Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata: esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto così come sancita dall’art. 131- bis c.p. è prevista qualora ricorrano come categorie di indicatori le modalità di condotta, l’esiguità del danno ed il grado di colpevolezza valutati ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p Inoltre, come per il caso in esame, è prevista anche quando il comportamento illecito non risulti abituale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 4187/17 depositata il 30 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Ravenna condannava gli imputati all’ammenda per aver svolto attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, mediante operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da macerie derivanti da opere di costruzione e demolizione di fabbricato. In particolare, lo smaltimento avveniva sul manto della strada carraia di pertinenza di più numeri civici mediante opere di compattamento eseguite con l’ausilio di mezzi meccanici. Confermata la sentenza di primo grado dalla Corte d’appello di Bologna, i ricorrenti adiscono la Suprema Corte deducendo, tra le doglianze sollevate, quella relativa all’applicabilità dell’art. 131- bis c.p. alla questione, poiché il comportamento tenuto dall’agente non può considerarsi né sistematico né abituale e ancora rilevando l’avvenuta, se pur successiva, richiesta di autorizzazione alla Provincia di Ravenna. L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p La Corte ritiene il ricorso fondato ove il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 131- bis c.p. che sancisce l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In particolare, tale disposizione prevede l’esclusione della punibilità quando, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, l’offesa, per le modalità della condotta, per l’esiguità del danno o del pericolo ed il grado di colpevolezza valutati ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p., sia di particolare tenuità e sempre che il comportamento non risulti abituale . Secondo i Giudici di legittimità si è in presenza di un istituto di diritto penale sostanziale che configura una causa di esclusione della punibilità, le cui categorie di indicatori individuate dal legislatore sono le modalità di condotta, l’esiguità del danno e il grado di colpevolezza. Nella fattispecie, considerando tutte le peculiarità della dimensione storico-fattuale della vicenda, può dirsi che la valutazione complessiva, svolta dai Giudici precedenti, abbia in qualche modo superato il valore concreto della stessa, rientrante al contrario nella disciplina dell’art. 13- bis sopracitato . Pertanto, ravvisando nella vicenda in esame le condizioni di applicabilità dell’invocata causa di non punibilità e ricorrendone tutti i presupposti previsti, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 ottobre 2016 – 30 gennaio 2017, n. 4187 Presidente Amoresano – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 28/02/2014 il Tribunale di Ravenna condannò C.A. e Z.F.I. rispettivamente alla pena di 3.000,00 Euro e di 2.000,00 Euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a del D.L. n. 152 del 2006, per avere, in concorso tra loro, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuato attività di gestione di rifiuti, mediante operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da macerie derivanti da opere di costruzione e demolizione di fabbricato CER 170107 , frammisti ad altri rifiuti speciali non meglio selezionati, vagliati, e frantumati destinati a smaltimento sul suolo ex punto D1 allegato B parte IV , in particolare sul manto della strada carraia di pertinenza dei civici 214, 214/A e 216 parte di proprietà e, comunque, con diritto di servitù da parte dello stesso C. , mediante opere di compattamento eseguite con l’ausilio di mezzi meccanici fatti accertati in omissis . 2. La difesa di C. presentò appello avverso la predetta sentenza, chiedendo l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto o per mancanza di coscienza e volontà di commettere un reato o per errore scusabile ovvero, in subordine, la condanna ad una pena inferiore rispetto a quella irrogata dal giudice di prime cure. Sotto un primo profilo, C. contesta di avere collocato dei rifiuti in una strada carraia al fine di rinforzarne il fondo deteriorato dal passaggio di mezzi pesanti, asserendo di avervi, invece, immesso macerie di demolizione provenienti dai lavori edili che egli aveva in corso materiali che, dunque, si sarebbero potuti utilizzare senza nessuna preventiva autorizzazione da parte della provincia, in quanto collocati su una carraia in parte di sua proprietà e, comunque, sulla quale avrebbe vantato un diritto di servitù di passaggio. Inoltre, C. e la moglie, D.P. , avrebbero chiesto preventivamente informazioni al comune di in relazione al fatto che fosse consentito utilizzare il predetto materiale sulla strada carraia, ricevendo risposta affermativa dal geometra del competente ufficio comunale. Pertanto, l’attività di trasporto e scarico delle macerie da demolizione sarebbe stata eseguita in perfetta buona fede perché l’imputato sarebbe stato indotto in errore dalle informazioni ricevute dal geometra dell’Ufficio di edilizia del comune di Ravenna e che, quindi, la condotta di natura contravvenzionale tenuta dall’imputato sarebbe comunque scusabile. 3. La Corte di Appello di Bologna, sezione prima, mediante ordinanza resa in data 13/06/2016 dichiarò inappellabile la sentenza del Tribunale di Ravenna, disponendo la trasmissione degli atti alla Suprema Corte di cassazione per l’ulteriore corso. 4. In data 4/10/2016 la difesa di C.A. ha presentato due motivi nuovi e connessa memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen Con il primo il ricorrente deduce la mancanza e/o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione espressa dal giudice di prime cure , sul presupposto che non ricorresse alcun obbligo di munirsi di autorizzazione per effettuare operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da macerie derivanti da opere di costruzione e, demolizione di fabbricato proprio, potendo gli inerti prodotti dalla demolizione e costruzione di manufatti propri essere riutilizzati sul posto qualora non presentino carattere di disomogeneità o non siano mescolati a sostanze diverse o estranee all’opera demolita. Inoltre, C. ribadisce la propria condizione soggettiva di buona fede, derivante dalle precise rassicurazioni ricevute dal geom. I. del comune di Ravenna circa il fatto che non fosse necessaria alcuna autorizzazione per utilizzare rifiuti propri per sistemare la carraia. Con il secondo motivo il ricorrente sollecita l’applicazione dell’art. 131-bis del cod. pen., considerato, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., che quello da lui tenuto non sarebbe un comportamento sistematico né abituale, che egli avrebbe provveduto, successivamente, a chiedere alla Provincia di l’autorizzazione al recupero di rifiuti inerti per la sistemazione della carraia poderale per cui è processo e che, inoltre, l’imputato sarebbe incensurato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Preliminarmente deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all’insussistenza del reato contestato, per quanto concerne sia il fatto materiale tipico, sia l’elemento soggettivo. 2.1. Con riferimento al primo profilo, infatti, il giudice di prime cure ha puntualmente posto in luce la circostanza che sulla carraia erano stati posizionati veri e propri rifiuti , atteso che unitamente alle macerie erano, altresì, presenti plastica, ferro, vetro e che, in ogni caso, le macerie collocate da C. non provenivano dai lavori edili che egli stava eseguendo nel terreno di sua proprietà, atteso che, secondo quanto riferito dalla teste D.N. , egli aveva fabbricato ex novo il manufatto su un terreno in precedenza classificato come agricolo, laddove quelle presenti nella carraia erano, evidentemente, macerie da demolizione, sicché pacificamente dovevano essere classificate come rifiuti così Sez. 3, n. 33028 del 1/07/2015, dep. 28/07/2015, Giulivi, Rv. 264203, secondo cui l’attività di demolizione di un edificio non può essere definita un processo di produzione quale quello indicato dall’art. 184-bis, comma 1, lett. a del D.Lgs. 152 del 2006, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti . E, analogamente, il Tribunale ha sottolineato come dovesse escludersi la condizione di buona fede dell’imputato, essendo egli certamente consapevole della necessità, ai fini dello svolgimento delle attività di smaltimento dei suddetti rifiuti, dell’autorizzazione provinciale, avendola richiesta in una precedente occasione, nel 2001 e non essendo stata, comunque, riscontrata la versione da lui offerta circa le rassicurazioni ricevute dal geom. lemmi, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il quale, sentito a dibattimento, non è stato in grado di confermare la versione offerta dallo stesso C. ricordando, unicamente, che al suo sportello si erano presentate due persone anziane, non meglio identificate , fermo restando che, in ogni caso, il suo parere aveva riguardato soltanto l’aspetto edilizio e non anche quello ambientale. Rispetto alla puntuale esposizione, da parte del Tribunale di Ravenna, delle ragioni di fatto e di diritto che impongono l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, deve escludersi la possibilità di un qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità, che risolvendosi in una differente lettura del materiale probatorio acquisito all’esito dell’istruttoria dibattimentale, realizzerebbe una non consentita invasione in un ambito rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. 2.2. Ne consegue, pertanto, che il ricorso, sul punto, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 3. Fondato è, invece, il motivo concernente l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen Tale disposizione, introdotta con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, prevede l’esclusione della punibilità quando, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva , l’offesa, per le modalità della condotta, per l’esiguità del danno o del pericolo ed il grado della colpevolezza, valutati ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., sia di particolare tenuità e sempre che il comportamento risulti non abituale. 3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità si è in presenza di un istituto di diritto penale sostanziale che configura una causa di esclusione della punibilità, giustificata alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratio del ricorso alla sanzione penale, finalizzata a escludere dal circuito penale fatti che, proprio in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena. E dalla natura di istituto di diritto penale sostanziale deriva pacificamente che esso è applicabile retroattivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., ai fatti che, come nel caso di quello per cui è processo, siano stati commessi anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina di favore Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, dep. 6/04/2016, Tushaj, Rv. 266593 . 3.2. Si è già osservato che il legislatore individua, al fine di determinare la particolare tenuità del fatto, tre categorie di indicatori le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, da apprezzare alla stregua di una valutazione complessiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., che considerando tutte le peculiarità della vicenda concreta consenta di misurarne, nella sua dimensione storico-fattuale ed al di là della tipizzazione compiuta dal legislatore, l’effettivo e complessivo disvalore. Ne consegue che l’applicazione del nuovo istituto non può dirsi inibita ad alcuna tipologia di reato, anche nel caso dei reati senza offesa e di quelli di mera disobbedienza ovvero dei reati in cui il legislatore ha individuato soglie, fasce di rilevanza penale o di graduazione dell’entità dell’illecito, nonché nel caso dei reati di pericolo presunto, in cui il legislatore ha ritenuto, alla stregua di una massima di comune esperienza o di regole tecniche o di leggi scientifiche, l’inidoneità della condotta a recare pregiudizio al bene giuridico oggetto di tutela. Ciò che le Sezioni Unite hanno inteso affermare con il principio di diritto secondo cui l’art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, dep. 6/04/2016, Tushaj, Rv. 266589 , sul presupposto che la previsione di un valore-soglia per la configurazione del reato ovvero la tipizzazione di condotte di pericolo presunto svolgano la loro funzione sul piano della selezione categoriale , laddove la particolare tenuità del fatto richiede, invece, un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, dep. 6/04/2016, Tushaj, in motivazione . Quanto, poi, al dato relativo alla necessità che il comportamento non sia abituale, l’opinione giurisprudenziale ormai consolidata, confortata dal chiaro tenore della norma, è nel senso che la norma intenda escludere la particolare tenuità del fatto in caso di comportamenti seriali , concretizzatisi in più reati della stessa indole , eventualmente commessi anche successivamente a quello per cui si proceda ed in ipotesi ancora sub iudice Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 267262 Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, dep. 31/05/2016, P., Rv. 267040 . 4. Tanto premesso, le considerazioni che precedono consentono di ravvisare nella specie, quantomeno in astratto, le condizioni per l’applicabilità della invocata causa di non punibilità, ricorrendo apparentemente tutti i presupposti previsti dall’art. 131-bis cod. pen E per tale motivo, deve ritenersi che il motivo di ricorso dedotto dalla difesa di C. debba essere accolto, con rinvio al giudice di merito al fine di verificare se, in concreto, ricorrano effettivamente i requisiti di applicabilità dell’istituto in questione, considerato quanto peraltro già rilevato dalla sentenza impugnata circa la modesta offensività del fatto. 5. Consegue alle argomentazioni più sopra svolte che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Ravenna, dovendo, nel resto, dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Peraltro, secondo il principio della formazione progressiva del giudicato, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento di alcuni capi o punti della decisione impugnati, le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all’accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, diventano non più suscettibili di ulteriore riesame Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004, cit., Rv. 228499 Sez. 2, n. 44949 del 17/10/2013, Abenavoli, Rv. 257314 , acquistando autorità di cosa giudicata ex art. 624 cod. proc. pen Ne consegue che il giudicato progressivo formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedirà l’applicazione, in sede di rinvio, di cause estintive, quali la prescrizione, sopravvenute all’annullamento parziale Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 Sez. 3, n. 50215 del 8/10/2015, dep. 22/12/2015, Sarli, Rv. 265434 Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, dep. 18/07/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267590 . P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Ravenna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.