Prodotti congelati non indicati nel menù: ristoratrice condannata

Pena fissata in un mese di reclusione e poi convertita in una sanzione pecuniaria da 7.500 euro. Inutile il richiamo difensivo a una presunta delega al cuoco per la preparazione del menù.

Menù non dettagliato per il ristorante manca, difatti, l’indicazione dei prodotti surgelati utilizzati per la preparazione di alcuni piatti. Logica la condanna per la proprietaria, che non può scaricare le colpe sul cuoco Corte di Cassazione, sentenza n. 6586/17, sez. III Penale, depositata il 13 febbraio . Merce. Inequivocabile il bilancio del controllo effettuato all’interno di un piccolo ristorante. In pratica, in un frigo sono stati rinvenuti alimenti congelati , ma questo particolare non era indicato nel menù proposto ai clienti. Ciò ha portato alla condanna della proprietaria, ritenuta responsabile di frode commerciale e sanzionata con un mese di reclusione , pena poi sostituita con una multa di 7.500 euro . E questa decisione è ora confermata, in via definitiva, dalla Cassazione. Per i magistrati va censurata la scelta di non indicare, nella lista delle vivande posta sui tavoli, che determinati prodotti sono congelati . Ciò perché vi è l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori . In questa ottica, difatti, il menù equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei clienti . Di conseguenza, la mancata specificazione della qualità del prodotto naturale o congelato permette di parlare, concludono i magistrati, di frode nell’esercizio del commercio. Poco plausibile la linea difensiva proposta dalla ristoratrice e centrata su una presunta delega al cuoco della attività di compilazione del menù . Tale ipotesi, compatibile comunque con una responsabilità per omesso controllo, va esclusa alla luce delle limitate dimensioni della struttura commerciale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 dicembre 2016 – 13 febbraio 2017, n. 6586 Presidente Amoresano – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2.7.2015, la Corte di appello di Firenze ha -per quanto qui rileva-confermato la condanna di T.L. , con rideterminazione della pena in mesi uno di reclusione, pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria corrispondente di Euro 7.500,00 e non menzione della condanna nel certificato penale, perché, quale titolare di un ristorante, deteneva all’interno di un frigo congelatore per consegna agli acquirenti, alimenti congelati senza che ciò fosse indicato nel menu e per aver detenuto gli stessi in cattivo stato di conservazione artt. 56, 515, 5, lettera b e 6 della legge n. 283 del 1962 . 2. Avverso la sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, chiedendone l’annullamento. 2.1. Quale primo motivo di doglianza la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 515 c.p. Ed infatti, nella sua prospettazione la mera mancata indicazione nei menu rinvenuti all’interno dell’esercizio commerciale delle qualità del prodotto congelato pur se rinvenuto nella detenzione dell’imputata presso il congelatore pozzetto, contenente, tra l’altro, per la maggior parte, alimenti non presenti nel menu e della cui destinazione sarebbe stata fornita una diversa, ma ed esauriente spiegazione , in assenza di un effettivo inizio di condotta punibile da parte dell’imputato, e in assenza di contrattazione in relazione ad almeno uno specifico acquirente dall’altro, non permetterebbe, differentemente da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, di ritenere con certezza che ricorra l’ipotesi di reato in questione. 2.2. Con un secondo motivo di gravame la ricorrente si duole della violazione dell’art. 606 comma 1 lettera c , c.p.p., per l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 500 comma 2 c.p.p. La Corte d’Appello non è correttamente pervenuta alla valutazione circa l’effettiva destinazione degli alimenti sequestrati al consumo degli avventori del locale in quanto, al fine di ricostruire tale aspetto, ha ritenuto utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni rese dal teste M. in fase di indagine recuperate all’istruttoria dibattimentale a seguito delle contestazioni operate dal p.m. nel corso della sua escussione. Tale teste, tuttavia, avrebbe avuto un ruolo marginale presso il ristorante, destinato allo svolgimento del lavoro di sala, non avrebbe assistito alla preparazione degli alimenti, compito spettante non già all’imputata ma al cuoco, tale A.C. . 2.3. Con un terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. d , c.p. per mancata assunzione di una prova decisiva o comunque mancanza, contraddittorietà ò della motivazione e sua illogicità quanto all’individuazione dell’imputata quale responsabile della compilazione dei menu. Tale attività, invero sarebbe stata delegata al cuoco, tale A.C. , che dovrebbe quindi rispondere in prima persona della condotta contestata alla imputata. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso la imputata si duole della violazione di legge in relazione all’art. 5 l. b e 6 L 30/4/1962 n. 283, o comunque mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione perché, in relazione al capo B relativo alla vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione perché posti all’interno di congelatore a pozzetto in pessime condizioni igienico sanitarie con incrostazioni all’interno, residui di lavorazioni precedenti e residui di alimenti vari frammisti a formazioni di ghiaccio, nonché privo di termometro la Corte d’Appello, nel ricondurre il reato ai reati di pericolo, non avrebbe provveduto a verificare il pericolo in concreto, limitandosi a ritenere che gli alimenti sarebbero in cattivo stato di conservazione perché congelati, senza svolgere altri accertamenti se tale circostanza abbia prodotto conseguenze sulla genuinità dei prodotti e senza accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare tale pericolo . 2.5. Infine con il quinto e ultimo motivo deduce la ricorrente la violazione della legge penale o comunque la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione in relazione all’art. 133 c.p., in quanto la Corte d’Appello pur avendo ritenuto il fatto di non particolare rilevanza omette del tutto di specificare le motivazioni alla base della scelta della sanzione inflitta. Ciò in quanto, entrambe le fattispecie prevedono la pena detentiva come alternativa a quella pecuniaria e sul punto la Corte d’Appello in maniera del tutto immotivata ha inflitto alla T. la pena di 30 giorni di reclusione sostituendola, poi, soltanto in virtù della legge 689/81 nella corrispondente pena pecuniaria. Considerato in diritto 3. il ricorso è solo parzialmente fondato. 3.1 Deve, infatti, essere dichiarata l’estinzione del reato di cui al capo B per intervenuta prescrizione. 3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un apprezzamento , ma ad una mera constatazione . L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva ex plurimis, sez. 6, 1 dicembre 2011, n. 5438 sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275 sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403 sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511 . 3.2. I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui il primo motivo di ricorso, relativo alla prova della responsabilità penale, è tale che un suo eventuale accoglimento avrebbe al più come conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nondimeno, il ricorso non può essere ritenuto inammissibile, perché parzialmente fondato il ricorso quanto all’ultimo motivo. 3.3. Dall’esame degli atti risulta che il termine di prescrizione è già decorso. Infatti il reato è stato commesso il omissis a partire da tale data, deve essere computato il termine complessivo di 5 anni applicabile per le contravvenzioni, giungendosi così alla data del 17 giugno 2015 e quindi a quella del 9.12.2015, per effetto delle due sospensioni, pari a complessivi 175 giorni dovute rispettivamente all’adesione del difensore all’astensione dalle udienze e alla richiesta di rinvio su istanza di parte data comunque precedente alla pronuncia della presente sentenza. 4. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio, riguardo al reato di cui al capo b , perché estinto per intervenuta prescrizione. 5. Infondato è il primo motivo di annullamento,con riguardo al restante capo A con il quale si contesta la configurabilità, nella specie, del tentativo di frode in commercio, in quanto mancherebbe il presupposto del reato, ovvero il contratto. La censura è priva di pregio. Sul punto, va rilevato che è configurabile il reato ex artt. 56 e 515 cod. pen. allorché l’alienante compia atti idonei, diretti in modo non equivoco, a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata. Può concretizzare la fattispecie di reato in esame anche il semplice fatto, nel caso di specie incontestato, di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l’esercizio di ristorazione ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori infatti, detta lista, consegnata agli avventori, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei clienti e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti ivi indicati di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto naturale o congelato integra il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio, perché la stessa proposta non veritiera costituisce un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all’art. 515 cod. pen. Cass. 14/2/2013, n. 9310 Cass. 27/6/2005, n. 24190 Cass. 25/10/2000, Morici . in termini Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 05/12/2013 . 5.1. Del pari infondata risulta essere la eccepita mancanza di motivazione,di cui ai motivi 3, 4 e 5, che possono essere esaminati congiuntamente, rilevato che la Corte territoriale, pur richiamandosi al discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di prime cure, procede ad un riesame valutativo delle emergenze istruttorie, puntualmente indicate e dà contezza delle ragioni per le quali ritiene di aderire alle conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale, riportandosi ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, quanto alla rilevanza della delega al cuoco della attività di compilazione di menu, tale circostanza, peraltro compatibile con la responsabilità della imputata per omesso controllo, data la natura colposa dell’elemento psicologico nelle contravvenzioni, deve essere esclusa anche per le limitate dimensioni dell’impresa. Ed invero, tale possibile elisione o, più facilmente, condivisione di responsabilità risulta -entro certi limiti affermata, dalla giurisprudenza di questa corte cfr. Sez. 3, Sentenza n. 44335 del 10/09/2015 Sez. 6, Sentenza n. 1833 del 22/02/1983 solo in imprese di grandi dimensioni quali ad es. catene di supermercati . 5.2.Inammissibile poi è il secondo motivo, in cui si pretende dal giudice di legittimità una valutazione di merito della prova preclusa in questa sede. 5.3. fondata, invece, l’ultima doglianza, relativa alla mancata a determinazione della pena, rideterminata in sede di giudizio di appello e sostituita con pena pecuniaria. Al riguardo, la giurisprudenza di questa corte ha chiarito che cfr. Sez. 3, Sentenza n. 44954 del 25/10/2007 Ud. Rv. 238272 nell’ipotesi di reato punito con pena alternativa, detentiva e pecuniaria, non è sufficiente, al fine di ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione circa la individuazione in concreto della pena, il generico richiamo all’art. 133 cod. pen., dovendo invece indicarsi a quale delle diverse ipotesi configurate da tale norma si sia voluto fare riferimento. Pertanto, sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze in ordine al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo b è estinto per prescrizione. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze in ordine al trattamento sanzionatorio.