La nozione di appartenenza nel reato di guida sotto l’influenza dell’alcool

La Cassazione interviene in materia di appartenenza di un autoveicolo definendone i contorni e limiti a fronte di una decisione del giudice di appello annullata.

Nozione di appartenenza. Con la sentenza n. 3311 depositata il 23 gennaio 2017, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione interviene in materia di appartenenza di un autoveicolo definendone i contorni e limiti a fronte di una decisione del giudice di appello annullata. In particolare, per gli Ermellini la nozione di appartenenza non discende dalla proprietà, nel caso concreto, di un veicolo né dalla sua intestazione, ma dall’effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. Nel caso di specie la Corte di appello territoriale aveva confermato integralmente la sentenza del Gip del Tribunale con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, l’imputato, che aveva condotto in stato di ebbrezza un veicolo, era stato condannato a pena convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9- bis , d.lgs. n. 285/1992. Inoltre, la sentenza aveva applicato all’imputato la sospensione della patente di guida per 2 anni, sul rilievo dell’appartenenza del veicolo guidato a persona estranea al reato. E’ questo il punto in discussione che assume evidenza nella sentenza in commento. Infatti, il Giudice di merito aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, non assumendo rilevanza, tra l’altro, la circostanza che l’imputato avesse la piena disponibilità dell’autovettura, essendo appartenente al legale rappresentante di un’associazione. Doglianze della difesa. In sede di appello la difesa del ricorrente, affermando su base documentale che dalla data di acquisto l’autoveicolo era sempre stato nella piena ed esclusiva disponibilità dell’imputato, chiedeva l’applicazione della sospensione della patente di guida per 1 anno, pari alla durata minima, e anche della confisca del veicolo, per l’evenienza dell’esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, i Giudici dell’appello confermano il giudizio di merito, affermando che l’appartenenza del veicolo alla associazione a cui era intestato non veniva contrastata dalla documentazione prodotta in sede di giudizio abbreviato. Infatti, nessuna allegazione di proprietà o esclusiva disponibilità del mezzo era stata avanzata dall’imputato. I giudici del Palazzaccio non possono far altro che dichiarare la fondatezza del ricorso con accoglimento nei limiti specificati. Nessun significato tecnico. Al riguardo – come si legge nella sentenza in commento -, la nozione utilizzata dall’art. 186, comma 2, lett. c d.lgs. n. 285/1992 di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non ha uno specifico significato tecnico, come potrebbero invece esserlo i termini di proprietà o intestazione nei registri. Il concetto di appartenenza, come indicata dalla giurisprudenza prevalente, deve essere inteso nella accezione di effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali. Inoltre, puntualizzano i giudici di legittimità, ai fini della confisca prevista dalla norma richiamata, la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionale. Ratio legis. I giudici della Suprema Corte giustificano” il mancato impiego da parte del legislatore dei termini quali proprietario o intestatario nei registri automobilistici sia per la scelta di approntare una risposta ordinamentale più severa nei confronti di chi si ponga, sotto l’influenza dell’alcool, alla guida di autovetture altrui sia per la esigenza di giustizia sostanziale di sottrarre al patrimonio dei privati i veicoli utilizzati per il reato, la cui disponibilità potrebbe mantenere viva l’attrattiva per l’illecito. La censura della Corte di Cassazione nei confronti del Giudice dell’appello si sostanzia in definitiva nell’aver adoperato termini come appartenenza, proprietà, disponibilità ed utilizzo in maniera promiscua ed impropria, mostrando di non cogliere il portato della norma di cui era chiamato a fare applicazione e nel contempo di trascurare l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio a Corte di Appello di altro distretto territoriale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2dicembre 2016 - 23 gennaio 2017, n. 3311 Presidente Blaiotta – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Ancona ha confermato integralmente la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro con la quale, all’esito del giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione di documenti da parte della difesa, M.M.P.G. , imputato di avere condotto in stato di ebbrezza, con tasso alcoolemico di 1,63 grammi / litro alla prima prova e di 1,58 g / l alla seconda prova, in tempo di notte art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , il veicolo Nissan Kubistar targato omissis , fatto contestato come commesso il omissis , era stato condannato a pena convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. La sentenza di primo grado, confermata in appello, applica all’imputato la sospensione della patente di guida per due anni, sul rilievo dell’appartenenza del veicolo guidato a persona estranea al reato, cioè all’Associazione Arabel. 2. Appare opportuno precisare, per le considerazioni che si svolgeranno in prosieguo, che il giudice di primo grado così, integralmente, motiva la durata biennale della sospensione della patente di guida Segue l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata di anni due, atteso che il veicolo apparteneva a persona estranea al reato, precisamente al legale rappresentante della Associazione Arabel Randagi Accoglienza. La circostanza che il M. avesse la piena disponibilità dell’autovettura, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa non assume rilevanza ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida così alle pp. 3-4 della sentenza del Tribunale . 3. La difesa ha proposto appello - anche - sullo specifico punto pp. 5-6 dell’impugnazione , censurando la decisione per avere il Tribunale trascurato o frainteso il contenuto della documentazione prodotta dalla difesa ed acquisita, documentazione dalla quale si desumerebbe che dalla data dell’acquisto dell’automobile in poi il solo imputato aveva sempre avuto la piena ed esclusiva disponibilità del veicolo, che quindi non era dell’associazione Arabel ma, appunto, di M.M. , e che la intestazione del mezzo all’ente era fittizia. Ha concluso invocando, sia pure in via subordinata rispetto a richiesta liberatoria, l’applicazione della sospensione della patente di guida per un anno, pari alla durata minima, e anche della confisca del veicolo nella prospettiva espressa della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione della metà del periodo di sospensione del titolo abilitativo e della revoca della confisca, per l’evenienza dell’esito positivo del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, terzo periodo, d.lgs. n. 285 del 1992 . 4. La Corte di appello, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, così, testualmente ed integralmente, si è espressa sull’aspetto della sanzione amministrativa accessoria Infondata è la censura afferente l’entità della sospensione della patente di guida per le ragioni già espresse dal primo giudice l’appartenenza del veicolo alla associazione Arabel alla quale era intestato non è contrastata dalla documentazione prodotta nel giudizio abbreviato da un lato infatti al momento dell’accertamento e del sequestro e sino alla celebrazione del giudizio nessuna allegazione di proprietà o esclusiva disponibilità del mezzo è stata avanzata dall’imputato, per altro verso la dichiarazione a firma del responsabile dell’associazione, datata 16 maggio 2013, di utilizzo del bene da parte del M. ed appartenenza al medesimo soggetto, non soddisfa la prova a supporto della richiesta difensiva, non essendovi dimostrazione né che il pagamento dell’autocarro Nissan Kubistar sia stato eseguito, come si sostiene, dall’imputato potendolo provare l’interessato né che costui fosse il solo ed esclusivo utilizzatore in luogo dell’Associazione e suoi aderenti o collaboratori pp. 2-3 della sentenza impugnata . 5. Mediante articolato atto di impugnazione ricorre il difensore di M.M.P.G. , denunziando violazione di legge, anche sotto il profilo di omissione di pronunzia, e difetto motivazionale, anche sotto il profilo del travisamento della prova, quanto al mancato riconoscimento da parte dei giudici di merito dell’appartenenza del veicolo proprio all’imputato, e non già ad altri, e della conseguente, erronea, applicazione di una disciplina sulla sospensione della patente di guida diversa da quella correttamente applicabile, con illegittimo aggravio, in definitiva, della posizione dell’imputato, destinatario di due anni, anziché di uno solo, di durata della sospensione del titolo abilitativo. Il contenuto dei documenti già prodotti in sede di ammissione dell’abbreviato, allegati al ricorso, dimostrerebbe l’errore in cui è incorsa la Corte di appello, cui dovrebbe conseguire - si assume - l’annullamento della sentenza, con eventuale adozione da parte della S.C. dei necessari provvedimenti. I documenti in questione sono essenzialmente rappresentati 1 dalla missiva raccomandata del 6 ottobre 2012 inviata dal legale dell’associazione Arabel a M. , missiva ove si evidenzia che il furgone Nissan Kubistar bianco targato omissis sarebbe stato acquistato nel 2005-2006 da M.M. e sempre dallo stesso mantenuto ed utilizzato, che non sarebbe mai stato nella disponibilità dell’ente e che la intestazione formale all’associazione deriverebbe soltanto da una cortesia nei suoi confronti, favorire cioè il finanziamento a carico di M. del pagamento del furgone all. n. 4 al ricorso 2 e dalla dichiarazione del 21 maggio 2013 con cui la presidente dell’associazione Arabel, G.G. , ribadisce quanto esposto nella missiva dell’avvocato all. n. 8 . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito specificati, e merita accoglimento. Va preliminarmente osservato che, a proposito della nozione utilizzata dall’art. 186, comma 2, lett. c , d.lgs. n. 285 de 1992, di appartenenza del veicolo a persone estranea al reato quale presupposto per il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, prevista altrimenti per un tempo da uno a due anni, oltre che quale presupposto per la non applicazione della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato , appare utile il richiamo alla precisazione svolta da Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326, nella cui motivazione si legge che ad inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell’art. 186 C.d.S. è la appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario che esso appartenga all’imputato. Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini proprietà o intestazione nei registri. Ciò significa che il concetto di appartenenza deve inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali. Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha ritenuto che la signoria sulla cosa fosse dell’imputato P.G. di anni 39 al momento del fatto e conducente del motoveicolo e non della madre ricorrente, di anni 67 e pertanto verosimilmente inidonea alla guida di uno scooter . L’affermazione che si è riferita è ribadita da Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762, secondo cui Ai fini della confisca prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c , cod. strada, la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali si è inoltre affermato che In tema di confisca, non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene Sez. 2, n. 13360 del 03/02/2011, Cioce e altro, Rv. 249885 in senso conforme, v. Sez. 2, n. 29495 del 10/06/2009, Di Stefano, Rv. 244435 . Condividendosi le affermazioni richiamate, in ragione del mancato impiego da parte del legislatore di termini quali proprietario o intestatario nei registri automobilistici, ciò che trova spiegazione, da un lato, nella scelta di approntare una risposta ordinannentale più severa nei confronti di chi si ponga, sotto l’influenza dell’alcool, alla guida di autovetture altrui e, dall’altro, nella esigenza di giustizia sostanziale di sottrarre al patrimonio dei privati i veicoli utilizzati per il reato, la cui disponibilità potrebbe mantenere viva l’attrattiva per l’illecito, a meno che sugli stessi eserciti poteri sostanzialmente dominicali persona estranea all’illecito, deve, dunque, ritenersi che appartenenza , nell’accezione rilevante al fine in esame, sia sinonimo di utilizzazione uti dominus della cosa, ossia di esercizio sulla stessa, in maniera non occasionale, di poteri, effettivi e concreti, corrispondenti a quelli tipici del proprietario. Ciò esige una puntuale verifica di fatto, non consentita alla Corte di legittimità, da svolgersi da parte del giudice di merito, verifica necessaria al fine di applicare correttamente gli istituti del raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria e della confisca del veicolo e nel corso di tale verifica il giudice di merito non può non tenere conto delle deduzioni e delle allegazioni delle parti, naturalmente da sottoporre al necessario vaglio critico. 2. Tanto premesso in linea di principio, si osserva che il giudice di appello nell’ultima parte, invero piuttosto oscura, della motivazione della sentenza impugnata adopera i termini appartenenza , proprietà , disponibilità ed utilizzo in maniera promiscua ed impropria, mostrando di non cogliere il portato della norma di cui è chiamato a fare applicazione e, nel contempo, di trascurare la richiamata interpretazione della Corte di legittimità. Come si è visto v. punto n. 4 del ritenuto in fatto , infatti, assume la Corte di appello di Ancona che il veicolo apparterrebbe all’associazione Arabel, alla quale era intestato, e non già all’imputato, che tale appartenenza non sarebbe contrastata dalla documentazione prodotta dalla difesa e che la dichiarazione dell’associazione Arabel, datata 16 maggio 2013, di utilizzo del bene da parte di M. e di appartenenza allo stesso non soddisferebbe l’assunto difensivo, per tre ordini di ragioni 1 in primis , a causa - sembra di comprendere - dei tempi della produzione documentale, svolta solo nel giudizio 2 poi, in quanto non vi sarebbe dimostrazione che il pagamento dell’autocarro sia stato eseguito dall’imputato 3 infine, poiché non vi sarebbe dimostrazione che l’imputato fosse il solo ed esclusivo utilizzatore in luogo dell’Associazione e suoi aderenti o collaboratori pp. 2-3 della sentenza impugnata . Così argomentando, però, la Corte territoriale trascura di considerare che, secondo la lettura che si è richiamata dell’art. 186, comma 2, lett, c , d. lgs. n. 285 del 1992, la nozione di appartenenza rilevante al fine in esame non discende dalla proprietà del veicolo né dalla sua intestazione ma, come si è visto, dall’ effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762, cit. , dominio che i giudici di merito negano sulla base di tre argomenti, nessuno dei quali, però, congruente del tutto insignificante, infatti, è il riferimento al momento della produzione documentale, operata in sede di giudizio abbreviato, cioè nel momento dell’avvio del processo, non comprendendosi perché mai l’imputato, che sino a quel momento non aveva avuto nessun contatto con il giudice, essendo destinatario di decreto penale di condanna opposto, avrebbe dovuto depositarla prima a meno che il passaggio non alluda, piuttosto sibillinamente, ad un sospetto di insincerità contenutistica dei documenti, in ogni caso non ulteriormente argomentata né sviluppata dal giudicante è irrilevante il riferimento all’indimostrato pagamento dell’autocarro da parte dell’imputato, in quanto è ben noto che il pagamento del corrispettivo per l’acquisto non sarebbe idoneo ad individuare il proprietario, che ben potrebbe essere diverso dal finanziatore infine, il riferimento alla - supposta - presenza di soci, dipendenti e/o collaboratori dell’associazione Arabel, persone ipoteticamente patentate e dedite alla guida dell’autoveicolo Nissan Kubistar bianco targato omissis , costituisce, a ben vedere, un’affermazione meramente assertiva che la Corte di appello non giustifica in alcun modo. 3.Dunque, tirando le fila del ragionamento, deve ritenersi che il giudice dell’appello sia incorso in due errori il primo, integrante violazione di legge, consistente in travisamento, denotato dalla confusa motivazione sul punto, della nozione di appartenenza rilevante ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c , d.lgs. n. 285 del 1992 il secondo, costituente serio difetto motivazionale, emergente, a ben vedere, dallo stesso testo del provvedimento impugnato, non avendo offerto risposta dotata di congruità al motivo di appello pp. 4-6 dell’impugnazione di merito che era incentrato proprio sulla appartenenza , nell’accezione di cui si è detto, del veicolo all’imputato, il cui interesse a vedere affermata tale appartenenza risulta evidente ove si consideri la non applicazione, in tesi, del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida dispone, infatti, l’art. 186, comma 2, lett. c , secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992 che All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata . 4. L’impossibiltà di accesso diretto agli atti, corollario della funzione di legittimità della Corte di cassazione, impone l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente al punto della durata della sospensione della patente di guida. Il giudice del rinvio, da individuarsi nella Corte di appello di Perugia art. 623, lett. c, cod. proc. pen. dovrà, dunque, esaminati e valutati gli atti ed i documenti di causa ed anche, eventualmente, effettuate le opportune verifiche, se necessario, di ufficio, sciogliere il nodo circa la appartenenza o meno all’imputato, nell’accezione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c , del codice della strada, del veicolo in sequestro, traendone le necessarie conseguenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia.