Corretto a mano l’orario sugli ""scontrini"", valido comunque l’esito dell’alcoltest

Confermata la condanna per l’automobilista. L’intervento a penna della Polizia stradale è irrilevante e non mette in discussione l’efficacia dei risultati forniti dall’etilometro. Inequivocabili, peraltro, anche le condizioni dell’uomo.

Corretto a mano l’orario sullo scontrino dell’etilometro. Ciò però non ne mette in discussione la validità e l’efficacia. Confermata quindi, nonostante le obiezioni mosse dall’automobilista, la colpevolezza per avere guidato in evidente stato di ubriachezza Corte di Cassazione, sentenza n. 8060/17, depositata il 20 febbraio . Regolarità. Inequivocabile il tasso alcolemico accertato nello specifico, 1,74 grammi per litro e 1,77 grammi per litro. A certificarlo l’esito dell’etilometro a cui è stato sottoposto un uomo, fermato alla guida di una ‘Fiat 500’. Consequenziale la condanna per l’automobilista. E questa decisione viene confermata in Cassazione. Respinta l’obiezione mossa dal difensore, e centrata sul fatto che l’orario degli scontrini non corrispondeva a quello del verbale e che quindi era stata necessaria una correzione a penna, fatta dagli uomini della Polizia stradale, per rendere gli atti coerenti tra loro . Per i Giudici la correzione” era stata resa necessaria da una mera irregolarità che non metteva in dubbio la funzionalità dell’apparecchio . Di conseguenza non c’è spazio per i dubbi sulla riferibilità dell’accertamento all’automobilista, anche perché sugli scontrini figurava il suo nome . Peraltro, a dare ancora più peso agli esiti dell’alcoltest hanno provveduto ulteriori elementi sintomatici forniti involontariamente dall’automobilista, cioè alito vinoso, difficoltà di coordinamento e di espressione , e infine una condotta di guida contromano e a zig zag tanto evidente da indurre un cittadino ad allertare la polizia stradale .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 settembre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 8060 Presidente Bianchi – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4/11/2015 la Corte di Appello di Torino confermava la pronuncia di condanna di F.P. per il reato di cui all’art. 186, lett. c , C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’auto Fiat 500, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,74 e 1,77 acc. in omissis . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione laddove il giudice di merito aveva riconosciuto la colpevolezza del F. pur in assenza di una prova certa che gli scontrini dell’alcoltest fossero riconducibili allo stesso. Sul punto la Corte di merito aveva travisato la prova, invero non aveva rilevato che l’orario degli scontrini non corrispondeva a quello del verbale ed era stata necessaria una correzione a penna fatta dai verbalizzanti per rendere gli atti coerenti tra loro. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e cod. proc. pen., è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499 . 3. Nel caso in esame le correzioni apportate a mano sugli scontrini, non sono sfuggite alla valutazione del giudice di merito che, sul punto, ha offerto una specifica motivazione, osservando come si fosse trattato di una mera irregolarità che non metteva in dubbio la funzionalità dell’apparecchio e che l’accertamento si riferisse al F. , tenuto conto che sugli scontrini figurava il suo nome. La risposta assolutamente no data dal verbalizzante in udienza, come si evinceva dalla lettura del verbale, era riferita ai dubbi sollevati dalla difesa sulla funzionalità dell’apparecchio. Inoltre, quanto all’attendibilità degli esiti dell’alcoltest, il giudice di merito ha evidenziato come i verbalizzanti avessero rilevato elementi sintomatici, quali l’alito vinoso, la difficoltà di coordinamento e di espressione e la condotta di guida contromano ed a zig zag, tanto evidente, da indurre un cittadino ad allertare la polizia stradale che era poi prontamente intervenuta. L’assenza di travisamento della prova e la coerenza della motivazione della conferma della condanna impongono il rigetto del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.