Se l’apparecchio invia l’ok, la notifica a mezzo fax è valida

La notificazione effettuata al difensore dell’imputato a mezzo fax è pienamente valida ed efficace laddove la trasmissione del messaggio inviato dalla cancelleria al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall’apparecchio trasmittente.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1877/17 depositata il 16 gennaio. Il caso. La sentenza in oggetto origina dal provvedimento con cui la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, assolveva gli imputati dal reato di appropriazione indebita con la formula perché il fatto non sussiste. Il difensore di parte civile ricorre dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo la nullità della sentenza per l’omessa notifica del decreto di citazione in appello alla parte civile. Notifica via fax. La censura non viene condivisa dal Collegio che ribadisce la validità ed efficacia della notificazione effettuata al difensore dell’imputato a mezzo fax quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall’apparecchio trasmittente . Sarà poi il destinatario della notifica – e dunque il difensore, nel caso di specie – a dover addurre le ragioni della mancata ricezione, fermo restando che a tal fine non può assumere rilevanza l’inosservanza delle regole idonee a garantire l’efficienza dell’apparecchio . Nel caso in esame, l’apparecchio fax del difensore aveva inviato alla cancelleria la conferma dell’avvenuta ricezione del decreto di citazione con la dicitura OK e, dunque, la notifica non può ritenersi viziata. Tale risultanza formale non può nemmeno essere superata da quanto affermato dal ricorrente nella documentazione allegata al ricorso con la quale afferma che la macchinetta a volte non riceve fax” . Effetti civili della condanna. Risulta invece fondato il secondo motivo del ricorso con cui viene dedotta la violazione dell’art. 129, comma 2, c.p.p. per l’omesso esame degli effetti civili dell’impugnazione. La mancata partecipazione della parte civile al giudizio d’appello infatti non può essere interpretata dalla Corte territoriale come una revoca tacita o presunta della costituzione, con la conseguenza che il giudice, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, in presenza della condanna al risarcimento dei danni avrebbe comunque dovuto accertare la sussistenza del fatto e la responsabilità dell’imputato, non essendo sufficiente limitarsi alla dichiarazione di insussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma summenzionata. Considerando che la sentenza impugnata ha completamento omesso l’apprezzamento della responsabilità civile degli imputati, la Corte annulla dunque la decisione, limitatamente agli effetti civili, e rinvia gli atti al giudice civile competente in grado d’appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 dicembre 2016 – 16 gennaio 2017, n. 1877 Presidente Fumu – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6/11/2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia appellata da Pr.An., S.T., Pa.Al., p.v. e T.S., assolveva gli imputati dal reato di appropriazione indebita loro ascritto, con la formula perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione, ai soli effetti civili, il difensore e procuratore speciale della parte civile L.P., legale rappresentante della Aran Horel S.a. r.l. , chiedendone, previa sospensione degli effetti, l’annullamento. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge e nullità della sentenza per omessa notifica alla parte civile del decreto di citazione in appello. Né ai fini dell’avvenuta notifica della citazione poteva ritenersi sufficiente l’esito positivo attestato con la dicitura OK dell’avvenuta spedizione via fax dell’atto allo studio del difensore, atteso che in quel periodo era stato rilevato un malfunzionamento dell’apparato stampante della relativa macchina. Né poi tale modalità di notifica poteva considerarsi - al pari della PEC inviata ai difensori degli imputati - certa in assenza di una successiva conferma da parte della cancelleria. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione. A fronte dell’intervenuta prescrizione del reato, la Corte d’appello ha ritenuto prevalente il proscioglimento nel merito con motivazione apparente che non confuta le specifiche rationes poste a fondamento della decisione di condanna da parte del giudice di primo grado. Considerato in diritto 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Questa Corte ha, infatti, affermato che è valida ed efficace la notificazione al difensore dell’imputato effettuata nelle forme previste dall’art. 150 cod. proc. pen. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall’apparecchio trasmittente in tal caso compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell’inosservanza delle regole idonee a garantire l’efficienza dell’apparecchio vedi Sez. 2, sent. n. 2233 del 4/12013, Rv. 258286 Sez. 6, sent. n. 34860 del 19/9/2002, Rv. 222578 . 3.2. Pertanto, avendo nel caso in esame l’apparecchio in uso al difensore inviato alla cancelleria, a seguito della trasmissione del decreto di citazione, la conferma dell’avvenuta ricezione con la dicitura ok , la notifica deve ritenersi ritualmente perfezionata. Né, peraltro, risulta elemento idoneo a superare il dato formale dell’avvenuta ricezione, la documentazione allegata al ricorso che attesta che la macchinetta a volte non riceve fax . In tal caso, infatti, trattasi di impossibilità parziale di ricezione che, quindi, non esclude che l’attestazione di conferma ricevuta dalla cancelleria della Corte di appello fosse conseguenza proprio di un momento in cui la macchinetta, essendo funzionante, avesse effettivamente ricevuto il fax. 4. Fondato, invece, risulta il secondo motivo di ricorso. 4.1. La Corte d’appello, infatti, pur nell’immanenza della costituzione di parte civile, attraverso un’erronea applicazione dell’art. 129, comma 2, codice di rito, si è limitata a dichiarare l’insussistenza del fatto omettendo di decidere compiutamente sull’impugnazione ai soli effetti civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen Invero, questa Corte ha più volte affermato che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo Sez. 2, n. 24063 del 20/5/2008, Rv. 240616 . Da ciò ne consegue l’ulteriore principio - che si attaglia perfettamente al caso in esame - secondo cui nel giudizio di impugnazione, il giudice di appello che dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, ove vi sia stata condanna al risarcimento dei danni, deve accertare la sussistenza del fatto e la responsabilità dell’imputato, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto, come si è limitata a fare la Corte territoriale, della insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Sez 5, n. 10950 del 9/11/2012, - dep. 08/03/2013 - Rv. 255331 . La Corte d’appello, pertanto, stante l’intervenuta condanna degli imputati in primo grado anche alle statuizioni civili, nel dichiarare estinto per sopravvenuta prescrizione il reato, era tenuta a decidere sull’impugnazione agli effetti civili, esaminando compiutamente, alla stregua dei canoni che governano l’accertamento, in sede penale, del merito della res iudicanda , i capi della sentenza che riguardavano la responsabilità degli imputati, con specifico riferimento alla posizione di ciascuno, confutando le argomentazioni spese dal giudice di primo grado che aveva invece concluso per un giudizio di colpevolezza. 4.2. Tanto premesso, a tale preciso obbligo la Corte territoriale non risulta essersi conformata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, applicabile anche ai casi ove il ribaltamento della decisione di primo grado si imponga agli effetti civili, la motivazione della sentenza d’appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e rafforzato di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione della lett. e dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718 Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, Rv. 254024 Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113 . Più in particolare, si è affermato che il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni Sez. Un., n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229 Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012, Rv. 254617 . Occorre, infatti, che la motivazione resa dal giudice di seconde cure esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327 Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, Rv. 262524 Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Rv. 258005 . 4.3. Considerando, ora, le implicazioni di tale quadro di principi in relazione alla concreta disamina della vicenda storico-fattuale oggetto del presente procedimento, deve rilevarsi come la Corte territoriale, nel privilegiare l’epilogo assolutorio erroneamente fondato sull’applicazione della regola di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., abbia operato una rivalutazione sommaria delle emergenze probatorie, venendo meno all’obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello nelle evenienze procedimentali dianzi esaminate. Si opera, infatti, un generico riferimento, nella motivazione, ad una incompletezza istruttoria ed incertezza sulla possibilità di attribuire agli imputati le condotte illecite loro ascritte nelle rispettive qualità, a fronte, invece, di una motivazione del giudice di primo grado che da specificatamente conto dei ruoli e degli apporti causali da ciascun correo posti in essere, descrivendo e distinguendo anche in ordine al trattamento sanzionatorio le condotte del direttore dagli altri addetti alla reception e dal portiere di notte, escludendo, peraltro, la responsabilità di altri correi, quali lo stagista e la governante vedi pagg. 11 e 14 . Ciò anche in forza dei numerosi documenti contabili acquisiti nel corso dell’istruttoria e riconosciuti o spiegati dai diversi testimoni sentiti al dibattimento, di cui la Corte territoriale non fa alcuna menzione nel giungere all’epilogo assolutorio. Parimenti è a dirsi riguardo la gestione del bar ove i consumi registrati erano ben superiori ai ricavi , ove si da atto, alla luce del complesso delle emergenze acquisite e delle modalità in dettaglio specificate, che la confusione contabile non era affatto casuale ma, al pari di quella accertata a proposito dell’utilizzo delle camere di albergo, funzionale alla creazione di ricavi non annotati e, dunque, occulti. 4.4. La diversa e contraria valorizzazione degli elementi probatori posti a sostegno dell’affermazione della penale responsabilità avrebbe dovuto, dunque, accompagnarsi ad un’attenta disamina del rilievo assegnato ai contrari elementi di prova oggetto delle valutazioni del primo Giudice, unitamente ad un bilanciamento comparativo del peso specifico assegnato alle diverse componenti strutturali dell’intero quadro probatorio, all’interno del perimetro individuato dalle linee argomentative proprie della prospettiva assiologia sopra indicata, anche ricorrendo, se del caso, ai poteri ex officio di integrazione probatoria. Sui punti or ora evidenziati, ed in relazione ai diversi profili ad essi attualmente correlati e, come tali, investiti dal motivato convincimento espresso dal Giudice di primo grado, la Corte d’appello ha omesso di confutarne appieno la consistenza e linearità del ragionamento probatorio, trascurando la necessaria valutazione critica di tutti gli elementi su cui è stata fondata la precedente decisione di condanna, pervenendo anche all’apodittica affermazione che il protrarsi delle irregolarità per un lungo intervallo temporale ben potrebbe essere interpretato come sintomo di disorganizzazione e disordine contabile. 5. Avendo, quindi, la sentenza di appello omesso di compiere un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità civile degli imputati, la decisione deve essere annullata, limitatamente al giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.