Invito a presentarsi in Comune notificato alla suocera: no alla revoca della sospensione condizionale

La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è nulla se la notifica dell’invito a presentarsi per l’espletamento del lavoro di pubblica utilità non è stata effettuata all’interessato o ad un suo convivente.

Così si ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 1442/17, depositata il 12 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Napoli revocava al condannato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza precedente dal medesimo giudice. La revoca del beneficio interveniva per l’inadempimento della condizione a cui era stato subordinato, ossia l’espletamento dell’ attività lavorativa di pubblica utilità. Avverso l’ordinanza di revoca si propone ricorso per cassazione denunciando l’illegittimità del provvedimento. La notifica è stata inviata alla persona sbagliata. Il ricorrente lamenta l’erroneo presupposto sul quale è fondata la decisione del Tribunale, poiché l’invito a presentarsi presso l’ufficio del Comune di Napoli per dare corso al lavoro di pubblica utilità è stato notificato alla suocera dell’interessato con lui non convivente. Il fatto che la suocera abitasse nello suo stesso stabile, tra l’altro in un piano diverso dal suo, non implicava l’automaticità del passaggio della notifica dalla suocera a lui e pertanto l’impossibilità di espletare l’adempimento non poteva essergli imputabile. La convivenza con la suocera non risulta attestata. La Corte, sulla scorta della relazione di notificazione , desume che il rapporto che intercorre tra il destinatario dell’atto e la suocera consegnataria di esso non è di convivenza bensì di sola affinità. Infatti, pur abitando nello stesso edificio, la notificazione dell’atto non può ritenersi rituale. La Suprema Corte, per tutti questi motivi, ritiene il ricorso fondato e, dichiarando illegittima la revoca del beneficio, annulla l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 novembre 2016 – 12 gennaio 2017, n. 1442 Presidente Vecchio – Relatore Mazzei Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale monocratico di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a G.A. con sentenza dello stesso Tribunale del 21 marzo 2013 per inadempimento della condizione cui era stato subordinato il beneficio ossia l'espletamento di attività lavorativa a favore della collettività. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione A. tramite il difensore, avvocato L.P.B., la quale assume l'illegittimità del provvedimento di revoca perché fondato sull'erroneo presupposto che al condannato fosse stato notificato l'invito del 29 maggio 2013 dell'apposito ufficio del Comune di Napoli a presentarsi per dare corso al lavoro di pubblica utilità stabilito nella detta sentenza, mentre tale invito era stato notificato alla suocera di A. con lui non convivente benché abitante nello stesso stabile, ma ad un piano diverso, come non contraddetto dalla relazione di notificazione che tale rapporto di convivenza, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, non aveva attestato. 3. Il Procuratore generale, rilevato che dalla lettura della relazione di notificazione non emergeva il rapporto di convivenza tra consegnataria dell'invito e destinatario di esso, ha concluso a favore dell'annullamento del provvedimento impugnato nei termini sopra indicati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla relazione di notificazione è, invero, desumibile solo il rapporto di affinità esistente tra il destinatario dell'atto e la suocera consegnataria di esso, ma non anche quello di convivenza, poiché gli stessi, pur abitando nel medesimo edificio, occupano due distinti appartamenti ubicati su piani diversi, come allegato dal ricorrente e non contraddetto dagli atti. Ne discende che non può ritenersi rituale la notificazione dell'invito del Comune di Napoli al condannato di presentarsi presso l'ufficio competente al fine di essere adibito a lavoro socialmente utile, in esecuzione della condizione posta nella sentenza penale del 21 marzo 2013, con l'ulteriore conseguenza che non appare legittima la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, motivata con la ritenuta volontaria sottrazione dell'interessato allo svolgimento del medesimo lavoro. 2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata e la posizione dei ricorrente riesaminata dal giudice dell'esecuzione sulla base dell'instaurazione di un valido rapporto tra l'interessato e l'ufficio comunale preposto al conferimento del lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.