Non è necessario l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione per la messa alla prova

Il diritto non solo processuale si evolve e nell’evolversi la fisionomia degli istituti più tradizionali, come quello dell’azione penale, muta, talvolta in maniera impercettibile. Del resto, non è sempre facile rendersi conto che l’ordinamento è cambiato e che disposizioni nate in un tempo particolare, trasformandosi il contesto, debbono essere interpretate diversamente. Ciò è tanto più difficile quando il riferimento esegetico è dato dal diritto di difesa, poiché ciò implica in genere l’attivazione di oneri a carico dell’autorità prima non richiesti e magari del tutto impensabili.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3864/17 depositata il 26 gennaio e qui analizzato è emblematico. Conviene quindi soffermarsi un poco. Il caso. La Procura Generale aveva impugnato in sede di legittimità l’ordinanza del Tribunale con la quale si era disposto la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio, in quanto mancava l’avviso in favore dell’imputato della facoltà di richiedere ex art. 552, lett. f , c.p.p., sussistendone i presupposti, la sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 168- bis e ss. c.p La procura ha sostenuto che l’ordinanza in questione fosse abnorme, in quanto determinava una regressione atipica id est non prevista del procedimento e soprattutto la rinnovazione di un adempimento già espletato, posto che, a dire della parte pubblica, l’art. 552, lett. f , c.p.p. non prevede un simile adempimento. La Cassazione ha respinto il ricorso, facendo leva sul fatto che il provvedimento impugnato non fosse in realtà abnorme, posto che, a tutto concedere, non si pone un problema di stasi” del procedimento, posto che il pubblico ministero ben potrà proseguire nell’esercizio dell’azione penale rinnovando l’emissione del decreto nella stesura originaria erroneamente sanzionata dall’organo giudicante , con ciò, però, implicitamente accogliendo la doglianza principale denunciata e, dunque, l’assenza della necessità di un simile avviso. Il precedente giurisprudenziale. La ragione sostanziale di tale argomentazione è stata data dal fatto che non appaiono esportabili” alla fattispecie de qua i principi espressi da ultimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 201/16, con la quale si è dichiarato incostituzionale l’art. 460, comma 1, lett. e , c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione. E ciò in quanto, l’omissione dell’avviso non può determinare alcun pregiudizio irreparabile per la parte non incorrendo la medesima in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio . Sicché, nei fatti, mancando una decadenza collegata alla notificazione del decreto, mancherebbe l’ eadem ratio e dunque la possibilità di estendere analogicamente il ragionamento svolto dalla Corte Costituzionale, secondo cui il complesso dei principi elaborati [], sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova così da consentire all’imputato di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive . Conclusioni. Nel caso di specie, verrebbe da dire, non è vero che il dispositivo è più importante della motivazione il primo, infatti, è corretto ed è limitato al singolo processo, ma la motivazione, suo malgrado, ha un sicuro effetto persuasivo” sulla pratica giudiziaria. In maniera sintetica, si può ritenere che il riferimento al mero dato della decadenza” è formale e non esaurisce il punto fondamentale della questione, posto che la possibilità dell’imputato di chiedere nel predibattimento la messa alla prova è identica a quella per la richiesta dei riti alternativi. Il fatto è che la messa alla prova, così come la richiesta per i riti alternativi, non è una scelta improvvisata” e comunque non può essere improvvisa”, in quando va previamente discussa e vagliata con il difensore. Sicché, sussistendo una simile decadenza, ancorché posticipata, l’esigenza di una adeguata ponderazione sulle linee di difesa rivolta al soggetto principale del processo, che è – ed è bene non ricordarlo - l’imputato, non viene affatto meno ed è anzi risaltata significativamente, posto che è spesso in gioco anche la necessità di una pacificazione” con la persona offesa ed in genere con il danneggiato dal reato. Inoltre, non deve dimenticarsi, specie nei casi di difesa d’ufficio del quasi irreperibile al difensore, e dunque dei casi nei quali non vi è un rapporto fiduciario neppure di fatto, come un simile avviso, avvertendo della possibilità di evitare la condanna penale, non possa ritenersi irrilevante e come una superficialità sul punto non possa non essere determinata da ignoranza” dell’imputato della sussistenza di una simile facoltà. Insomma, si sta sempre più imponendo l’esigenza di rendere edotto l’imputato delle sue fondamentali facoltà difensive non si comprende perché in questa logica non debba rientrare anche l’avviso di cui si tratta. Si dirà la mancanza di una riga in più in un modulo prestampato non può fermare il corso della giustizia ma è chiaro che una giustizia che si limita al conto delle righe, smarrisce il senso del suo essere. Bisogna dare a ciascuno il suo e all’imputato, se non si erra, si deve il diritto di difesa. Ma un diritto di cui si disconoscono le facoltà principali e gravemente incidenti sulla dinamica processuale è un diritto sulla carta o, meglio, la negazione di esso. Nell’epoca digitale, la carta ha smarrito ormai il suo predominio, ma non quello che era il suo fine principale fissare contenuti e trasmetterli perché venissero conosciuti. In fondo, anche su questo la tecnologia aiuta basterà nel prestampato” aggiungere una volta per sempre l’avviso e tutto, come per magia, si sistemerà. Se così non avverrà, forse non subito ma sicuramente, verrà commessa almeno un’ingiustizia per ignoranza e magari chissà perché a carico dei più poveri.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 dicembre 2016 – 26 gennaio 2017, n. 3864 Presidente Diotallevi – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 23/06/2016 il giudice del dibattimento del Tribunale di Firenze disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti degli imputati P.V. e I.F. non contenesse l’avviso, ai sensi dell’art. 552, lett. f cod. proc. pen., della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 168-bis e ss. cod. pen., assumendo che, sebbene l’art. 552, lett. f cod. proc. pen., non prevedesse in modo esplicito il compimento di alcun adempimento informativo, in ogni caso, trattandosi comunque di rito alternativo, la mancanza dell’avviso costituisse un’illegittima menomazione delle facoltà difensive, integrante una nullità di carattere generale sanzionata dall’art. 178 cod. proc. pen 2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo l’abnormità della suddetta ordinanza, che aveva determinato un’indebita regressione del procedimento previa rinnovazione di un adempimento già regolarmente espletato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, come tale, risulta immeritevole di accoglimento. 2. Come è noto, con sentenza n. 201 del 6 luglio 2016 dep. il 21 luglio 2016 , la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460 comma 1 lett. e cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione . 2.1. Il Giudice rimettente aveva osservato che l’art. 460, comma 1 lett. e , cod. proc. pen., pur prevedendo l’obbligo di avviso all’imputato della facoltà di chiedere l’accesso ai riti alternativi, lo stesso non disponeva con riferimento al beneficio sospensivo di cui agli artt. 168-bis e seguenti del codice penale. Orbene, questa asimmetria era considerata lesiva del diritto alla difesa ex art. 24 Cost., poiché l’esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, sia preceduta da uno specifico avviso , oltreché dell’art. 3, giacché essa darebbe luogo ad una disparità di trattamento rispetto a situazioni del tutto analoghe, quali quelle in cui l’imputato chiede accesso ai riti alternativi ed all’oblazione. 2.2. Investita della questione, la Consulta ha aderito alla prospettazione del Giudice rimettente, ricordando, in primo luogo, che come negli altri riti, anche nel procedimento per decreto deve ritenersi che la mancata formulazione della richiesta nel termine stabilito dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con l’atto di opposizione, determini una decadenza, sicché nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato che prima non l’abbia chiesta non può più chiedere la messa alla prova la Consulta ha poi chiarito che il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all’imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facoltà di richiederlo . 2.3. Sulla base di queste considerazioni, il giudice delle legge ha quindi concluso riconoscendo che poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lettera e , cod. proc. pen. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. L’omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente . 3. In conseguenza della pronuncia in questione, dunque, con riferimento agli avvisi all’imputato raggiunto da decreto penale di condanna, la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata posta sul medesimo piano dei riti alternativi. 4. Questa conclusione non appare esportabile nella fattispecie che ci occupa, nella quale l’omissione dell’avviso non può determinare alcun pregiudizio irreparabile per la parte non incorrendo la medesima in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio nei limiti temporali in esso stabiliti. 5. Fermo quanto precede, ritiene tuttavia il Collegio di dover escludere la ricorrenza di un provvedimento abnorme. 5.1. Invero, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite sent. n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 , l’abnormità, quale aspetto patologico di un atto processuale, può essere riscontrata o nei provvedimenti che, per la singolarità e stranezza del contenuto, siano avulsi dall’intero ordinamento processuale, o in quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, esplichino effetti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In altri termini l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo v., Sez. 4, n. 20667 del 05/04/2001, P.M. in proc. Zanellati, Rv. 219166 . 5.2. Il decreto in esame, pur illegittimo per la violazione dell’art. 552, lett. f cod. proc. pen. - non prevedendo la norma l’obbligo per il pubblico ministero di inserire nel decreto di citazione a giudizio l’avviso per l’imputato della sua facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. - non presenta, i caratteri dell’abnormità, ma quello della semplice nullità derivante da violazione di norma processuale da qui il rigetto del ricorso. 5.3. Infine, va rilevato come nessuna stasi processuale si ritiene abbia provocato l’illegittimo provvedimento del Tribunale di Firenze, dal momento che il pubblico ministero ben potrà proseguire nell’esercizio dell’azione penale rinnovando l’emissione del decreto nella stesura originaria erroneamente sanzionata dall’organo giudicante. 6. Alla pronuncia reiettiva non consegue la condanna del ricorrente dal pagamento delle spese del procedimento in conseguenza della qualità pubblica rivestita dalla parte. P.Q.M. Rigetta il ricorso.