“Ti aiuto a recuperare la droga”: concorso nel reato o favoreggiamento reale?

Partendo da un caso di detenzione di sostanze stupefacenti, le quali, in prossimità di un posto di blocco dei Carabinieri, vengono gettate dal finestrino, la Corte di Cassazione si interessa della qualificazione giuridica del reato che si configura nel momento in cui colui che ha buttato via la roba” cerca di recuperarla. In questo caso, il soggetto ne ha perso temporaneamente la disponibilità? Ciò è rilevante ai fini della configurazione di una condotta di reato? E quale?

A queste domande risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2668/17 depositata il 20 gennaio. Il caso. Aveva aiutato un amico a recuperare quasi 400 grammi di hashish, che quest’ultimo aveva gettato qualche ora prima dal finestrino della macchina in cui viaggiavano, per eludere il controllo di un posto di blocco. Per questo motivo era stato condannato a 4 mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento reale, sanzione poi confermata in appello. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso in Cassazione, sulla base dei seguenti motivi da una parte, la condotta del ricorrente non era criminosa, poiché lo stupefacente non era più nella disponibilità dell’altro, ma anzi era stato sequestrato dai Carabinieri, rendendone impossibile il recupero e irrealizzabile il reato dall’altra parte, si sostiene che mancherebbe il dolo, essendo l’imputato semplicemente rimasto seduto, nel sedile posteriore dell’auto sulla quale l’altro soggetto era tornato sul luogo dell’abbandono dell’hashish, il che integrerebbe un comportamento non indicativo di una reale e consapevole partecipazione dell’imputato ad un fatto di reato . Il favoreggiamento reale. La Corte di Cassazione riconosce l’esistenza di un precedente secondo il quale la precisa e identica condotta appena descritta costituisce resto di favoreggiamento reale, invece che quello di concorso in detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tale conclusione si basa sulla interrotta permanenza della detenzione dello stupefacente in capo al soggetto al quale veniva prestato aiuto . Ma, secondo la Corte, va tenuto conto dell’orientamento consolidato, in questo caso anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale non è configurabile il succitato reato di favoreggiamento, quando vi sia in costanza di detenzione, in quanto l’agevolazione del colpevole si risolve in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale . Il fatto come descritto dalla sentenza impugnata Il detentore della droga veniva invitato dai Carabinieri a fermarsi e gettava qualcosa” dal finestrino, dandosi alla fuga poi i Carabinieri accertavano che si trattasse di hashish, decidendo di aspettare che qualcuno tornasse sul luogo per il recupero dello stupefacente, cosa che regolarmente avveniva in serata. Il ricorrente, tornato sul luogo del delitto” con altri due soggetti, aveva tenuto una condotta definibile come quella della sentinella , con compito di segnalare il sopraggiungere dei militari, mentre gli altri due si spartivano i ruoli di ricerca dell’hashish e autista ai fini di una rapida dipartita. e la giusta qualificazione giuridica del fatto contestato. La descrizione appena fatta serve a qualificare meglio la condotta del ricorrente, che a parere della Corte di Cassazione si presenta come un’agevolazione di carattere morale col fine di continuare a disporre della droga, integrando quindi gli estremi del concorso nel delitto di detenzione illecita. La summenzionata costanza di detenzione è dimostrata dal fatto che non si può dire che i due o, infine, tre soggetti avessero perso ogni potere di fatto sulla droga. In ogni caso, seppure non si configurasse la costanza di detenzione, la condotta sarebbe qualificabile come tentativo di illecito acquisto e detenzione di sostanza stupefacente , ravvisabile nella volontà del ricorrente di agevolare l’attività di recupero” della droga da parte dell’amico. Indipendentemente dalla qualificazione giuridica del reato, però, nel caso di specie il reato deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo trascorso un periodo di tempo superiore ai 7 anni e mezzo dalla data della consumazione. Per questo motivo, pur potendosi ritenere il ricorso non manifestamente infondato, la sentenza va annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 ottobre 2016 – 19 gennaio 2017, n. 2668 Presidente Carcano – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 20 aprile 2016, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala che aveva condannato S.A. per il reato di favoreggiamento reale, commesso il omissis , per aver aiutato D.M.P. a recuperare circa 400 grammi di hashish, che il medesimo D.M. aveva gettato qualche ora prima in vista di un posto di controllo dei Carabinieri, e gli aveva irrogato la pena di quattro mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato Andrea Favata, quale difensore di fiducia dello S., articolando due motivi. 2.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 49 e 379 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., avendo riguardo alla assoluta inidoneità della condotta ed alla inesistenza dell’oggetto dell’azione criminosa. Si deduce che la sentenza impugnata omette di considerare che lo stupefacente non era più nella disponibilità del D.M., ed era anzi già stato recuperato dai Carabinieri era quindi impossibile ed inidonea l’azione dell’imputato nella direzione del recupero dello stupefacente, e quest’ultimo, ormai in possesso dei Carabinieri, non era più oggetto materiale di alcun reato. 2.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all’art. 379 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen, avendo riguardo al difetto del dolo dell’imputato. Si deduce che la condotta dell’imputato, consistita nell’essere rimasto seduto sul sedile posteriore dell’auto a tre porte con la quale il D.M. era ritornato sul posto in cui aveva abbandonato lo stupefacente costituisce un comportamento negativo, non indicativo di una reale e consapevole partecipazione dell’imputato ad un fatto di reato. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché, qualificato il fatto come concorso nella detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, il reato è estinto per prescrizione. 2. Secondo un precedente della giurisprudenza di legittimità, non è configurabile il concorso in detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, bensì il reato di favoreggiamento reale, in relazione alla condotta di chi, dopo l’avvenuto spossessamento della droga da parte del detentore mediante lancio da un’automobile in corsa, lo aiuta a recuperarla il giorno successivo, ritornando sul luogo del fatto, già presidiato dal giorno precedente dalla forza pubblica così Sez. 6, n. 21108 del 12/03/2004, Cogotti, Rv. 228814 . Tale conclusione è stata affermata sul rilievo che, con il lancio della droga in un luogo nel quale non era agevole il recupero, ed era invece possibile il rinvenimento della stessa da parte di occasionali passanti o di Carabinieri, era ormai interrotta la permanenza della detenzione dello stupefacente in capo al soggetto al quale veniva prestato aiuto. Tale principio, però, deve tener conto dell’orientamento consolidato, ribadito anche dalle sezioni unite, in forza del quale il reato di favoreggiamento non è configurabile con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti in costanza della detenzione, in quanto l’agevolazione del colpevole si risolve in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 . 3. La sentenza impugnata rappresenta che a D.M.P. , alle ore 21,00 del 15 aprile 2009, mentre era a bordo di un’auto, ed era invitato dai Carabinieri a fermarsi, gettava qualcosa dal finestrino e si dava alla fuga b i Carabinieri, dopo ricerche in loco, appuravano che quel qualcosa era costituito da quattro panetti di hashish, e decidevano di aspettare c il D.M. ritornava sul posto alle ore 22,30, accompagnato da C.M. e da S.A. d giunti sul posto, il C. restava alla guida dell’auto con il motore acceso, il D.M. iniziava a ricercare lo stupefacente e lo S. svolgeva il ruolo di sentinella ed era il primo ad accorgersi del sopraggiungere dei militari e il recupero dello stupefacente da parte dei Carabinieri avvenne solo dopo l’arresto dei tre. 4. La ricostruzione fattuale indicata, immune da vizi logici e giuridici, evidenzia che lo S. pose in essere una condotta che presupponeva la costanza di detenzione dello stupefacente da parte del D.M. . In effetti, non può dirsi che questi perse ogni potere di fatto sulla droga solo perché l’abbandonò precipitosamente per evitare il controllo dei Carabinieri i quattro panetti di hashish restarono sul posto nel quale era stati lasciati e furono recuperati dai Carabinieri solo dopo l’arresto del D.M., del C. e dello S. . Sulla base di questa premessa, la condotta posta in essere dallo S. , per come ricostruita nella sentenza impugnata, si presenta come un’agevolazione di carattere morale al comportamento del D.M., diretto a continuare a disporre della droga, e, quindi, integra gli estremi del concorso nel delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish. 5. Inoltre, se pure si volesse ritenere che il D.M. non aveva più la detenzione della droga, la condotta da questi posta in essere sarebbe qualificabile comunque come tentativo di illecito acquisto e detenzione di sostanza stupefacente, in quanto i panetti di hashish erano rimasti sul posto nel quale erano stati lanciati e furono recuperati dai Carabinieri solo dopo l’arresto dei tre ragazzi. Di conseguenza, la condotta posta in essere dallo S., per come ricostruita nella sentenza impugnata, in quanto diretta ad agevolare le attività di recupero del D.M., sarebbe comunque qualificabile come concorso nel tentativo di illecito acquisto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish. 6. Precisata la qualificazione giuridica del fatto in contestazione, deve concludersi che il reato è estinto per prescrizione. Ed infatti, il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish, da un lato, si prescrive, anche tenendo conto delle interruzioni, e non risultando cause di sospensione, in sette anni e mezzo dalla data di consumazione, essendo punito con la pena della reclusione pari nel massimo a sei anni dall’altro, il reato oggetto della presente regiudicanda risulta essere stato commesso il omissis , quindi oltre sette anni e mezzo prima della presente decisione, ed il ricorso, per le questioni giuridiche dedotte, non può ritenersi manifestamente infondato. Incidentalmente, si osserva che la conclusione appena indicata non cambierebbe neppure se si volesse dare al fatto la qualificazione di tentativo di illecito acquisto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, ovvero di favoreggiamento reale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, qualificato il fatto come concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, il reato è estinto per prescrizione.