L’eterna diatriba del furto aggravato che sfocia in omicidio, “passando” dalla rapina

In tema di concorso anomalo, l’evento diverso non deve essere stato previsto come certo” o come altamente probabile” e, quindi, neanche voluto”, inoltre, l’evento più grave concretamente realizzato non deve essere la conseguenza di fattori accidentali e imprevedibili che abbiano spezzato l’ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4889/17 depositata il 1° febbraio. Il caso. Quattro uomini decidevano di derubare una stazione di servizio sita sull’autostrada, ove era predisposto un servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria. Le forze dell’ordine erano state allertate dalla commissione di numerosi furti avvenuti presso le stazioni di rifornimento situate lungo tratti autostradali. Medesima era la tecnica utilizzata e consistente nell’accesso notturno dal lato posteriore e forzatura della cassaforte situata all’interno dei locali. L’imputato, insieme ad un correo giudicato separatamente e altri due complici non identificati, secondo la ricostruzione del fatto, forzando una finestra e una porta interna, erano entrati negli uffici dell’area di servizio dove avevano cercato di forzare un armadio blindato. Tuttavia gli agenti lì appostati erano intervenuti e i rapinatori avevano opposto una violenta reazione all’arresto ricorrendo alle armi improprie” che recavano con loro come strumenti di effrazione un grosso cacciavite e un piede di porco” . L’imputato personalmente aveva spintonato con forza un ispettore facendolo cadere. L’altro complice reagiva nei confronti di due agenti cagionando loro lesioni personali e sottraendo ad uno di essi la pistola d’ordinanza che immediatamente puntava contro l’altro agente azionando ripetutamente il grilletto. L’omicidio era stato scongiurato solo grazie al previo inserimento del dispositivo di sicura automatica da parte dell’agente di polizia. Tentata rapina aggravata. Sotto il profilo del reato, i giudici evidenziano che, nel caso in esame, in generale, la violenza era agita al fine di garantire l’impunità del delitto di furto aggravato rimasto alla soglia del tentativo grazie all’intervento disturbante di un dipendente e del successivo azionamento dell’allarme. Primo grado. L’imputato veniva condannato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, ricettazione dell’auto utilizzata risultata provento di furto nei giorni precedenti veniva invece assolto dall’accusa di tentata rapina e di tentato omicidio. Posizione aggravata dalla Corte d’appello. A seguito dell’impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica, la Corte territoriale dichiarava l’imputato colpevole altresì dei reati di tentata rapina e di tentato omicidio, in concorso con il compartecipe. Secondo la Corte l’imputato doveva concorrere in modo pieno ai suddetti reati perché fatti che non costituivano eventi imprevedibili e svincolati dal delitto di rapina. La Corte argomentava che tutti, nell’accingersi a compiere un furto, di notte, armati di cacciavite e di piede di porco, in area di servizio, normalmente sorvegliata dalle forze dell’ordine e, comunque, di addetti nelle 24 ore” avevano consapevolezza della possibilità di essere scoperti e di doversi sottrarre alla cattura anche con la violenza. Il giudizio della Cassazione sulla fase cautelare. La Corte d’appello muoveva la sua decisione dal rilievo che sulla vicenda si era già pronunciata, in sede cautelare, la Corte di Cassazione, e ciò nel senso della configurabilità del concorso dell’imputato nella condotta di tentata rapina e di tentato omicidio materialmente tenuta dal compartecipe. Ciò premesso, la Corte territoriale, pur consapevole delle differenti valutazioni demandate ai giudici delle diverse fasi, ha valorizzato l’identità del materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado e di quello disponibile in sede cautelare. Tale materiale risultava poi arricchito dall’escussione testimoniale dei due agenti intervenuti, confermando, in sede dibattimentale, l’approdo finale del giudizio cautelare. L’efficacia preclusiva endoprocessuale delle ordinanze cautelari. Le ordinanze in materia cautelare, quando sono esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Ne consegue che una questione, una volta decisa, non può essere riproposta in ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto, neppure adducendo argomenti diversi da quelli presi in esame. Altrimenti opinando ogni questione sarebbe riproponibile all’infinito con vanificazione della disciplina dei termini per impugnare. Sommaria delibazione o giudizio di colpevolezza? Come noto, le valutazioni da compiere ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate su un incisivo giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo poiché condotto allo stato degli atti sui soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero e non su prove, bensì su indizi. È invece riservato alla fase processuale – sede istituzionalmente preordinata alla formazione della prova nel contradditorio tra le parti – l’accertamento della responsabilità dell’imputato. Nessun concorso secondo la difesa. Tra gli altri profili di illegittimità denunciati spicca quello che si sostanzia nella questione della imprevista, imprevedibile realizzazione del tentato omicidio da parte dell’imputato l’azione, secondo la tesi difensiva, era posta in essere in modo autonomo ed estemporaneo dal compartecipe con una condotta del tutto anomala l’impossessamento di un’arma dell’agente di polizia che non appariva neppure prevedibile quale logico sviluppo dell’azione criminosa progettata con il ricorso ai soli strumenti di effrazione. Concorso ordinario, concorso anomalo o assenza di concorso? La Corte di legittimità si spende nel richiamare gli approdi giurisprudenziali che differenziano le tipologie di concorso. Ricorda, infatti, che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave di quello concordato, materialmente commesso da altri concorrenti, integra il concorso di persone ordinarie se il compartecipe ha previsto ed accettato il rischio di commissione del reato diverso e più grave. Sussiste, invece, concorso anomalo se l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione concordata facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. Infine, deve essere esclusa la responsabilità del compartecipe quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. In particolare, il concorso anomalo. La componente psichica del concorso anomalo si colloca in un’area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento possa verificarsi, anche in termini di mera possibilità o di scarsa probabilità. L’applicabilità della fattispecie di concorso anomalo è subordinata a due limiti negativi l’evento diverso non deve essere stato previsto come certo” o come altamente probabile” e, quindi, neanche voluto”, inoltre, l’evento più grave concretamente realizzato non deve essere la conseguenza di fattori accidentali e imprevedibili che abbiano spezzato l’ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani. Provvedimento da censurare. Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello, discostandosi dalle conclusioni del primo giudice che aveva esaminato le emergenze processuali e dibattimentali in autonomia rispetto al giudizio cautelare, avrebbe dovuto esplicare il suo dissenso. Secondo la Cassazione, la sentenza censurata non svolge una congruente analisi critica delle informazioni probatorie tratte dalle risultanze in atti né spiega in quali termini il tentato omicidio a mezzo di pistola d’ordinanza sottratta all’agente nel corso della colluttazione e la stessa sottrazione/rapina dell’arma, si fossero posti come eventi previsti e accettati, quanto al rischio della loro commissione, dall’imputato, nella condivisa partecipazione ad un furto aggravato. Ciò senza spiegare come si sia escluso che i detti fatti-reati abbiano costituto eventi atipici ed eccezionali o occasionali, come tali non prevedibili oppure come logicamente prevedibili perché naturale e coerente progressione o possibile conseguenza del furto programmato. Annullamento con rinvio. La Corte d’appello è onerata di un giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento da parte della Suprema Corte che ha chiarito come la sentenza impugnata non abbia esplicato come, dalla sussistenza del nesso di compartecipazione nel caso di furto sfociato in rapina impropria sia pervenuta alla ritenuta degenerazione del furto o della rapina al tentato omicidio con uso di arma da sparo, arma che – è bene ricordare – non era nella originaria disponibilità dei concorrenti ma che era stata, a sua volta, oggetto della tentata rapina.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 febbraio 2016 – 1 febbraio 2017, n. 4889 Presidente Siotto – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 aprile 2013 il Tribunale di Bologna ha dichiarato C.S. colpevole dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ascrittigli ai capi a e b della rubrica, e del delitto di ricettazione di cui al successivo capo d , e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle contestate aggravanti, e ritenuta la continuazione, alla pena di anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed Euro milletrecento di multa, assolvendolo per non avere commesso il fatto dal delitto di tentato omicidio, pure ascrittogli al capo b , e dal delitto di tentata rapina di cui al capo c . 2. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 ottobre 2014, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del gravame del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ha dichiarato l’imputato colpevole anche dei delitti di tentato omicidio e di tentata rapina, e, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena complessiva di anni nove, mesi quattro e giorni dieci di reclusione. 3. La vicenda giunta al controllo di legittimità riguarda fatti avvenuti, nella notte tra omissis , presso l’area di servizio omissis , sita lungo la carreggiata sud dell’autostrada A-14, nel territorio extraurbano di omissis , dove era stato predisposto un servizio di osservazione da parte della Polizia giudiziaria, a seguito della commissione di alcuni furti presso stazioni di rifornimento, situate lungo tratti autostradali, con l’adozione della stessa tecnica, consistente nell’accesso notturno dal lato posteriore e forzatura della cassaforte situata all’interno dei locali. 3.1. Secondo la ricostruzione del fatto, operata dal primo Giudice sulla base delle richiamate risultanze processuali, l’imputato C. , insieme a L.A. separatamente giudicato e a due complici non identificati, erano entrati, forzando una finestra e una porta interna, negli uffici della indicata area di servizio, dove avevano cercato di forzare un armadio blindato. Per sottrarsi all’arresto i predetti avevano opposto violenza agli agenti, lì appostati, che erano intervenuti, e in particolare C. , che impugnava il cacciavite, aveva spintonato con forza l’ispettore C. reagendo alla sua presa e facendolo cadere, e L. , che impugnava un piede di porco, aveva reagito alla presa degli agenti S. e N. , cagionando loro lesioni personali, e, poi, sottratta la pistola di ordinanza al primo, l’aveva puntata contro il secondo azionando ripetutamente il grilletto, che non aveva funzionato per l’avvenuto inserimento del dispositivo di sicura automatica. 3.2. Le risultanze fattuali emerse avevano consentito di sussumere la condotta tenuta nel paradigma della tentata rapina impropria per essere stata la violenza, consistita nel divincolarsi dalla presa degli agenti, finalizzata a garantirsi l’impunità dal delitto di furto aggravato, rimasto tentato per l’intervento disturbante di un dipendente e per il successivo azionamento dell’allarme ritenere sussistente la prova dell’aggravante, contestata sub a , relativa alla tentata rapina ovvero l’avere agito in quattro, con volto travisato, armati di strumenti per l’effrazione ma comunque idonei all’offesa della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 110 del 1975 per il porto del cacciavite, contestata in continuazione sub a del delitto di resistenza e lesioni, contestato sub b , non assorbito il primo nella rapina impropria, e del delitto, contestato sub d , di ricettazione dell’autovettura, rubata cinque giorni prima del suo rinvenimento in occasione dei fatti in esame escludere la responsabilità di C. per il tentato omicidio, contestato sub b , ascrivibile al solo coimputato L. , autore della condotta materiale, e l’ipotesi del concorso anomalo ex art. 116 c.p. per la imprevedibilità che l’agente S. impugnasse la pistola, poi utilizzata da L. , tenendo una condotta estranea al concetto di logico sviluppo dell’azione criminosa e una reazione non prevista né notata da C. escludere per le stesse considerazioni e valutazioni la responsabilità di C. anche in ordine al delitto di tentata rapina dell’arma, contestato sub c . 4. La Corte di appello, che illustrava dette emergenze e le ragioni di doglianza dell’imputato e del Pubblico Ministero appellanti, rappresentava, in particolare, quanto all’appello del primo, che erano infondate se non inammissibili le censure relative alla riqualificazione del delitto di tentata rapina impropria sub a in termini di tentativo di furto e di resistenza già contestata sub b , dimostrando la ripercorsa sequenza temporale degli eventi una condotta unitaria integrante l’unica fattispecie ascritta, ovvero in termini di mero danneggiamento, e quindi di azione vandalica fine a se stessa, essendo palese, anche in ragione del tentativo di forzare l’armadio blindato, ordinariamente contenente valori, che lo scopo era quello dell’impossessamento di denaro o di altri beni di valore erano infondati i rilievi afferenti alla contestata aggravante delle più persone riunite, attesa l’emersa contestuale cooperazione di quattro soggetti, oltre a rilevarsi la carenza di interesse concreto alla deduzione della sua insussistenza per la presenza di due ulteriori aggravanti travisamento, armi improprie e la sufficienza per la sua configurabilità di almeno due persone neppure erano fondate, oltre a essere generiche, le deduzioni relative alla insufficienza della prova della consapevolezza dell’imputato circa l’illecita provenienza dell’auto, che era nella disponibilità di tutti ed era essenziale per l’azione intrapresa, senza che l’imputato avesse spiegato come e perché lui e i complici fossero in possesso della detta auto di illecita provenienza prive di fondamento erano anche le censure riguardanti l’omessa valutazione delle concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti e l’eccessività degli aumenti a titolo di continuazione, essendo già molto blando il fondamento delle prime ed eccessivi per difetto i secondi. La Corte di appello riteneva, invece, fondato l’appello del Pubblico Ministero, rilevando che non era condivisibile il ragionamento del primo Giudice perché non in linea con i principi consolidati in materia di concorso di persone nel reato di rapina consumata o tentata , qualora la condotta violenta funzionale all’impossessamento del bene o alla conservazione della sua disponibilità o al conseguimento della impunità fosse trasmodata in ulteriori e più gravi reati, e già affermati da questa Corte intervenendo, in sede cautelare, sulla base degli stessi elementi poi acquisiti al processo di primo grado, e resi più univoci dalla escussione di due degli agenti intervenuti, uno dei quali ispettore C. era stato diretto testimone del comportamento tenuto dallo stesso C. e dal coimputato L. condannato con sentenza definitiva anche per il tentato omicidio in danno dell’agente N. e per la tentata rapina a carico dell’agente S. quando si era tentato di bloccarli e di impedirne la fuga, con conseguente necessaria soluzione della questione secondo i dettami della indicata decisione. Doveva, in particolare, ritenersi, nel giudizio della Corte, che l’imputato rispondesse di concorso pieno nel tentato omicidio e nella tentata rapina della pistola, che non costituivano eventi imprevedibili e svincolati dal delitto di rapina, poiché tutti, nell’accingersi a compiere un furto, di notte, armati di cacciavite e piede di porco, in area di servizio, normalmente sorvegliata dalle forze dell’ordine, e comunque con la presenza di addetti nelle 24 ore , avevano ben presente la possibilità di essere scoperti e di doversi sottrarre alla cattura anche con la violenza, come era poi avvenuto senza previa consultazione e tentennamento da parte di alcuno. 5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del suo difensore avv. Alessandro Cristofori, chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b , c ed e , c.p.p., violazione degli artt. 40, 43, 110, 116 c.p., 133, 62-bis, 81 c.p., e 125, 272, 273, 192, 438, comma 5, c.p.p., e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 5.1. Secondo il ricorrente, la Corte di appello, affermando che il materiale probatorio utilizzato dal primo Giudice fosse lo stesso a disposizione del G.i.p. e del Tribunale del riesame e che la sentenza impugnata, nulla essendo cambiato e avendo assunto due testi, andava riformata, ha svolto argomenti privi di consistenza logico-giuridica, poiché il Tribunale, all’esito della istruttoria dibattimentale e dell’acquisizione di atti relativi ad attività non ripetibili, ha argomentato diversamente valutando in sede di cognizione piena rispetto alle decisioni assunte in sede cautelare in ordine alla insussistenza di elementi relativi alla sua concorsualità nei delitti di tentata rapina e di tentato omicidio, mentre la riforma della sentenza non può essere consentita/legittimata sulla base di statuizioni di altre Autorità è palesemente illogica e inconsistente l’asserzione che il Giudice di merito, che deve decidere secondo i criteri fissati dall’art. 192 c.p.p., debba conformarsi, stante l’asserita, e non dimostrata, corrispondenza del quadro indiziario al quadro probatorio, eo ipso alle decisioni cautelari la Corte di appello non ha considerato che l’ordinanza cautelare genetica in atti aveva rappresentato che in un futuro giudizio di merito si sarebbe potuto discutere sull’attenuante di cui all’art. 116 c.p., di fatto assumendo la relatività del giudizio cautelare e la sua riferibilità a quella fase e postulando in prospettiva la necessità di valutare il concorso anomalo di esso ricorrente sono stati ripresi nella sentenza impugnata principi di diritto più o meno consolidati per inargomentata relationem priva del supporto dell’autonomia , senza nulla esplicitarsi sulla natura e sul perché del concorso pieno ascrittogli la questione, pretermessa, verteva sulla ricorrenza o meno in capo a esso ricorrente del concorso nei reati di tentata rapina della pistola e di tentato omicidio, che supponevano un barlume/indice dell’esistenza di un preventivo accordo, sia pure implicito, concernente l’uso di arma da sparo, per di più appartenente a un operante di Polizia giudiziaria, e della sua coscienza e volontà di concorrere nella imprevista, imprevedibile realizzazione del tentato omicidio , posto in essere al più, in modo estemporaneo e autonomo, da L. , con condotta, che, sì come rilevato dal primo Giudice, neppure appariva quale logico sviluppo dell’azione criminosa progettata con il ricorso ai soli strumenti di effrazione, attuando una reazione del pari non prevedibile. In ogni caso, l’inatteso intervento della Polizia giudiziaria e la completa contemporaneità delle condotte reattive ostano all’affermazione che egli abbia potuto avere previsto o notato la reazione di L. , aderendovi e sostenendola. La Corte di appello avrebbe dovuto, pertanto, non ritenere la concorsualità piena e anche quella anomala, potendosi ritenere altamente escludibile la probabilità di affermare che egli, ammanettato e già contenuto, avrebbe potuto con la diligenza possibile essere illuminato sugli sviluppi irragionevoli e non ipotizzabili della reazione di L. al puntamento da parte dell’operante di Polizia giudiziaria di arma da fuoco all’altezza del suo viso. 5.2. La Corte non ha poi esaminato la questione devoluta al Tribunale ribadendo/rinnovando il 21 febbraio 2013 la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, già svolta all’udienza preliminare del 27 giugno 2012, circa l’ammissibilità e la pertinenza della richiesta di integrazione probatoria, in vista della concessione in suo favore della diminuente processuale del rito abbreviato. 5.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, a parte l’incorso errore di calcolo della pena finale di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione, è illogica la motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non risultando valutate la incensuratezza, l’assenza di pendenze, la giovanissima età, la natura dell’illecito base e la gregarietà di contributo. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento sì come sarà in seguito precisato. 2. Si premette in diritto che, per consolidato orientamento di legittimità, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta in ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame, altrimenti ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari Sez. U. n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 tra le successive, Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858 Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627 Sez. 6, n. 375 del 03/12/2009, dep. 2010, Bidognetti, Rv. 246026 Sez. 2, n. 1180 del 26/11/2008, dep. 2009, Elia, Rv. 242779 . 2.1. Questa Corte, nel rimarcare, in consapevole contrasto con diverso prevalente indirizzo favorevole al principio di impermeabilità del procedimento principale rispetto alle decisioni adottate nel procedimento incidentale de libertate e, in particolare, della non vincolatività per il giudice del dibattimento delle pronunce sulla validità e sulla utilizzabilità del mezzo di prova, emesse nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari personali tra le altre, Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247265 Sez. 4, n. 19331 del 04/12/2006, Vacca, Rv. 236414 Sez. 1, n. 1495 del 11/02/1998, Seseri, Rv. 210551 , ha più recentemente affermato che è preclusa in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso, la proposizione dell’eccezione difensiva di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, che sia stata già compiutamente esaminata e respinta dalla Corte di cassazione nel procedimento cautelare nei confronti degli stessi imputati tra le altre, Sez. 1, n. 39850 del 01/03/2012, Alampi, Rv. 253950 Sez. 1, n. 23748 del 24/04/2012, Conti Taguali, Rv. 253336 Sez. 1, n. 47655 del 12/10/2011, Adamo, Rv. 252181 . Con dette pronunce, precisandosi che è irragionevole ritenere che l’utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell’ambito del medesimo procedimento, nei confronti della stessa parte, poiché, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l’utilizzabilità di determinate prove, l’efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la questione ad libitum, quando piaccia, e quante volte si voglia, tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo Sez. 1, n. 47655 del 12/10/2011, citata in motivazione , si è anche rappresentato non è in discussione il principio dell’autonomia del procedimento principale rispetto a quello incidentale in relazione all’accertamento della condotta Sez. 1, n. 47655 del 12/10/2011, citata, in motivazione . 2.2. In tale linea interpretativa si è, ulteriormente sottolineato, richiamandosi condivisa dottrina, che l’assenza di un adeguato collegamento funzionale tra i procedimenti e la loro autonomia risultano giustificate per quanto riguarda la relazione di non interferenza delle valutazioni probatorie, data la sostanziale differenza degli standard e dei livelli dimostrativi delle prove differenti gradi di certezza conoscitiva sono rappresentabili mediante cerchi concentrici, il più ampio dei quali corrisponde a quello proprio della sentenza di condanna, che, per il fatto di essere il più completo e di intensità maggiore, racchiude in sé le sfere di cognizione delle fasi precedenti del processo. Pertanto, l’articolazione dei gradi di conoscenza correlati alle diverse valutazioni probatorie spiega le ragioni per le quali gli esiti dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice del procedimento incidentale non possono vincolare il giudice del processo principale e, per converso, dà pienamente conto del fondamento del principio di assorbimento dal quale deriva che l’intervento nel giudizio di cognizione di una decisione che contenga in sé una valutazione del merito di incisività tale da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza produce insuperabili effetti preclusivi nel procedimento incidentale de libertate. Per contro, nell’ambito dei rapporti tra procedimento principale e procedimenti incidentali, i principi di impermeabilità e di non interferenza risultano indubbiamente fonte di squilibrio, di disfunzionalità e di irrazionale sviluppo del processo a causa della ritenuta operatività di una generalizzata incomunicabilità delle decisioni estranee al campo della valutazione delle prove, anche se esse riguardano questioni di puro diritto insorte tra le stesse parti, in subprocedimenti inseriti nello stesso processo e senza che sia sopravvenuta alcuna modificazione del contesto fattuale. In presenza di simili situazioni è giusto, allora, chiedersi se abbia senso insistere nella proclamazione dell’autonomia dei procedimenti rispetto alle decisioni delle identiche quaestiones iuris e se la possibilità di indeterminata reiterazione delle medesime questioni già definite in un procedimento incidentale sia realmente compatibile con i principi fondamentali del sistema processuale Sez. 1, n. 39850 del 01/03/2012, citata, in motivazione . 2.3. La coerenza di tali, qui riaffermati, principi emerge anche dai ripetuti interventi della Corte costituzionale, secondo cui le valutazioni da compiersi dal giudice ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza , tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto, allo stato degli atti, sui soli elementi già acquisiti dal Pubblico Ministero, e non su prove, ma su indizi, mentre è riservato alla fase processuale, quale sede istituzionalmente preordinata alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, l’accertamento della responsabilità dell’imputato con la verifica giudiziale della ipotesi accusatoria Corte Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent. n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995 . 3. Ulteriore premessa in diritto deve essere fatta con riguardo alla questione, posta con il ricorso, relativa all’applicazione dei principi in tema di concorso di persone del reato, denunciandosi la incorsa violazione di legge e/o la non corretta valutazione dei presupposti del concorso ordinario e del concorso anomalo e comunque l’illogicità motivazionale della decisione. 3.1. Secondo i principi costantemente affermati nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, C. , Rv. 251849 , mentre deve escludersi la responsabilità del compartecipe solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità Sez. 1, n. 7576 del 22/06/1993, Rho, Rv. 194786 . 3.2. L’applicabilità della fattispecie descritta dall’art. 116 c.p. -che non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, inconciliabile con il principio di colpevolezza, come interpretato dalla Corte costituzionale alla luce della regola della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, comma 1, Cost. Corte Cost., sent. n. 42 del 1965 sent. n. 364 del 1988 e la cui componente psichica si colloca in un’area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile situazione nella quale la responsabilità resta esclusa e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento possa verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa soggiace, quindi, a due limiti negativi che l’evento diverso non sia stato previsto come certo o come altamente probabile, e quindi voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, perché in tal caso sussisterebbe la tipica responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 110 c.p., e che l’evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori accidentali e imprevedibili, che abbiano spezzato l’ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani tra le altre, Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv. 265728 Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003 Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604 Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405 Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574 Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240276 Sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, dep. 2007, Ciurlia, Rv. 236512 Sez. 1, n. 8837 del 10/01/2006, Nika, Rv. 233580 Sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, Lauro, Rv. 231460 . 4. Procedendo, quindi, alla luce degli indicati condivisi principi, alla concreta verifica di legittimità della pronuncia impugnata, si osserva che il convincimento manifestato dalla Corte di appello, che all’esito dell’esame dell’appello dell’imputato, che ha rigettato ha ritenuto che la pronuncia assolutoria dello stesso con riguardo ai reati di tentata rapina e di tentato omicidio avesse costituito l’epilogo di un ragionamento non in linea con i pertinenti e consolidati principi di diritto, non esprime, sì come emerge dal testo della stessa sentenza, in modo logicamente coerente ed esente da vizi giuridici le ragioni della decisione, non sottraendosi alle censure mosse con il proposto ricorso. 4.1. La Corte di merito, movendo dal rilievo, condiviso con il Pubblico ministero appellante, che sulla vicenda si era già pronunciata questa Corte in sede cautelare nel senso della configurabilità del concorso dell’imputato C. nella condotta materiale tenuta dal coimputato L. , ha rimarcato, pur nella diversità delle valutazioni demandate alle fasi della cautela e del giudizio, la esatta identità del materiale probatorio valutato dal Giudice di primo grado e di quello disponibile in sede cautelare, in dipendenza della operata acquisizione al processo, su accordo delle parti, degli atti delle indagini preliminari, e ha valorizzato anzi la maggiore univocità del quadro accusatorio, valutato nel giudicato cautelare, indotta dall’arricchimento di quello fattuale per le dichiarazioni testimoniali di due degli agenti interventi, escussi in primo grado. Il richiamo alle precisazioni date dai testi sulla dinamica del fatto e sulla violenta reazione dell’imputato e del coimputato si è, in tal modo, inserito nel ragionamento probatorio quale conferma dibattimentale dell’approdo finale del giudizio cautelare e ragione della soluzione della questione giuridica nei termini risolti dalla Corte di legittimità, rigettandosi il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa, a carico dell’imputato, allora indagato, in sede di riesame. 4.2. L’imputato e il correo, secondo l’operata disamina delle dichiarazioni dei testi, uno dei quali, ispettore C. , diretto testimone dei loro comportamenti quando si era tentato di bloccarli e di impedirne la fuga, si sono opposti violentemente all’arresto, ricorrendo per tentare di colpire gli agenti l’uno a un grosso cacciavite e l’altro a un piede di porco, che, apprezzati come armi improprie nella loro oggettiva idoneità a ledere l’altrui incolumità, erano nella specie destinati alla effrazione, e tenendo le due azioni immediate, pressoché contestuali e alla distanza di pochi metri l’uno dall’altro . Alla stregua di ulteriore passaggio informativo delle precisazioni date dai testi, mentre uno dei prevenuti l’imputato tentava di colpire con il cacciavite il detto ispettore C. , sbilanciatosi e caduto a terra, l’altro il correo L. ha intrapreso, avendo in mano il piede di porco e dopo essersi liberato dalla presa dell’agente S. , una violenta colluttazione con lo stesso, riuscendo ad afferrare la pistola che aveva in mano, indirizzandola verso il sopraggiungente agente N. e premendone più volte il grilletto. La Corte di appello, correlando dette emergenze e richiamando i principi ricordati dalla Corte di legittimità in sede cautelare con riguardo alla stessa vicenda processuale, ha, quindi, ritenuto che l’essersi accinti in quattro l’imputato, il correo L. e due persone non identificate a compiere un furto, muniti di cacciavite e piede di porco, in contesto notturno e in area di servizio autostradale con addetti fissi, normalmente sorvegliata dalle forze dell’ordine, in periodo connotato dalla ripetizione di analoghi episodi, ha implicato che tutti avessero ben presente la possibilità di venire scoperti con conseguente necessità di sfuggire alla cattura anche ricorrendo alla violenza , e ha rimarcato che tale possibilità era attestata dalla immediata reazione oppositiva tenuta, senza consultazione, né tentennamento , da entrambi vistisi scoperti ed a rischio arresto utilizzando a scopo offensivo gli strumenti che avevano in mano, e tentando, il L. , di procurarsene uno più efficiente ancora ossia la pistola dell’agente S. . 4.3. Tali considerazioni che, nell’apprezzamento della sequenza della condotta del coimputato nell’indicato contesto e della condotta dell’imputato, hanno ripreso le affermazioni svolte in sede cautelare dal Tribunale del riesame e dalla Corte di legittimità , quanto all’inserimento della prima in un contesto di condivisa reazione a un, del tutto prevedibile, intervento della polizia, e quanto all’accettazione deliberata da parte di tutti, e dall’imputato con la condotta tenuta, del rischio di ferire anche mortalmente gli agenti intervenuti hanno anche sorretto il rilievo finale della soccombenza delle argomentazioni difensive, ripetitive dei contenuti del ricorso cautelare, ripresi nella sentenza di primo grado. 5. In conformità alle specifiche doglianze del ricorrente appare evidente l’errore in cui è incorsa la Corte di appello, con la connessa incidenza negativa sulla tenuta logica della motivazione, nel procedere in contrasto con il pur enunciato iniziale rilievo, relativo alla diversità della gravità indiziaria discussa in sede cautelare rispetto alle valutazioni da farsi all’esito del dibattimento dal giudicato cautelare, saggiarne la tenuta alla luce delle emergenze dibattimentali e superare ogni diversa deduzione perché volta a una soluzione già ritenuta difforme dai principi in tema di concorso di persone nel reato più grave rispetto a quello concordato. 5.1. Era, invece, necessario che la Corte, nel discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado, che aveva già esaminato, in autonomia rispetto al giudizio cautelare, le emergenze processuali e dibattimentali, si correlasse logicamente, esplicando motivatamente il suo dissenso, alle ragioni argomentate nella sentenza impugnata, che aveva ritenuto che mancasse ogni prova in ordine all’esistenza di qualsivoglia preventivo accordo, neppure implicito, concernente l’uso di armi da sparo, e della coscienza e volontà dell’imputato di concorrere nella realizzazione del tentato omicidio posto in essere dal L. autonomamente aveva rappresentato che l’azione del L. si caratterizza va in quanto repentina, priva di qualsiasi progettazione e del tutto svincolata da una possibile previsione di gruppo aveva evidenziato che, posta la disponibilità da parte dei ladri , quali armi, dei soli strumenti di effrazione, ed esclusa una reazione coordinata e finalizzata all’aggressione, al fronteggiamento ed al contrasto del fronte opposto , era imprevedibile che l’agente, che aveva bloccato L. , impugnasse la pistola d’ordinanza ed era del pari imprevedibile la reazione posta in essere dal L. , convergendo sulla detta pistola aveva ulteriormente rimarcato l’emersa completa contemporaneità delle condotte reattive dell’imputato e del coimputato L. e l’inatteso intervento della Polizia come impeditivi della previsione ovvero della visione della reazione di L. da parte dell’imputato e di un suo intervento adesivo o di sostegno, e aveva ritenuto che la condotta dell’imputato, per le considerazioni svolte, non fosse apprezzabile né in termini di concorso pieno né in termini di concorso anomalo. 5.2. Né la Corte, astraendo da ogni riferimento fattuale e logico a dette indicazioni, ha svolto una congruente analisi critica delle informazioni probatorie tratte dalle risultanze in atti e spiegato in quali termini il tentato omicidio a mezzo di pistola d’ordinanza sottratta all’agente in colluttazione e tale stessa sottrazione/tentata rapina, indicati come materialmente commessi dal concorrente L. , si fossero posti come eventi previsti, e accettati quanto al rischio della loro commissione, dall’imputato nella condivisa partecipazione a un furto, programmato con utilizzo di cacciavite e piede di porco, destinati ordinariamente alla effrazione, e non piuttosto come eventi atipici ed eccezionali o occasionali, e come non tali non prevedibili, ovvero come logicamente prevedibili dall’imputato che aveva reagito/stava reagendo, con azione, indicata come immediata, quasi contestuale e spazialmente ravvicinata e con il cacciavite già disponibile quale naturale e coerente progressione o possibile conseguenza del furto programmato. La tenuta logica del ragionamento probatorio, che si rivela, per tali omissioni, del tutto incongrua e inadeguata nella disamina della vicenda anche in rapporto alla verifica dell’elemento soggettivo non conseguita al pertinente procedimento inferenziale, inducendolo dai dati oggettivi della condotta e del rapporto di causalità psicologica fra le azioni degli autori di entrambi i reati, neppure è attestata in positivo dai riferimenti, fatti nella sentenza, al contesto dell’azione criminosa, laddove, invece, la rappresentata immediatezza della reazione oppositiva, la rimarcata assenza di consultazione o di tentennamento da parte di alcuno, il ricorso all’uso del cacciavite e del piede di porto, già a disposizione per il reato concordato, appaiono escludere anche un nesso di causalità materiale fra la condotta concorsuale del reato voluto e l’evento della tentata sottrazione della pistola durante la colluttazione e del tentato omicidio, attribuiti materialmente a un concorrente. La sentenza, peraltro, pur nel corretto richiamo dei principi di diritto, riaffermati, in linea con precedenti arresti, dalla sentenza che ha definito, nei confronti dell’imputato, il procedimento cautelare, non ha coerentemente rappresentato come sia pervenuta dalla, più volte affermata, sussistenza del nesso di compartecipazione nel caso di furto trasmodato in rapina impropria alla ritenuta degenerazione dal furto o dalla rapina al tentato omicidio con uso di arma da sparo, che, senza essere nella disponibilità originaria dei concorrenti nel reato di furto, è stata oggetto a sua volta della pure contestata tentata rapina in danno di agente, che la deteneva come pistola di ordinanza, nel corso della colluttazione individuale con lo stesso intrapresa da un concorrente. 5.3. Gli incorsi vizi in diritto e nella motivazione rendono, conclusivamente, necessaria la riconsiderazione nella vicenda quanto alla responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di tentato omicidio e di tentata rapina dell’arma nella competente sentenza del merito. 6. La doglianza ulteriore del ricorrente, sviluppata con lo stesso unico motivo, relativa all’omesso esame da parte della Corte di appello della questione relativa alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, alle vicende a essa correlate e alla concessione in suo favore della diminuente processuale del rito abbreviato, è, invece, preclusa ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., poiché non risulta aver formato oggetto dei motivi di appello. 7. La sentenza deve essere, pertanto, annullata, limitatamente ai reati indicati sub 5.3., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che, in coerenza con quanto rappresentato che assorbe, senza precludere, le censure pertinenti al trattamento sanzionatorio -, dovrà procedere a nuovo giudizio, alla luce degli indicati principi e con motivazione immune da vizi logici e giuridici. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di tentato omicidio e tentata rapina dell’arma e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.