Se l’imputato non ha studiato procedura civile, l’errore di diritto non è rimproverabile

Un terreno conteso tra fratelli ha costituito l’occasione per la Corte di Cassazione di esaminare la rilevanza della conoscenza di istituti tipici del diritto processuale civile in capo all’imputato del reato di violazione di domicilio.

Il tema è stato affrontato dalla sentenza n. 4690/17 depositata il 31 gennaio. L’antefatto Orbene, era accaduto che il padre, poi deceduto, avesse costruito un immobile abusivo sul terreno e lo avesse poi venduto ad una figlia riservandosi l’usufrutto ma rilasciando altresì alla stessa una procura a vendere il tutto come poi, effettivamente, avvenne a favore dei nipoti. Senonché, il fratello decise di impugnare davanti al giudice civile l’atto di trasferimento assumendone la nullità per violazione della normativa urbanistica. e la condotta contestata. Subito dopo la sentenza del Tribunale civile che aveva dichiarato la nullità del contratto, il fratello si introdusse nel terreno e, per questo, venne condannato in primo grado per il reato di violazione di domicilio. Condanna che la Corte d’appello di Palermo riformò assolvendo l’imputato sul presupposto che lo stesso non fosse consapevole di violare un domicilio altrui, perché riteneva in buona fede, che la sentenza dichiarativa della nullità avesse efficacia immediata e perché l’immobile era delimitato da una recinzione incompleta . Errore di diritto Senonché le parti civili avevano proposto ricorso per cassazione contestando l’efficacia dell’errore di diritto in cui sarebbe incorso l’imputato. E ciò anche in considerazione di ciò che, a loro dire, i Carabinieri avrebbero avvertito, dopo la sentenza e prima del fatto, l’imputato sugli effetti meramente dichiarativi della sentenza del giudice civile. di soggetto di umili origini. Ma per la Corte di Cassazione nella motivazione della Corte d’appello non può essere ravvisata alcuna illogicità. In fondo la sottile distinzione tra sentenza con effettivi dichiarativi e sentenza con effetti costitutivi non era alla portata dell’imputato, di umili origine” e non competente in materia così che non è stato illogico riconoscere la buona fede dell’imputato, peraltro, comproprietario del fondo. Ecco allora che la mancata conoscenza della sottile distinzione in relazione agli effetti della sentenza civile o, forse, più precisamente del momento di produzione degli effetti dichiarativi, costitutivi o condannatori della sentenza ha determinato l’accertamento dell’inesistenza del dolo della violazione di domicilio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 dicembre 2016 – 31 gennaio 2017, n. 4690 Presidente Bruno – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo, riformando, in senso assolutorio, la pronuncia di prima cura, ha assolto D. B. F. dal reato di violazione di domicilio - contestato come commesso in danno di D. B. P. e D. M. D. - per mancanza dell'elemento soggettivo. I giudici premettono che l'oggetto della lite tra fratelli è un terreno, con annesso fabbricato abusivamente realizzato, di proprietà, originariamente, di D. B. S., padre delle odierne parti private. Tale fondo, con annesso fabbricato, fu venduto dal padre alla figlia Bianca, nel 1994, conservando per sé l'usufrutto. Nel contesto, il genitore rilasciò, altresì, procura a vendere - relativa al medesimo bene - alla figlia, la quale vendette effettivamente il tutto ai propri figli, nel 2004. L'atto di vendita fu, dall'odierno imputato, impugnato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, il quale, con sentenza del 23 settembre 2008, dichiarò la nullità dell'atto per violazione della normativa urbanistica. Successivamente alla sentenza suddetta l'imputato si introdusse nel fondo in questione. Tanto premesso, la Corte d'appello di Palermo, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha escluso che l'imputato fosse consapevole di violare un domicilio altrui, perché riteneva, in buona fede, che la sentenza dichiarativa della nullità avesse efficacia immediata e perché l'immobile era delimitato da una recinzione incompleta. 2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, per i soli interessi civili, le parti civili D. B. P. e il marito D. M. D. per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamentano che la Corte d'appello abbia errato nell'attribuire efficacia scriminante all'errore di diritto in cui l'imputato sarebbe incorso e che abbia travisato il risultato probatorio relativo alla chiusura del fondo, in quanto non ha tenuto conto del fatto che l'imputato fu avvertito dai carabinieri - in occasione di un precedente accesso, ugualmente abusivo, avvenuto circa 20 giorni prima - circa gli effetti, meramente dichiarativi, della sentenza e perché i testi avrebbero dichiarato che il fondo era interamente recintato, salvo un piccolo spacco nella recinzione, che non consentiva l'accesso a terzi, se non in maniera abusiva e pericolosa. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. L'elemento soggettivo, richiesto dall'art. 614 cod. pen. il dolo , è stato escluso dalla Corte d'appello in considerazione della pronuncia di annullamento della compravendita, effettuata da D. B. P. nel 2004, a favore dei propri figli del tutto marginale è il riferimento al varco nella recinzione, contenuto in sentenza. Per effetto di tanto è stato considerato che l'imputato, pur errando nell'interpretazione degli effetti della pronuncia di annullamento, abbia ritenuto di essere ritornato, seppur pro quota, proprietario del fondo e dell'annesso fabbricato. A giudizio della Corte d'appello, la sottile distinzione tra sentenza con effetti dichiarativi e sentenza con effetti costitutivi non era alla portata dell'imputato, di umili origini e non competente in materia, sicché gli ha fatto credito della buona fede ovverossia, della inconsapevolezza di violare l'altrui domicilio. Trattasi di pronuncia priva di manifesta illogicità, che non diviene tale perché - secondo quanto si legge in ricorso - i carabinieri avevano rimproverato l'imputato per il precedente accesso, posto che i termini esatti del rimprovero non traspaiono nemmeno dagli stralci di testimonianza riportati in ricorso. Non è dato comprendere, quindi, cosa sia stato spiegato all'imputato e cosa questi abbia compreso circostanza decisiva nella subiecta materia, dal momento che proprio l'esatta comprensione del significato della statuizione rimanda ad uno stato soggettivo doloso o colposo. Segue il rigetto del ricorso atteso che il motivo proposto, pur se non inammissibile, risulta infondato per le ragioni sin qui esposte ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.