Omesso versamento di ritenute previdenziali: la nuova soglia di punibilità non abroga il reato

La struttura del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, come modificata dal d.lgs. n. 8/2016, impone di considerare, ai fini dell’accertamento del superamento del limite di 10.000 euro, tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente inferiori se considerate mensilmente.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 649/17 depositata il 9 gennaio. Il caso. La sentenza in oggetto origina dalla contestazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali mossa ad un imprenditore e riferita a diversi intervalli temporali. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato in riferimento alle ritenute previdenziali operate nei mesi di gennaio e febbraio 2007, mentre condannava l’imputato per le condotte relative ai mesi successivi in quanto le ritenute mensilmente non versate superavano la somma di 10.000 euro e non poteva dunque riconoscersi la depenalizzazione del reato prevista dal d.lgs. n. 8/2016. Di tale circostanza si duole l’imputato con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. La soglia di punibilità. Il d.lgs. n. 8/2016 ha fissato in 10.000 euro annui la soglia di punibilità in riferimento alla fattispecie dell’omesso versamento di ritenute previdenziali, con la conseguenza che, anche se il reato può dirsi prescritto con riferimento alle condotte perpetrare in un limitato arco temporale, per valutare la punibilità assume comunque rilevanza la somma delle ritenute complessivamente non versare nel corso dell’interno anno solare. La riforma di cui al d.lgs. n. 8/2016 ha infatti inciso sulla struttura del reato e dunque sulla data della sua consumazione e sulla conseguente decorrenza della prescrizione. L’introduzione della soglia dei 10.000 euro non costituisce infatti un semplice limite di non punibilità, ma ha configurato un elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l’altro, il momento consumativo del reato che deve dunque ritenersi già perfezionato nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dal mese di gennaio dell’anno solare di riferimento, superi l’importo di 10.000 euro. Le ulteriori omissioni relative ai successivi mesi dello stesso anno non possono ad ogni modo aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato , costituendo un mero post factum penalmente irrilevante contribuendo ad accentuare il disvalore di una lesione già sofferta. Perfezionamento del reato. La fattispecie di reato in parola è stata dunque modificata in relazione al momento consumativo del reato se nell’assetto normativo precedente il reato si consumava ad ogni omesso versamento mensile, la nuova formulazione della norma sembra far coincidere la consumazione del reato secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso . Il legislatore non ha dunque inteso abrogare il reato di cui all’art. 2, comma 1- bis , l. n. 638/1983 ma, lasciandone immutata la condotta omissiva, ha introdotto la necessità del superamento di un importo implicitamente significativo dell’offensività della condotta. Nel caso di specie, l’importo delle ritenute non versate per l’intero anno 2007 supera in ogni caso la soglia di 10.000 euro, dovendosi prescindere dalla declaratoria di prescrizione per le condotte relative ai primi mesi dell’anno. Per questo motivo, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 ottobre 2016 – 9 gennaio 2017, n. 649 Presidente Di Nicola – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in riforma di quella del Tribunale di Trapani emessa nei confronti di M.F. ed appellata dal Procuratore della Repubblica di Trapani, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate nei mesi di gennaio e febbraio 2007 perché reato estinto per prescrizione assolveva l’imputato dallo stesso reato per l’omesso versamento relativo agli anni 2006 e 2008 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’I.N.P.S. dichiarava l’imputato colpevole del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate nel periodo da marzo a dicembre 2007 e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa. La Corte osservava che il totale delle ritenute mensilmente non versate nel 2007 superava la somma di 10.000 Euro, cosicché la condotta non poteva ritenersi depenalizzata negava il decorso della prescrizione per il periodo marzo - dicembre 2007, ricordando che il reato si consuma il giorno 16 del mese successivo a quello della ritenuta, che il termine di prescrizione è sospeso durante i tre mesi successivi alla diffida e che, sia nel corso del giudizio di primo grado che in quello di appello, il termine era stato ulteriormente sospeso. La Corte ricordava che la diffida INPS era stata notificata in carcere all’imputato unitamente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Venivano negate all’imputato le attenuanti generiche la pena base veniva fissata, per il mese di giugno 2007, in mesi uno e giorni sei di reclusione ed Euro 120,00 di multa, con aumento di giorni sei di reclusione ed Euro 20 di multa per ciascuno dei reati relativi agli altri mesi in contestazione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di M.F. , deducendo violazione dell’art. 157 cod. pen. e dell’art. 2 comma 1 bis di. 463 del 1983. La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare prescritti anche gli omessi versamenti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2007 e, quindi, assolvere l’imputato per quelli dei mesi successivi, tenuto conto che il totale delle ritenute evase dal giugno al dicembre 2007 non superava la somma di 10.000 Euro. Il ricorrente contesta che la prescrizione rimanga sospesa durante i tre mesi successivi alla diffida ed osserva che, con riferimento all’omesso versamento relativo al mese di marzo 2007, il decreto di citazione era stato emesso dopo il decorso del termine ordinario di prescrizione. In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La diffida da parte dell’I.N.P.S. non era stata notificata regolarmente all’imputato che, pertanto, non ne era venuto a conoscenza la Corte aveva ritenuto superato il dato in conseguenza della notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. ma non si trattava di atto equipollente. Di conseguenza non era preclusa la facoltà di ricorrere alla causa di non punibilità prevista dall’art. 2 comma 1 bis cit In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. In primo luogo deve affermarsi che, a seguito della riforma della norma incriminatrice operata dal D.L.vo 8 del 2016, la soglia di punibilità di riferimento è stabilita in Euro 10.000 Euro annui ciò comporta che, anche se i reati relativi ad alcuni mesi sono estinti per prescrizione, per valutare la punibilità della condotta, occorre ugualmente avere riguardo alla somma delle ritenute non versate nel corso dell’intero anno Sez. 3, n. 14729 del 09/02/2016 - dep. 11/04/2016, Ratti, Rv. 26663301 . In realtà, la riforma operata ha inciso in maniera rilevante sulla struttura del reato e, quindi, anche sulla data della consumazione e della conseguente decorrenza della prescrizione. Stabilendo che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l’importo sia superiore a quello di 10.000 Euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di non punibilità delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l’assetto della precedente figura normativa che, come noto, nessun limite prevedeva , ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell’anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l’altro, il momento consumativo dello stesso in altri termini, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 Euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano aprire un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell’importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall’altro, approfondendo il disvalore già emerso, non possono segnare, in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere . Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose come, ad esempio, le fattispecie di corruzione o di usura cfr. rispettivamente, per la prima, Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv.261352 per la seconda, da ultimo, Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, P.G., Tiesi in proc. Cardamone, Rv.264887 , una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell’anno successivo. Quanto sopra comporta dunque che, rispetto alla precedente figura di reato, il momento consumativo sia evidentemente diverso mentre nel precedente assetto normativo il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bongiorno, Rv. 264031 , nell’attuale e nuovo la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di Euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo. La struttura del nuovo reato come tratteggiata sopra, impone inoltre di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di legge di 10.000 Euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, nella specie, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione del resto, la mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento. La diversa strutturazione del reato comporta dunque che, con riferimento ai fatti pregressi, laddove l’omissione annuale non abbia superato l’importo di 10.000 Euro, debba applicarsi, in quanto norma sicuramente più favorevole, la nuova previsione normativa alla stregua dell’art. 2, comma 4, cod. pen., mentre, laddove l’importo sia stato superato, previgente norma e nuova norma debbano essere poste a confronto tra loro onde verificare quale delle due sia concretamente più favorevole con riferimento, in particolare, al momento consumativo determinante al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione tenuto conto peraltro, in entrambe le fattispecie, del periodo di sospensione di mesi tre di cui all’art. 2, comma 1 quater, del d.l. n. 463 del 1983 non inciso infatti dalle modifiche di cui sopra . Né le modifiche poste in essere dal d.lgs. n. 8 del 2016 sono state di tale segno da avere comportato l’introduzione di una fattispecie di reato totalmente nuova e diversa rispetto a quella di cui al precedente assetto ed incompatibile rispetto a quest’ultima, con conseguente implicita abrogazione della stessa ex art. 15 Preleggi, sì che dovrebbe, nella specie, farsi applicazione non già dell’art. 2, comma 4, cod. pen., bensì dell’art. 2, comma 2, cod. pen. In senso chiaramente ostativo rispetto a tale conclusione deve infatti essere evidenziato il mantenimento, in entrambe le figure, del medesimo nucleo caratterizzante il reato, ovvero la condotta omissiva del mancato versamento, rimasta chiaramente inalterata, senza che il mutamento del momento consumativo, inevitabilmente discendente, per quanto già spiegato, dalla diversa strutturazione quantitativo - temporale, possa condurre ad esiti diversi. Né può sottovalutarsi, nel senso concorrente alla conclusione qui esposta, il mantenimento della medesima sanzione già originariamente prevista. In definitiva, per concludere sul punto, deve ritenersi che il legislatore non abbia affatto inteso abrogare il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, legge n. 638 del 1983 ma, lasciandone immutata la condotta omissiva, abbia inteso introdurre la necessità del superamento di un importo di per sé significativo, anche in ragione della mutata realtà socio - economica, caratterizzata da maggiori difficoltà di liquidità e del contemperamento con le esigenze connesse al sistema previdenziale - pensionistico, dell’indice di necessaria offensività della condotta. 2. Nel caso in esame, l’importo delle ritenute non versate nell’anno 2007 è in ogni caso superiore a 10.000 Euro, dovendosi prescindere dalla declaratoria di prescrizione effettuata per i primi mesi dell’anno. Sempre rimanendo al tema della prescrizione, il ricorrente sostiene che il termine di prescrizione non è sospeso nei tre mesi successivi alla diffida da parte dell’I.N.P.S. ma tale sospensione è espressamente prevista dall’art. 2 comma 1 quater d.l. 463 del 1983 fin dalla riforma operata nel 1994 il testo è rimasto identico anche a seguito della ulteriore riforma operata dal D. L.vo 8 del 2016. Di conseguenza, il termine di prescrizione non era decorso nemmeno per il mese di marzo 2007 e con riferimento a tutte le mensilità per le quali la Corte territoriale ha confermato la condanna. È errata anche la deduzione in ordine alla tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio rispetto al decorso del termine di prescrizione ordinario di sei anni quanto all’omesso versamento relativo al mese di marzo 2007 in effetti, alla luce della diversa struttura del reato all’epoca vigente, il reato si era consumato il 16/4/2007, cosicché il deposito del decreto di citazione a giudizio, avvenuto il 4/4/2013, era tempestivo per di più dovendosi tenere conto anche dei tre mesi di sospensione successivi alla diffida di cui si è già trattato . 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato infatti, la diffida dell’I.N.P.S. era stata notificata unitamente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari a cura del P.M Non si tratta affatto, come sembra ritenere il ricorrente, di valutare se l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. fosse atto equipollente alla diffida, perché, appunto, il P.M., avvedutosi che la raccomandata dell’Istituto previdenziale non era andata a buon fine, aveva provveduto a notificarla fisicamente all’imputato detenuto. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato la motivazione della sentenza è ampia e logica nel giustificare il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.