La legittimazione del soggetto privato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione

Nei reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici è la persona offesa ad essere legittimata a proporre opposizione all’archiviazione del PM, qualora non sia stato integrato il contraddittorio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7946/17 depositata il 20 febbraio. Il caso. Il GIP di Santa Maria Capua Vetere aveva decretato l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di persona da identificare” per i reati di falso ideologico e abuso d’ufficio. Un soggetto, però, ricorreva in Cassazione eccependo la nullità del decreto, in quanto emesso in assenza della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del PM , richiesta ex art. 408 c.p.p La legittimazione in capo alla persona offesa. Il reato summenzionato, di cui all’art. 479 c.p., è un reato plurioffensivo, in quanto tutela l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti ma, allo stesso tempo, tutela anche il soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente . Quest’ultimo è qualificabile come persona offesa, e, in quanto tale, è legittimato sia a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, sia a ricevere avviso della richiesta di archiviazione avendone fatto richiesta . Diverso è il discorso se si considera il secondo reato, ex art. 323 c.p Questo presenta degli esiti alternativi il conseguimento di un vantaggio patrimoniale ingiusto e la realizzazione di danno ingiusto per altri. Soltanto il secondo consente di qualificare il reato come plurioffensivo, nel senso della presenza, ontologicamente necessaria, di un soggetto leso determinato, diverso dalla pubblica amministrazione . Nel primo caso, invece, difetterebbe in capo al denunciante la qualità di persona offesa. Il ricorrente aveva ipotizzato la sussistenza del reato di abuso d’ufficio in suo danno, con conseguente sua astratta legittimazione alla notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione . Per questo motivo il decreto impugnato deve essere annullato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 7946 Presidente Fiale – Relatore Aceto Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il sig. R.C. ricorre per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con cui il G.i.p. di Santa Maria Capua Vetere ha decretato l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di persona da identificare per i reati di cui agli artt. 323 e 479, cod. pen 1.1. Con unico motivo eccepisce la nullità del decreto perché emesso in assenza della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, pur richiesta ai sensi dell’art. 408, cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto al contraddittorio. 2. Il ricorso è fondato. 3. Secondo l’indirizzo assolutamente maggioritario di questa Suprema Corte, consolidatosi dopo l’arresto di Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855, i delitti contro la fede pubblica sono reati plurioffensivi perché tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione nello stesso senso, Sez. 5, n. 7187 del 09/12/2008 - dep. il 19/02/2009, Cucciniello, Rv. 243154 Sez. 5, n. 21574 del 27/03/2009, Rv. 243884 Sez. 5, n. 39839 del 14/10/2008, Ciaravola, Rv. 241725, resa in un caso di denunziata falsità ideologica di un permesso di costruire rilasciato al frontista Sez. 5, n. 2076 del 05/12/2008, Serafini, Rv. 242361 . 3.1. Ne deriva che certamente il ricorrente era legittimato, nel caso di specie, a ricevere avviso della richiesta di archiviazione avendone fatto richiesta ai sensi dell’art. 408, cod. proc. pen 3.2. Quanto al delitto di cui all’art. 323, cod. pen., il Collegio condivide il principio secondo il quale il reato in questione presenta un’alternativa di eventi conseguimento di ingiusto vantaggio patrimoniale - realizzazione di danno ingiusto per altri tale che soltanto il secondo consente di qualificare il reato come plurioffensivo, nel senso della presenza, ontologicamente necessaria, di un soggetto leso determinato, diverso dalla pubblica amministrazione. Nella prima ipotesi, viceversa, l’interesse tutelato resta soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali. Consegue che, nell’ipotesi in cui il reato si realizzi attraverso il conferimento di un ingiusto vantaggio, il giudice non è tenuto a disporre l’archiviazione previa fissazione dell’udienza a seguito della opposizione del denunciante, potendo, al contrario, provvedere de plano , in quanto difetta, in capo al denunciante medesimo, la qualità di persona offesa Sez. 6, n. 3499 del 03/11/1999, Rv. 214919 Sez. 5, n. 2133 del 06/05/1999, Rv. 213525 Sez. 6, n. 1236 del 08/04/1999, Rv. 213479 Sez. 6, n. 23655 del 16/05/2001, Bria, Rv. 219003 Sez. 6, n. 20496 del 08/01/2003, Grimaldi, Rv. 224923 Sez. 6, n. 39259 del 20/09/2005, Rv. 232581 Sez. 6, n. 5746 del 19/01/2016, D’Amico, Rv. 266174 . 3.3. Dalla lettura della denuncia allegata al ricorso risulta che il Russo aveva ipotizzato la sussistenza, in suo danno, del reato di cui all’art. 323, cod. pen., con conseguente sua astratta legittimazione alla notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione. 3.4. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato con restituzione degli atti al pubblico ministero dal momento che la nullità è conseguenza dell’inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice Sez. 2, n. 1587 del 10/04/1996, Sogliani, Rv. 205580 Sez. 6, n. 39242 del 25/10/2011, Celli, Rv. 251048 . P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.