L’avvocato si suicida e non impugna: no caso fortuito o forza maggiore se il cliente non è “vigile”

La restituzione in termini non viene concessa se non si configurano le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Un evento tragico come il suicidio del legale di fiducia non basta in tal senso, se il cliente non adempie all’ onere di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito . Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6399/17 depositata il 10 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Bologna rigettava con ordinanza l’istanza di restituzione in termini, richiesta da un condannato per omicidio colposo. Avverso tale pronuncia quest’ultimo ricorreva in Cassazione, deducendo che, pur avendo conferito al suo legale di fiducia mandato per l’impugnazione e pur essendo stato da quest’ultimo rassicurato in tal senso più volte, in un momento successivo egli apprendeva che l’avvocato si era suicidato e che la sentenza di condanna non era stata impugnata. Il giudice di secondo grado aveva comunque ritenuto che non ricorressero né il caso fortuito né la forza maggiore, essendo intercorsi ben 19 mesi dal termine d’impugnazione e il decesso del legale. Il ricorrente ritiene comunque diligente il suo comportamento, non potendo essere a conoscenza dello stato di depressione psico-fisica dell’avvocato, avendo regolarmente versato una somma a titolo di fondo spese e avendolo contattato in più occasioni per essere aggiornato sugli sviluppi processuali. Non si integra l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è infondato. Il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità ritiene che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione non realizzano le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano la restituzione nel termine. Queste ipotesi sono facilmente superabili mediante la normale diligenza ed attenzione, non essendo escludibile in via presuntiva un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito , a meno che ciò non sia impedito al comune cittadino da un quadro normativo particolarmente intricato. Il cliente, nel caso di specie, ben poteva verificare come mai, a distanza di tanto tempo dalla notifica dell’estratto contumaciale [] non vi fosse stata alcuna notizia in ordine alla celebrazione del giudizio d’appello. Per questi motivi il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 gennaio 2017 – 10 febbraio 2017, n. 6399 Presidente Romis – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza resa il 27 giugno 2016, ha rigettato l’istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di F.E. onde proporre appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Parma, in data 27 giugno 2013, lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato p. e p. dagli artt. 113 e 589 cod. pen In breve sintesi, il F. seduceva che, in seguito alla condanna notificata al difensore mediante estratto contumaciale , egli conferiva mandato per l’impugnazione al suo legale di fiducia, avv. R.R. , dal quale veniva rassicurato a più riprese in ordine alla proposizione dell’appello. Il 20 luglio 2015 egli apprendeva che l’avv. R. si era suicidato e, successivamente, appurava che la sentenza di condanna non era stata impugnata. 1.1. La Corte felsinea, nel rigettare la 1-chiesta di restituzione in termini, ha osservato che tra il decorso dei termine di impugnazione della sentenza del Tribunale di Parma e la notizia dei decesso dei legale intercorsero ben 19 mesi, e che, a fronte dell’onere di vigilanza dell’imputato su L’operato del suo difensore e sull’esatta osservanza dell’incarico conferitogli, non ricorrono nella specie né il caso fortuito, né la forza maggiore. 2. Avverso l’ordinanza de qua ricorre il F. , per il tramite del suo difensore di fiducia, munito all’uopo di procura speciale. Il ricorso è articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al fatto che il F. , dopo avere conferito mandato al suo difensore pro tempore per proporre appello, veniva continuamente rassicurato da quest’ultimo, al quale versava altresì una somma di danaro mediante bonifico fino alla notizia della morte dell’avv. R. , quindi, il F. aveva assolto l’onere di controllo su di lui gravante e non aveva motivo di dubitare che il suo legale avrebbe proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna ma non poteva essere a conoscenza dello stato di depressione psico-fisica in cui versava l’avv. R. e della sua conseguente, sopravvenuta inaffidabilità. Ciò integra, secondo l’esponente, gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore. 2.2. Con il secondo motivo l’esponente denuncia vizio di motivazione in riferimento al fatto che la Corte distrettuale ha escluso il caso fortuito e la forza maggiore ritenendo non asssolto l’onere di vigilanza da parte dell’imputato ma, obietta il ricorrente, nell’istanza è stato ampiamente dimostrato che il F. conferì apposito mandato all’avv. R. , versò una somma a titolo di fondo spese, lo contattò in più occasioni per essere aggiornato sulla sua situazione processuale. Di tali circostanze la Corte felsinea non ha tenuto conto, pur a fronte del verificarsi di una situazione imprevedibile, a fronte del diligente comportamento del F. . 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo da ultimo vds. Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926 in senso conforme, fra le tante, vds. Sez. 2, n. 16066d sel 02/04/2015, Costica e altro, Rv. 263761 . 1.1. Nella specie, la falsa rappresentazione della realtà da parte dell’avv. R. - il quale, secondo l’esponente, lo avrebbe costantemente rassicurato circa la proposizione dell’appello, in realtà mai presentato – non esimeva l’odierno ricorrente dall’eseguire il controllo in ordine all’effettiva presentazione dell’atto d’impugnazione. Ben poteva il F. o personalmente, o per il tramite di altro difensore verificare come mai, a distanza di tanto tempo dalla notifica dell’estratto contumaciale e dall’incarico di proposizione dell’impugnazione al suo legale di fiducia, non vi fosse stata alcuna notizia in ordine alla celebrazione del giudizio di appello e ciò fino alla data del OMISSIS 19 mesi dopo lo spirare del termine per impugnare la detta sentenza di primo grado , in cui egli apprendeva del suicidio dell’avv. R. . 2. Ne consegue che correttamente la Corte distrettuale ha disatteso l’istanza, e che il ricorso va rigettato. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.