Cinquanta sfumature di falso...

L'illecito di falso in scrittura privata, di cui all'art. 485 c.p., è stato abrogato dal d.lgs. n. 7/2016 lo stesso corpus normativo ha eliminato il secondo comma dell'art. 489 c.p L'utilizzo di una scrittura privata falsa non costituisce più un illecito.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4951/2016, depositata il 2 febbraio. Il caso. La Corte d'Appello competente, confermando la statuizione del giudice di prime cure, condannava un'imputata per gli illeciti di cui agli artt. 56, 640 c.p. e 485, 489 c.p. rispettivamente tentata truffa e uso di atto falso . Alla condannata era stato contestato di aver cercato, in concorso con ignoti e mediante l'utilizzo di una scrittura privata con firma falsa del notaio, di ottenere un ingiusto profitto consistente nella richiesta di saldo di una fattura. L'imputata ricorreva per cassazione, eccependo vizi di legge e di motivazione. Quando un fatto è notorio? La Suprema Corte ha ritenuto fondati i rilievi avanzati dalla ricorrente, in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata vero è, a parere degli Ermellini, che il giudice di merito ha fatto discendere la responsabilità dell'imputata soltanto dalla sua qualifica di legale rappresentante dell'azienda, senza esaminare le modalità operative di quest'ultima o il rapporto tra la ricorrente e i dipendenti della società. Benché quanto sopra fosse sufficiente per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato, i Giudici del Palazzaccio hanno fornito ulteriori delucidazioni. In particolare, il Collegio ha avallato la tesi difensiva per cui il giudice di prime cure avrebbe posto in essere un’attività istruttoria illegittima in sede di camera di consiglio, ricercando informazioni tramite internet, senza il contraddittorio delle parti, e usufruendone, dopo averle qualificate come fatto notorio”. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, infatti, un fatto notorio” è un dato percepibile e intellegibile grazie a cognizioni comuni si tratterebbe di un elemento acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile . La necessità di attuare delle ricerche implica la non notorietà del fatto né l'accessibilità, da parte di un vasto pubblico, ad un'informazione, grazie agli strumenti informatici, identifica quest'ultima come un fatto notorio”. Certamente, poi, il giudice non ha la facoltà di servirsi di informazioni acquisite senza il contraddittorio delle parti e la Corte territoriale non ha utilizzato tali elementi a sostegno della propria decisione. La perizia grafologica. Gli Ermellini, respingendo gli ulteriori, asseriti, vizi di motivazione e con riferimento alle contestate modalità di esecuzione della perizia, hanno precisato che qualora ci siano tesi discordanti, in relazione ad una perizia grafologica, il giudice ha l'onere di fornire una compiuta spiegazione in merito all'adesione ad una teoria piuttosto che ad un'altra. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rispettato le suddette indicazioni. Il falso in scrittura privata. Il Collegio ha, inoltre, evidenziato come dal capo d'imputazione della sentenza impugnata emerga una contestazione alternativa in relazione agli artt. 485 o 489 c.p. , benché dal testo della stessa si evinca il rimprovero per l'uso di una scrittura privata con firma falsa. L'illecito di falso in scrittura privata, di cui all'art. 485 c.p., è stato abrogato dal d.lgs. n. 7/2016 lo stesso corpus normativo ha eliminato il secondo comma dell'art. 489 c.p Dopo le suddette modifiche, il codice penale così recita Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo . Ne consegue, a parere degli Ermellini, che anche l'utilizzo di una scrittura privata falsa non costituisce più un illecito. A sostegno di quanto sopra, la Corte riporta una serie di considerazioni in primo luogo, il testo oggi in vigore non fa riferimento alle scritture private, ma solo ad atti falsi. Inoltre, non sarebbe logico né costituzionalmente legittimo sostenere che non costituisca un illecito falsificare una scrittura privata, mentre lo sia l'utilizzo di una scrittura falsa condotta di minor gravità . Il Collegio ha, infine, sottolineato che la precedente formulazione dell'art. 489 c.p. poneva alla base della punibilità per l'illecito di utilizzo di scrittura privata falsa l'elemento soggettivo del dolo specifico dopo le modifiche legislative, invece, tale condotta richiederebbe soltanto un dolo generico. L'uso della scrittura privata falsa, in definitiva, non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento al reato di falso, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato. Gli Ermellini hanno annullato nel resto, con rinvio, il provvedimento in esame.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 gennaio – 2 febbraio 2017, n. 4951 Presidente Fumu – Relatore Alma Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 3 giugno 2015 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento in data 10 giugno 2013 che aveva dichiarato K.D. colpevole dei reati di tentata truffa artt. 56, 640 cod. pen. e di uso di atto falso artt. 485, 489 cod. pen. e, riconosciute alla stessa le circostanze attenuanti generiche, la condannava a pena ritenuta di giustizia con i doppi benefici di legge. I fatti-reato in contestazione risultano contestati come consumati in data 30 novembre 2009. In estrema sintesi, si contesta all’imputata, in concorso con altre persone rimaste ignote, di avere utilizzato artifizi e raggiri consistiti nel fare uso di una scrittura privata relativa ad una richiesta di inserzione sul Registro Italiano Internet con firma falsa del notaio R. e dell’impronta contraffatta del suo timbro al fine di procurarsi l’ingiusto profitto consistente nella richiesta di saldo di una fattura dell’importo di Euro 958,00. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo 2.1. Violazione di legge ex art. 606, lett. b , cod. proc. pen. con riferimento alla genericità del capo di imputazione ed alla prova del concorso di persone nel reato contestato. Si duole, innanzitutto, la difesa della ricorrente della genericità del capo di imputazione atteso che nello stesso è contestato il concorso dell’imputata con soggetti rimasti ignoti dei quali non è dato conoscere il numero, il ruolo, le condotte ed il movente, situazione questa che asseritamente avrebbe creato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa. Nel secondo profilo dello stesso motivo di ricorso la doglianza investe, invece, la problematica del concorso morale contestato all’imputata, legale rappresentante di una società tedesca che non si occupa del recupero dei crediti della società cui è addetto un apposito ufficio. Il processo ha accertato che la K. non è l’autrice dell’asserito falso e non vi è prova che la stessa sia mai venuta in contatto con lo studio del notaio R. e che sia altrimenti venuta in possesso della sigla e del timbro del notaio, con la conseguenza che la prova della colpevolezza dell’imputata è stata fondata esclusivamente sulla prova logico-peritale della falsificazione e sull’asserita esistenza di un movente. Sarebbe, quindi, stata operata nella sentenza impugnata una illegittima inversione dell’onere probatorio non essendovi oltretutto prova del concorso morale della ricorrente nell’azione di un fantomatico concorrente e non potendo fondarsi l’affermazione della penale responsabilità della stessa sull’esistenza meramente ipotizzata di un movente e tantomeno su di una responsabilità presunta da posizione. 2.2. Violazioni di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c , d ed e , cod. proc. pen. per errato utilizzo della nozione di fatto notorio, travisamento della prova, omessa valutazione delle prove prodotte dalla difesa e generale illogicità della motivazione risultante dalla corretta lettura degli atti processuali. Sotto un primo profilo, parte ricorrente si duole del fatto che il Giudice di primo grado avrebbe compiuto una illegittima attività inquisitoria al di fuori del contraddittorio delle parti effettuando in camera di consiglio una navigazione in Internet che l’avrebbe portato ad accertare che la società DAD della quale l’imputata è legale rappresentante pur essendo apparentemente dedita a fornire servizi di natura commerciale e di promozione pubblicitaria di attività imprenditoriali, in realtà perseguiva l’unica finalità di ottenere con modalità illecite l’insorgenza di crediti a suo favore ed a carico di professionisti senza la controprestazione di alcun servizio. Erroneamente, poi, le informazioni così acquisite sarebbero state qualificate come fatto notorio . Sotto un secondo profilo - sostiene sempre la difesa della ricorrente - i Giudici di merito avrebbero travisato il contenuto delle informazioni reperite a mezzo Internet, non risultando dalle stesse che la società DAD operava falsi servizi o che abbia tenuto le medesime condotte per le quali è processo. Sotto un terzo profilo, poi, si segnala che i Giudici del merito avrebbero omesso di prendere in considerazione gli argomenti e le produzioni documentali difensive che dimostravano che il servizio prestato al notaio R. era tutt’altro che inesistente, che alcuni dei procedimenti intentati per truffa contro i legali rappresentati della DAD erano stati archiviati e che, comunque, le modalità truffaldine contestate erano diverse rispetto a quelle oggetto del presente procedimento. 2.3. Violazioni di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c ed e , cod. proc. pen. in relazione ai principi che governano i dubbi sulla responsabilità, l’acquisizione della prova scientifica, delle scritture comparative, all’esclusione del contraddittorio con il consulente tecnico della difesa nel corso delle operazioni peritali, al ricorso alla verbalizzazione riassuntiva per l’esame dei consulenti ed all’omessa verbalizzazione dei contenuti dell’esame del consulente di parte inoltre travisamento della prova e, più in generale, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione al riguardo. Rileva, innanzitutto, la difesa della ricorrente che la grafologia non è una scienza certa e che il Giudice deve valutarla secondo i criteri della prova scientifica. Inoltre, nel caso in esame sarebbero riscontrabili vizi nella formulazione del quesito e nel conferimento dell’incarico peritale e, al riguardo, non sarebbe stato consentito alla difesa di formulare domande volte a ricostruire l’esperienza professionale ed il tipo di formazione del perito. Sarebbero, inoltre, riscontrabili vizi nello svolgimento delle operazioni peritali di acquisizione delle scritture comparative che avrebbero avuto una durata irragionevolmente breve che avrebbe penalizzato la raccolta di scritture comparative mentre la maggior parte del tempo sarebbe stata utilizzata per il compimento del saggio grafico. A ciò si aggiunge, sempre secondo la difesa della ricorrente, che a il perito avrebbe illegittimamente ed immotivatamente rifiutato di acquisire e valutare scritture comparative sicuramente autentiche indicate dal consulente tecnico di parte b il perito si sarebbe rifiutato di eseguire un nuovo accesso presso lo studio del notaio per ricercare e acquisire sigle ulteriori più simili a quella in verifica osservate dal consulente di parte e verosimilmente esistenti c vi sarebbe stata una erronea percezione del saggio grafico rilasciato dal notaio R. d vi sarebbe stato un erroneo utilizzo delle scritture comparative essendosi dato maggior peso al saggio grafico ed alle firme per esteso piuttosto che alle sigle comparative aventi maggior somiglianza con quella in verifica e la perizia sarebbe stata compiuta in violazione dell’art. 230 cod. proc. pen. e della metodologia raccomandata e ciò in modo completamente impermeabile a qualsivoglia sollecitazione proveniente dal consulente di parte f sarebbero state compiute violazioni del metodo di indagini grafologico di cui a pag. 16 del ricorso g sarebbero riscontrabili vizi nello svolgimento dell’esame del perito e del consulente non essendo stato dato tempo idoneo al perito per leggere e comprendere le controdeduzioni del consulente di parte e, inoltre, non sarebbe stata disposta la trascrizione delle dichiarazioni del consulente di parte delle quali si sarebbe pertanto persa traccia nell’ulteriore grado di giudizio h sarebbe stata operata una irragionevole sopravvalutazione delle repliche del perito i la Corte di appello sarebbe incorsa in illogicità e travisamenti nelle considerazioni di tipo grafologico riguardanti l’abbondanza quantitativa delle scritture comparative nel rispetto del contraddittorio, si sarebbe lasciata sedurre dal fallace argomento dell’ ictu oculi improvvisandosi come esperta della materia e ritenendo erroneamente che la tipologia del supporto cartaceo, la forza, decisione e rapidità della manovra manuale possono influenzare la marcatura di un timbro, giungendo a conclusioni non basate su riferimenti né tecnici, né esperenziali. 2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c ed e , cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova testimoniale che sarebbe stata travisata e non adeguatamente valutata e, più in generale, illogicità della motivazione per contrasto con elementi di prova in atti. Secondo la difesa del ricorrente la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato una sorta di intangibilità alle dichiarazioni della persona offesa la quale ha escluso con estrema sicurezza di avere apposto la firma oggetto di esame, ben essendo possibile che il notaio si sia, anche solo in buona fede, semplicemente dimenticato di avere apposto la sottoscrizione contestata. Sarebbe, inoltre, stata trascurata dalla Corte di appello la rilevante testimonianza del teste Roberto Rossi dalla quale emergerebbe che il notaio non ha mai disconosciuto in sua presenza la sigla contestata. A ciò si aggiunge il fatto che non è corretto sostenere che il timbro individuale del notaio R. non era più in uso allo stesso all’epoca dei fatti, risultando documentato il contrario. Errate sarebbero, infine, le considerazioni che fondano la credibilità della persona offesa sull’asserita assenza di un interesse nel processo e di motivi di inimicizia con l’imputata oltre che dal deterrente di un’imputazione per calunnia. 2.5. Vizi di motivazione della sentenza impugnata anche per travisamento di prove in atti. Rileva al riguardo la difesa della ricorrente che contrariamente a quanto asserito dalla Corte di appello a appare verosimile che il modulo contenente l’offerta dalla DAD sia effettivamente pervenuto allo studio notarile b vi è prova che il modulo è stato rispedito alla DAD la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni testimoniali sul punto dell’Isp. G. c le rilevate erroneità delle indicazioni contenute nel modulo d’ordine non tengono conto del momento della compilazione dello stesso che è rimasto ignoto. 2.6. Illegittimità della determinazione della pena in quanto, sebbene sollecitata sul punto, la Corte di appello non ha precisato se la pena base di sei mesi, applicata all’imputata per il reato ritenuto più grave, sia al netto o al lordo della riduzione di un terzo prevista dall’art. 489 cod. pen. e, in ogni caso, contrariamente a quanto affermato dai Giudici distrettuali la pena non sarebbe stata applicata nel minimo edittale nonostante la modestissima offensività della condotta. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso nel quale si eccepiscono la genericità del capo di imputazione ed il difetto di prova del concorso di persone nel reato contestato è fondato nei limiti nei quali si dirà nel prosieguo. Va detto subito che il capo di imputazione è tutt’altro che generico e dà perfettamente atto della condotta attribuita all’imputata in eventuale concorso con persone non identificate. Nessun vizio dell’imputazione è, poi, ravvisabile nel fatto che sia stato contestato all’imputata un concorso con ignoti e ciò non è ex se elemento idoneo a creare alcun pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa essendo stata data all’imputata, nel quadro dell’imputazione formalizzato dall’Accusa, la possibilità di fornire ogni elemento volto a dimostrare che nonostante il ruolo rivestito nell’azienda da lei rappresentata altri ben avrebbero potuto agire a sua insaputa e poi beneficiare dell’eventuale provento dell’azione truffaldina. Del resto non perché uno o più degli autori di un’azione delittuosa sono rimasti ignoti per ciò solo un soggetto non sarebbe punibile a titolo di concorso nel reato. Se quanto detto rende infondata la doglianza relativa alle modalità di formulazione del capo di imputazione, deve però essere anche evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto di fondare la responsabilità concorsuale dell’odierna ricorrente sul fatto emerso incontestatamente dagli atti che la K. era il legale rappresentante della società che aveva posto in essere il tentativo di truffa, era colei che aveva sottoscritto di persona la proposta contrattuale nonché la beneficiaria finale del buon esito della condotta delittuosa, il che - secondo i Giudici distrettuali - farebbe apparire del tutto inverosimile che un suo preposto o dipendente, senza il suo consenso ed a sua insaputa, abbia assunto l’iniziativa di falsificare il formulario di ordinazione e, quindi, lo abbia utilizzato per finalità truffaldine. Il ragionamento della Corte di appello, in sé non certo illogico, non appare tuttavia idoneo a superare il principio del oltre ogni ragionevole dubbio necessario fondamento per ogni affermazione di responsabilità. Infatti, anche a voler ritenere per mera ipotesi che la società DAD - della quale l’imputata è legale rappresentante - sia dedita al compimento di attività truffaldine del tipo di quella qui in esame assunto peraltro tutt’altro che dimostrato nel caso che ci occupa la situazione descritta dai Giudici di merito porterebbe ad ipotizzare il compimento di attività illecite di natura seriale il che contrasta con un’azione caratterizzata da indubbi elementi che la rendono assai personalizzata appare logicamente inspiegabile e comunque non è stato spiegato nella sentenza impugnata che per il compimento di una truffa che, come detto, si ipotizza inserirsi in una attività seriale - gli autori dell’azione abbiano proceduto non solo ad individuare la vittima elemento questo piuttosto semplice , ma si siano addirittura procurati l’immagine del timbro della stessa provvedendo poi a realizzarne una copia. In sostanza, manca nella sentenza impugnata lo scrutinio dei profili che rendano individualizzante il rapporto tra l’imputata e la persona offesa o comunque il rapporto tra un eventuale soggetto terzo concorrente con l’imputata e comunque in grado di procurarsi tutti gli elementi e le informazioni necessari al perfezionamento dell’azione delittuosa e l’odierna ricorrente. Non può bastare, pertanto, proprio per la specificità che caratterizza la vicenda truffaldina in esame, limitarsi ad affermare - come hanno fatto i Giudici del merito - la responsabilità dell’imputata solo in relazione alla posizione occupata dalla stessa nella struttura societaria della DAD e ad un potenziale interesse evidentemente di natura economica alla consumazione del fatto-reato, il tutto senza neppure un’analisi delle precise modalità operative dell’azienda stessa e dei rapporti tra l’imputata ed i dipendenti della società addetti al compimento delle attività esecutive di predisposizione e di gestione dei contratti relativi ai servizi asseritamente prestati. La carenza motivazione sul punto della sentenza impugnata ne impone l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano individuata ex art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. per i necessari approfondimenti ed un conseguente nuovo giudizio sul punto. 2. Se già quanto detto appare assorbente in relazione agli ulteriori profili di ricorso, è comunque doveroso occuparci anche degli stessi al fine di ben delineare il quadro e la soluzione delle ulteriori questioni sollevate. Privo di fondamento ed anche di rilevanza è, infatti, il secondo motivo di ricorso. Va detto subito che ha pienamente ragione la difesa della ricorrente allorquando afferma che il Giudice di prima cura avrebbe posto in essere un’illegittima attività istruttoria al di fuori del contraddittorio tra le parti e, più in generale, del sistema processuale cimentandosi in camera di consiglio in ricerche a mezzo internet di informazioni relative alla società DAD, poi giustificando l’utilizzo di tali informazioni come fatto notorio . Pacifico è, infatti, che il fatto notorio è quello che non richiede, pure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del probandum , qualificandosi come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o de rerum natura Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665 , quindi, sostanzialmente, un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Certo è però che - anche indipendentemente dalla prova circa la verità o meno delle informazioni sulla società DAD ricavabili attraverso ricerche in internet - il fatto stesso che siano state necessarie ricerche per acquisire quelle informazioni rende ipso facto evidente che non si trattava certo di un fatto notorio. La circostanza che attraverso il ricorso ai moderni strumenti informatici un’informazione sia agevolmente accessibile ad una vasta platea di soggetti non rende di per sé notoria l’informazione secondo le caratteristiche sopra indicate. Fuor di dubbio è, poi, il fatto che il Giudice non può raccogliere ed utilizzare prove da lui acquisite al di fuori del contraddittorio delle parti. Non sfugge, tuttavia, la circostanza che la Corte di appello nella sentenza impugnata non ha fatto alcun uso, al fine di confermare la penale responsabilità dell’imputata, delle informazioni de quibus. Dalla semplice verifica del testo della sentenza della Corte di appello, si evince, infatti, che i Giudici distrettuali si sono semplicemente limitati a descrivere le emergenze della sentenza di primo grado sula base delle quali il Tribunale era addivenuto all’affermazione della penale responsabilità della K. pag. 3 , ma allorquando sono addivenuti alla propria decisione pag. 7 e segg. non hanno più fatto menzione dell’elemento in contestazione così di fatto escludendone qualsivoglia rilevanza. Le informazioni contestate non sono quindi in concreto state utilizzate dalla Corte di appello il che pertanto rende priva di concreta rilevanza la contestazione difensiva sul punto. 3. Privo di fondamento in tutti i suoi profili è, altresì, il terzo motivo di ricorso. Ritiene il Collegio che nessuno dei vizi che la difesa della ricorrente ha ritenuto di rilevare nello svolgimento dell’accertamento peritale sia tale da configurare una nullità della sentenza impugnata. Infatti, indipendentemente, dall’esito dell’accertamento peritale, dalla metodologia operativa ivi compresa la scelta e l’individuazione delle scritture comparative e scientifica che il perito ha ritenuto di utilizzare, dalle scelte di modalità di verbalizzazione dell’esame dei consulenti e, più in generale, delle diverse tesi esistenti sul reale valore come prova scientifica delle perizie grafologiche, va detto che risulta documentalmente provato coma la difesa dell’imputata - attraverso anche l’operato dei propri consulenti tecnici - è stata posta in grado di difendersi e di confutare ogni profilo degli esiti della perizia cosa che, del resto, ha fatto anche in questa sede . Nessun violazione del diritto di difesa è, pertanto, rilevabile nel caso in esame e nessun altra violazione di legge ovviamente tale da comportare una delle nullità od inutilizzabilità tassativamente previste dal sistema processuale è ravvisabile nell’iter procedurale per la formazione della prova e delle controprove in esame. Per il resto non si può non rilevare che la Corte di appello risulta avere preso in considerazione anche gli elementi indicati dalla difesa e dai suoi consulenti, e, attraverso il legittimo esercizio dei poteri discrezionali che le competevano che non sono certo sindacabili in sede di legittimità ha operato le proprie valutazioni congruamente motivandole. Inoltre detta motivazione, non è certo apparente, né manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria o contrastante con le emergenze processuali. Come è noto in tema di perizia grafologica, la presenza di pareri discordanti impone al giudice, tenuto conto che un tale accertamento è fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva del suo autore piuttosto che da leggi scientifiche universali, di fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni di adesione all’una piuttosto che all’altra valutazione Sez. 5, n. 23613 del 09/05/2012, Presicce, Rv. 252904 ed a tale onere la Corte di appello non risulta essersi sottratta. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e delle asseritamente connesse violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà - ed inammissibilmente - di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito di fatti richiedendo anche una rivalutazione degli esiti degli accertamenti tecnici. Al Giudice di legittimità è tuttavia preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965 . 4. Non fondato è anche il quarto motivo di ricorso. La Corte di appello risulta avere congruamente e logicamente motivato in relazione alle ragioni per le quali ha ritenuto di valutare positivamente la credibilità della persona offesa dal reato. Sul punto appare sufficiente ricordare che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 il che certamente non è avvenuto nel caso in esame. Non risulta, poi, ravvisabile un travisamento della prova od anche solo una mera omissione di corretta valutazione della stessa con riguardo al fatto che il teste Roberto Rossi avrebbe affermato che il notaio R. non ha mai disconosciuto in sua presenza la sigla contestata. In realtà così non è, atteso che nel momento in cui - come si è peraltro correttamente dato atto a pag. 22 del ricorso che qui ci occupa - il notaio R. si è lamentato con il proprio collaboratore affermando Cos’è sta roba? Cioè io non ho ordinato niente lo stesso ha di fatto disconosciuto di avere sottoscritto qualsivoglia ordinativo per la prestazione di servizi da parte della DAD. Parte ricorrente alla luce di ciò tenta di accreditare la tesi alternativa secondo la quale il notaio potrebbe avere distrattamente firmato un atto sottopostogli dal suo collaboratore e, poi, essersi semplicemente dimenticato di avere apposto tale sottoscrizione ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza cfr con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054 dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo e tali non possono certo ritenersi le dichiarazioni sul punto del teste Rossi , e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409 . Infine, anche con riguardo alle questioni legate all’uso del timbro del notaio R. la sentenza impugnata - ma ancor prima di essa la sentenza del Tribunale - hanno fornito al riguardo spiegazioni congrue e logiche in una doppia conforme anche sotto questo profilo intangibile. 5. L’infondatezza investe, inoltre, anche il quinto profilo di ricorso. Ritiene il Collegio che nessun travisamento della prova sia ravvisabile nelle dichiarazioni del teste Isp. G. e che la difesa della ricorrente di fatto operi una interpretazione forzata oltre che unilateralmente orientata delle dichiarazioni del predetto teste. L’Isp. G. ha, infatti, reiteratamente affermato che gli unici accertamenti che erano stati compiuti riguardavano il fatto che una busta aveva viaggiato dall’Italia verso la Germania previo transito attraverso una casella postale di Lodi ed ha chiarito - come appare ovvio - che sul contenuto del plico nulla era possibile affermare. Solo a fronte di una domanda difensiva - che però deve essere inevitabilmente contestualizzata e non certo estrapolata in una affermazione vagante nell’etere - il predetto testimone ha affermato che dagli atti non è dato neppure sapere da quali si evince che il contenuto della busta sarebbe si noti il condizionale consistito nel modulo precompilato di adesione al contratto. Trattasi di un’affermazione palesemente vaga rispetto alle affermazioni lapidarie precedentemente rese , che si pone in contrasto anche con la semplice logica non si vede infatti sulla base di quali elementi si possa affermare che quella busta potesse contenere non solo un contratto ma proprio il contratto sottoscritto dalla persona offesa e che non assume certo i caratteri della decisività e ciò anche a prescindere dal rilievo che con riguardo alla valutazione sul punto ci si trova dinanzi ad una c.d. doppia conforme e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado il che non è avvenuto. Per il resto anche sul punto le decisioni dei Giudici di merito risultano congruamente e logicamente motivate con riguardo ai tempi ed alla modalità di possibile compilazione del modulo contrattuale oltre che con riguardo ai tutt’altro che irrilevanti errori contenuti nello stesso . 6. L’esame del sesto motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio non è necessario alla luce dell’evidenziata necessità di procedere all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 7. Rimane in questa sede solo da dire dell’ulteriore reato per il quale è intervenuta pronuncia di condanna. Dalla lettura del capo di imputazione contenuto nella sentenza impugnata emerge una contestazione alternativa con riguardo ai riferimenti normativi 485 o 489 cod. pen. anche se poi dal testo dell’imputazione stessa e dalla sentenza di primo grado risulta chiarito che all’odierna ricorrente si contesta di aver fatto uso di una scrittura privata con firma falsa condotta per la quale è intervenuta quindi la condanna . Ora, come è noto, il D.Lgs. 7/2016 ha abrogato il reato di falso in scrittura privata di cui all’art. 485 cod. pen. nonché ha cancellato il secondo comma dell’art. 489 cod. pen. che così recitava Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , con la conseguenza che il testo vigente della norma di cui all’art. 489 cod. pen. è rimasto il seguente Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo . Ritiene il Collegio che è del tutto evidente dal contesto normativo sopra richiamato che anche l’uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato. Ciò è desumibile a dal fatto che mentre il secondo comma dell’art. 489 cod. pen. faceva espresso richiamo alle scritture private il testo normativo oggi vigente fa un più generico riferimento all’atto falso b dal fatto che nel concetto come detto più generico di atto falso non possono più essere ricomprese le scritture private sia per espressa eliminazione della parte della norma che le riguardava, sia per il fatto che la norma stessa prevede un trattamento sanzionatorio soggiace alle pene stabilite dagli articoli precedenti ridotte di un terzo che è venuto meno attraverso l’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. così facendo perdere il parametro normativo di riferimento c dal fatto che sarebbe a dir poco illogico se non addirittura incostituzionale che il Legislatore abbia stabilito che non è più reato falsificare una scrittura privata mentre continuerebbe ad esserlo la condotta - indubbiamente meno grave - del fare uso della scrittura falsa d dal fatto che mentre secondo il testo dell’art. 489 cod. pen. vigente all’epoca delle condotte qui in esame il Legislatore aveva richiesto per la punibilità dell’uso della scrittura privata falsa un elemento ulteriore - il dolo specifico il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno attualmente l’uso della scrittura privata falsa sarebbe punibile a mero titolo di dolo generico così addirittura estendendo in fatto le ipotesi di punibilità dell’uso di tale scrittura. Da quanto detto è pertanto chiaro che l’unica lettura possibile e costituzionalmente orientata del contesto normativo sopra descritto nel quale il Legislatore aveva in origine deciso di ben differenziare l’ipotesi specifica dell’uso della scrittura privata falsa rispetto a quella più generica dell’uso di un atto falso ed ha, con l’intervento operato con il D.lgs. 7/2016, addirittura eliminato ogni riferimento alla scrittura privata è quella di ritenere che anche l’uso di scrittura privata falsa oggi non è più previsto dalla legge come reato. Ciò impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di falso perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla nel resto con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, per nuovo giudizio.