Lo scambio di oggetti fra detenuti è vietato: lo conferma una virgola del testo normativo

E’ dalla punteggiatura dell’art. 41-bis, comma 2-quater, che si desume l’intenzione del legislatore relativamente al divieto di comunicazione, scambio di oggetti e cottura di cibi tra detenuti sottoposti a carcere duro.

E’ questo che dice la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5977/17 depositata l’8 febbraio. Il caso. Un detenuto sottoposto al regime del carcere duro proponeva reclamo contro il divieto assoluto, imposto dalla direzione dell’istituto, di scambiare generi alimentari e oggetti di modico valore, con altri detenuti sottoposti allo stesso regime carcerario e appartenenti al medesimo gruppo di socialità . Il Magistrato di sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo tramite ordinanza, avverso la quale il recluso proponeva ricorso in Cassazione. Il gruppo di socialità e i divieti ritenuti afflittivi. Secondo il ricorrente, l’art. 41- bis , comma 2- quater , lett. f , ord. pen., in corrispondenza del suo ultimo periodo poneva un divieto diverso da quello imposto dalla direzione carceraria i detenuti sottoposti al carcere duro, infatti, non potevano comunicare né scambiare oggetti con i detenuti ristretti in gruppi diversi dal loro. E invece egli è allocato con altri tre detenuti con i quali socializza sia nei locali passeggi, sia nelle salette palestra , motivo per cui ritiene il divieto illegittimo e puramente afflittivo . L’analisi della punteggiatura. Al fine di interpretare il dettato normativo, secondo la Corte di Cassazione, va considerato l’inserimento del segno di punteggiatura della virgola fra le parole del succitato comma. Nella parte che interessa, quest’ultimo recita così saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi art. 41- bis , comma 2- quater , lett. f , ord. pen . La virgola inserita tra le parole socialità” e scambiare” fa sì che il perseguimento dell’ assoluta impossibilità” delle comunicazioni si riferisca a detenuti appartenenti a gruppi diversi di socialità mentre non è richiesto di impedire in modo così radicale le comunicazioni fra i detenuti appartenenti al medesimo gruppo . Allo stesso tempo, però, l’analisi del periodo appena effettuata rende chiaro che sia necessario assicurare assoluta impossibilità” anche allo scambio di oggetti tutti gli scambi fra detenuti sono vietati, quindi, non solo quelli fra gruppi di socialità diversi. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 luglio 2016 – 8 febbraio 2017, n. 5977 Presidente Vecchio – Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 4 giugno 2015, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarava manifestamente inammissibile il reclamo proposto dal detenuto G.G. ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. per contestare la legittimità del divieto assoluto - imposto dalla direzione dell’istituto di pena - di scambiare oggetti di modico valore e generi alimentari fra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. ed appartenenti al medesimo gruppo di socialità. 2. G.G. ha proposto ricorso per cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b e lett. e , cod. proc. pen., riportando giurisprudenza di merito a sé favorevole e deducendo erronea applicazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater lett. f ultimo periodo, ord. pen. nonché manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Il Magistrato di sorveglianza ha omesso di rilevare che il suo reclamo era rivolto avverso il divieto di scambio di generi alimentari. La citata disposizione pone solo il divieto di comunicare e scambiare oggetti non fra tutti i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., ma solo fra quelli ristretti in gruppi diversi. Egli è allocato con altri tre detenuti con i quali socializza sia nei locali passeggi, sia nelle salette palestra e il divieto è illegittimo, puramente afflittivo. Considerato in diritto 1. L’art. 41-bis, comma 2, ord. pen., legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., stabilisce che il Ministro della giustizia, quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha facoltà di sospendere l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti nel predetto testo normativo che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, e ciò nei confronti dei detenuti e degli internati per delitti rientranti in una determinata tipologia, sempre che sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti fra tali soggetti e un’associazione criminale, terroristica o eversiva. Il comma 2-quater del citato articolo contiene un elenco di prescrizioni che conseguono alla sospensione delle regole di trattamento e degli istituti. In particolare, l’ultimo periodo della lett. f stabilisce Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi . L’interpretazione del dettato normativo, da svolgere tenendo conto del significato e della connessione delle parole e dei segni grafici utilizzati, nonché del senso logico del testo, conduce, soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole socialità e scambiare , ad affermare che, nel periodo sintattico in esame, le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la assoluta impossibilità di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi. Altrimenti la disposizione avrebbe contemplato la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, e di cuocere cibi . L’analisi del periodo, così illustrata, rende chiaro, in primo luogo, che il perseguimento della assoluta impossibilità è riferito alle comunicazioni fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, con l’ovvia conseguenza che non è richiesto di impedire in modo così radicale le comunicazioni fra i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. L’analisi, poi, rende chiaro che la necessità di assicurare la assoluta impossibilità dello scambio di oggetti riguarda tutti gli scambi fra detenuti, e non è limitata ai soli scambi fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. E, infatti, a fronte delle tre classi di condotte previste - scilicet a comunicare, b scambiare oggetti e c cuocere cibi la clausola, limitatrice del divieto nei riguardi dei detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità è riferita solo alla prima classe e non indiscriminatamente a tutte e tre, risultando, oltretutto affatto incongrua rispetto alla cottura di cibi. In definitiva, va assicurata fra l’altro, nelle ipotesi di applicazione del citato art. 41-bis ord. pen., la assoluta impossibilità dello scambio di oggetti fra tutti i detenuti - anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità - cui la sospensione del trattamento e degli istituti si applica. Ciò posto, è agevole rilevare, con riferimento al caso concreto, che il giudice del merito ha correttamente dichiarato inammissibile il reclamo per manifesta infondatezza, in applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 35-bis ord. pen. che regola il rimedio esperito dall’odierno ricorrente. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.