Diversa e più grave definizione giuridica del fatto possibile in appello

Gli Ermellini hanno qui l’occasione di affermare il principio di diritto secondo il quale la Corte d’appello può, nell’attività di ricostruzione storico fattuale del caso in esame, giungere ad una diversa o più grave qualificazione giuridica del fatto. Ciò può ritenersi piena espressione del principio di legalità, valido e costante in ogni momento del processo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4124/17 depositata il 27 gennaio. Il caso. La Corte d’appello di Venezia confermava la condanna inflitta con sentenza dal Tribunale di Treviso all’imputato. Lo stesso riteneva che la Corte territoriale, nell’emissione del provvedimento, avesse ritenuto erroneamente preclusa l’esclusione della circostanza aggravante relativamente al fatto che il fatto fosse stato commesso o meno su cose destinate al pubblico utilizzo. Per questo motivo ricorre in Cassazione, denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 597 c.p.p La Corte d’appello può dare una diversa o più grave qualificazione giuridica al fatto. La Corte di Cassazione, nell’esame del caso, rileva innanzitutto la disciplina dell’art. 597 c.p.p. laddove sancisce i due principi fondamentali sui quali si regola il giudizio di merito in grado d’appello, quali, il principio devolutivo tantum devolutum quantum appellatum e il divieto di reformatio in peius. Nel caso di specie, entrambe le preclusioni, però, non impediscono al giudice d’appello di dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica. Tanto si evince proprio dal testo dell’articolo sopracitato laddove sancisce che Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado . Il principio iura novit curia Gli Ermellini hanno qui l’occasione di ribadire il principio iura novit curia in relazione alla giurisdizione e alla sua indefettibile funzione di sussumere la fattispecie concreta a quella astratta ipotizzata. In particolare la definizione giuridica del fatto, afferma la Corte, non è il fatto stesso e modificarla non significa modificare il fatto, neppure l’imputazione, ma applicare esattamente la legge ed è innegabile che il principio di legalità, sul quale è fondato il nostro ordinamento, debba valere per ogni momento del processo . Il Collegio, pertanto, ritiene che la Corte territoriale ben poteva escludere la circostanza aggravante contestata dal giudice di merito e afferma il principio di diritto secondo il quale nei limiti alla cognizione fissati dall’art. 597 c.p.p. alla Corte d’appello non viene impedito di escludere ex officio ed extra devolutum una circostanza aggravante contestata e ritenuta sussistente dal primo giudice, allorquando, sulla scorta della ricostruzione storico fattuale cristallizzata nella sentenza appellata ne risultino insussistenti i presupposti . Per tutti questi motivi e in applicazione del principio sopracitato la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 dicembre 2016 – 27 gennaio 2017, n. 4124, Presidente Ippolito – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, che ha condannato N.A. in relazione ai reati di cui agli artt. 337 capo A , 81, comma secondo, 635, comma secondo n. 3 in riferimento all’art, 625 n. 7 c.p. capo B , 81, comma secondo, 594, 612, comma secondo, 582, 61 n. 10 c.p. capo C e 651 c.p. capo D , commessi nel luglio 2014. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso N.A. e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge processuale in relazione all’art. 597 c.p.p., per avere la Corte d’appello errato nel ritenere preclusa dai limiti segnati dal principio devolutivo l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. Occorre premettere che il giudizio di merito in grado d’appello è regolato da due principi fondamentali sanciti dall’art. 597 del codice di rito dal principio devolutivo e dal divieto di reformatio in peius . 2.1. Nel disciplinare la cognizione del giudice d’appello , il comma 1 di detta norma stabilisce infatti che l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti , con la conseguente preclusione allo scrutinio oltre i confini tracciati dalle censure mosse dal ricorrente, salvi i poteri officiosi di cui si dirà oltre. Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce, poi, che, nel caso di appello del solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado , il che impedisce di pervenire ad un esito decisorio di secondo grado comportante per l’imputato unico appellante un trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo di quello applicato in primo grado. 2.2. Fermi tali limiti al sindacato d’appello, il comma 5 dello stesso art. 597 riconosce comunque al giudice del gravame la possibilità di applicare anche d’ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale . 2.3. Va rimarcato come le preclusioni segnate dal principio tantum devolutum quantum appellatum e dal divieto di reformatio in peius non impediscano al giudice d’appello di dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica. Ciò si evince dal dato testuale del sopra ricordato comma 3 dell’art. 597 - là dove riconosce alla Corte d’appello la facoltà di dare una definizione giuridica più grave al fatto devoluto al proprio vaglio, a condizione che non venga superata la competenza del giudice di primo grado - e discende comunque dal principio generale sancito dall’art. 521, comma 1, alla stregua del quale nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica . Il principio iura novit curia costituisce invero una regola generale, di sistema , in quanto espressione del principio di legalità ed essenza della giurisdizione. Come ha chiarito questa Corte riunita nel suo più ampio consesso, costituisce indefettibile funzione della giurisdizione accertare se la fattispecie concreta sia sussumibile nella fattispecie astratta ipotizzata e rappresenta indefettibile corollario dello ius dicere accertare che fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, così, la fattispecie concreta, anche se a determinati limitati fini, nello schema legale che le è proprio. Questa precisazione sta a significare che la definizione giuridica del fatto non è il fatto e che modificare la definizione giuridica del fatto non solo non significa modificare il fatto, ma non significa neppure modificare la imputazione, se è vero sia che la correlazione tra la imputazione e la sentenza resta in tutta la sua pienezza anche se viene data al fatto una diversa qualificazione giuridica dare una diversa qualificazione giuridica del fatto vuoi dire, in ultima analisi applicare esattamente la legge, vuol dire ius dicere è innegabile . che il principio di legalità, sul quale è fondato il nostro ordinamento, debba valere per ogni momento del processo così nella motivazione della sentenza Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco . 2.4. Pacifico che il Collegio d’appello possa e debba dare alla vicenda storico fattuale sottoposta al proprio vaglio la corretta qualificazione giuridica, anche se diversa da quella originariamente contestata o ritenuta, è solo necessario che, in ossequio alle disposizioni dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, che la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 . 3. Sulla scorta di tali premesse, ritiene il Collegio che la Corte d’appello possa, anzi debba, escludere ex officio la circostanza aggravante, contestata e ritenuta dal primo giudice, di cui ravvisi l’insussistenza sulla scorta della ricostruzione storico fattuale compiuta nella sentenza oggetto dell’appello, dunque senza la necessità di compiere nessuna attività istruttoria ufficiosa, che all’evidenza - esorbiterebbe i limiti del principio devolutivo, limitandosi così ad assicurare che la fattispecie concreta sia sussunta nel corretto schema legale, in ossequio al principio iura novi curia . Principio, questo, che non può non valere anche nel caso di fattispecie incriminatrice aggravata, cioè contestata come connotata da uno o più elementi circostanziali, come appunto quella di specie. 4. Non può pertanto condividersi il diverso orientamento ermeneutico affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, espresso nella decisione richiamata dal Collegio territoriale, sulla scorta del quale il giudice d’appello non è legittimato ad escludere d’ufficio le circostanze aggravanti ritenute sussistenti da quello di primo grado Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 - dep. 2012, Bidognetti e altri, Rv. 251529 . 4.1. Tale decisione poggia, invero, su di un’interpretazione letterale della disposizione dell’art. 597, comma 5, c.p.p. - nella quale effettivamente non è prevista la facoltà di escludere d’ufficio una circostanza aggravante -, ma non tiene conto del dato sistematico che, come sopra si è già chiarito, rimette in capo al giudice - di merito come di legittimità - il potere-dovere di dare al fatto al corretta qualificazione giuridica quale diretta espressione del principio di legalità, e non può, pertanto, non esplicarsi anche in relazione alla circostanza aggravante contestata e ritenuta in primo grado della quale il giudice d’appello ritenga insussistenti i requisiti. 4.2. A ben vedere, la soluzione ermeneutica appena delineata non si pone in contrasto con il disposto dell’art. 597, comma 5, non introduce - cioè - per via interpretativa ulteriori ipotesi di attivazione dei poteri d’ufficio volti ad interventi migliorativi extra devolutum , in violazione del disposto dell’art. 14 preleggi estendendo l’applicazione della norma eccezionale al di fuori dei casi tassativi espressamente consentiti. È pacifico che il comma 5 dell’art. 597 preveda una disposizione di carattere eccezionale rispetto al principio generale dell’effetto devolutivo posto dal comma 1 della stessa norma, là dove consente di applicare la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti - quali le circostanze attenuanti generiche - procedendo ove sia necessario, a rivedere di conseguenza il giudizio di comparazione fra le circostanze della specie , al di fuori e dunque a prescindere da una qualunque richiesta o deduzione in tale senso nell’atto d’appello. Tuttavia, la facoltà del giudice d’appello di dare il corretto inquadramento giuridico alla fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio non rappresenta una violazione del principio devolutivo. Siffatto principio vale, invero, a definire l’ambito della cognizione e della decisione del giudice della impugnazione, ma non impedisce che, nell’ambito degli confini segnati dall’appello e dunque del devolutum - id est con riguardo alla concreta incriminazione interessata dalle censure del ricorrente, cioè al capo della sentenza esplicitamente impugnato, investito dai motivi di gravame -, il decidente eserciti il proprio potere-dovere di dare a tale fatto la corretta qualificazione giuridica, espressione - si ribadisce - del principio di legalità immanente all’ordinamento giuridico, che attraverso lo ius dicere trova esplicazione nel sistema processuale. Ciò a maggior ragione allorquando l’esclusione dell’elemento circostanziale si traduca in una decisione in bonam partem , rispetto alla quale non si pone neanche astrattamente un problema di violazione del divieto di reformatio in peius - che, ad ogni modo, non vale per la mera riqualificazione giuridica, per quanto già sopra esposto -, né di lesione del diritto di difesa, presidiato dalla Carta Fondamentale e dalla CEDU. 5. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale i limiti alla cognizione e alla decisione fissati nell’art. 597 c.p.p. non impediscono alla Corte d’appello di escludere ex officio ed extra devolutum una circostanza aggravante contestata e ritenuta sussistente dal primo giudice, allorquando, sulla scorta della ricostruzione storico fattuale cristallizzata nella sentenza appellata - dunque senza la necessità di compiere officiosamente alcuna attività istruttoria integrativa -, ne risultino insussistenti i presupposti, in quanto facoltà connessa al potere-dovere del giudice di dare a tale fatto la corretta qualificazione giuridica ed espressione del principio di legalità immanente al sistema processuale. 6. In applicazione del principio di diritto sopra espresso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B perché, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. di cui - giusta la ricostruzione storico fattuale operata nelle sentenze di merito - non ricorrono i presupposti, il reato di danneggiamenti nella forma non aggravata, giusta l’abrogazione operata con d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non è più previsto dalla legge come reato. Per l’effetto, ai sensi dell’art. 619, comma 2, c.p.p., la pena deve essere rettificata da questa Corte con l’eliminazione dell’aumento per la citata aggravante di mesi due di reclusione. 7. Gli ulteriori motivi sono destituiti di fondamento. 7.1. Per un verso, la Corte territoriale ha ricostruito i fatti, dando conto del fatto che l’imputato giungeva sul luogo del fatto in sella ad una bicicletta , circostanza all’evidenza distonica rispetto alla dedotta impossibilità fisica per l’imputato - stante l’invalidità - di porre materialmente in essere la condotta ascritta v. pagina 2 , ed argomentato la ritenuta credibilità delle versioni delle due guardie giurate v. pagina 5 . Il compendio argomentativo è puntuale ed immune da vizi di ordine logico o giuridico scrutinabili nella sede di legittimità. 7.2. Per altro verso, il Collegio del gravame ha congruamente argomentato la commisurazione della pena ed il giudizio di comparazione fra le circostanze, dovendosi a tale fine considerare come siffatto bilanciamento non avrebbe potuto concludersi in termini di soccombenza della recidiva reiterata - ritenuta sussistente dai giudici della cognizione -, giusta il disposto dell’art. 99, comma quarto, c.p P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perché, esclusa l’aggravante contestata, il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Elimina, per l’effetto, la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.