Domicilio eletto presso la casa abbandonata, valida la notifica all’avvocato

La Cassazione ribadisce il principio di diritto relativo alla validità della notifica eseguita presso lo studio dell’avvocato, quando l’elezione del domicilio da parte dell’imputato è inidonea a riceverla.

Così sancisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 1750/17 depositata il 16 gennaio. Il caso. La Corte d’appello di Bologna, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, in parziale riforma di questa, escludeva la ritenuta recidiva e confermava nel resto la condanna dell’imputato alla pena della reclusione. Avverso tale sentenza il condannato propone nuovamente ricorso per cassazione denunciando la violazione di norme processuali per nullità della notifica del decreto di citazione per l’udienza d’appello. Il ricorrente evidenzia, in particolare, che l’elezione del domicilio è avvenuta presso il proprio indirizzo e non quello del suo difensore, di conseguenza l’omissione di notifica del decreto presso di sé concretizzava grave violazione del diritto di difesa e la necessità di rinnovazione della stessa. La notifica eseguita al difensore è legittima. La Corte di Cassazione, trattandosi di vizio processuale, ha accesso agli atti del giudizio e nell’esame di questi rileva immediatamente che nel primo giudizio di appello i Carabinieri avevano bensì tentato la notifica del decreto di citazione presso il domicilio dichiarato dall’imputato ma il compimento della stessa era divenuto impossibile poiché ciò che vi avevano trovato era solo una casa abbandonata. Pertanto la notifica veniva legittimamente eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. nella parte in cui dice che se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. . Tale procedura si era ripetuta, di conseguenza, anche per il giudizio di appello. La Suprema Corte, nel caso di specie, ritiene applicabile il principio di diritto secondo cui la notificazione di un atto all’imputato – che non sia possibile effettuare presso il domicilio dichiarato perché non sia reperito l’imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere, deve essere eseguita mediante consegna al difensore, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio. . Sulla scorta di questo principio la notifica eseguita presso il domicilio del difensore deve considerarsi, secondo la Corte, legittima. Inoltre, aggiunge la Corte, tale notifica sarebbe stata legittima anche se, risultando agli atti la variazione della residenza dell’imputato, egli ometteva di farne espressa comunicazione al Giudice. Il legislatore, precisano gli Ermellini, impone all’imputato l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto precisando che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore . Per tutti questi motivi la Cassazione dichiara il motivo infondato, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 ottobre 2016 – 16 gennaio 2017, numero 1750 Presidente Rosi – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 15.4.2015, la Corte di Appello di Bologna, quale giudice di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte numero 1866/15, in parziale riforma della sentenza del 12.5.2003 del Tribunale di Forlì, che aveva dichiarato B.M. colpevole dei delitti di cui agli articolo 81 cpv, 624,625 numero 2,4,5 cod.penumero ,10,12 14 legge 497/74 con la recidiva semplice e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, in parziale riforma della predetta sentenza escludeva la ritenuta recidiva e confermava nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.M. , per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico complesso motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 comma 1, disp. att. cod. proc. penumero . Il ricorrente deduce, innanzitutto, violazione di norme processuali per nullità della notifica del decreto di citazione per l’udienza di appello avvenuta per l’udienza camerale del 15.4.2015 ai sensi dell’articolo 157 comma 8 bis cod. proc. penumero evidenzia di non aver eletto domicilio presso il difensore ma di aver dichiarato domicilio presso il proprio indirizzo omissis con memoria trasmessa con racc.ta in data 1.4.2015 e pervenuta presso la Corte di appello di Bologna in data 3.4.2015 aveva rappresentato che l’omissione concretizzava grave violazione del diritto di difesa e la necessità di rinnovazione della notifica del decreto, richiesta rigettata dalla Corte di Appello. Il ricorrente deduce, poi, vizio di motivazione in relazione alla statuizione di conferma della pena comminata dal primo Giudice, pur a seguito della esclusione della recidiva, argomentando che la pena base non era stata determinata nel minimo edittale e che, quindi, la recidiva doveva aver avuto necessariamente rilievo nella dosimetria della pena base. Il ricorrente deduce, quindi, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che venivano disattese con motivazione acritica, apparente, illogica e contraddittoria. Il ricorrente deduce, infine, la violazione dell’articolo 129 cod. proc. penumero , per essere la prescrizione maturata prima che venisse pronunciata la prima sentenza di appello, poi annullata dalla Suprema Corte. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Dall’esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere vertendosi in fattispecie di vizio processuale, emerge che nel primo giudizio di appello la notifica del decreto di citazione era stata tentata nel domicilio dichiarato dall’imputato e che i Carabinieri avevano stilato relata negativa dando atto che la casa era abbandonata la notifica, quindi, veniva legittimamente eseguita ai sensi dell’articolo 161, comma 4 c.p.p., stante l’inidoneità della dichiarazione di domicilio. Anche la notifica relativa al decreto di citazione per il giudizio di appello di rinvio è stata eseguita ai sensi dell’articolo 161, comma 4 c.p.p. Tale notifica deve ritenersi legittimamente eseguita. Nel caso, di specie, infatti, trova applicazione il principio di diritto secondo il quale la notificazione di un atto all’imputato che non sia possibile effettuare presso il domicilio dichiarato perché non sia reperito l’imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere, deve essere eseguita mediante consegna al difensore, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio. Sez. U, numero 28451 del 28/04/2011, Rv.250120, che ha espresso tale principio anche con riferimento al caso analogo del mancato reperimento, nonostante l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore . Inoltre, si è osservato, che è legittima la notifica, nella specie del decreto di citazione per il giudizio d’appello, presso il difensore in ragione dell’impossibilità di procedere presso il domicilio dichiarato, pur se agli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, nel caso in cui questi non ne abbia fatto oggetto di espressa comunicazione per la variazione del domicilio. Sez.5, numero 42399 del 18/09/2009, Rv.245819 Sez.2, numero 31056 del 13/05/2011, Rv.251022 Sez.5, numero 31641 del 01/06/2016, Rv.267428 . Alcuna deroga, infatti, al sistema delineato dall’articolo 161 c.p.p., è consentita dal legislatore, che impone espressamente all’imputato non detenuto l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto precisando che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore . articolo 161 c.p.p., comma 1 . Tale principio trova applicazione anche per le notifiche successive, essendosi determinata l’inidoneità e, quindi, l’inefficacia della dichiarazione di domicilio Sez.4, numero 31658 del 20/05/2010, Rv.248099 Sez.1, numero 22073 del 09/04/2013,Rv.256082 che affermano il principio con riferimento al caso analogo di rifiuto del domiciliatario eletto di ricevere l’atto . Né, infine, assume rilievo che il difensore di fiducia avesse dichiarato, con riferimento all’articolo 157 comma 8 bis cod.proc.penumero , di rifiutare l’incarico di domiciliatario legale, in quanto l’articolo 157 c.p.p., che delinea un sistema alternativo a quello configurato dall’articolo 161 c.p.p., che è in sé chiuso e non ammette contaminazioni col primo cfr in parte motiva, Sez.5, numero 42399 del 18/09/2009, Rv.245819, cit. . 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Giudice di rinvio, nel quantificare la pena, ha escluso la recidiva contestata, ed ha correttamente confermato la pena base determinata dal primo Giudice. Tale pena era stata applicata nel minimo edittale quanto alla pena detentiva ed in misura leggermente superiore al minimo per la pena pecuniaria e, cioè, in mesi tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa ricorrendo più circostanze aggravanti, di cui agli artt. 625 numero 2, 4 e 5 cod.penumero , trova applicazione il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 625 cod.penumero e senza operare alcun aumento a titolo di recidiva cfr pag 9 e 10 della sentenza di primo grado . Le doglianze difensive, incentrate sulle considerazioni che, in realtà, la recidiva avrebbe implicitamente concorso a determinare l’entità della pena base sono destituite di fondamento. Va rilevato, innanzitutto, che risulta legittima come avvenuto nel caso in esame l’adozione da parte del Giudice di criteri diversi nella determinazione della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria, in caso di applicazione congiunta, attesa la diversa natura della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria Sez.4, numero 5928 del 16/12/1975, dep.14/05/1976, Rv.133548 Sez.4, numero 9378 del 02/05/1975, Rv.130930 . Da tale circostanza, pertanto, non può evincersi come sostiene il ricorrente-che vi sia stato un implicito aumento della sola pena pecuniaria a titolo di recidiva, essendo, invece, evidente che, non rinvenendosi alcun accenno in tal senso nel calcolo della pena operato dal Giudice di merito, la recidiva contestata non era stata applicata dal primo giudice. Neppure fondata è l’argomentazione che la recidiva avrebbe condizionato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così implicitamente concorrendo a determinare la pena applicata. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge, infatti, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato basato sulla valutazione complessiva del fatto attività non occasionale che aveva coinvolto personaggi di altissimo profilo penale, numero delle persone coinvolte , della personalità del B. desunta dai precedenti giudiziari e, cioè, dal fatto che il predetto fosse già stato sottoposto ad indagini per fatti analoghi e dell’atteggiamento processuale dell’imputato volto a sviare le indagini senza fornire utile collaborazione per ricostruire appieno la vicenda . Risulta, evidente, quindi, che i precedenti penali dell’imputato non sono stati considerati dal primo giudice per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Peraltro, questa Corte ha affermato che l’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva Sez.6, numero 38780 del 17/06/2014, Rv.260460 . Del tutto legittima, pertanto, è la conferma della entità della pena da parte del giudice di rinvio. 3. Il terzo ed il quarto motivo sono infondati. Trattandosi di giudizio in sede di rinvio, vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale, come rileva nella specie, quella relativa alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame con conseguente preclusione per il giudice del rinvio, a norma dell’articolo 624 cod.proc.penumero di intervenire sui punti della sentenza non oggetto dell’annullamento Sez.U, numero 6019 del 11/05/1993, Rv.193421 Sez U, numero 4460 del 19/01/1994, Rv.196887 Sez.3, numero 18502 del 08/10/2014, dep.05/05/2015, Rv.263636 . Inoltre, l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale Sez.2, numero 4109 del 12/01/2014 Rv.265792 . Ne consegue che non può essere censurato un vizio di motivazione od una violazione di legge della sentenza in sede di rinvio che involga questioni coperte da giudicato, il cui esame non è più ammissibile. 4. Il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali in base al disposto dell’articolo 616 cod.proc.penumero P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.