Si presenta all’udienza sbagliata, chiede la restituzione in termini

L’imputato è restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. Tale principio è applicabile anche ai casi disciplinati dalla nuova legge sul processo in assenza.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 6293/17 depositata il 9 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale con la quale l’imputato veniva condannato alla reclusione per il reato di danneggiamento. L’imputato ricorre in Cassazione rilevando che l’ordinanza è stata emessa in violazione degli artt. 175 e 625 c.p.p. e pertanto ne chiede l’annullamento. La restituzione nel termine caso fortuito e forza maggiore. La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato poiché il Giudice d’appello non aveva tenuto conto di una circostanza rilevante. Infatti, la Polizia Giudiziaria aveva notificato all’imputato, in concomitanza con il periodo in cui era proponibile l’appello, l’ordinanza di sospensione del procedimento nella quale era indicata la data dell’udienza successiva. Sull’ordinanza non risultava alcun nome e l’imputato, ritendendo di esserne il destinatario, aveva provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, presentandosi all’udienza e apprendendo solo in quel momento che il provvedimento era stato emesso non a suo carico ma a carico del coimputato. Sulla base di ciò il ricorrente provvedeva a presentare l’appello e la contestuale richiesta per la restituzione del termine, poichè questo era decorso inutilmente per cause a lui non imputabili. Gli Ermellini rilevano in tal senso la disciplina dell’art. 175, comma 1, c.p.p. laddove sancisce che Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore e affermano l’applicabilità di tale precetto anche ai casi, come quello in esame, disciplinati dalla nuova legge sul processo in assenza. Pertanto, non avendo la Corte di merito preso in considerazione tale circostanza rilevante, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata rinviando per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 25 gennaio – 9 febbraio 2017, n. 6293 Presidente Diotallevi – Relatore Iasillo Fatto e diritto Osserva Con Ordinanza del 31/03/2016, la Corte di Appello di Torino dichiarò inammissibile l’istanza, avanzata da P.G. , di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 10/03/2015 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di danneggiamento. Conseguentemente la Corte di appello dichiarava inammissibile anche l’appello perché tardivo. Ricorre per Cassazione il difensore di P.G. contestando quanto sostenuto dalla Corte di appello. In particolare evidenzia che il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione a quanto previsto dagli artt. 175 e 625- ter cod. proc. penale. Il difensore del P. conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata ordinanza. In data 20/01/2017 il difensore del ricorrente deposita memoria con la quale si riporta ai motivi di ricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 1.1. Infatti, la Corte di Appello di Torino non prende per nulla in considerazione una circostanza rilevante rappresentata dal ricorrente e cioè che in data 24/04/2015, quando ancora era proponibile l’appello, la Polizia Giudiziaria ha notificato al P.G. l’ordinanza di sospensione del procedimento - ex art. 420- quater , comma 2, del c.p.p. datata 03/02/2015 nella quale si indica quale prossima udienza quella del 01/12/2015. Il fatto che su tale ordinanza non vi fosse il nome dell’imputato e che la notifica fosse stata effettuata al P. , potrebbe ragionevolmente aver indotto lo stesso a ritenere che la sospensione riguardasse proprio lui e conseguentemente, quindi, ad effettuare la nomina di un difensore di fiducia e a presentarsi all’udienza del 01/12/2015. In tale udienza apprendeva, invece, della sentenza emessa a suo carico e che la sospensione del processo riguardava il coimputato S.C. . Acquisiti gli atti il ricorrente presentava l’appello e la contestuale richiesta per la restituzione del termine in data 09/12/2015. In proposito si osserva che la Corte di merito proprio per non aver preso in considerazione quanto sopra, non si è neppure potuta pronunciare sulla possibile rilevanza della circostanza di cui sopra in forza di quanto dispone il primo comma dell’art. 175 del c.p.p., che prevede la restituzione nel termine stabilito nel caso non si sia potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore. Si deve rilevare, infine, che l’appello e la richiesta di restituzione nel termine sono stati presentati entro il termine di decadenza di 10 giorni previsto dal predetto art. 175 del cod. proc. penale. Norma che si applica anche ai casi - come quello di cui ci si occupa - disciplinati dalla nuova legge sul processo in assenza. È evidente l’importanza - ai fini della decisione - della valutazione di quanto sopra da parte della Corte territoriale. 2. L’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata e si deve rinviare per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino.