La “quasi flagranza” di reato e i suoi contorni: l’orientamento delle SS.UU.

La Corte di Cassazione rispolvera e mantiene l’orientamento giurisprudenziale esistente in ordine alla configurabilità della quasi flagranza” di reato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 643/17 depositata il 9 gennaio. Il caso. Ad un indagato per i reati di lesioni, violenza e minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale non viene convalidato l’arresto, per difetto del presupposto di flagranza. Contro tale ordinanza ricorreva in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale. La quasi flagranza” di reato. Secondo quest’ultimo il GIP nella sua valutazione avrebbe mancato di considerare la condizione di quasi flagranza” in cui sarebbe intervenuto il trattenimento , poiché lo iato temporale intercorrente tra denuncia e arresto era pari a quattro ore. Le SS.UU. della Cassazione, nella sentenza n. 39131/15 , ha affermato l’illegittimità dell’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, come era avvenuto nel caso di specie. In tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza” indicata dal ricorrente per la sussistenza di quest’ultima vi deve essere immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato . Per questo motivo il ricorso non è fondato e va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 dicembre 2016 – 9 gennaio 2017, n. 643 Presidente Paoloni – Relatore Scalia Considerato in fatto e ritenuto in diritto - Considerato che il Tribunale di Locri, con ordinanza in data 15 maggio 2015, non ha convalidato l’arresto di S.C. , eseguito per i reati di cui agli artt. 336, 341-bis, 582, 61 n. 10 cod. pen., nell’apprezzato difetto del presupposto di flagranza - Rilevato che contro l’indicata ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri denunciando l’impugnato provvedimento per vizio di motivazione e violazione di legge processuale art. 606, comma 1, lett. c ed e , cod. proc. pen. - Considerato che per il ricorrente il giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di motivare sulla mancata convalida quanto alle lesioni aggravate, di cui alla contestazione provvisoria, senza considerare -trattandosi di titolo di reato per cui è previsto l’arresto facoltativo - la condizione di quasi flagranza” in cui sarebbe intervenuto il trattenimento, nel rapporto temporale intercorrente tra querela sporta dall’offeso dichiarazioni rese dai soggetti informati e confessione del soggetto attinto da misura - Considerata la requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione con cui si chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, nella apprezzata insussistenza dell’ipotesi della quasi flagranza” nel registrato decorso del tempo, pari a quattro ore, tra i fatti di cui alla denuncia e l’arresto, iato temporale che avrebbe sottratto alla diretta percezione della P.G. il reato - Ritenuto che la questione se possa procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno persuasivamente affermato che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 dep. 2016 , Ventrice, Rv. 267591 - Considerato che in applicazione dell’indicato principio il ricorso del P.M. non è fondato e come tale va rigettato - Rilevato che il Tribunale di Locri non ha convalidato l’arresto nella stimata insussistenza della richiesta condizione di quasi flagranza”, ai sensi dell’art. 381 cod. proc. pen., per decorso dal momento del fatto di un apprezzabile lasso di tempo prima che la P.G. compisse un qualsiasi atto di indagine - Visto che gli operanti ricevuta denuncia-querela da N.A. alle 17,15 dell’ OMISSIS , e quindi circa quattro ore dopo i fatti, procedevano a sentire a s.i.t. le persone che, a detta del denunciante, avevano assistito ai fatti, per poi procedere all’arresto del S. - Ritenuta per l’indicata sequenza mancata la condizione di quasi flagranza” richiesta dalla norma e quindi, come chiarito dal riportato principio, l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi ha proceduto all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato - Considerato conclusivamente che il ricorso va rigettato per infondatezza. P.Q.M. Rigetta il ricorso.