Pretendono 200 euro a settimana dalle prostitute: condannati per estorsione

Impossibile parlare di mero sfruttamento dell’attività realizzata dalle ‘lucciole’. Le donne sono state obbligate a pagare quella somma per potere avere a disposizione in tranquillità uno spazio da utilizzare per l’esercizio del meretricio.

Hanno preteso per anni 200 euro a settimana per consentire ad alcune giovani prostitute di continuare a lavorare in tranquillità in strada. Impossibile parlare di mero sfruttamento” la condotta tenuta da alcuni stranieri è catalogabile come estorsione” in piena regola Corte di Cassazione, sentenza n. 6297/17, depositata il 10 febbraio . Tangente. Linea dura, quella adottata dal GUP prima e dai Giudici d’appello poi i due uomini sotto accusa vengono condannati per l’estorsione messa in atto ai danni di alcune ‘lucciole’, e sanzionati rispettivamente con quattro anni di reclusione e 1.040 euro di multa e con due anni e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa . Per diverso tempo i due hanno costretto alcune donne straniere a consegnare la somma di 200 euro a settimana per poter avere la possibilità di continuare ad esercitare l’attività di meretricio . E questa condotta non è valutabile, secondo i giudici, come semplice sfruttamento della prostituzione. Tale lettura è condivisa anche dai magistrati della Cassazione. Ciò alla luce di un distinguo fondamentale lo sfruttamento violento della prostituzione presuppone la libera determinazione della prostituta all’esercizio del mestiere, perché la coartazione è subita eccessivamente mediante l’espropriazione coatta dei profitti , mentre quando invece la violenza o la minaccia sono anteriori e dirette a condizionare l’attività di meretricio a fine di lucro allora si può parlare di estorsione. E in questa vicenda, concludono i giudici, la condotta tenuta dai due uomini non è equivocabile essi non hanno preteso il ricavato del meretricio , bensì hanno imposto alle donne di pagare una tangente da 200 euro a settimana per potere utilizzare lo spazio dove esercitare in tranquillità la prostituzione .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 giugno 2016 – 10 febbraio 2017, numero 6297 Presidente Fumu – Relatore Taddei Motivi della decisione 1.Con sentenza in data 27.11.2014, la Corte di appello di Salerno, confermava la sentenza del Gup del Tribunale della stessa città, in data 18.02.2014, che aveva condannato S. A. e K. O., rispettivamente, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro.1040, 00 di multa ed anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600, 00 di multa per i reati di seguito indicati S. A. del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 629 e. 1-2 c.p. in relazione all'articolo 628/3 numero 1 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riunito ad altre persone, allo stato non identificate, mediante violenza e minacce, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi sempre a bordo della sua Alfa Romeo 147 tg. omissis , costringeva reiteratamente Y. A. e R. N., cittadine di nazionalità bulgara, a consegnargli una somma di Euro 200, 00 a settimana, In Battipaglia dal marzo 2013, S. A. - K. F. - K. O. del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629/1-2 c.p., in relazione all'articolo 628/3 numero 1 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso e riuniti tra loro, mediante violenza e minacce, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi sempre a bordo dell' Alfa Romeo 147 tg. omissis , di proprietà e condotta dallo S., costringevano K. N., cittadina di nazionalità bulgara, a consegnare loro in tre occasioni la somma di Euro 200, 00 a settimana, In Battipaglia, dal maggio 2013, S. A. del delitto p. e p. dagli artt. 56-629/1-2 c.p in relazione all'articolo 628/5 numero 1 c.p., perché, riunito ad altre persone allo stato non identificate, mediante violenza e minacce, consistite nel colpirla con un pugno all'occhio destro e nel dirle che se non avesse pagato l'avrebbe fatta uccidere, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi sempre a bordo della sua Alfa Romeo 147 tg. omissis , poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere R. N., cittadina di nazionalità bulgara, a consegnargli una somma di Euro 200, 00 a settimana, evento non verificatosi per il rifiuto della stessa, In Battipaglia, intorno al 10.05.2013, S. A. del delitto p. e p. dagli artt. 56-629/1-2 c.p., in relazione all'articolo 628/3 numero 1 c.p., perché, riunito ad altre persone allo strato non identificate, mediante minaccia, consistita nel dirle che se non avesse pagato le avrebbe torto il collo, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi sempre a bordo della sua Alfa Romeo 147 tg. omissis , poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Y. A., cittadina di nazionalità bulgara, a consegnargli la somma di Euro 200, 00 a settimana, evento non verificatosi per il rifiuto della stessa e per il pronto intervento dei Carabinieri. In Battipaglia, intorno al 20.05.2013. S. A. - K. F. - K. O. del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 56-629/1-2 c.p., in relazione all'articolo 628c.3 numero 1 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso e riuniti tra loro, mediante violenza e minacce, consistite nel minacciare la K. di picchiarla come avevano fatto precedentemente con la sua amica e nel cercare di investire la Y., pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi due volte sempre a bordo dell' Alfa Romeo 147 tg. omissis , di proprietà e condotta dallo S., ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere K. N., Y. A. e R. N., cittadine di nazionalità bulgara, a consegnare loro la somma di Euro 200, 00 per la settimana appena decorsa, evento non verificatosi per il rifiuto della stessa e per il pronto intervento dei Carabinieri. In Battipaglia, l'8.06.2015. S. A. - K. F. - K. O. del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 56-629/1-2 c.p., in relazione all'articolo 628/3 numero 1 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso e riuniti tra loro, mediante violenza e minacce, consistite nel minacciare la K. di picchiarla come avevano fatto precedentemente con la sua amica e nel cercare di investire la Y., pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi due volte sempre a bordo dell' Alfa Romeo 147 tg. omissis , di proprietà e condotta dallo S. ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere K. N., Y. A. e R. N., cittadine di nazionalità bulgara, a consegnare loro la somma di Euro 200, 00 per la settimana appena decorsa, evento non verificatosi per il rifiuto della stessa e per il pronto intervento dei Carabinieri, In Battipaglia, l'8.06.2015, 1.1 La Corte, dopo aver dato atto che, con l'appello, entrambi gli imputati avevano rivendicato lo sfruttamento della prostituzione come corretta qualificazione giuridica dei fatti che, attesa l'esiguità della pretesa economica, doveva essere riconosciuta l'attenuante del danno di speciale tenuità che a S. andava riconosciuta la prevalenza delle attenuanti e che K., in più, lamentava la inconsistenza delle prove circa l'affermazione di responsabilità per i fatti in danno della K., rigettava gli appelli, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sui tratti distintivi delle due fattispecie, che imponeva di ricondurre i fatti al paradigma dell'estorsione ritenendo, inoltre, che sussistessero gli elementi del reato continuato attesa la molteplicità di p.o. fatte oggetto di violenza ed il protrarsi nel tempo degli episodi aggressivi valutando che andava esclusa l'attenuante del danno lieve sul rilievo, di fatto, della condotta complessiva posta in essere in danno delle p.o. giovanissime. 1.2 Con i motivi di ricorso, entrambi gli imputati hanno riproposto la censura relativa alla attendibilità del riconoscimento effettuato dalle p.o. alla qualificazione giuridica dei fatti da ricondursi allo sfruttamento della prostituzione al mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità alla mancata valutazione di massima estensione delle attenuanti generiche e sul determinare la pena nei minimi edittali 2.E' fondato, soltanto, nei termini di seguito indicati, il motivo di ricorso relativo al vizio motivazionale che inficia il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve. 2.1 Con la sentenza numero 3286 del 2008 le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ad oggi la disciplina del reato continuato, quale risulta dai ripetuti interventi modificativi di tale disciplina, è quella ordinaria del concorso materiale di reati ne consegue che la valutazione sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod.penumero rispetto a tale reato deve sostanziarsi nella considerazione autonoma dei distinti fatti di reato, che vanno valutati, alla stregua del danno, come fatti a sé stanti La motivazione della Corte, che considera la condotta complessiva posta in essere nel tempo ai danni delle due giovani donne, contravviene a tale principio e va, sullo specifico punto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio fermo restando il passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità a carico dei due imputati. 2.2 Per il resto, rileva che entrambi i ricorsi sono la pedissequa trasposizione, anche in senso grafico, degli atti di appello i due ricorrenti .infatti, si sono limitati a reiterare i medesimi motivi proposti con l'appello, omettendo ogni valutazione critica circa le argomentazioni che la Corte di merito ha posto a motivo della decisione. Tralasciando, al momento, il motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti, che, pur sempre rimanendo nell'ambito di una tendenziale genericità dei motivi, richiede un discorso più articolato, le altre censure sono semplicemente reiterative di censure già analizzate e rigettate in primo e secondo grado, con motivazione omologa, priva di vizi evidenti . 2.3 E' consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte che il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame è inammissibile, dovendosi considerare tali motivi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'articolo 591, comma 1, lett. c , all'inammissibilità in termini, numero 5191/2000 - Rv. 216473 numero 11933 /2005 -Rv. 231708 numero 18826/2012 rv 253849 . 2.4 Anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti è inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte numero numero 41774 del 2013 rv 257050 , che questo collegio condivide ed alla quale ritiene di dover dare continuità non essendo stati prospettati dagli imputati elementi che inducano ad una rivisitazione dei principi evidenziati, il rapporto che intercorre tra il reato di estorsione e il reato di sfruttamento della prostituzione è stato risolto in termini di compatibilità tra le due fattispecie riconoscendosi la possibilità - in linea di principio - di un concorso tra le due fattispecie in ragione del diverso oggetto del reato. Si è già affermato che l'ipotesi di sfruttamento della prostituzione aggravata dall'uso della violenza o della minaccia diverge dalla fattispecie integrante il delitto di estorsione, che si sostanzia nel compromettere la facoltà di autodeterminarsi del soggetto perché, nel primo caso, il soggetto sfruttato, e sul quale vengono esercitate la violenza e/o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio, mentre nel secondo caso, se la persona che si prostituisce viene costretta con la violenza o la minaccia, contro la propria volontà a soggiacere allo sfruttamento, e se lo sfruttatore consegue, con danno del soggetto sfruttato, un ingiusto profitto, si versa nella ipotesi dell'estorsione in questi termini numero 25682/2008 Rv. 240624 numero 422/1982, Angiolini, Rv. 156965 . 2.5 Con la decisione numero 422 del 1982, questa Corte ha puntualizzato che lo sfruttamento violento della prostituzione presuppone la libera determinazione della prostituta all'esercizio del mestiere, perché la coartazione è subita successivamente mediante l'espropriazione coatta dei profitti. Quando, invece, la violenza o minaccia sono anteriori e dirette a condizionare l'attività di meretricio a fine di lucro, si rientra nella più lata accezione dell'estorsione, il cui fattore coercitivo non è delimitato temporaneamente, ma correlato soltanto al fine del profitto patrimoniale. Nella specie si è ritenuto sussistente il reato di estorsione e non quello di sfruttamento della prostituzione aggravato dalla minaccia, perché l'azione non era consistita nel pretendere il ricavato dal meretricio, ma nell'imposizione di una tangente quale condizione per la prosecuzione dell'attività di prostituzione in modo del tutto analogo, nel caso che ci occupa alle donne si era stato imposto un prelievo settimanale di Euro 200, 00 per l'occupazione del sito ove esercitavano la prostituzione pag.6 del provvedimento impugnato . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod.penumero e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati.