“Vi sistemo io...”: condannato per minaccia

Nessuna giustificazione per un uomo che ha rivolto frasi inequivocabili nei confronti di un suo conoscente e del figlio di quest’ultimo. Pena lieve, però per lui solo una multa di 50 euro.

Vi sistemo io, ve la farò pagare . Promessa che fa paura, quella rivolta all’indirizzo di un uomo e di suo figlio, e che costa una condanna per il reato di minaccia. La persona che ha pronunciato quelle parole, però, se la cava con una multa lievissima, appena 50 euro Cassazione, sentenza n. 1690/2017, Sezione Quinta Penale, depositata oggi . Parole. Sfogo verbale in strada Vi sistemo io a tutti e due, ve la farò pagare . Un uomo si rivolge così nei confronti di un suo conoscente e del figlio minorenne di quest’ultimo. A scatenare il raptus è il fatto che il ragazzo abbia riferito alla polizia di aver comprato da lui della droga . Secondo la persona sotto accusa, quelle parole sono da catalogare come una reazione legittima . Di parere opposto, però, la Cassazione, che conferma la condanna per il reato di minaccia . Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che le frasi rivolte a padre e figlio avessero una portata minacciosa tale da intimorire i due soggetti. Allo stesso tempo, però, viene ridimensionata la pena. Il Giudice di pace aveva stabilito una multa di 200 euro , mentre i giudici del ‘Palazzaccio’ sono meno esosi e optano per una sanzione lieve, cioè una multa di 50 euro.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 settembre 2016 – 13 gennaio 2017, n. 1690 Presidente Palla – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con atto sottoscritto dal difensore, A. L. propone ricorso avverso la sentenza del Giudice di pace di Rovereto, con il quale lo stesso è stato condannato alla pena di 200 Euro di multa per il reato di minaccia. Il ricorrente denunzia travisamento della prova e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia. In particolare il ricorrente sostiene che le frasi pronunziate Vi sistemo io a tutti e due, ve la farò pagare sarebbero state una legittima reazione ad una condotta di violenza privata posta in essere dalla persona offesa O. V Considerato in diritto La sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati. Invero, il Giudice di pace ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di minaccia. Dalla ricostruzione dei fatti, desumibile nella sentenza impugnata, emerge che l'imputato ha pronunziato la frase indicata nel capo di imputazione dopo aver discusso con O. V. e il figlio minorenne di costui il motivo del litigio era il risentimento nutrito dal L. nei confronti del minore, avendo costui riferito alla polizia di aver acquistato droga da lui. E' allora evidente la portata minacciosa, sebbene espressa in termini generici, della frase vi sistemo io , ve la farò pagare . In proposito va ricordato che nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851 . D'altronde, anche ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico che l'atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo, mentre che sia necessario che la minaccia sia circostanziata, potendo benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti attivo e passivo del reato Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, M., Rv. 26605501 . Sotto altro profilo va anche ricordato che l'elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, S., Rv. 257765 . 2. Va rilevata di ufficio l'illegalità della pena inflitta. Il fatto risulta commesso prima dell'entrata in vigore della legge 119/2013, che ha aumentato sino a Euro 1032 di multa il limite edittale della pena prevista dal primo comma dell'art. 612 cod. pen. E' evidente allora che il Giudice di pace sia incorso in una violazione di legge, alla quale si può porre rimedio in questa sede con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, con rideterminazione della stessa in Euro 50 di multa ovvero nel limite edittale massimo previsto dall'art. 612 primo comma cod. pen. all'epoca della commissione del fatto per cui si è proceduto. Invero, in caso di errore materiale o di calcolo, la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., può direttamente ricondurre nei limiti legali la sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in Euro 50 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.