Le sentenze pronunciate in absentia e la documentazione necessaria nel mandato d’arresto europeo

Il destinatario di un mandato d’arresto europeo lamenta la viziata notificazione dell’atto e la mancanza di elementi allegati alle autorità giudiziarie straniere nel caso di specie rumene , i quali sono ritenuti elementi conoscitivi necessari ai fini della decisione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1741/17 depositata il 16 gennaio. Il caso. La Corte d’appello di Messina disponeva la consegna, ad opera delle autorità giudiziarie rumene, di un condannato per furto aggravato, a seguito di mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione di una pena pari a due anni e quattro mesi di reclusione. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso il condannato. L’impugnazione straordinaria delle sentenze contumaciali. Dei motivi di doglianza del ricorrente interessa soprattutto quello della mancata acquisizione di copia integrale della sentenza di condanna, che avrebbe reso impossibile la verifica dell’esistenza di cause ostative alla consegna, nonché pregiudicato la possibilità del condannato di attivare in Romania la impugnazione straordinaria delle sentenze contumaciali . Secondo la Corte di Cassazione, invece, la Corte d’appello ha applicato correttamente il principio secondo cui, anche se lo Stato di emissione non abbia trasmesso copia della sentenza di condanna a pena detentiva , qualora il mandato di arresto europeo e l’ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa , la decisione di consegna è legittima. Inoltre, poiché il ricorrente, sulla base delle informazioni trasmesse dall’autorità giudiziaria rumena, ha ricevuto la notifica della citazione in giudizio a mezzo posta, è da escludere che si versasse in una decisione soggetta al particolare regime previsto dalla l. n. 69/2005 per l’esecuzione di una decisione pronunciata in absentia . Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 gennaio 2016 – 16 gennaio 2017, n. 1741 Presidente Conti – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Messina disponeva la consegna di D.V. alle autorità giudiziarie della Repubblica di Romania, a seguito di mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione della pena di anni due e mesi quattro di reclusione per furto aggravato. La Corte di appello respingeva le eccezioni difensive incentrate sulla omessa trasmissione da parte dello Stato di emissione della sentenza di condanna risultando sufficienti le indicazioni contenute nella documentazione trasmessa e non avendo il D. precisato quali violazioni ai suoi diritti sarebbero state commesse nel procedimento penale svoltosi in Romania , sulla natura contumaciale della sentenza risultando il D. citato personalmente e comunque, come dallo stesso dichiarato in sede di convalida dell’arresto, a conoscenza del procedimento e sul radicamento del consegnando in Italia essendo stata documentata soltanto un’attività lavorativa in Italia dal giugno 2016, mentre risultava la sua presenza in Romania tra il dicembre 2013 e il febbraio 2014 . 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore D.V. , articolando quattro motivi di annullamento. 2.1. Nel primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 9, 11 e 13 l. n. 69 del 2005, in quanto l’arresto provvisorio, eseguito il 18 ottobre 2016, non sarebbe stato preceduto dalla prescritta segnalazione S.I.S 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 6 e 16 l. n. 69 del 2005, in quanto la mancata acquisizione della copia integrale della sentenza di condanna avrebbe pregiudicato, anche sotto il profilo della regolarità delle notifiche, la verifica in concreto della presenza di cause ostative alla consegna e la possibilità per il condannato di attivare in Romania la impugnazione straordinaria delle sentenze contumaciali. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 18 l. n. 69 del 2005, per mancanza di motivazione sui requisiti della consegna, non chiarendo in particolare l’inapplicabilità del regime previsto dall’art. 18, comma 1, lett. r cit. e sulla base di quale fonte normativa e deduzione argomentativa sia stata giustificata la pronuncia di accoglimento. Si sostiene in particolare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento al D. dello status di residente nello Stato quali la residenza in Italia da più di cinque anni, lo svolgimento di attività lavorativa e la regolarità contributiva e fiscale . 2.3. Con il quarto motivo, si denuncia la omessa motivazione sul sistema sanzionatorio più favorevole, non prevedendo la Romania per la condanna inflitta al D. l’istituto dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è da ritenersi inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Il primo motivo, in quanto relativo ad una questione riguardante esclusivamente lo status libertatis della persona da consegnare da far valere nei modi previsti dall’art. 719 cod. proc. pen., come prevede l’art. 9 della legge n. 69 del 2005 , non può essere proposto avverso la sentenza impugnata che ha ad oggetto esclusivamente la decisione di consegna. 3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui è legittima la decisione di consegna in forza di un mandato di arresto europeo esecutivo, anche se lo Stato di emissione non abbia trasmesso copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora il mandato di arresto europeo e l’ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa tra tante, Sez. 6, n. 9764 del 20/02/2014, Canciu, Rv. 259116 . Il ricorrente ha formulato sul punto soltanto generiche censure sulla insufficienza della documentazione inviata dallo Stato di emissione e sulla quale la Corte di appello ha effettuato la prescritta verifica di legittimità della consegna, limitandosi soltanto a richiamare i controlli e le garanzie previste per le sentenze pronunciate in absentia. Orbene, anche quest’ultimo rilievo è inammissibile in quanto la Corte di appello ha evidenziato che, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità rumena, il D. ha ricevuto la notifica della citazione in giudizio personalmente per via postale . Tale informazione era sufficiente, secondo quanto questa Corte ha da tempo affermato, ad escludere che si versasse in una decisione soggetta al particolare regime previsto dalla legge n. 69 del 2005 per l’esecuzione di una decisione pronunciata in absentia tra tante, Sez. 6, n. 23573 del 03/06/2014, Moldovan, Rv. 262046 , e comunque in ogni caso, l’art. 466, par. 3, del codice di procedura penale rumeno, stabilisce, a garanzia della persona consegnata con mandato di arresto europeo, che il termine per l’impugnazione straordinaria per la riapertura del processo celebrato in absentia decorra con la notifica della sentenza di condanna, da disporsi dopo che è avvenuta la consegna stessa. 3. Anche il terzo motivo è affetto dalla medesima causa di inammissibilità, in quanto il ricorrente da un lato prospetta il vizio motivazionale solo in termini del tutto generici e dall’altro, relativamente alla questione del radicamento nello Stato, non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, reiterando le medesime questioni motivatamente disattese dalla Corte di appello. Le conclusioni a cui è prevenuta la Corte territoriale non risultano in ogni caso censurabili, in quanto il dedotto radicamento non è stato documentato dal ricorrente, che si è limitato a sostenere assertivamente il suo status , risultando a contrario emergenze processuali quali il tempus della condotta delittuosa commessa in Romania che dimostrerebbero l’infondatezza delle prospettazioni difensive quanto alla presenza nello Stato da cinque anni . 4. Il quarto motivo è manifestamento infondato, in quanto va ribadito che, ai fini dell’esecuzione di un mandato esecutivo, non costituisce condizione ostativa la mancata previsione nella legislazione dello Stato d’emissione di misure alternative, o comunque di risposte giudiziarie ai profili di risocializzazione e rieducazione del condannato Sez. 6, n. 16492 del 06/04/2011, Gherca, Rv. 250040 Sez. 6, n. 46296 del 10/12/2008, Hantig, Rv. 242236 . 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.