Figlio controllato, la madre prova ad occultare la droga: condotta non punibile

Il controllo delle forze dell’ordine ha permesso di rinvenire 4 grammi di cocaina. Il giovane è stato condannato per detezione a fini di spaccio. Azzerata invece la sanzione nei confronti della donna, che secondo i giudici ha agito solo per proteggere il figlio.

Controllo delle forze dell’ordine su un giovane. Rinvenuti di 4 grammi di cocaina. Il ragazzo è ritenuto responsabile di detenzione di droga a fini di spaccio”. Non punibile, invece, la madre, che ha provato a occultare la ‘roba’ per proteggere il figlio Cassazione, sentenza n. 7606/2017, Sezione Sesta Penale, depositata il 17 febbraio 2017 . Contributo. Dato certo è quello relativo al quantitativo di droga scoperto dalle forze dell’ordine il ragazzo aveva addosso 4 grammi di cocaina. Ciò spinge i giudici a ritenerlo colpevole di detenzione di droga a fini di spaccio . Viene respinta, difatti, anche in Cassazione l’ipotesi difensiva del cosiddetto consumo di gruppo . Su questo fronte non regge il racconto fatto dal ragazzo, il quale ha sostenuto di avere realizzato una vincita al ‘Bingo’ e di essersi recato da alcuni amici con cui far uso della cocaina durante una mangiata . Confermata quindi la sanzione decisa in Appello un anno di reclusione e 3.000 euro di multa per il giovane. Azzerata invece la pena per la madre, che era stata ritenuta colpevole, sia in primo che in secondo grado, di avere fornito un contributo alla detenzione illecita della droga . Cancellati i sei mesi di reclusione e gli 800 euro di multa stabiliti in Appello. Per i giudici della Cassazione, difatti, la donna ha tenuto una condotta non grave e, quindi, non punibile . Decisiva, in questa ottica, la constatazione che ella ha compiuto un’azione del tutto momentanea ed essenzialmente finalizzata a proteggere il figlio dagli accertamenti delle forze dell’ordine .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 dicembre 2016 – 17 febbraio 2017, n. 7606 Presidente Fidelbo – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 14 aprile 2016, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Agrigento nella parte in cui aveva dichiarato C. S. e M. V. colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per grammi 4,00 circa, e da cui erano ricavabili, 5,1 dosi medie singole, commesso in data 8 dicembre 2009, ed aveva irrogato al primo la pena di anni uno di reclusione ed Euro 3.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ed applicazione della diminuente per il rito ha riformato la medesima sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio inflitto alla V., irrogando a questa imputata la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 800 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito. 2. Ha presentato due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Cinzia Pecoraro, nell'interesse l'uno del C. e l'altro della V 3. Il ricorso presentato nell'interesse del C. è articolato in due motivi, nei quali si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen, avendo riguardo alla dichiarazione di responsabilità del medesimo. Si deduce che la sentenza impugnata ha escluso la tesi dell'uso personale e della destinazione all'uso di gruppo della droga con altri amici, sulla sola base del dato ponderale della sostanza in sequestro, e della sproporzione di questo rispetto alle risorse patrimoniali del ricorrente, sproporzione affermata ritenendo inverosimile la versione difensiva della disponibilità economica acquisita mediante una vincita al Bingo. 4. Il ricorso presentato nell'interesse della V. è anch'esso articolato in due motivi, nei quali si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen, avendo riguardo alla dichiarazione di responsabilità del medesimo. Si deduce che è rimasto indimostrato quale sia stato il contributo partecipativo della V. alla illecita detenzione è elemento neutro che la cocaina sia stata rinvenuta nel fazzolettino di cui la donna cercava di disfarsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso del C. è infondato, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla posizione della V. perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto. 2. Privo di pregio è il ricorso del C., laddove contesta il mancato riconoscimento della detenzione personale dello stupefacente per l'uso personale o di gruppo. In effetti, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della situazione appena indicata è necessario, tra l'altro, che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo, che sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, e che detti soggetti contribuiscano anche finanziariamente all'acquisto così, per tute, Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258 . Secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata, il C. ha dichiarato di aver acquistato la droga con denaro proprio, vinto al Bingo, e di essere diretto presso amici unitamente ai quali far uso di gruppo dello stupefacente durante una mangiata”. Anche a ritenere attendibile questa versione dei fatti, è correttamente configurabile il reato di detenzione illecita dello stupefacente a fini di cessione non manifestamente illogica, anche nella prospettiva dell'accertamento della colpevolezza al di là del ragionevole dubbio, è la conclusione dell'assenza di un preventivo mandato all'acquisto della cocaina da parte di amici in considerazione sia della mancata indicazione di costoro, rimasti imprecisati, sia dell'impiego, per il reperimento della droga, di denaro proprio del ricorrente, per di più conseguito in modo del tutto fortuito ed imprevedibile. 3. Diverse conclusioni debbono essere raggiunte con riferimento alla posizione della V La circostanza - constatata dai Carabinieri all'atto del controllo, ed ammessa dall'imputata - concernente la disponibilità della cocaina da parte della donna, con modalità tali non da distruggere la droga, ma da occultare la stessa alle forze dell'ordine, può essere correttamente ritenuta integrare gli estremi di una condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso con il figlio. Si tratta, tuttavia, di condotta non punibile per la particolare tenuità del fatto. 3.1. Occorre premettere che l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è stata richiesta dall'imputata nel ricorso, ed era possibile già all'esito del giudizio di appello, posto che la sentenza impugnata è stata emessa in epoca di circa un anno successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Ritiene però il Collegio che, nel caso in esame, la questione sia rilevabile di ufficio, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Invero, come evidenziato dalle sezioni unite, la disposizione appena citata ha portata generale, sistemica”, e deve pertanto trovare applicazione anche in relazione all'ipotesi in cui ricorre una causa di non punibilità, quale quella di cui all'art. 131-bis cod. pen., sebbene tale evenienza, contemplata nella rubrica, non sia menzionata nel testo dell'articolo cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266594, nonché Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, C., non mass, sul punto . 3.2. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di un orientamento secondo cui la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello cfr. Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, G., Rv. 266678 e Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, S., Rv 268281 . Tale orientamento si fonda, essenzialmente, sull'osservazione che le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. . sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere tempestivamente proposte per essere poi valutate solo in tale sede”. 3.3. Il principio espresso dall'indirizzo appena indicato, però, non appare risolutivo per tutte le ipotesi in cui possa venire in rilievo l'istituto della particolare tenuità del fatto. In primo luogo, l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. pone una questione di qualificazione giuridica del fatto, e non può ritenersi inibito alla Corte di cassazione di dare una diversa qualificazione giuridica al medesimo, quando le sue componenti sono assunte nei termini accertati in sede di merito. In secondo luogo, poi, in termini ancor più generali, secondo un autorevole insegnamento giurisprudenziale, non è precluso al giudice di legittimità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio quando, per quel che qui interessa, non è richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimità” così, testualmente, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266594, § 2. della motivazione, nonché Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, C., non mass, sul punto, § 3. della motivazione, entrambe specificamente relative all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche richiamando, in particolare, Sez. U, n. 22327 del 30/10/2003, A., Rv. 226100 . Né, in linea di principio, l'applicabilità di ufficio della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è contrastata dalla giurisprudenza delle sezioni unite queste, anzi, sembrano offrire, sia pure implicitamente, una indicazione in senso contrario, laddove affermano che, quando non sia in questione l'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc, pen., la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della causa di non punibilità” così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266593, § 1. della motivazione, nonché Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, C., non mass, sul punto, § 1. della motivazione . Appare perciò corretto concludere che, in applicazione della regola fissata dall'art. 129 cod. proc. pen., in presenza di un ricorso ammissibile, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello, ove pure ciò era possibile, quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine. La rilevabilità di ufficio, invece, non sarà possibile quando occorrano ulteriori indagini di merito, poiché in tal caso ricorre, eventualmente, un vizio di motivazione, che può essere rilevato solo se oggetto di tempestiva ed ammissibile doglianza. 3.4. Nella vicenda in esame, la sentenza della Corte d'appello - impugnata con ricorso infondato ma non inammissibile - ha rappresentato che la condotta della V. è marginale” e che la donna è incensurata, ed ha applicato alla stessa una pena molto modesta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, dagli elementi esposti in motivazione si evince che la condotta posta in essere dall'imputata è stata del tutto momentanea ed essenzialmente finalizzata a proteggere il figlio dagli accertamenti delle forze dell'ordine. Può pertanto ritenersi che il fatto, così come ricostruito dai giudici di merito, è qualificabile giuridicamente come di particolare tenuità a norma dell'art. 131-bis cod. pen. 4. In conclusione, quindi, all'infondatezza dei motivi dedotti dal C. seguono il rigetto del ricorso presentato dal medesimo, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al rilievo di ufficio della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento al fatto addebitato alla V., segue, invece, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di quest'ultima perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Rigetta il ricorso di C. S. che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di V. M. perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.