Qual è il termine ultimo entro il quale deve essere formalizzata l’istanza di ricusazione?

Le Sezioni Unite hanno esteso il termine dei 3 giorni previsto per chi deve depositare la richiesta di ricusazione presso la cancelleria del giudice competente avente sede in luogo diverso da quello in cui si è svolta l’udienza a tutte le fattispecie di ricusazione, salvo la previa formulazione della riserva di ricusazione prima della conclusione dell’udienza in cui è sorta la causa.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 7977/17 depositata il 20 febbraio. Il caso. L’istanza di ricusazione nei confronti del Giudice veniva formalizzata dal difensore munito di procura speciale l’8 aprile del 2016, esattamente il giorno successivo alla all’udienza preliminare, mediante deposito presso la cancelleria della Corte d’Appello, nel rispetto del termine dei 3 gironi previsto dalla legge. La Corte territoriale dichiarava l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione e l’imputato decide di ricorrere per cassazione. Il termine ultimo per proporre istanza di ricusazione. I Giudici di legittimità ritengono che l’istanza è stata correttamente dichiarata inammissibile dal Giudice d’Appello poiché la sua formulazione non è conforme al disposto di cui all’art. 38 c.p.p In particolare, gli Ermellini affermano che il termine ultimo per proporre ricusazione in relazione a una causa sorta o divenuta nota durante l’udienza è quello coincidente con il termine dell’udienza ciò vale a dire che la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta prima del termine dell’udienza. A tale assunto si aggiunge, poi, il principio secondo cui qualora la dichiarazione di ricusazione debba essere presentata presso la cancelleria di un giudice competente avente sede in luogo diverso da quello in cui si svolge l’udienza dinanzi al giudice ricusato, il termine da applicare è quello di 3 giorni previsto dall’art. 38, comma 2, c.p.p In tal senso, l’unico onere della parte è quello di formulare in udienza la dichiarazione di ricusazione, con riserva di formalizzarla entro 3 giorni, con il deposito presso la cancelleria del giudice competente. Le SS.UU. hanno esteso il principio qui sopra riportato a tutte le fattispecie di ricusazione, sul rilievo che non può comunque essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione nella cancelleria competente . Pertanto, sulla base della giurisprudenza qui sopra richiamata, emerge che, a fronte di una causa di ricusazione sorta in udienza, la parte può usufruire del termine di 3 giorni, anziché del più breve termine della conclusione dell’udienza, al fine della presentazione della dichiarazione stessa, a condizione che presentino, prima della fine dell’udienza, riserva di ricusazione . Qualora la riserva manchi, il suddetto termine non può essere applicato. Nella fattispecie, la parte ha omesso di formulare, durante l’udienza, la riserva di formalizzazione che le avrebbe consentito di usufruire del termine dei 3 gironi e ha depositato la richiesta di ricusazione il giorno seguente. Tale fatto conduce la Cassazione a rigettare il ricorso e a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 gennaio – 20 febbraio 2017, n. 7977 Presidente Savani – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con ordinanza del 18.05.2016, ha dichiarato l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta dai difensori di R.C. nei confronti della Dott. V.V. all’udienza preliminare del 7 aprile 2016, con successivo deposito, in data 8 aprile 2016, dell’atto scritto e dei relativi allegati , perché ritenuta generica in quanto priva di riferimento specifico alla fase processuale e alle ragioni della ricusazione rispetto ad una causa di ricusazione sorta, peraltro, precedentemente all’udienza preliminare. 2. Contro tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite i propri difensori, chiedendone l’annullamento. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c c.p.p. in relazione agli artt. 37 e 38 c.p.p. e della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la dichiarazione di ricusazione non sarebbe tardiva, dal momento che proprio l’art. 39 c.p.p., in materia di concorso fra astensione e ricusazione, statuisce che la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l’astensione è accolta . Da ciò discenderebbe che, nel caso di specie, la dichiarazione di ricusazione non poteva essere proposta all’udienza preliminare del 17.03.2016 in cui il Giudice dichiarava di astenersi a meno di non ritenere necessario ricusare il giudice per le medesime ragioni per le quali egli si era astenuto . 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c in relazione agli artt. 37, 38, commi 2 e 4, e art. 122 c.p.p. violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e c.p.p. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione allorché ritiene che il difensore, alla udienza del 07.04.2016, nel proporre la ricusazione, non fosse munito di procura speciale o di uno specifico mandato rilasciatogli dal R. , e si fosse limitato a dichiarare di voler ricusare Giudice senza la sua individuazione e senza allegarne le ragioni. Tale argomentazione contrasterebbe con le emergenze documentali e segnatamente, con il verbale di udienza preliminare del 7.04.2016, dal quale emergerebbe, a pag. 3, la formulazione dell’istanza di ricusazione nei confronti del giudice da parte del co-difensore avv. Ciarcià, nonché, allegata al medesimo verbale di udienza, la procura speciale al fine di proporre la dichiarazione di ricusazione rilasciata sig. dal R.C. agli avvocati Attilio Floresta e Piero Ciarcià a margine della quale è esplicitamente indicato dep in udienza, Gela 7.4.2016 . Correttamente, dunque, nella prospettazione difensiva, nel caso in esame, la formalizzazione per iscritto della dichiarazione di ricusazione con i relativi motivi sarebbe avvenuta in data 08.04.2016, giorno successivo alla formulazione in udienza, mediante deposito presso la cancelleria della Corte d’Appello di Caltanissetta nel rispetto del termine dei tre giorni previsto dall’art. 38, comma 2, primo periodo, c.p.p. all. 3 dichiarazione di ricusazione con attestazione di avvenuto deposito . 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma lett. c , relazione agli artt. 37, 38 c.p.p., commi 2 e 4, 122 c. p.p. e art. 37 norme attuazione c.p.p. la violazione dell’art. 606, comma 1, c.p.p. lett. e allorché l’ordinanza violando la legge ritiene la procura speciale generica in quanto priva di uno specifico riferimento alle fase in oggetto ed alle ragioni della ricusazione senza considerare che la procura speciale rilasciata dall’imputato R.C. ai propri difensori, manifestava espressamente la volontà di proporre dichiarazione di ricusazione del Giudice ex artt. 37 e ss. C.p.p. e veniva depositata all’udienza del 07.04.2016 e altresì unita alla dichiarazione di ricusazione formalizzata in data 08.04.2016 presso la Corte di Appello di Caltanissetta, ove si esplicitavano in maniera compiuta e dettagliata le argomentazioni poste a fondamento della ricusazione. Considerato in diritto 3. Il ricorso deve essere rigettato. 3.1. - In termini generali, quanto alla legittimazione a proporre la ricusazione, la giurisprudenza di questa corte ha più volte evidenziato che la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale ed è inammissibile se proposta dal difensore non munito di procura speciale, cosicché deve escludersi un’autonoma legittimazione del difensore stesso ex plurimis, sez. 5, 7 novembre 2002, n. 6441, rv. 224742 sez. 6, 27 novembre 2003, n. 47822, rv. 227724 . Alla procura speciale è stato equiparato il mandato ad hoc, non essendo comunque sufficiente il generico mandato difensivo sez. 1, 26 maggio 2009, n. 24099, rv. 243969 . Nel caso di specie, tuttavia, non appare sussistere la rilevata genericità del mandato, in quanto dai documenti allegati al ricorso per cassazione emerge che il ricorrente, nel conferire specifica procura prodotta all’udienza preliminare del 7 aprile, indicò l’autorità procedente e individuò il procedimento in relazione al quale autorizzava i propri legali a proporre la ricusazione, elementi ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza di questa corte cfr. Sez. 5, Sentenza n. 37468 del 03/07/2014 . 3.2. Cionondimeno deve evidenziarsi l’inammissibilità dell’istanza perché non correttamente formulata in relazione al disposto dell’art. 38 c.p.p., per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. In termini generali, il riferimento operato dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen. al termine dell’udienza , quale ultimo momento utile per proporre ricusazione in relazione a una causa sorta o divenuta nota durante l’udienza, è ritenuto di stretta interpretazione, dovendosi intendere, per udienza , l’unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non invece il dibattimento del suo complesso. Ne discende, in primo luogo, che certamente deve essere ritenuta tardiva l’istanza di ricusazione proposta in una successiva udienza di rinvio ex plurimis, sez. 1, 6 febbraio 2008, n. 8247 sez. 6, 28 aprile 2008, n. 20084, rv. 240073 . Ne consegue, altresì, specificamente rispetto al termine per la presentazione della dichiarazione, che, nel caso in cui la causa di ricusazione sia sorta durante l’udienza, la disposizione dell’art. 38, comma 2, secondo cui il termine ultimo è quello della conclusione dell’udienza, deve essere intesa, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, come condizionata all’obiettiva possibilità di osservarla ex plurimis, sez. 1, n. 8247 del 2008 sez. 5, 26 maggio 2009, n. 36624, rv. 245129 sez. 2, 7 novembre 2013, n. 49457, rv. 257501 . In tali pronunce si è precisato che, qualora la dichiarazione di ricusazione debba essere presentata presso la cancelleria di un giudice competente avente sede in luogo diverso da quello in cui si svolge l’udienza davanti al giudice ricusato, il termine da applicare è quello di tre giorni, indicato dall’art. 38, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., in virtù del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa artt. 3 e 24 Cost. , che sarebbero pregiudicati se il difensore o l’imputato personalmente fossero costretti ad abbandonare l’udienza per attivare la ricusazione nel rispetto del termine di cui all’art. 38, comma 2, ultima parte. A questa situazione è stata sostanzialmente equiparata quella dell’imputato detenuto, perchè lo stesso sarebbe impossibilitato a recarsi personalmente nella cancelleria del giudice competente, ovvero a fare immediato rientro in carcere per proporre la dichiarazione di ricusazione attraverso l’ufficio matricola sez. 2, 23 giugno 2010, n. 32483, rv. 248353 . Sulla stessa linea, seppure in ipotesi del tutto diversa, si è altresì affermato che il giudice della ricusazione deve tenere conto, ai fini dell’ammissibilità del rimedio proposto, dell’oggettiva e provata impossibilità di allegare, contestualmente alla dichiarazione di ricusazione, i documenti di cui all’art. 38, comma 3, cod. proc. pen. sez. 3, 1 dicembre 2010, n. 529/2011, rv. 24912 . Con la sentenza sez. 2, 23 novembre 2011, n. 46310, rv. 251531 si sono poi precisate le concrete modalità di presentazione della dichiarazione di ricusazione affermando che, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell’udienza e la formale dichiarazione non possa essere presentata prima del suo esaurimento, la parte non ha alcun obbligo di chiederne la sospensione, atteso che tale adempimento non è imposto dalla legge processuale, ma, per poter usufruire del termine di tre giorni previsto dal secondo comma dell’art. 38 cod. proc. pen., ha comunque l’onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della conclusione dell’udienza, formulando apposita riserva. 3.3. In, particolare, con la sentenza sez. un. 26 giugno 2014, n. 36847 depositata il 3 settembre 2014 , le sezioni unite, nell’affrontare la questione della tempestività della ricusazione per cause verificatesi o divenute note nel corso dell’udienza, ribadiscono l’applicabilità generale del termine di cui all’art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo cui la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta prima del termine dell’udienza. Il principio - secondo cui, nel caso in cui la cancelleria del giudice competente a ricevere le dichiarazioni di ricusazione sia in luogo diverso da quello in cui si svolge l’udienza trova applicazione il termine di tre giorni e non quello della fine dell’udienza -viene però sostanzialmente esteso dalle sezioni unite a tutte le fattispecie di ricusazione, sul rilievo che non può comunque essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione nella cancelleria competente. Ne è conseguenza che il solo onere della parte è quello di formulare in udienza la dichiarazione di ricusazione, con riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen Nella fattispecie all’esame delle sezioni unite, le parti avevano effettivamente reso la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, proponendola oralmente davanti allo stesso Tribunale, senza corredo di documentazione e l’avevano formalizzata, con il deposito dell’istanza e della relativa documentazione presso la cancelleria, della Corte d’appello solo due giorni dopo le sezioni unite hanno, conseguentemente, ritenuto tempestiva tale istanza. La pronuncia risponde all’esigenza di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata alla ragionevolezza e al rispetto del diritto di difesa della rigorosa previsione decadenziale del comma 2, secondo periodo, dell’art. 38 cod. proc. pen., senza giungere alla sostanziale abrogazione di detta disposizione, la quale è ispirata, come visto, dalla finalità, di pari rilievo costituzionale, di evitare l’abuso del processo sottoponendo la ricusazione a termini brevi. Perché la disposizione in questione mantenga il suo scopo, è dunque necessario contemperarne il rigore con l’esigenza di rendere possibile e non eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di ricusazione da parte dell’interessato. E la previsione dell’onere della parte di presentazione della ricusazione prima della fine dell’udienza nella quale sia sorta la relativa causa, senza l’ulteriore onere della puntuale indicazione dei motivi e delle prove e della allegazione dei relativi documenti risponde adeguatamente a tale esigenza. Si consente, infatti, di formulare in udienza la dichiarazione di ricusazione, con riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., in modo da consentire la presentazione di una dichiarazione che abbia i requisiti di cui al comma 3 e che sia corredata dalla documentazione rilevante. Né l’onere di formulazione in udienza della dichiarazione di ricusazione può essere ritenuto eccessivamente gravoso per il contumace in termini Cass. sez. 3, n. 12983/2015 . Dalla giurisprudenza richiamata, dunque, emerge che, a fronte di una causa di ricusazione sorta in udienza, la parte o il suo procuratore speciale possono usufruire del termine di tre giorni, anziché del più breve termine della conclusione dell’udienza, al fine della presentazione della dichiarazione di ricusazione, a condizione che presentino, prima della fine dell’udienza, riserva di ricusazione. Nel caso in cui tale riserva manchi o sia stata presentata da soggetto non legittimato, il richiamato termine di tre giorni non può invece trovare applicazione. 3.4. Ne discende che, correttamente, è stata ritenuta inammissibile la dichiarazione di ricusazione, nel caso di specie, in quanto, come emerge pacificamente dai documenti prodotti, la parte ha omesso di formulare, all’udienza del 7 aprile 2016, la riserva di formalizzazione che le avrebbe consentito di usufruire del termine di tre giorni e ha depositato la richiesta motivata di ricusazione il giorno 8 aprile 2016. 15. - Ciò conduce al rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.