Quando il clamore mediatico di una vicenda processuale può consentire la revoca di misure cautelari

Le motivazioni del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca di una misura cautelare non possono essere insoddisfacenti , ma, anzi, devono valutare una serie di fattori, principalmente attinenti all’attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari.

Lo ha detto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4903/17 depositata il 1° febbraio. Il caso. Un soggetto coinvolto nello scandalo Mafia Capitale” proponeva istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari e la sostituzione con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Essa veniva rigettata dal Tribunale del riesame, che richiamava un’ordinanza precedente, con la quale si confermava il pericolo di recidiva. Avverso tale pronuncia ricorreva in Cassazione il proponente. L’esigenza e l’attualità della misura cautelare. Secondo il ricorrente non vi sarebbe concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, perché sussistano i presupposti per l’applicazione di misure cautelari. Il Tribunale aveva ipotizzato una possibile riacquisizione di ruoli dirigenziali e la reiterazione di comportamenti illeciti, ma tutto ciò, a detta del ricorrente, è ipotetico e suggestivo , anche e soprattutto a seguito del clamore mediatico sollevato dal processo per Mafia Capitale”, a causa del quale era impossibile che potesse essere nuovamente nominato come membro di commissioni aggiudicatrici di gare di appalto . Delle motivazioni insoddisfacenti . La Corte di Cassazione ritiene meritevole di accoglimento il ricorso. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, appare insoddisfacente rispetto ai requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari . Il tempo decorso tra le due ordinanze succitate è di 13 mesi, il che tenderebbe ad escludere il carattere dell’attualità. Inoltre, come già affermato con sentenza n. 21350/16 , non è sufficiente ritenere che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione , ma serve una valutazione ulteriore ad opera del giudice quella dell’esistenza di occasioni future e prossime per la commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede . Una previsione di questo tipo è sicuramente non facile, ma gli indizi utilizzabili sono quelli della continuità del periculum libertatis , della presenza di elementi indicativi recenti e della vicinanza temporale dei fatti. Per questi motivi il ricorso viene accolto, con annullazione dell’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 novembre 2016 – 1 febbraio 2017, n. 4903 Presidente Bonito – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’appello proposto nell’interesse di S.A. avverso quella del Tribunale dibattimentale di rigetto dell’istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale richiamava la propria ordinanza del mese di giugno 2015 con la quale era stato confermato il pericolo di recidiva osservava che gli elementi evidenziati dalla difesa per dimostrare l’impossibilità che l’imputato possa in futuro ricoprire gli stessi incarichi o essere nuovamente designato a dirigere un Dipartimento del Comune erano già conosciuti all’epoca dell’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. rilevava, ancora, che la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991 determina una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, allo stato non superabile da alcuna circostanza, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo. 2. Ricorre per cassazione il difensore di S.A. , deducendo violazione dell’art. 274, lett. C cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In primo luogo il Tribunale non aveva in alcun modo valutato l’istanza proposta in via subordinata di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria poiché la sospensione dal servizio disposta dalla Direzione Generale dell’Ospedale OMISSIS , dove S. prestava attività lavorativa, era efficace per tutta la durata della restrizione della libertà, lo sarebbe rimasta anche se l’imputato fosse stato ammesso alla misura non custodiale. Inoltre le due ordinanze non avevano tenuto conto che, in conseguenza del clamore mediatico collegato al processo per OMISSIS , era impossibile che S. potesse essere nuovamente nominato come membro di commissioni aggiudicatrici di gare di appalto. Non a caso, il Tribunale del riesame aveva revocato o sostituito le misure cautelari nei confronti di molti altri funzionari pubblici, nonostante la contestazione del’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991. In un secondo motivo, il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all’affermazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. In effetti, per ritenere sussistenti le esigenze cautelari, la possibilità di commissione di nuovi reati deve essere concreta e non astratta il Tribunale aveva astrattamente ipotizzato che, in caso di revoca di misura cautelare, S. avrebbe riacquistato un ruolo dirigenziale e, in ragione dei collegamenti politici, avrebbe potuto reiterare comportamenti illeciti, ma si trattava di affermazione ipotetica e suggestiva né era stato in alcun modo valutato il dato del decorso del tempo, rilevante in relazione al requisito dell’attualità del pericolo. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale produce documento della Direzione dell’Ospedale OMISSIS che conferma che la sospensione permarrebbe anche in caso di sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e preannuncia una sospensione cautelare. Il ricorrente, inoltre, segnala che, nell’ambito del medesimo procedimento OMISSIS , la Procura di Roma ha avanzato richiesta di archiviazione anche con riferimento alla posizione di S. , la cui posizione risulta, così, nettamente ridimensionata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Si deve osservare, in primo luogo, che il Tribunale non ha provveduto sulla richiesta, proposta in via subordinata, di sostituzione della misura cautelare con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Rispetto a tale istanza, il richiamo alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991 è ininfluente, atteso che la sostituzione confermerebbe la sussistenza delle esigenze cautelari d’altro canto, l’applicazione nei confronti di S. degli arresti domiciliari dimostra che, nel caso di specie, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere è già stata superata. Più in generale, la motivazione del provvedimento impugnato appare insoddisfacente rispetto ai requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. In effetti, l’irrilevanza del decorso del tempo - nel caso di specie, il periodo trascorso tra le due ordinanze del Tribunale del Riesame è notevole 13 mesi - al fine di valutare la permanenza e la pari gravità delle esigenze cautelari non può più ritenersi un dato indiscusso, tenuto conto che il pericolo di reiterazione di reati deve essere concreto ed attuale , in base alla riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015. Questa Corte ha ripetutamente affermato che da tali requisiti deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016 - dep. 13/06/2016, Sanzogni e altro, Rv. 26709101 Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016 - dep. 23/05/2016, Ionadi, Rv. 26695801 in ipotesi di cessazione del rapporto lavorativo di conseguenza è onere del giudice motivare sull’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede Sez. 2, n. 50343 del 03/12/2015 - dep. 22/12/2015, Capparelli, Rv. 26539501 e la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015 - dep. 18/04/2016, Garrone, Rv. 26698801 . In questa ottica il decorso del tempo nella restrizione degli arresti domiciliari, la celebrazione in corso del dibattimento di notevole rilevanza mediatica, gli elementi documentali che sembrano indicare che la sospensione lavorativa rimarrebbe efficace anche in caso di sostituzione della misura nonché la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica per altri reati non possono non essere valutati al fine di giungere ad una decisione conforme al criterio indicato dal legislatore, di adozione e mantenimento delle misure cautelari solo nella tipologia e con la durata strettamente necessarie ad impedire un effettivo pericolo di commissione di nuovi reati. In sede di rinvio, pertanto, il Tribunale valuterà più approfonditamente le circostanze evidenziate dal ricorrente alla luce dei principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e dispone il rinvio al Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti integralmente.