Qual è «il magistrato che procede» e chi decide della liquidazione delle spese per intercettazioni?

La liquidazione delle spese concernenti l’acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico va liquidata dal magistrato che procede , a norma dell’art. 168, TU spese di giustizia. Ma, nel caso di specie, si tratta del PM o del GIP?

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6657/17 depositata il 13 febbraio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Napoli dichiarava la mancanza di competenza alla liquidazione delle spese a favore di un gestore telefonico per le intercettazioni. Così facendo, rimetteva gli atti al PM, a cui riteneva spettasse la competenza, in quanto il procedimento era giacente in archivio alla data dell’istanza di liquidazione. Avverso questo provvedimento proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo abnormità dell’atto. Qual è il magistrato che procede? Il GIP agiva ai sensi dell’art. 168 del TU spese di giustizia, secondo il quale la competenza a liquidare le spese relative alle intercettazioni telefoniche appartiene al magistrato che procede e, secondo il GIP, dopo l’archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all’ufficio di Procura, è il PM ad avere la materiale disponibilità di questi ultimi al momento della richiesta di liquidazione. A tal proposito si richiamava anche la sentenza n. 2212/14. Il PM, comunque, sottolinea che il giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente interpretato la locuzione il magistrato che procede” come se significasse quello presso il quale giace in archivio il procedimento ormai definito con il decreto di archiviazione . Il Procuratore ritiene che tale sentenza non sia applicabile al caso di specie, perché essa fa riferimento alle spese relative alle intercettazioni, mentre nel caso di specie si tratta di spese concernenti l’acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico. Secondariamente la pronuncia apparrebbe in insanabile contrasto con la precedente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il magistrato che procede”, nel caso specifico, sarebbe il GIP in tal senso, ex plurimis , sent. n. 21703/08 . La Corte ribadisce il significato della locuzione. Secondo la Suprema Corte, il principio succitato va ribadito e va quindi confermata la competenza del pubblico ministero. Non rileva infatti quale ufficio giudiziario conservi le bobine delle intercettazioni telefoniche, ma chi abbia gli atti del processo . Né può rilevare la causa delle spese da liquidare, che siano esse per i tabulati, oppure per le intercettazioni. Al momento dell’inoltro della richiesta di liquidazione, gli atti erano nella disponibilità del PM, motivo per cui la Corte di Cassazione ritiene di dover rigettare il ricorso, ribadendo che, con la locuzione magistrato che procede”, deve intendersi proprio il magistrato che ne abbia disponibilità.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 gennaio 2017 – 13 febbraio 2017, n. 6657 Presidente Romis – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, richiesto dal PM in data 28.1.2015, di procedere alla liquidazione delle spese per intercettazioni di cui alla fattura della WIND datata 17.8.05 relativa al procedimento n. 557570/02/44 RG archiviato in data 3.5.05, restituiva gli atti al PM sul presupposto che la competenza a provvedere spettasse al PM, trattandosi di procedimento giacente in archivio alla data dell’istanza di liquidazione della WIND . 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo il motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Abnormità del provvedimento impugnato. Ad avviso del PM ricorrente il provvedimento impugnato è senz’altro abnorme. Viene ricordato in proposito che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato in più occasioni che è abnorme non solo il provvedimento che per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall’ordinamento processuale, ma, altresì quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste così le SS.UU. n. 5307/2007 Battistella e n. 26/1999 Rv. 215094 . Si è aggiunto in queste decisioni che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo strutturale, quando l’atto si pone al di fuori del sistema normativo, sia il profilo funzionale, quando l’atto, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Pertanto si sostiene in ricorso la restituzione degli atti al pubblico ministero costituisce provvedimento abnorme, legittimamente impugnabile dal magistrato requirente con ricorso a questa Corte, pena l’irresolubile stallo determinato dal contrasto tra P.M. e decidente Sez. 4, n. 44558 del 5/11/2008, Rv. 242003 e n. 15147 del 29/1/2008, Rv. 239732 . Nel caso per cui si procede si verificherebbe, secondo la tesi illustrata in ricorso, tale ultima ipotesi, cioè quella della stasi processuale non eliminabile, in quanto sia il GIP che il PM si sono rifiutati di emettere il provvedimento richiesto, con conseguente stasi processuale non altrimenti eliminabile cfr. Sez. 4 n. 20264/2012 . In proposito, il PM ricorrente ricorda che in data 22/8/2005 perveniva all’ufficio del PM, per la liquidazione, la fattura n. OMISSIS datata 17.8.2005 della WIND relativa alla documentazione del traffico telefonico mobile effettuata nell’ambito del procedimento n. 557570/02/44 RG definito con decreto di archiviazione del GIP in data 3.5.2005 in data 8/11/2005 il PM trasmetteva la suddetta fattura al GIP per competenza, evidenziando che il relativo procedimento era stato definito con decreto di archiviazione in data 23/1/15 quasi 10 anni dopo il GIP restituiva gli atti al PM per competenza, senza alcuna motivazione in data 28/1/2015 il PM ritrasmetteva gli atti al GIP per, competenza, osservando che, per giurisprudenza pacifica della SC, la competenza a liquidare le spese relative alle prestazioni dei gestori telefonici compete, dopo l’archiviazione del procedimento, al GIP sez. 4, n. 24013 del 6/5/2009, Nistico in data 16/6/2016 il GIP restituiva nuovamente gli atti al PM ritenendo la competenza di quest’ultimo, in quanto con sentenza n. 2212 dell’1/10/2014 la 4 sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza a liquidare le spese relative alle intercettazioni telefoniche appartiene al magistrato che procede, il quale, dopo l’archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all’ufficio di Procura, va individuato nel pubblico ministero, nel caso di specie, al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione recte della fattura da liquidare , il procedimento si trovava presso l’archivio della Procura essendo stato archiviato in data 3.5.2005. Ad avviso del PM ricorrente il provvedimento impugnato va annullato in quanto abnorme, ravvisandosi tale abnormità nell’avere il giudicante ritenuto che il magistrato che procede sia quello presso il quale giace in archivio il procedimento ormai definito con il decreto di archiviazione. Lo stesso si rileva fa leva sulla sentenza 2212/2015 datata 1.10.2014 di codesta Corte, la quale effettivamente, pur ribadendo il condivisibile principio secondo cui la competenza a liquidare le spese relative alle intercettazioni spetta al magistrato che procede, come previsto dall’art. 168 DPR 115/02, ha poi affermato che, con la locuzione che procede , deve intendersi il magistrato che ha materialmente la disponibilità degli atti al momento della richiesta di liquidazione, da individuarsi nel PM, che ha la disponibilità del procedimento nel caso di procedimento archiviato e restituito all’ufficio di Procura. Peraltro, osserva la Corte in detta sentenza, gli atti relativi alle intercettazioni sono conservati presso il PM, che le ha disposte. Secondo il PM ricorrente, in primo luogo, la suddetta pronuncia non appare applicabile al caso di specie, in quanto la stessa fa riferimento alle spese relative ad intercettazioni, mentre nel caso per cui si procede si tratta di spese concernenti l’acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico. In secondo luogo, la predetta sentenza apparirebbe del tutto isolata e si porrebbe in insanabile contrasto con la precedente giurisprudenza di legittimità, del tutto pacifica e concorde nel ritenere che la competenza a provvedere sulla liquidazione delle spese relative all’acquisizione dei tabulati telefonici spetta al magistrato che procede, il quale, dopo l’archiviazione del procedimento, va individuato nel giudice delle indagini preliminari il richiamo, ex plurimis, è a Sez. 1, 21703/2008, Bertone, rv. 240078, sez 1 n. 47438 del 28/11/2007 PM in proc. Wind, sez. 4 n. 24013 del 6/5/2009 Nistico, sez. 4 n. 20264 del 5.4.2012 PM in proc. ignoti . Viene ricordato, in altri termini che, con un orientamento consolidato che si rileva dalle pronunce sopra richiamate, questa Corte di legittimità aveva stabilito essere abnorme il provvedimento con cui il Tribunale rimette al P.M. le fatture emesse dai gestori di telefonia per le spese inerenti all’acquisizione dei tabulati telefonici, dovendosi ritenere competente per la relativa liquidazione il magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, comma 1. Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad altro GIP del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso. Considerato in diritto 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Ritiene, infatti, il Collegio che vada ribadito il principio secondo cui la competenza a liquidare le spese relative ad intercettazioni telefoniche appartiene al magistrato che procede , il quale, dopo l’archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all’ufficio di Procura, va individuato nel pubblico ministero Sez. 4, n. 2212 del 1/10/2014 dep. il 2015, P.M. in proc. Ignoti1Rv. 261765 . Ed invero, appare irrilevante che la liquidazione attenga, come nel caso che occupò questa Corte nel 2014, a spese da liquidarsi ai gestori di telefonia per intercettazioni telefoniche, piuttosto che, come in quello che ci occupa, l’acquisizione di tabulati telefonici. Il tema non è infatti su quale ufficio giudiziario conservi le bobine delle intercettazioni telefoniche, ma chi abbia gli atti del processo. Occorre considerare il peso specifico che assume, nella questione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 9605/2014 che, sia pure incidentalmente, ha ritenuto condivisibile la lettura dell’art. 168 dpr 115/02 come riferibile ai magistrato che ha la disponibilità degli atti al momento della richiesta di liquidazione, e dunque in casi come quello che ci occupa, al PM. Come già ricordava la richiamata sentenza 2212/2015 di questa Corte di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte, nell’occuparsi della problematica relativa alla spettanza del compito di liquidazione del compenso dovuto all’ausiliario del magistrato, ebbero a stabilire che l’eventuale contenzioso tra uffici su chi dovesse provvedere alla liquidazione non costituisce conflitto di competenza, in quanto quest’ultimo è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei casi analoghi previsti dall’art. 28 cod. proc. pen. Sez. Un. n. 9605 del 28/11/2013 dep. il 2014, Confl. comp. in proc. Seghaier, Rv. 257989 . Le Sezioni Unite Seghaier, tuttavia, nel rilevare l’inammissibilità del conflitto, hanno però statuito che la liquidazione degli onorari professionali del C.T. del P.M. spettava a quest’ultimo organo, che aveva nominato il consulente tecnico e non al giudice procedente, ciò in applicazione degli articoli 73 disp. att. cod. proc. pen. e 232 cod. proc. pen. che valorizzano, per incardinare la competenza per la liquidazione, il rapporto fiduciario del magistrato con il consulente o perito. Hanno precisato però le Sezioni Unite, che la regola derogatoria valevole per il perito ed il consulente non è estensibile agli altri ausiliari del giudice, per i quali trova applicazione la disposizione generale dettata dall’art. 168 T.U. Spese di Giustizia D.Lgs. 115 del 2002 , secondo la quale La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede . 3. Premesso quanto sopra e ribadito che per magistrato deve intendersi sia il giudice che il P.M. va qui riaffermato che, con la locuzione che procede deve intendersi il magistrato che ha materialmente la disponibilità degli atti a momento della richiesta di liquidazione nel caso che ci occupa la competenza alla liquidazione spettava alla Procura della Repubblica di Napoli. Infatti il provvedimento di archiviazione è intervenuto in data 3/5/2005. Pertanto al momento dell’inoltro della richiesta di liquidazione 22/8/2005 gli atti erano nella disponibilità del magistrato del Pubblico Ministero. In tal senso depone la disposizione dell’art. 409 c.p.p., secondo la quale quando viene accolta la richiesta archiviazione, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Va pertanto ribadita la correttezza del provvedimento del GIP, il quale ha individuato nel P.M. presso il Tribunale di Napoli il magistrato tenuto alla liquidazione della fattura della compagnia telefonica WIND del 17/8/05. P.Q.M. Rigetta il ricorso.