«Vedrai cosa ti succede» e mostra il distintivo: condannato per minaccia

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata nel procedimento che si svolge davanti al Giudice di Pace, in particolare, non lo è nel caso di specie laddove la minaccia, messa in atto dall’imputato, è stata contestuale all’esibizione del distintivo di appartenenza all’Arma dei Carabinieri.

Così si ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 4702/17 depositata il 31 gennaio. Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza del Giudice di Pace laddove condannava l’imputato per aver commesso il reato di minaccia in danno della donna che, eseguendo una manovra di parcheggio, gli aveva danneggiato l’automobile. La minaccia era stata contestuale all’esibizione del proprio distintivo di appartenenza all’Arma dei Carabinieri. L’imputato ricorre in Cassazione contestando la natura minacciosa delle sue espressioni, ritenendole mere manifestazioni di volontà di intraprendere la procedura assicurativa per il risarcimento del danno. Inoltre, sostiene il ricorrente, l’esibizione del distintivo era diretta a rassicurare la vittima e non alla sua intimidazione, come ritenuto dalla Corte territoriale. Pertanto deduce violazione di legge e difetto di motivazione sulla ravvisabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Minaccia contestuale all’esibizione del distintivo di appartenenza all’Arma dei Carabinieri. La Cassazione ritiene vi sia congrua motivazione nella sentenza impugnata circa la connotazione minacciosa delle espressioni contestate, in particolare ove assume rilievo determinante il gesto di mostrare il proprio distintivo di appartenenza all’Arma dei Carabinieri. Essendo il gesto seguito all’affermazione vedrai cosa ti succede non può che considerarsi diretto ad intimidire la donna, con la più grave minaccia di un uso strumentale della propria funzione nel ricorso all’autorità giudiziaria. Sulla scorta di quanto appena riportato e dell’art. 131- bis c.p., laddove sancisce che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nel procedimento che si svolge dinanzi al Giudice di Pace, la Corte ritiene il motivo infondato. Pertanto rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 dicembre 2016 – 31 gennaio 2017, n. 4702 Presidente Bruno – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Latina del 28/05/2013, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di D.C.L. per il reato di minaccia commesso in Latina il 13/05/2009 in danno di P.S. . La sentenza di primo grado era riformata con l’assoluzione dell’imputata, per non costituire il fatto reato, dall’addebito di ingiuria in danno della P. . I fatti erano relativi ad un diverbio verificatosi fra il D.C. e la P. allorché il primo accusava la seconda di aver danneggiato la sua autovettura, parcheggiata accanto a quella della donna, eseguendo una manovra. La Corte territoriale riteneva provato, in base alle dichiarazioni della P. ed alla conferma delle stesse in quelle della madre G.M. , la quale si trovava in contatto telefonico con la figlia, che nell’occasione l’imputato avesse fra l’altro rivolto alla P. le contestate espressioni tu sei una ragazzina e devi stare zitta, non puoi permetterti di rispondermi, domani vai in chiesa e accendi un cero alla Madonna perché ti arriva una denuncia, vedrai cosa ti succede , contestualmente mostrando il proprio distintivo di appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’imputato ricorrente deduce 1. violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità le espressioni contestate non avrebbero natura minacciosa, in quanto mere manifestazioni della volontà dell’imputato di intraprendere la procedura assicurativa per il risarcimento del danno o ricorrere all’autorità giudiziaria l’essersi nell’occasione qualificato come pubblico ufficiale sarebbe stato immotivamente ritenuto comportamento intimidatorio piuttosto che diretto a rassicurare la controparte non sarebbero stati individuati riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, necessari alla luce della possibilità che le stesse potessero essere state condizionate dall’agitazione per aver provocato il danno 2. violazione di legge e difetto di motivazione sulla ravvisabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del danno la stessa non sarebbe stata esaminata con la sentenza impugnata, e comunque il ricorrente chiede che sia rilevata d’ufficio in questa sede in considerazione dell’occasionalità della condotta e della minima offensività del fatto. Considerato in diritto 1. I motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sono infondati. Sono in primo luogo infondate le censure sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona. Posto che dette dichiarazioni assumono valenza probatoria autonoma ove siano positivamente valutate nella credibilità intrinseca Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 25321 Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, Pirajno, Rv. 261730 , la necessità di elementi di riscontro è dedotta dal ricorrente in base a considerazioni meramente ipotetiche sulla possibilità che il racconto della P. sia stato nella specie condizionato da uno stato di agitazione indotto nella stessa dall’aver danneggiato l’autovettura dell’imputato. Ma, a parte questo, il ricorso trascura del tutto che un riscontro veniva in realtà individuato dai giudici di merito nelle dichiarazioni di G.M. , madre della P. , osservando che la stessa, contattata telefonicamente dalla figlia nel corso della discussione con il D.C. , come ammesso anche da quest’ultimo, ascoltava le frasi pronunciate dall’imputato e ne confermava testimonialmente il contenuto. Per quanto riguarda la connotazione minacciosa delle espressioni contestate, la stessa era oggetto, nella sentenza impugnata, di una congrua motivazione, articolata in base ad una valutazione complessiva del significato letterale delle frasi e del comportamento contestualmente tenuto dall’imputato nella quale veniva coerentemente attribuito rilievo determinante al gesto del D.C. di mostrare il proprio distintivo di appartenente all’Arma dei Carabinieri. Il riferimento all’esercizio in sé lecito della facoltà di presentare una denuncia per l’accaduto, in quanto fatto seguire alla più vaga ed inquietante affermazione vedrai cosa ti succede ed all’esibizione del distintivo, veniva visto in questa prospettiva, senza incorrere in alcuna illogicità, come condotta diretta ad intimidire la controparte, anche facendo leva sulla giovane età della stessa appellandola come ragazzina , con la minaccia di un uso strumentale della propria funzione nel ricorso all’autorità giudiziaria, tale da porre la P. in condizione di pregiudiziale inferiorità in quella sede. Ed a questo il ricorrente si limita ad opporre una ricostruzione alternativa sul significato dell’episodio, peraltro difettosa nella considerazione isolata di parte delle frasi pronunciate dall’imputato come manifestazione del mero intento di far valere le proprie ragioni e dell’esibizione del distintivo come gesto rassicurante, che non si confronta con la diversa lettura emergente dalla valutazione congiunta delle circostanze indicate, effettuata dalla Corte territoriale, e non evidenzia in conclusione vizi rilevabili in sede di legittimità. 2. Sono invece inammissibili i motivi dedotti sulla ravvisabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del danno. La deduzione è invero manifestamente infondata laddove la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata nel procedimento che si svolge dinanzi al giudice di pace, al quale pertiene invece la diversa disciplina di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevalente in quanto speciale rispetto a quella codicistica Sez. 5, n. 45996 del 14/07/2016, P., Rv. 268144 Sez. 5, n. 26854 del 01/06/2016, Ferrari, Rv. 268047 Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015, dep. 2016, Bellomo, Rv. 265491 Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264700 . Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si provvede alla liquidazione di spese in favore della parte civile, dato che il difensore della stessa, all’odierna udienza, si è limitato a depositare procura speciale riportandosi alle conclusioni ivi formulate, che hanno ad oggetto esclusivamente la condanna al risarcimento del danno. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.