La condanna del responsabile non è preclusa quando interviene la sanatoria

Nel caso di commissione di abuso edilizio, i reati contravvenzionali previsti dal d.P.R. n. 380/2001 si estinguono indipendentemente dalla presentazione di opposizione . Ma non sempre.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6050/17 depositata il 9 febbraio. Il caso. Un soggetto, coimputato insieme ad altri per un reato edilizio, adiva il Tribunale per ottenere la revoca del decreto penale di condanna a pena pecuniaria. Il GIP la dichiarava inammissibile con ordinanza, avverso la quale il condannato ricorreva per cassazione. I motivi di censura era relativi alla mancata estensione al ricorrente degli effetti favorevoli della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di una coimputata. Inoltre, sosteneva che l’intervenuto rilascio del permesso di costruire in assenza del quale si era verificata la condotta illecita estinguerebbe il reato contravvenzionale, indipendentemente dalla presentazione di opposizione . L’estinzione dei reati contravvenzionali. Secondo la Corte di Cassazione, però, il decreto penale di condanna è ormai divenuto esecutivo nei confronti dei ricorrenti, che non hanno presentato opposizione, come statuito dall’art. 461, comma 5, c.p.p Questo implica che non può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 36 e 45, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui l’estinzione dei reati contravvenzionali ha effetto solo fino a quando non venga pronunciato un provvedimento giurisdizionale definitivo . E correttamente è stato ritenuto dal giudice di merito che il decreto, non opposto, sia divenuto ormai un provvedimento giurisdizionale definitivo. L’effetto estensivo del proscioglimento del coimputato. Per quanto attiene poi al profilo dell’effetto estensivo del proscioglimento dell’imputato opponente, l’art. 464 c.p.p. lo limita ai soli casi delle sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste”, non è previsto dalla legge come reato” o perché commesso in presenza di causa di giustificazione. Ma nel caso di specie, la sentenza di assoluzione della coimputata è per non aver commesso il fatto”. Per questo motivo l’assoluzione di quest’ultima non ha alcun effetto estensivo nei confronti degli originari coimputati, perché si tratta di formula non contemplata dall’articolo in esame. Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 settembre 2016 – 9 febbraio 2017, n. 6050 Presidente Carcano – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza dell’11 marzo 2013, il Gip del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca proposta dagli interessati in relazione a un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b , del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. - Avverso tale provvedimento gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione. Premette la difesa che avverso il decreto penale aveva proposto tempestiva opposizione la coimputata V.L. , nel cui confronti si era celebrato un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione. Premette altresì che, dopo la notifica del decreto penale, il Comune, in data 27 giugno 2012, aveva rilasciato permesso di costruire in sanatoria per le opere edilizie oggetto dell’imputazione. Lamenta, dunque, la violazione dell’art. 463, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui gli effetti favorevoli della sentenza di assoluzione nei confronti del coimputato opponente si estenderebbero anche ai coimputati non opponenti. Si sostiene, in secondo luogo, che, ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, il rilascio del permesso di costruire estingue il reato contravvenzionale indipendentemente dalla presentazione di opposizione. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è infondato. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, il decreto penale di condanna è divenuto esecutivo nei confronti degli odierni ricorrenti per mancata opposizione, ai sensi dell’art. 461, comma 5, cod. proc. pen. Non può perciò trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, perché l’estinzione dei reati contravvenzionali a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, da esso prevista, ha effetto solo fino a quando non venga pronunciato un provvedimento giurisdizionale definitivo. E correttamente il giudice ha ritenuto, nel caso di specie, la definitività del decreto non opposto. Infatti, l’art. 463 cod. proc. pen. prevede che l’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione proposta dal coimputato sia definito con pronuncia irrevocabile. La disposizione non prevede, però, alcuna sospensione della decorrenza del termine per l’opposizione, né integra una casa di restituzione nel termine per l’opposizione nei confronti dei soggetti inizialmente non opponenti. Il successivo art. 464 limita l’effetto estensivo del proscioglimento dell’imputato opponente ai soli casi delle sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una casa di giustificazione , con conseguente revoca del decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. Nel caso di specie, però, dalla sentenza di assoluzione della coimputata opponente V.L. , pronunciata il 7 aprile 2014, emerge che la stessa è stata assolta per non aver commesso il fatto, formula non contemplata dall’art. 464 con la conseguenza che la sua assoluzione non ha alcun effetto estensivo dei confronti degli originari coimputati. 4. - Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.