La dichiarazione sostitutiva di certificazione non è suscettibile di apprezzamento discrezionale da parte del giudice

Ai fini dell’ammissibilità al gratuito patrocinio l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale può essere revocato solo in conseguenza dell’analisi negativa effettuata dall’intendente della finanza, cui il giudice ha l’obbligo di trasmettere copia dell’istanza e dei relativi allegati.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 4719/17, depositata il 31 gennaio, è stata chiamata a pronunciarsi in materia di patrocinio gratuito per i non abbienti, con rigore d’interesse circa le modalità di apprezzamento probatorio dell’autocertificazione che il richiedente deve allegare all’istanza di ammissione. Il fatto. Il Presidente del Tribunale per i Minori di Lecce, in persona del giudice delegato, con ordinanza del 14 aprile 2016, su opposizione dell’interessato, confermava il provvedimento di revoca del decreto di ammissione a suo tempo emesso nei confronti di un soggetto, il quale, nell’autocertificazione da allegare all’istanza di ammissione, aveva riferito di essersi trasferito in Germania per collocarsi presso il padre naturale col quale collaborava nell’attività di pizzaiolo. Secondo il decidente, però, proprio tale dichiarazione era inconciliabile con l’ulteriore documentazione offerta dall’interessato, sebbene in lingua tedesca, rappresentativa della residenza anagrafica tedesca del soggetto con attestazione della percezione di provvidenze statali nel periodo fiscale di riferimento. Avverso siffatto diniego propone ricorso per Cassazione il richiedente a mezzo del proprio difensore, denunciando plurime violazioni di legge e, in particolare, quella relativa alla disciplina contenuta negli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115/2002 il giudicante, a dire del ricorrente, avrebbe del tutto escluso, in via arbitraria, il rilievo probatorio dell’autocertificazione proposta dal richiedente valida fino a prova contraria derivante dall’anagrafe tributaria e non suscettibile di apprezzamento discrezionale da parte dell’autorità chiamata a decidere. Istanza. Il ricorso è fondato. I Giudici della Quarta Sezione della Corte di Legittimità condividono le censure difensive. In particolare, è risultata all’occhio degli Ermellini pienamente violata la normativa di cui al d.P.R. n. 115/2002, con riguardo alle modalità di ponderazione delle risultanze autocertificative annesse all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. All’uopo, nella pronuncia in commento, viene evidenziato come l’art. 79, comma 1, lett. b , d.P.R. n. 115/2002 prescriva che l’istanza deve contenere le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione con specifica determinazione del reddito complessivo. Tanto rilevato, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del succitato ordito normativo, ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio non può rilevare soltanto il dato formale della convivenza emergente dalla residenza anagrafica grava, infatti, sul giudice l’obbligo di esaminare le prove che confutino o confermino la sostanziale e fattuale percezione di redditi tra familiari idonea ad incidere sulla predetta condizione. Ciò vale con particolare rigore al contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che prova i fatti in essa rappresentati dall’interessato sino a che non giungano notizie contrarie dalla guardia di finanza cui perviene, per legge, una copia dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 ottobre 2016 – 31 gennaio 2017, numero 4719 Presidente Romis – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale dei Minori di Lecce in persona del giudice da questi designato con ordinanza 15.4.2016, su opposizione dell’interessato, confermava il provvedimento di revoca del decreto di ammissione di M.M. al patrocinio a spese dello stato pronunciato dallo stesso Tribunale per i Minori. Assumeva che era inutilizzabile un documento prodotto dal richiedente, che il M. affermava trattarsi di certificato di residenza in Germania, con attestazione della percezione di provvidenze dallo Stato tedesco nel periodo fiscale di riferimento, trattandosi di documento redatto in lingua tedesca, al quale non era stata allegata traduzione in lingua italiana. 1.2 Sotto diverso profilo evidenziava come, sulla base delle risultanze dell’anagrafe tributaria, la residenza anagrafica del ricorrente risultasse ancora in Italia nell’ambito di nucleo familiare percettore di reddito che, alla stregua delle dichiarazioni fiscali, non consentiva il riconoscimento del beneficio. 1.3 Inoltre rappresentava, come ipotesi di esclusione del beneficio che, lo stesso M. aveva riferito di essersi trasferito in Germania per collocarsi presso il padre naturale con il quale collaborava nell’attività di pizzaiolo part time, e che tale affermazione era inconciliabile con quanto sarebbe dovuto risultare dalla certificazione sopra richiamata, in cui si assumeva che il M. componeva un autonomo nucleo, privo di reddito. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il M. denunciando plurimi profili di violazione di legge 2.1 In relazione alla omessa considerazione del documento redatto in lingua tedesca, denunciava la illegittimità dell’assunto, in quanto non costituiva onere della parte fornire al giudice contezza del testo tradotto in lingua italiana, bensì era compito del giudice provvedere a nominare un traduttore, se la conoscenza del contenuto dell’atto non era acquisibile aliunde 2.2 In relazione poi alla disciplina applicabile alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato di cui agli artt. 76 e 79 Dpr. 115/2002, si doleva del fatto che il giudice avesse escluso rilievo probatorio alla dichiarazione autocertificativa del M. la quale, salve le diverse risultanze dell’anagrafe tributaria, doveva ritenersi probante e non suscettibile di apprezzamento discrezionale da parte del giudice chiamato a provvedere, il quale mai avrebbe potuto disattenderne il contenuto, senza ulteriori accertamenti. 2.2 Il ricorrente deduceva infine ulteriore vizio di violazione di legge per non avere tenuto in considerazione la convenzione tra Germania e Italia volta a escludere la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito nei casi, come il presente, di soggetto fiscale con doppia residenza, al quale deve essere applicata la disciplina fiscale del luogo ove si trova il centro degli interessi vitali. Anche sotto questo profilo denunciava come illegittima la decisione di non valorizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dal ricorrente, al fine di individuare il luogo ove si svolgevano gli interessi del richiedente, in relazione alla applicazione della disciplina fiscale di riferimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L’articolo 99 IV comma Dpr 30.5.2002 numero 115 prevede che avverso i provvedimenti pronunciati sulla opposizione al rigetto della ammissione al patrocinio a spese dello stato cui debbono ricondursi anche i decreti di revoca di ufficio del beneficio è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge Sez. 4, numero 22853 del 04/02/2004, dep. 2004, Liuti, Rv. 227762 . Ed è pacifico che nel concetto di violazione di legge debba comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’articolo 125 cod.proc.penumero , secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità. 2. Orbene il giudice della opposizione parte dall’erroneo presupposto che il ricorrente non abbia fornito prova di avere trasferito la propria residenza anagrafica, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi civili ed economici, rilevante anche ai fini della imposizione fiscale, evidenziando come il M. risulti, alla stregua delle risultanze dell’anagrafe tributaria italiana, ancora incluso nello stato familiare del proprio genitore residente in Italia. 3. In particolare evidenzia che il documento prodotto dal ricorrente per attestare la avvenuta modifica dell’originario stato di famiglia, non può essere considerato in quanto redatto in lingua tedesca e la produzione non è stata accompagnata da una traduzione giurata. 3.1 Erra il giudice di merito, in quanto se è vero che il giudice ai fini della prova può utilizzare un documento non redatto in lingua italiana senza bisogno di avvalersi di un traduttore quando egli sia in grado di acquisire aliunde la conoscenza del contenuto dell’atto, è giuridicamente inesatto affermare che egli possa ignorare un documento, legittimamente acquisito al processo, per il solo fatto di essere formato in lingua straniera da una autorità estera. Invero la obbligatorietà dell’uso della lingua italiana prevista dall’articolo 122 cod.proc.penumero si riferisce esclusivamente agli atti del processo e non già ai documenti, che ai sensi dell’articolo 238 cod.proc.penumero sono acquisiti al processo, soprattutto se redatti nella loro lingua originale Sez. U, numero 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261111 . 3.2. Nel caso concreto, il certificato di residenza allegato all’istanza di ammissione al patrocinio, data la sua rilevanza per il diritto vantato dall’istante, non poteva essere ignorato, dovendo trovare applicazione la diversa disciplina prevista dagli artt. 143, comma 2, e 242, comma 1, cod. proc. penumero , con la conseguenza che la sua traduzione era obbligatoria Sez. 5, numero 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261936 . 4. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione il delegato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce ha ravvisato la continuità della relazione del M. con il nucleo familiare di origine sulla base delle risultanze anagrafiche e tributarie nazionali, contrastando l’assunto del M. il quale riferiva al giudice chiamato a decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avvalendosi di dichiarazione autocertificativa, di essere emigrato in Germania ove ha costituito un autonomo centro di interessi, in cui si esaurisce il proprio stato familiare, e di essere sprovvisto di redditi suscettibili di imposizione fiscale. 4.1 Con riguardo a tale ultimo profilo, giova ricordare che a norma dell’articolo 79, comma 1, lett. b , d.P.R. numero 115 del 2002, l’istanza deve contenere le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica , nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall’articolo 6 . La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l’ammissione al beneficio, costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante . Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell’istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi. 4.2 A tale proposito è stato affermato da questa Corte che ai fini dell’ammissibilità al gratuito patrocinio l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dall’intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’istanza con l’autocertificazione e la documentazione allegata sez. IV, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882 sez.I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051 . 4.3 Peraltro pure partendo da un siffatto principio giurisprudenziale va precisato che, ai sensi dell’articolo 76 co. 2 D.L.vo 30.5.2002 numero 115, non può rilevare soltanto, ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il dato formale della convivenza come emergente dalla residenza anagrafica, che costituisce comunque un significativo dato probatorio. Si deve affermare altresì, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale e ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, l’obbligo per il giudice di esaminare le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari idonea ad incidere sulla predetta condizione. 4.4 Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dall’articolo 76, comma 4-bis, d.P.R. numero 115/2002 Corte Cost. numero 139 del 14-16 aprile 2010 , pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall’articolo 2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l’inversione dell’onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge. 5. Se pertanto va affermato che è consentito al giudice, sulla richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di sottoporre a vaglio critico la verità dell’autocertificazione, va ricordato che, anche alla luce dell’interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di insufficienza dei mezzi economici , che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell’accusato all’assistenza gratuita riconosciuto dall’articolo 6, par.3, lett c CEDU Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania , i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall’articolo 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative. 6. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell’opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione presuntiva che da una parte escludeva rilievo alla autocertificazione di impossidenza e di carenza di redditi del dichiarante, e dall’altra assumeva che era proseguito il rapporto di convivenza con il nucleo familiare di origine, o che comunque non erano cessate le contribuzioni di questo, nonostante le difformi dichiarazioni del richiedente, alle quali non era assegnato credito sulla base di elementi logici e presuntivi. 6.1 Peraltro la prova logica utilizzata è priva dei sopra menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce una argomentazione apparente, in cui non vengono messi a confronto dati reddituali reali, sia pure presuntivi e una adeguata verifica della nuova e documentata situazione anagrafica dell’istante. 6.2 Era comunque onere del giudice della opposizione procedere ad una interpretazione alternativa del testo normativo articolo 76 D.Lgs. cit. basato comunque su elementi oggettivi, come indirettamente desumibile dai rilievi svolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 392 del 28 giugno 1995 Mentre - ragionevolmente - ai fini indicati, il computo di redditi propri di soggetti diversi dall’istante è legato al criterio oggettivo della convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi direttamente imputabili all’interessato richiedente, di contributi economicamente apprezzabili a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste all’articolo 2729 cod.civ., quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi . 6.3 I giudice investito dell’opposizione era, pertanto, tenuto ad effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria al fine di verificare se, come ritenuto nella propria ordinanza, anche sulla base di elementi presuntivi, il richiedente continuasse a valersi dei contributi dei familiari, già con lui conviventi, anche se non più inseriti nell’ambito di un unico nucleo anagrafico, così da poterli considerare ai fini dell’importo sul quale determinare il riconoscimento del beneficio. Al contrario, in maniera del tutto apparente ed illogica, nonché in contrasto rispetto a contraddittorie risultanze anagrafiche, che pure andavano esaminate e valutate, si è limitato a ritenere che la convivenza non si era mai interrotta, rendendo il M. partecipe pro quota dell’intero reddito della famiglia di origine relativamente all’anno di imposta di riferimento, benché lo stesso dichiarasse di essersi allontanato da tale nucleo familiare e di averne costituito uno autonomo in Germania. 7. Il giudice investito dell’opposizione era, pertanto, tenuto ad effettuare un rigoroso raffronto tra i documenti in lingua straniera allegati all’istanza e le prove fornite in merito all’effettiva condizione di non abbienza, da un lato, e le emergenze istruttorie indicative della convivenza con familiari nel territorio dello Stato, dall’altro. 8. La fondatezza del ricorso comporta l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce per nuovo esame, data la necessità di riesaminare nel suo complesso la condizione reddituale del M. alla luce dei principi interpretativi sopra espressi. Ricorrono i presupposti di legge per procedere all’oscuramento dei dati in presenza di richiesta proposta da persona minore di età. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.