Come valutare lo stato di indigenza del condannato che chiede l’autorizzazione al lavoro

L’eccezionalità dell’autorizzazione al lavoro, che può essere concessa al soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, impone un rigido accertamento dei presupposti di cui all’art. 284, comma 3, c.p.p., tra i quali lo stato di assoluta indigenza del richiedente.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3635/17 depositata il 24 gennaio. Il caso. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l’ordinanza cautelare che rigettava l’istanza di un detenuto agli arresti domiciliari per l’autorizzazione al lavoro ritenendo non provato lo stato di assoluta indigenza e riscontrando l’incompatibilità dell’attività lavorativa con il regime cautelare. Il difensore ricorre per la cassazione del provvedimento dolendosi per l’omessa considerazione dell’assegno di mantenimento del figlio minore previsto dal Tribunale dei minorenni a carico dell’assistito, dello stato di gravidanza della compagna e dell’onerosità del canone di locazione dell’abitazione, circostanze che avrebbero dovuto assumere rilevanza ai fini del riconoscimento dello stato di indigenza. Lo stato di assoluta indigenza. Il ricorso trova accoglimento da parte dei Giudici di legittimità che sottolineano l’eccezionalità dell’autorizzazione al lavoro che può dunque essere concessa solo in presenza dei presupposti, di stretta interpretazione, di cui all’art. 284, comma 3, c.p.p Bisogna dunque considerare che la valutazione dello stato di assoluta indigenza del richiedente deve essere riferita ai bisogni primari dell’individuo e dei familiari a carico, in considerazione delle sue condizioni reddituali e patrimoniali, eventualmente comprensive delle utilità economiche corrisposte da altri in ragione di disposizioni normative o contrattuali. Non assume comunque alcuna rilevanza la situazione economica dei familiari poiché, oltre a non essere espressamente prevista dalla norma citata, non sussiste alcun obbligo di mantenimento del soggetto sottoposto ad arresti domiciliari a carico dei componenti della famiglia, fermo restando ad ogni modo l’obbligo strettamente alimentare. Le esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato non risulta dunque aver correttamente applicato tali principi in quanto. Né tantomeno può sottrarsi alle censure mosse dal ricorrente l’affermazione secondo cui l’autorizzazione al lavoro vinificherebbe le esigenza cautelari, in quanto tale affermazione richiede una specifica motivazione aderente alle peculiarità del caso concreto. In conclusione, la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Bari.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 dicembre 2016 – 24 gennaio 2017, n. 3635 Presidente Conti – Relatore Criscuolo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Premesso che con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha respinto l’appello proposto nell’interesse di C.J. avverso l’ordinanza del 12 maggio 2016 con la quale il Tribunale di Trani aveva rigettato l’istanza di autorizzazione al lavoro, ritenendo non provato lo stato di assoluta indigenza dell’appellante ed incompatibile lo svolgimento di attività lavorativa con il regime cautelare applicato, indispensabile per contenere il pericolo di reiterazione criminosa, desumibile dal coinvolgimento dell’imputato in un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, attiva in vari ambiti territoriali 2. rilevato che avverso l’ordinanza cautelare ricorre il difensore del C. , che denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale ha fatto riferimento ad un concetto restrittivo e superato di assoluta indigenza, ignorando che nell’istanza erano stati segnalati l’obbligo di mantenimento di un figlio minore, imposto dal Tribunale per i Minorenni, lo stato di gravidanza della compagna e l’onerosità del canone di locazione, che assorbe interamente il reddito dichiarato. Segnala, inoltre, che il Tribunale ha errato nel ritenere la convivente, anziché la sorella, titolare della società presso la quale dovrebbe essere assunto il C. , e ha errato nel ritenere incompatibile con il regime cautelare l’attività di lavoro da svolgere a causa dei continui spostamenti necessari, mentre invece, il C. dovrebbe svolgere l’attività di operatore call center in luogo fisso, facilmente controllabile 3. il ricorso è fondato. Tenuto conto che l’autorizzazione al lavoro non è un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, ma una disposizione eccezionale, che, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., di stretta interpretazione, consente di derogare al regime detentivo, la valutazione dei giudici di merito quanto all’insussistenza dello stato di assoluta indigenza non risulta corretta né operata in modo completo. Precisato che tale condizione va riferita ai bisogni primari dell’individuo e dei familiari a suo carico vitto, vestiario, alloggio, educazione, salute , deve farsi riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto, eventualmente comprensive delle utilità economiche, costituenti anche esse reddito personale, che siano corrisposte dalle persone obbligate per legge o per rapporti contrattuali al suo mantenimento per motivi che prescindano dalla capacità al lavoro dell’assistito. In particolare, non rileva a tal fine la situazione economica dei familiari, poiché, come ritenuto da questa Corte, essa non è presa in considerazione dalla legge, né sussiste alcun obbligo di mantenimento del sottoposto agli arresti domiciliari a carico dei componenti la famiglia, al di fuori di quello strettamente alimentare, che, peraltro, presuppone una incapacità del congiunto di procurarsi autonomamente un reddito, che potrebbe essere risolta proprio dal provvedimento di autorizzazione al lavoro. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto non solo ha considerato i redditi familiari come direttamente fruibili dal C. , ma non ne ha analizzato l’effettiva entità, ed è incorso in errore laddove ha ritenuto che la compagna del C. sia titolare della società presso la quale l’imputato dovrebbe prestare l’attività di lavoro, mentre, invece, dall’istanza risulta che titolare ed amministratore della società sia la sorella della compagna ne discende che la valutazione è fondata anche su un dato errato e sulla presunta mancata allegazione della situazione patrimoniale dell’impresa. Non risulta decisiva la ulteriore valutazione del Tribunale secondo la quale l’autorizzazione al lavoro vanificherebbe le esigenze cautelari, in quanto, anche se tale parametro può ritenersi implicitamente evocato dalla norma in esame, che attribuisce in proposito al giudice un potere discrezionale pur in presenza di un accertato stato di assoluta indigenza , la concreta necessità di salvaguardare le esigenze cautelari merita una motivazione di particolare aderenza alle peculiarità del caso, atteso che ad essa si contrappone la necessità di assicurare all’individuo condizioni di vita decenti, riferibile a valori costituzionali Sez. 6, n. 32574 del 03/06/2005, Politanò, Rv. 231869 Sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Bosco, Rv. 262775 . L’ordinanza impugnata va pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, Sezione per il riesame delle misure coercitive. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari, Sezione per il riesame delle misure coercitive.