Notificano via PEC all’avvocato sbagliato, l’atto è nullo

L’omessa notificazione dell’avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia nominato dall’imputato integra la nullità dell’intero giudizio di appello. Tale omissione lede il diritto dell’interessato di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia.

Così si espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 2396/17 depositata il 18 gennaio. Il caso. Il ricorrente, condannato alla reclusione in primo grado e in appello, adisce la Cassazione deducendo come unico motivo l’ipotesi di nullità dell’intero giudizio d’appello per l’omessa notifica al suo difensore dell’avviso del decreto di citazione. La notifica, infatti, veniva eseguita via PEC ad altro avvocato, a causa di una confusione da parte della cancelleria degli indirizzi della casella di posta degli omonimi avvocati. Confusione degli indirizzi PEC, la notifica è nulla. La Suprema Corte, relativamente alla doglianza eccepita dal ricorrente, ribadisce un principio costante della giurisprudenza secondo cui l’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile, a nulla rilevando che questa sia stata eseguita al difensore di ufficio . Diversamente, prosegue la Corte, si lederebbe il diritto dell’imputato di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia . La mancanza di difesa tecnica si realizza anche nel caso in cui il difensore di fiducia, non avvisato, non si presenti in aula sostituito dal difensore d’ufficio. Nella fattispecie, in virtù dell’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’avvocato di fiducia, il diritto dell’imputato di essere assistito in giudizio dal difensore da lui nominato, può considerarsi leso e, pertanto, il motivo di doglianza è da ritenersi fondato. Integrando, il caso di specie, causa di nullità del giudizio di appello, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte per un ulteriore esame del caso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 novembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2396 Presidente D’Isa – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 1538/16 del giorno 22/02/2016, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 31/3/2015, con la quale G.D. era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione e Euro 515,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis c.p 2. Avverso tale sentenza di appello, propone ricorso per cassazione G.D., personalmente, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I violazione di legge. Deduce che il giudizio di appello a carico dell’imputato G.D. è stato celebrato senza che il difensore abbia mai ricevuto alcuna notifica né presso lo Studio legale sito in omissis , né presso il numero di Fax di Studio omissis né alla propria ed unica casella PEC omissis . La ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo PEC omissis compendiata nel fascicolo di appello - è la prova del fatto che il difensore non ha mai ricevuto alcuna notifica. La PEC omissis , infatti, appartiene ad altro avvocato, a tale Avv. Ca.Vi. dell’Ordine degli Avvocati di . , nato a omissis , con Studio in omissis , e non all’Avv. C.V. del foro di . unico difensore del G.D. nato a omissis con Studio legale in omissis e PEC omissis . Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. Il ricorrente deduce ipotesi di nullità dell’intero giudizio di appello e quindi della sentenza impugnata in ragione della omessa notifica dell’avviso dei decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato avv. C.V. del Foro di . e avente PEC omissis a causa di un errore di cancelleria dovuto a omonimia con altro professionista appartenente ad altro Foro nella specie il Foro di . , avente PEC. omissis . 5. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato, in maniera costante, che la omessa notificazione dell’avviso di dibattimento nella specie per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al difensore di ufficio, non potendo l’imputato essere privato dal diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia v. sez. 3, 14/01/2009, Rv 242530 e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione v. sez. 4, 06/12/2013, Rv 258615 , laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’articolo 179 comma primo c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito dal difensore di ufficio in quanto tale nomina del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore cfr. Sez. Un. 26/03/2015 Maritan, Rv. 263598 sez. 1, 28/03/2014, Zambon Rv 259614 . 6. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata per i profili di nullità sopra evidenziati e tempestivamente eccepiti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma cfr. sez. 4, n. 23280 del 17/03/2016 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma.