essi singoli o di gruppo . 4.4. Allo stesso modo, la previsione contenuta nell’ultimo periodo riguarda coloro i quali contravvengano al d.a.spo in costanza di vigenza dello stesso, sicché appare non irragionevole estendere anche ad essi la previsione dell’obbligo di presentazione presso l’Autorità di PS e l’estensione a otto anni del divieto. In questo modo, sul piano della pericolosità, la posizione del contravventore al d.a.spo ancora efficace, è non irragionevolmente equiparata, quanto alle conseguenze, a quella del recidivo . 4.5. In conclusione, il quinto comma dell’art. 6, legge n 401 del 1989, prevede distinte ipotesi che, come correttamente sottolineato dal PG nelle sue richieste scritte, sono tra loro del tutto autonome e indipendenti - in termini generali è previsto che il divieto di cui al comma 1 e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni - se la condotta al comma 1 è posta in essere in gruppo, la durata del divieto e della prescrizione non può mai essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne hanno assunto la direzione - nei confronti della persona già destinataria di d.a.spo. cd. recidivo è sempre disposta la prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni - anche nei confronti del contravventore al d.a.spo. ancora in atto la prescrizione di cui al comma 2 è automaticamente applicata. In tal caso la durata del divieto può essere aumentata fino a otto anni, ma la durata della prescrizione può essere inferiore a cinque anni. 4.6. Questa Corte è già intervenuta sul punto affermando il principio, che qui deve pertanto essere ribadito e condiviso, secondo il quale in tema di violenza negli stadi, per effetto della modifica dell’art. 6, comma quinto, legge n. 401 del 1989 operata dall’art. 2, comma primo, lett. b D.L. 22 agosto 2014, n. 119 convertito, con modificazioni, nella L. 17 ottobre 2014, n. 146 , la prescrizione dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è sempre disposta - per una durata rispetto alle ipotesi comuni - qualora il sottoposto sia persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, a nulla rilevando che la condotta violenta sia stata o meno perpetrata nell’ambito di azioni di gruppo Sez. 3, n, 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267257 . 4.7.L’obbligo previsto dalla norma di applicare la prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 6, per il periodo minimo di cinque anni, esonera il giudice dall’onere di motivare sulla durata quando, come nel caso di specie, sia applicata nei suoi termini minimi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.