Danneggiamento ripetuto e per mera rappresaglia: esclusa la particolare tenuità del fatto

Una delle condizioni per l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, è l'insussistenza dell’abitualità della condotta, concetto che non può limitarsi ai soli comportamenti riconducibili a specifici istituti codicistici, quali la delinquenza professionale o per tendenza.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4736/17 depositata il 31 gennaio. Il caso. Il Procuratore Generale ricorre per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale aveva prosciolto l’imputato dall’accusa di danneggiamento continuato aggravato per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p Lamenta il ricorrente l’inosservanza della legge penale per la ritenuta insussistenza dell’abitualità della condotta, presupposto necessario della causa di non punibilità. Il Tribunale aveva infatti escluso l’abitualità in quanto il fatto illecito era costituito da una singola condotta, non reiterata, a ciò aggiungendosi la circostanza per cui l’imputato era incensurato, nonostante la condotta offensiva sia stata commessa ripetutamente e per mera rappresaglia. Condotte seriali. Il Collegio coglie l’occasione per ribadire l’ambito e la valutazione dell’elemento della non abitualità rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 131- bis c.p. sul quale le Sezioni Unite si sono già espresse con la sentenza n. 13681/16. La scriminante in parola non può infatti essere applicata laddove il comportamento contestato all’imputato sia connotato da serialità” dovendosi intendere in tal senso non solo i comportamenti riconducibili a specifici istituti codicistici quali la delinquenza professionale o per tendenza ma anche quelli caratterizzati nella commissione di più reati della stessa indole nonché reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate. Abitualità e condotte plurime. La Corte aggiunge che per condotte abituali e reiterate la serialità costituisce un elemento della fattispecie ed integra dunque pacificamente l’abitualità che esclude l’applicazione dell’art. 131- bis c.p Il concetto di condotte plurime, come interpretato dalle Sezioni Unite, deve invece intendersi come riferito a fattispecie concrete nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte, implicate nello sviluppo degli accadimenti , rientrando dunque anche l’ipotesi del reato continuato che reiteri, nell’ambito della ragionata reiterazione di comportamenti conseguente ad un evidente disegno criminoso, lo stesso schema illecito penale . In conclusione, la sentenza impugnata, non avendo fatto corretta applicazione dei principi summenzionati, viene annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 ottobre 2016 – 31 gennaio 2017, n. 4736 Presidente Gallo – Relatore Taddei Motivi della decisione 1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha prosciolto Q.G. dalla imputazione di danneggiamento continuato aggravato a norma dell’articolo 131 bis cod.pen. ricorre il Procuratore della Repubblica di Asti,con ricorso immediato, per inosservanza e erronea applicazione della legge penale, lamentando che il Tribunale ha erroneamente valutato l’insussistenza dell’abitualità della condotta, presupposto necessario dell’esimente, al pari del limite edittale della pena e della particolare tenuità dell’offesa. In particolare la decisione si profila eccentrica rispetto alla giurisprudenza di legittimità che si è già espressa circa la sussistenza dell’abitualità del comportamento illecito nel reato continuato. 1.1 Non può inoltre ritenersi particolarmente tenue l’offesa che è stata commessa ripetutamente e con un oggetto appuntito, per mera rappresaglia non è stato rilevato,inoltre, che è mancata una reale volontà riparatoria perché il debito è stato saldato in seguito ad un’azione coattiva. 2. Il ricorso è fondato per ciò che attiene all’elemento della non abitualità che caratterizza la nuova fattispecie di causa di non punibilità, rimanendo assorbiti gli altri profili di denuncia la sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello Torino, competente per il giudizio di appello. 2.1 Il Tribunale ha ricondotto l’assenza di abitualità nella condotta del Q. alla circostanza che il fatto illecito consta in una condotta singola e non reiterata chiaramente intendendo riferirsi alla fattispecie del reato continuato e che,essendo l’imputato incensurato, manca una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. 2.2 Tuttavia questa Corte, con la decisione delle SSUU n. 13681 del 2016 ha già chiarito quale sia l’ambito e come debba intendersi e vada valutato l’elemento della non abitualità, posto che la scriminante in questione richiede uno specifico apprezzamento in ordine, alla serialità dei comportamenti. 2.3 In sintesi, individuata nella serialità del comportamento la caratteristica che esclude la possibilità di riconoscere la scriminate, per tali devono intendersi non solo i comportamenti configurati in fattispecie tipiche riferite a precisi istituti codicistici - delinquente abituale, professionale, per tendenza - ma anche, a tenore letterale della norma - quelli che si concretizzano nella commissione di più reati della stessa indole e, pertanto, almeno in numero di due, rimarcando che non sono richieste dalla norma condanne ma reati ed infine i reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 2.4 Per ciò che riguarda le condotte abituali e reiterate la serialità è un elemento della fattispecie ed è sufficiente a configurare l’abitualità che esclude l’applicazione della disciplina senza che occorra verificare la presenza di distinti reati per le condotte plurime , secondo l’interpretazione data dalle Sezioni Unite deve ritenersi che si sia fatto riferimento a fattispecie concrete nelle quali si sia in presenza di ripetute,distinte condotte, implicate nello sviluppo degli accadimenti. In tale ultimo ambito, secondo la valutazione di questo collegio, va inquadrato anche il reato continuato che reiteri, nell’ambito di una ragionata reiterazione di comportamenti conseguente al un evidente disegno, lo stesso schema di illecito penale, qual è quello ascritto al Q. . conf. n. 29897 del 2015 rv 264034 . Ne consegue che la sentenza del Tribunale di Asti deve essere annullata non ravvisandosi, per la scriminante di cui all’articolo 131 bis cod.pen., il presupposto della non abitualità della condotta criminosa. Gli atti vanno rimessi alla Corte d’appello di Torino, competente per l’appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino.