Spetta all’indagato indicare i beni societari su cui disporre la confisca diretta in luogo della confisca per equivalente

Nelle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca con riferimento ai reati fiscali, il sequestro è legittimo se l’indagato non fornisce prova della concreta esistenza dei beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta e, in sede di legittimità è necessario indicare specificamente gli atti processuali dai quali risultava reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato.

I Giudici di legittimità della Terza Sezione Penale con la sentenza n. 2242/17, depositata il 18 gennaio, si pronunciano sul tema della confisca per equivalente in ambito tributario, con particolare riguardo all’onere della prova circa l’esistenza di beni societari sui quali il Giudicante avrebbe dovuto disporre il vincolo della confisca diretta in luogo di quella per equivalenti sui beni personali dell’indagato . La quaestio. Il Tribunale di Macerata con ordinanza del 16 ottobre 2015 confermava il decreto di sequestro del Giudice per le Indagini Preliminari di Macerata del 13 marzo 2015, che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante di una s.r.l., accusato del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti, con imponibile pari ad euro 220.000,00, anno d’imposta 2009 . Il destinatario di siffatto provvedimento ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione di legge e carenza di motivazione. Si duole la difesa del vulnus colmato dal Tribunale del Riesame che, sostituendosi al GIP, avrebbe motivato sull’impossibilità di sequestro dei beni della società, nonché l’assenza di giustificazione circa la produzione da parte della difesa di documenti da cui evincersi l’esistenza di beni immobili e beni mobili registrati intestati alla società. Dunque, a parere del ricorrente, l’ordinanza impugnata merita annullamento in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, sussistendo capienza immobiliare o mobiliare in capo alla ditta cui si riferiscono le violazioni tributarie, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni personali del legale rappresentante sarebbe illegittimo. Il ricorso è infondato. Gli Ermellini rappresentano che precedenti arresti decisionali sul tema hanno lumeggiato l’onere della prova della specifica e concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta in capo all’indagato/imputato. Tra l’altro, l’inosservanza dell’indicazione specifica dei beni da sequestrare alla società comporta la genericità del motivo di ricorso per Cassazione, salvo la comprovata esistenza, da rinvenirsi negli atti processuali, di beni costituenti il profitto o il prezzo del reato. Nel caso di specie, in effetti, nel ricorso per Cassazione non è riscontrabile alcuna indicazione specifica, anche con riferimento agli atti processuali, dei cespiti patrimoniali della società coinvolta. Siffatta genericità, dunque, non consente di acclarare l’illegittimità del sequestro preventivo posto in essere e conformato dal Tribunale del Riesame. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 maggio 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2242 Presidente Amoresano – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Macerata con ordinanza del 16 ottobre 2015 confermava il decreto di sequestro del Giudice delle indagini preliminari di Macerata del 13 marzo 2015, che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di G.G. quale legale rappresentante della s.r.l. G. Ambiente per il reato di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 utilizzazione di fatture emesse da P.L.M. per operazioni inesistenti, con imponibile complessivo di Euro 220.000,00, anno d’imposta 2009 . 2. Ricorre in Cassazione G.G. , tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione della legge processuale, art. 125, comma 3, del cod. proc. pen. Carenza di motivazione. Violazione di legge, art. 324, comma 7, e art. 309, comma 9, del cod. proc. pen. Violazione dell’art. 125, comma 3, del cod. proc. pen. Carenza di motivazione. Violazione di legge, art. 322 ter del cod. pen. Nessuna motivazione risulta dal decreto di sequestro nei confronti del ricorrente sull’impossibilità di eseguire il sequestro sui beni della società G. Ambiente. Dalla documentazione processuale emergeva invece la proprietà in capo alla società di immobili e mobili registrati. Il provvedimento del tribunale del riesame è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 41072/2015 e 41842/2015. Il Tribunale si è sostituito al giudice per le indagini preliminari ed al P.M. motivando sull’impossibilità di sequestro dei beni della società. Confonde poi il Tribunale la notizia di reato con l’accertamento fiscale, e omette di motivare sul ricorso pendente in sede di giustizia tributaria, per l’anno 2008 identico al 2009 , dove è stata, infatti, accolta l’istanza di sospensione. 2. 2. Violazione di legge, art. 125, comma 3, del cod. proc. pen. Carenza di motivazione. Davanti al giudice di merito era stata depositata documentazione relativa ai pagamenti effettuati con riferimento alle fatture oggetto di contestazione copia assegni ed estratti conto degli incassi degli assegni . La motivazione sul punto è carente, nulla dice l’ordinanza impugnata. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, ha chiesto di rigettare il ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso in Cassazione ai sensi del’art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione. In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e dell’art. 606 stesso codice. Fattispecie relativa ad annullamento dell’ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti . Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 . Nel nostro caso il ricorso è quasi completamente per i vizi della motivazione, e come tale inammissibile ad eccezione dell’eccepita violazione dell’art. 322 ter del cod. pen., sotto il profilo dell’omessa esecuzione del sequestro prima sui beni della società G. Ambiente. Infatti nel nostro caso non può dirsi la motivazione dell’ordinanza impugnata mancante, o solo apparente, poiché la stessa ha i requisiti per rendere comprensibile la vicenda e per individuare l’iter logico della decisione. 5. L’unico motivo del ricorso per violazione di legge violazione dell’art. 322 ter del cod. pen., sotto il profilo dell’omessa esecuzione del sequestro prima sui beni della società G. Ambiente risulta infondato. Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015 dep. 26/10/2015, Klein, Rv. 265158 . Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata. Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258648 . La giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, infatti, prevede l’onere dell’indagato di fornire la specifica prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta l’inosservanza dell’indicazione specifica dei beni da sequestrare alla società confisca diretta del profitto o del prezzo del reato comporta la genericità del motivo di ricorso in Cassazione salvo la comprovata esistenza, negli atti, di beni costituenti profitto o prezzo del reato, beni che però devono essere specificamente e dettagliatamente indicati dal ricorrente, nel ricorso in Cassazione, con riferimento agli atti processuali dai quali risultavano. Nel nostro caso il Tribunale del riesame motiva sul punto nel seguente modo Nella specie, dalla c.n.r. sopra indicata emerge pag. 15 di 32 che la società non offre idonea garanzia di soddisfazione della pretesa erariale, tenuto conto della sua consistenza patrimoniale, con dichiarazione che allo stato e senza che il reclamante abbia portato a conoscenza del Tribunale eventuali elementi sopravvenuti di consistenza e sufficienza patrimoniale si ritiene idonea al soddisfacimento del presupposto di esiguibilità del sequestro in danno del l.r. . Il ricorrente oltre ad indicare l’errore materiale comunque non determinante del Tribunale nel riferimento alla notizia di reato invece che all’accertamento fiscale, non indica, neanche nel ricorso in Cassazione, i cespiti patrimoniali della società, con riferimento agli atti del processo conseguentemente la sola contestazione generica della previa sottoposizione a sequestro diretto dei beni della società non è sufficiente per ritenere illegittimo il sequestro in oggetto. Il ricorso deve quindi rigettarsi, enunciando il seguente principio di diritto Nelle ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, per reati tributari, di beni dell’imputato, il sequestro deve ritenersi legittimo se lo stesso indagato non fornisce la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta, e in sede di ricorso in Cassazione è necessario indicare specificamente gli atti processuali dai quali risultava reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.