Mancata trasmissione di atti al Tribunale del riesame: la misura cautelare resta efficace

La mancata comunicazione di un atto di indagine al Tribunale del riesame produce la perdita di efficacia della misura cautelare solo nel caso in cui l’atto è stato considerato determinante per l’applicazione della stessa.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con n. 3060/17 depositata il 23 gennaio. Il caso. Il Tribunale del riesame di Salerno confermava l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti degli imputati accusati di aver commesso il delitto di cui all’art. 416 c.p. finalizzato alla tratta di persone. Durante il riesame veniva eccepita la mancata trasmissione di un quaderno ove erano riportate le somme di denaro che le vittime avrebbero dovuto corrispondere agli indagati e anche di verbali, intercettazioni e decreti autorizzativi. Il Collegio respingeva l’eccezione sollevata ritenendo, al contrario, che tali atti erano stati trasmessi in formato pdf su CD. Gli imputati ricorrono in Cassazione deducendo la mancata trasmissione di tali atti e l’omesso controllo delle generalità degli interpreti che sarebbero dovute essere inserite nel verbale di esecuzione delle operazioni. Quando gli atti non trasmessi al Giudice del riesame determinano l’inefficacia della misura cautelare applicata? Gli Ermellini, sulla scorta di un orientamento della Corte, affermano che la mancata comunicazione di un atto di indagine al Tribunale del riesame produce la perdita di efficacia della misura solo nel caso in cui gli atti in questione siano stati considerati decisivi ai fini dell’emissione del provvedimento . Nella fattispecie, i risultati delle indagini svolte riportavano l’esistenza di una contabilità interna al gruppo degli indagati tenuta sul quaderno di cui l’imputato ha eccepito la mancata trasmissione ma tale omissione non era stata determinante ai fini dell’emissione della misura cautelare poiché la dinamica era già stata desunta dalle intercettazioni dei dialoghi tra gli indagati, di valore indiziario equipollente a quello del quaderno. La mancata comunicazione delle generalità dell’interprete. Per quanto concerne la questione relativa all’omesso controllo delle generalità degli interpreti e il loro mancato inserimento nel verbale di esecuzione delle operazione, la Cassazione riporta un orientamento giurisprudenziale secondo il quale sono utilizzabili le conversazioni in lingua straniera qualora siano indicate, nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione, le generalità dell’interprete che ha proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione, poiché la mancata indicazione del nome dello stesso impedirebbe il controllo sulla capacità tecnica di eseguire adeguatamente l’incarico affidatogli . Nel caso di specie, dal testo dell’ordinanza impugnata risulta che, al contrario di quanto eccepito dal ricorrente, il PM aveva depositato all’udienza del riesame gli atti relativi agli incarichi di consulenza conferiti per la traduzione dei dialoghi intercettati e, pertanto, la doglianza deve considerarsi infondata. Per tutti questi motivi la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 ottobre 2016 – 23 gennaio 2017, n. 3060 Presidente Nappi – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dei ricorrenti per il delitto di cui all’art. 416 cp, finalizzato alla tratta di persone, per aver organizzato il trasferimento di trenta cittadini rumeni in provincia di Salerno, ove li riducevano in stato di soggezione continuativa, costringendoli all’accattonaggio. Epoca dei fatti da omissis con condotta perdurante. 1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa, che con unico motivo ha censurato l’errata applicazione del combinato disposto dell’art. 309 co 5 e 9 e dell’art. 291 cpp. Il ricorrente nell’udienza di riesame aveva eccepito la perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione del quaderno ove, secondo l’accusa, i mendicanti avrebbero scritto le somme di denaro dovute agli indagati. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione, osservando che tale documento non era un atto sopravvenuto favorevole agli indagati da trasmettere ai sensi art. 309 co 5 cpp. 1.1 Analoga eccezione era stata formulata nell’udienza di riesame per la mancata trasmissione dei verbali, dei brogliacci di intercettazione e dei decreti autorizzativi. Il Collegio aveva rilevato che tali atti erano stati trasmessi su CD in formato pdf come consentito dall’interpretazione data da questa Corte all’art. 100 disp. att. cpp, ed aveva respinto l’eccezione. Sul punto il ricorrente ha dedotto che, per quanto a sua conoscenza, i predetti atti non erano stati inseriti nel supporto magnetico. 1.2 Come conseguenza della dedotta mancata trasmissione il ricorrente ha osservato che tale omissione avrebbe determinato l’omesso controllo sulle generalità degli interpreti, che ai sensi dell’art. 89 disp. att. cpp, dovevano essere inserite nel verbale di esecuzione delle operazioni, conseguendone il divieto di utilizzazione sancito dall’art. 271 co. 1 cpp. All’odierna udienza il PG dr Orsi, ha concluso per l’inammissibilità. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che la critica del ricorrente appare astrattamente condivisibile, poiché la doglianza prospettata all’udienza di riesame era riferita alla mancata trasmissione di atti su cui è fondata la misura cautelare presentati dal PM al Gip ai sensi dell’art. 291 cpp, che, ex art. 309 comma 5 cpp, devono essere trasmessi al completo dall’AG procedente, pena la perdita di efficacia della misura come previsto dall’art. 309 comma 10 cpp. 1.1 Il provvedimento, pertanto, appare effettivamente errato nella parte in cui ha fatto riferimento alla norma di cui all’art. 309 comma 5 cpp ma relativamente alla trasmissione di atti sopravvenuti in favore dell’indagato, caratteristica che non è ravvisabile nel quaderno acquisto nel corso delle indagini, sul quale i mendicanti scrivevano le somme da essi dovute ai soggetti indagati e di cui la difesa aveva lamentato la mancata trasmissione. In proposito deve, peraltro, osservarsi che secondo l’orientamento di questa Corte la mancata comunicazione di un atto di indagine al Tribunale del riesame produce la perdita di efficacia della misura solo nel caso in cui gli atti in questione siano stati considerati decisivi ai fini dell’emissione del provvedimento. In tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 20191 del 04/02/2015 Cc. dep. 15/05/2015 Rv. 263522 L’omessa trasmissione al Tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato, qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura cautelare. Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale della libertà, che aveva ritenuto sufficiente a sopperire, alla trasmissione della sola prima pagina del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa, la presenza, tra gli atti trasmessi, del fascicolo fotografico da questa visionato e sottoscritto in corrispondenza dell’effigie del soggetto riconosciuto . Massime precedenti Conformi N. 37009 del 2011 Rv. 251392, N. 8657 del 2014 Rv. 258797. 1.2 Nella fattispecie concreta l’ordinanza impugnata, dopo aver premesso in generale che risultati delle indagini erano compendiati in un’informativa della Polizia giudiziaria e che dalle intercettazioni telefoniche erano emersi i ruoli ed i compiti dei sodali indagati, nonché le drammatiche condizioni di vita dei soggetti sfruttati, ha dato conto - alla pagina 6 - che dalle plurime conversazioni, il cui contenuto era stato riportato in atti, erano emerse in particolare l’esistenza di una contabilità interna al gruppo degli indagati e le modalità della sua tenuta, con specifico riferimento anche al quaderno sul quale i mendicanti segnavano gli importi dei debiti che avrebbero dovuto versare agli indagati tale indicazione risulta ripetuta alla pagina 11, nelle quale è stato dato atto che del documento di cui la difesa aveva lamentato l’assenza vi era ampia traccia nelle conversazioni intercettate. L’atto in questione, pertanto, non è state giudicato determinate ai fini dell’emissione della misura, poiché i dati indiziari in esso contenuti avrebbero potuto desumesi, come in effetti è avvenuto nella motivazione del Riesame, dai dialoghi captati, che avevano fatto chiaro riferimento alla predetta prassi di ricognizione dei debiti da parte dei soggetti indotti all’accattonaggio, costituendo così un elemento di valore indiziario equipollente a quello di cui era stata lamentata l’assenza dai difensori. 2. Il profilo di ricorso riguardante la mancata trasmissione dei verbali, dei brogliacci di intercettazione e dei decreti autorizzativi appare generico in quanto si è limitato a rappresentare, e neppure in termini di certezza, che i predetti atti non sarebbero stati inseriti nel supporto magnetico trasmesso dal PM. Sul punto la motivazione del Riesame ha dato conto al contrario, della trasposizione dei suddetti dati su un CD ed ha correttamente fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, che ha interpretato l’art. 100 disp. att. cpp nel senso che le copie degli atti indicati dall’art. 309 comma quinto cpp possono essere trasmesse anche in formato digitale Sez. 5, Sentenza n. 48415 del 06/10/2014 Cc. dep. 20/11/2014 Rv 261028 . 3. Il tema di ricorso sub 1.2, riguardante l’omesso controllo sulle generalità degli interpreti, che ai sensi dell’art. 89 disp. att. cpp, dovevano essere inserite nel verbale di esecuzione delle operazioni, conseguendone - secondo il ricorrente - il divieto di utilizzazione sancito dall’art. 271 comma 1 cpp, ha richiamato l’orientamento di questa Corte, di recente ripreso dalla sentenza Serban, Sez. 3, Sentenza n. 28216 del 04/11/2015 Cc. dep. 07/07/2016, Rv. 267448, secondo la quale, sono inutilizzabili le conversazioni in lingua straniera qualora non siano indicate, nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione, le generalità dell’interprete che ha proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione, poiché la mancata indicazione del nome dell’interprete impedirebbe il controllo sulla capacità tecnica di eseguire adeguatamente l’incarico affidatogli. 3.1 Tale orientamento, peraltro, è contrastato da pronunce di senso diverso, che hanno valorizzato, in casi analoghi, allo scopo di escludere la sanzione della inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, il criterio della tassatività delle cause di inutilizzabilità ex art. 271 cpp. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 25549 del 15/04/2015 Cc. dep. 17/06/2015 Rv. 268024. 3.1 Nella fattispecie in esame, tuttavia,la questione di diritto sulla quale sembrano essersi formati due diversi filoni interpretativi, è risolta in fatto, poiché dal testo dell’ordinanza impugnata risulta che il PM aveva depositato all’udienza di riesame gli atti relativi agli incarichi di consulenza conferiti per la traduzione dei dialoghi intercettati. In tal modo, desumendosi le generalità dei consulenti del Pm con funzioni di interpreti dai predetti verbali, può ritenersi realizzata la finalità di conoscenza del nome dell’interprete allo scopo di poterne verificare le capacità tecniche circa l’adeguato svolgimento dell’incarico, esigenza che la giurisprudenza che da ultimo si è espressa nella sentenza Serban ha inteso salvaguardare. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere rigettato ed ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cpp.