Qual è la nozione penalmente rilevante di “privata dimora”?

Rimessa alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale afferente l’esatta qualificazione giuridica del concetto di privata dimora.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 652/2017, depositata il 9 gennaio, ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale afferente l’esatta qualificazione giuridica del concetto di privata dimora. Il caso. La Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza con cui il Tribunale di Macerata aveva affermato la penale responsabilità di T.D. per il reato di cui all’art. 624 bis comma III c.p., in quanto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p. in particolare, secondo la prospettazione accusatoria accolta in entrambi i giudizi di merito, l’imputato si sarebbe introdotto, durante l’orario di chiusura ed infrangendo il vetro di una finestra, in un esercizio commerciale ed ivi si sarebbe impossessato del denaro contenuto nella cassa e di una macchina fotografica. Avverso la statuizione di condanna T.D. ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali con precipuo riferimento all’art. 624 bis c.p. ed al concetto, cui fa riferimento tale norma, di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora in altri termini, lamenta il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’esercizio commerciale – nella specie un ristorante – potesse essere considerato un luogo di privata dimora, anche rectius , soprattutto sulla scorta di un conforme, in tal senso, orientamento di legittimità. Il Procuratore Generale rilevava la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema sollevato nel ricorso, e chiedeva la rimessione dello stesso alle Sezioni Unite la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, parimenti rilevando la presenza di contrapposti orientamenti di legittimità, rimetteva il ricorso al Supremo Consesso. I termini del contrasto. La ratio sottesa alla decisione di rimessione va ricercata nella pacifica sussistenza di un contrasto giurisprudenziale specificamente afferente la questione della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis c.p. – ovvero furto in abitazione mediante introduzione in luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora – quando l’azione delittuosa venga posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, segnatamente qualora la condotta sia ivi posta in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e, in particolare, nell’ipotesi di assenza di persone dedite ad una qualche attività o mansione all’interno di tali luoghi in detti orari. Donde, il tema oggetto del contrasto che è stato rimesso alle SS.UU. è, principalmente, quello relativo alla interpretazione della nozione di privata dimora” come rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis c.p In effetti, i maggiori problemi interpretativi si pongono per quei luoghi nei quali si svolge una attività lavorativa e che, per le caratteristiche della stessa, siano accessibili anche ad un numero indeterminato di persone alle sentenze che hanno adottato il criterio della accessibilità pubblica in astratto” si contrappongono quelle che lo pretendono sussistente in concreto” al momento dell’azione delittuosa. Alcune pronunzie hanno, infatti, posto l’accento sull’uso del luogo, considerandolo di privata dimora solo se utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata di chi lo occupa e richiedendo anche una continuità temporale del rapporto tra il luogo e le persone, nonché l’effettiva presenza di queste ultime al momento della condotta illecita in altre pronunzie, invece, si è posto l’accento sulla esclusione della connotazione di privata dimora per quei luoghi che, sebbene utilizzati anche per atti di vita privata da parte di alcuni, sono accessibili a un numero indiscriminato di persone. I due orientamenti giurisprudenziali contrapposti. Un primo orientamento interpretativo si fonda sull’assunto secondo cui per privata dimora” possa intendersi qualsiasi luogo che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche, ovvero nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura. Il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela anche quando la persona è assente. Risulta, altresì, irrilevante la circostanza che, al momento della consumazione del furto, i locali siano o meno aperti al pubblico, poiché trattasi di elemento ininfluente sulla destinazione del locale a privata dimora, intesa come luogo si svolgimento di atti inerenti lavorativa, afferendo la sfera lavorativa alla vita personale e, pertanto, alla sfera privata del soggetto che vi si intrattiene. Il secondo e contrapposto indirizzo, invece, ritiene che i luoghi di svolgimento di attività lavorativa siano da considerarsi di privata dimora solo se, al momento della commissione del fatto illecito, possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alla predetta attività. Alle Sezioni Unite il compito di risolvere tale contrasto giurisprudenziale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, ordinanza 19 dicembre 2016 – 9 gennaio 2017, n. 652 Presidente Vessichelli – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 maggio 2015 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado, emessa dal Tribunale di Macerata, con la quale D.T. era stato condannato per il reato di cui all’art. 624 bis, terzo comma perché aggravato ex art. 625, primo comma, n. 2 , del codice penale. Al D. era stato contestato il fatto di essersi introdotto, infrangendo il vetro di una finestra, nell’esercizio commerciale OMISSIS e di essersi impossessato di 200 euro prelevati dalla cassa , nonché di una macchina fotografica di proprietà del titolare dell’esercizio . 2. Propone ricorso il difensore dell’imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 624 bis cod. pen. e al concetto, cui fa riferimento tale norma, di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora . Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che possa considerarsi luogo di privata dimora un ristorante. Evidenzia, quindi, che in materia v’è un contrasto di giurisprudenza e, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, sostiene che debba condividersi la tesi interpretativa secondo la quale non può considerarsi luogo di privata dimora un esercizio commerciale, per di più durante l’orario di chiusura. In via subordinata, il ricorrente chiede la rimessione della questione alle Sezioni unite di questa Corte. 3. Con memoria depositata in data 14 dicembre 2016, il difensore dell’imputato ribadisce quanto sostenuto con il ricorso, scindendo le tematiche sotto due profili a contesta la configurabilità del ristorante come privata dimora , in quanto luogo non destinato allo svolgimento degli atti della vita privata b dopo aver sottolineato che il D. si era introdotto nel ristorante durante l’orario di chiusura e dopo essersi accertato che nessuno fosse presente nel locale, esclude che, al momento del furto, nell’esercizio commerciale si stessero concretamente svolgendo atti della vita privata . Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, rilevandosi un contrasto nella giurisprudenza di legittimità già segnalato con relazione dell’Ufficio del Massimario n. 50/16 del 26 settembre 2016, in aggiornamento della relazione n. V/002/15 , in particolare con riferimento alla questione della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. furto in abitazione ossia mediante introduzione in luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora quando l’azione delittuosa venga posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, segnatamente qualora la condotta sia ivi posta in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e, in particolare, nell’ipotesi di assenza di persone dedite ad una qualche attività o mansione all’interno di tali luoghi in detti orari. 2. Nel caso in esame la questione è rilevante giacché, sulla base della ricostruzione dei fatti desumibile dalle sentenze di merito, l’imputato ha commesso il furto introducendosi in un ristorante, durante l’orario di chiusura pomeridiana. Come si è già evidenziato, il D. era entrato nel locale da una finestra, dalla quale era pure fuggito, dopo essersi impossessato della somma di denaro, custodita nella cassa, e di una macchina fotografica del titolare dell’esercizio. Al momento del furto nel locale non v’era alcuna persona, mentre il proprietario era sopraggiunto proprio mentre il D. stava uscendo dalla finestra, così facendolo arrestare subito dopo, avendolo seguito ed avendo allertato le forze di polizia. 3. Prima di affrontare lo specifico tema del contrasto sopra menzionato, è necessario formulare delle osservazioni di carattere generale quanto alla nozione di privata dimora accolta dalla giurisprudenza nelle diverse fattispecie del codice penale e processuale penale nelle quali essa viene in considerazione, dovendosi evidenziare che si tende a proporne una interpretazione a volte estensiva e altre volte restrittiva, che denuncia una incomprimibile divergenza di vedute. Tenuto conto che l’art. 624 bis cod. pen. nasce da una novella del 2001, che intese ampliare l’ambito di punizione del furto, non più soltanto in luogo destinato ad abitazione v. art. 625 n. 1 cod. pen., ora abrogato , ma anche in ogni luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora , fondamentale appare richiamare le sentenze riguardanti il reato di violazione di domicilio art. 614 cod. pen. , che per prime hanno fornito una elaborazione della nozione di privata dimora , espressamente evocata nell’art. 624 bis cod. pen. In quelle sentenze si era sottolineato, sulla base della stessa lettera dell’art. 614, che il concetto di privata dimora fosse più ampio di quello di abitazione , comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venisse usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento dell’attività privata, come quella di studio, di svago, di lavoro, di commercio, rientranti nella larga accezione di libertà domestica . Sono stati considerati, pertanto, luoghi di privata dimora il bar, il negozio e gli altri luoghi, nei quali l’avente diritto, dopo la chiusura dell’esercizio al pubblico, si soffermi per l’esplicazione di un’attività privata Sez. 1, n. 8955 del 5/3/1976, Granzotto, Rv. 134378 Sez. 5, n. 5767 del 14/5/1981, Giacomelli, Rv. 149312 . Si è considerato luogo di privata dimora anche quello adibito all’esercizio di una attività, ove ogni persona ha diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbamenti da parte di terzi, ai quali può essere vietata la introduzione o la permanenza nel luogo stesso. Ne consegue che anche il ristorante, ove il soggetto esplica la propria attività commerciale, è luogo che viene protetto dalla norma su indicata, che attribuisce, perciò, al gestore del locale il potere di impedire l’accesso e di espellere coloro che si introducono per azioni illecite Sez. 2, n. 1353 del 06/11/1984, Barbagallo, Rv. 167811 . 3.1. La stessa nozione di privata dimora è quella utilizzata, mediante richiamo espresso dell’art. 614 cod. pen. - nel delitto di cui all’art. 615 cod. pen. in relazione al quale si è ribadito che il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d’abitazione, comprendendo ogni altro luogo che assolva alla funzione di proteggere la vita privata, come quello destinato ad attività culturale con soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata. Si è quindi ritenuto che anche le aree adiacenti ed esterne a un castello non possano che avere le medesime caratteristiche di esplicazione della vita privata e, quindi, rientrano pienamente nel disposto di cui all’art. 615 cod.pen. - Sez. 5, n. 29093 del 30/01/2015, Castiglioni, Rv. 264846 - nel delitto di cui all’art. 615 bis cod. pen. il riferimento contenuto nel primo comma di tale norma ai luoghi indicati nell’art. 614 ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l’interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza - Sez. 5, n. 9235 del 11/10/2011, M., Rv. 251999 - nell’aggravante prevista dall’art. 52, comma 2, cod. pen. si è posto il problema di delimitare l’ambito di applicabilità della norma, sicché - per esempio - si è escluso che la presunzione di proporzionalità a favore della reazione di difesa in luoghi di domicilio o ad esso equiparabili operi con riguardo a condotte compiute nell’abitacolo di una autovettura, precisandosi al riguardo che si tratta di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica - Sez. 4, n. 19375 del 14/03/2013, Todero, Rv. 255894 . 3.2 Nelle disposizioni sul furto in abitazione art. 624 bis e sulla rapina aggravata art. 628, terzo comma, n. 3-bis, mediante richiamo all’art. 624 bis , invece, senza operare un rinvio all’art. 614 cod. pen., vi è il riferimento diretto ai luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora . È del tutto evidente che la precisazione fatta dal legislatore sulla destinazione anche parziale del luogo a privata dimora abbia consentito una lettura ampia della tutela apprestata dalla norma, così da ricomprendere anche quei luoghi che, pur se accessibili al pubblico, comunque abbiano per alcuni soggetti la funzione di proteggere la vita privata. Si è tuttavia precisato che, al fine di individuare una linea di discrimine tra la più grave fattispecie sanzionata dall’art. 624 bis cod. pen. e quella di cui all’art. 624 cod. pen., occorre pur sempre - poiché altrimenti vi sarebbe una tendenziale e arbitraria sovrapposizione delle due ipotesi - che il luogo nel quale è perpetrato il furto abbia, per sua struttura o per l’uso che ne è fatto in concreto, una destinazione legata e riservata alla esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica. Deve, cioè, trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per taluna delle finalità predette. Ciò del resto conformemente alla ratio della previsione che è quella della tutela della sicurezza fisica della vittima che si trovi all’interno di luoghi nei quali essa soggiorni sia pure per breve tempo per attività privata, essendo inoltre tale tipo di condotta sintomatico di una maggiore audacia e pericolosità dell’agente e, quindi, determinante un maggiore allarme sociale così in motivazione Sez. 4, n. 51749 del 13/11/2014, Iorio, Rv. 261577 . 4. Giova qui sottolineare che anche l’ordinamento processuale - ed in particolare la disciplina sulle intercettazioni di conversazioni tra presenti - modula regime e strumenti autorizzatori del mezzo di ricerca della prova rispetto al presupposto che esso si realizzi o meno nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen Invero, a norma dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., qualora le attività investigative avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa . 4.1. Anche in tale ambito si sono dunque registrate puntualizzazioni sui luoghi indicati dall’articolo 614 in cui è legittimo effettuare l’intercettazione. Fondamentali in materia sono state le indicazioni delle Sezioni unite di questa Corte, che - in relazione alla nozione di domicilio , soggetta alla tutela costituzionale - esigono un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza Sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, Rv 234269 . Così, con affermazione di carattere generale, sebbene resa nel contesto dell’interpretazione della normativa processuale in tema di videoriprese, si è osservato che non c’è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente . 4.2. La sentenza delle Sez. U. Prisco ha senz’altro influito anche sulla interpretazione delle fattispecie penali sostanziali. Quindi, in tema di tutela ex art. 624 bis relativa a luoghi destinati al lavoro, l’estensione è stata considerata ragionevole solo per chi vi presti stabilmente la propria opera e, ovviamente, vi esplichi attività della vita privata soggette a riservatezza e non per coloro che di questi luoghi siano utenti o comunque avventori più o meno occasionali. In altri termini, la tutela opera con riferimento a chi, in relazione ad un determinato luogo, abbia un potere dispositivo, come certamente accade nei contesti in cui un soggetto presti la propria attività lavorativa insieme ad atti della vita privata tra le tante, Sez. 5, n. 2768 del 01/10/2014, Baldassin, Rv. 262677 . Le maggiori applicazioni della sentenza Prisco si sono avute però in tema di interferenze illecite nella vita privata art. 615 bis cod. pen. , dando luogo ad indirizzi contrastanti. In applicazione dei principi della citata sentenza delle Sez. U., questa Sezione ha avuto modo di affermare che integra il reato di violenza privata art. 610 cod. pen. - e non quello di interferenze illecite nella vita privata art. 615 bis cod. pen. - la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una toilette pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all’interno di essa nella specie bagno di una stazione ferroviaria - considerato che la toilette pubblica non può essere considerata un domicilio, ex art. 614 cod. pen. richiamato dall’art. 615 bis, neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona . Sez. 5, n. 11522 del 03/03/2009, Fabro, Rv. 244199 . In una decisione più recente si è precisato che deve ritenersi luogo di privata dimora la toilette di uno studio professionale, trattandosi di locale il cui accesso è riservato al titolare ed ai dipendenti dello studio ed è consentito a clienti e fornitori solo in presenza di positiva volontà del personale Sez. 3, n. 27847 del 30/04/2015, R, Rv. 264196 . In altra decisione di questa Sezione, invece, si è escluso che i locali dove sono posizionate le docce di una piscina comunale possano essere considerati luoghi tutelati a norma dell’art. 615 bis cod. pen., giacché essi sono frequentati da un pubblico di avventori in numero non determinabile e che si avvicendano quali utenti del servizio così in motivazione Sez. 5, n. 28174 del 14/05/2015, Capanna Piscè, Rv. 265310, non massimata sul punto . In senso contrario, si è affermata la sussistenza del reato di cui all’art. 615 bis cod. pen. con riferimento alla condotta di colui che con l’uso di una macchina fotografica si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di OMISSIS , ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d’abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che consentono una sia pur temporanea esclusiva disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente garantita un’area d’intimità e di riservatezza Sez. 5 n. 36032 del 11/6/2008, Mistraletti, Rv. 241587 . 5. Venendo al tema specifico oggetto del contrasto che si rimette, in via primaria, alle Sezioni unite - e cioè quello riguardante la interpretazione della nozione di privata dimora come rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 624 bis destinata, però, a ripercuotersi sulla interpretazione delle norme sopra citate oltre che sull’art. 628, terzo comma, n. 3 bis, aggiunto da una novella del 2009 , va detto che la esatta locuzione utilizzata nel precetto, e cioè il riferimento a luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora , ha fatto registrare evidenti contrasti. E la categoria di luoghi contemplati ex artt. 624 bis cod. pen. che ha dato vita alla maggior parte della casistica è quella degli esercizi commerciali, stabilimenti industriali, studi professionali e luoghi aperti al pubblico con gestione di un’attività d’impresa. 5.1. È prevalente, al riguardo, l’orientamento interpretativo fondato sul rilievo che per luogo di privata dimora possa intendersi pure ogni luogo che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche ovvero nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. Si è così ritenuto ravvisabile il delitto ex art. 624 bis cod.pen. nella condotta di chi, per commettere un furto, si introduca all’interno di una farmacia durante l’orario di apertura Sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 244980 , nel ripostiglio di un esercizio commerciale Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca, Rv. 247969 , all’interno di un bar Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione, Rv. 247765 o in uno studio odontoiatrico Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 249850 . In senso conforme risulta essersi pronunziata altra sentenza di questa Sezione, massimata nei seguenti termini In tema di furto in abitazione, luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, comprese le parti accessorie di un edificio. La fattispecie era comunque relativa al furto di denaro contenuto in una cassetta per la raccolta di elemosina, posta all’esterno di un edificio di culto, ritenuto rientrare nel paradigma dell’art. 624 bis in quando parte accessoria del fabbricato Sez. 5, n. 7266 del 08/10/2014, Oxley, Rv. 262546 . Allo stesso modo si è ritenuto che integri il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che sottragga del danaro dal cestino delle offerte custodito in una sagrestia, la quale, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, serve non solo l’edificio sacro, ma altresì la casa canonica e dunque deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora , trattandosi di luogo in cui l’ingresso può essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità Sez. 4, n. 40245 del 30/09/2008, P.M. in proc. Aljmi, Rv. 241331 . Secondo altra sentenza, poi, integra il reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen. la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all’interno di una farmacia, quando l’introduzione clandestina avvenga nelle parti dell’immobile destinate, per l’uso che in concreto ne è fatto, a privata dimora la già citata Sez. 4, n. 51749 del 13/11/2014, Iorio, Rv. 261577 . 5.2.1 Un secondo orientamento ritiene criterio discretivo la considerazione della pubblica accessibilità del luogo, reputata incompatibile con la nozione di privata dimora. Si è così escluso, in linea generale, che i locali adibiti alla produzione e vendita di pane possano essere considerati luoghi tutelati a norma dell’art. 624 bis cod. pen., giacché essi sono frequentati da un pubblico di avventori in numero non determinabile e che si avvicendano quali clienti Sez. 5, n. 43672/2015, ud. 22 dicembre 2015, Susic, non massimata . Sulla stessa linea altra decisione Sez. 6, n. 18200 del 8/5/2012, Padolecchia, Rv. 252647 nega la possibilità di configurare il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. nell’ipotesi di condotta commessa in un negozio durante l’orario di apertura, valorizzando anche la circostanza che il fatto è stato commesso ai danni di un avventore, cliente dell’esercizio commerciale e non, dunque, del lavoratore addetto al negozio . Negli stessi termini si è affermato che non integra il delitto di furto in luogo di privata dimora, ex art. 624 bis cod. pen., la condotta di colui che sottragga del danaro dalla cassetta delle elemosine custodita non all’interno della sagrestia, ma nella zona della chiesa destinata al culto, atteso che quest’ultima non può considerarsi privata dimora, trattandosi di luogo frequentato da un numero indeterminato di persone e non destinato allo svolgimento di atti della vita privata Sez. 5, n. 23641 del 29/01/2016, P.M. in proc. Della Gatta, Rv. 266913 . Egualmente nega la configurabilità del reato di furto in privata dimora altra pronunzia Sez. 2, n. 39134 del 28/9/2012, Biscotti, Rv. 253451 in un’ipotesi riferita a furto di merce esposta e venduta in orario di apertura. 5.2.2 Il criterio della libera e pubblica accessibilità sembra quello adottato - non senza contrasti - anche dalla giurisprudenza formatasi in tema di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., che richiama i luoghi di cui all’art. 624 bis. Si è precisato che, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante citata costituisce luogo di privata dimora ogni ambiente in cui le persone autorizzate a soggiornarvi siano titolari di uno ius excludendi alios e che sia in concreto idoneo a proteggere il diritto alla riservatezza, consentendo lo svolgimento di atti di vita privata. Si è, pertanto, escluso che, all’interno dell’ufficio postale, possa considerarsi luogo di privata dimora lo spazio di fronte agli sportelli, dove chiunque può accedere liberamente a differenza dell’area degli uffici in cui il pubblico non può accedere senza autorizzazione, in quanto il divieto di accesso consente di attribuire all’ambiente le caratteristiche di privata dimora Sez. 2, n. 20200 del 21/04/2016, Ademaj e altro, Rv. 266759 si veda anche Sez. 2, n. 30419 del 16/03/2016, Favano, Rv. 267411 . In senso contrario si è affermato, che, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., costituisce luogo di privata dimora l’area aperta al pubblico durante gli orari di ufficio di un’agenzia bancaria Sez. 2, n. 28045 del 05/04/2012, Foglia, Rv. 253413 si vedano anche le risalenti Sez. 2, n. 9992 del 06/05/1983, Saraceno, Rv. 161358 Sez. 1, n. 5053 del 02/04/1979, Passalacqua, Rv. 142130 . 6. Tanto premesso, volendo tentare una possibile composizione dei due criteri sopra rievocati, potrebbe affermarsi che per entrambi il connotato dell’accessibilità - al luogo del delitto - limitata a una cerchia ristretta di persone, unito a quello della destinazione di esso, anche se parte di un ambiente più ampio, al compimento di atti della vita privata, è essenziale per definire il luogo di privata dimora ai fini che ci occupano. Ma tale opzione ermeneutica non è comunque sufficiente a risolvere il contrasto giurisprudenziale che si è formato tra le sentenze che hanno inteso sperimentare il criterio della accessibilità pubblica in astratto e quelle che lo pretendono verificato in concreto con riferimento al momento della azione delittuosa. I maggiori problemi interpretativi si pongono, infatti, per quei luoghi nei quali si svolge una attività lavorativa e che - per le caratteristiche della stessa attività posta in essere - siano accessibili anche a un numero indeterminato di persone si registra, infatti, un’opzione interpretativa che, per qualificare come privata dimora uno di tali luoghi di vita e lavoro , ritiene irrilevante accertare se la condotta illecita sia avvenuta durante l’orario di chiusura o meno. Invece, tale concreto dettaglio costituisce, secondo l’opposta opzione interpretativa, un requisito discriminante, poiché in orario di chiusura vi sarebbe necessità di accertare anche la presenza, all’interno di quei luoghi, di persone intente in attività. 6.1. In particolare, secondo un primo orientamento giurisprudenziale tale peculiare connotazione della azione ovvero la presenza o meno di persone non può costituire una ragione per escludere o includere un luogo tra quelli di privata dimora, qualora esso rientri, per le sue caratteristiche intrinseche, tra quelli nei quali, anche solo parzialmente e non continuativamente, la persona svolga atti della propria vita privata o la propria attività lavorativa. E tale posizione sembra essere in linea con quanto precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza Prisco sopra richiamata il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente . D’altronde, già una parte della giurisprudenza di legittimità precedente all’introduzione del reato specifico di furto in abitazione aveva sottolineato la configurabilità dell’allora circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 1 cod. pen., qualora la casa in cui sia stato commesso il reato fosse destinata ad abitazione, essendo irrilevante che essa fosse disabitata nella attualità così Sez. 2, n. 10161 del 10/7/1992, Ruggia, Rv. 192527 e, prima ancora, Sez. 2, n. 7291 del 15/2/1982, Manto, Rv. 154721 Sez. 2, n. 1182 del 20/10/1970, Vittozzi, Rv. 115796 ovvero fosse una casa destinata a periodi di vacanza e, quindi, abitata solo saltuariamente così Sez. 2, n. 900 del 14/4/1970, Gozzo, Rv. 117176 . Così si è affermato che rientra nella nozione di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura Sez. 5, n. 428 del 30/6/2015, Feroleto, Rv. 265694 . Il caso esaminato era relativo ad un tentato furto in un bar durante l’orario di chiusura e si è chiarito che l’esercizio commerciale è di per sé luogo di privata dimora, destinato allo svolgimento di un’attività che costituisce diretta espressione della personalità del soggetto che ne dispone la libertà d’impresa e non cessa di essere tale nell’orario di chiusura. In altra pronunzia si è pure sottolineata l’irrilevanza del fatto che, al momento della consumazione del furto, i locali siano o meno aperti al pubblico, poiché tale circostanza è del tutto ininfluente sulla destinazione del locale medesimo a privata dimora, intesa come luogo di svolgimento di atti leciti inerenti alla vita lavorativa, sebbene in maniera non esaustiva, afferendo senza alcun dubbio la sfera lavorativa alla vita personale e, quindi, alla sfera privata del soggetto che vi si intrattiene Sez. 5, n. 6210 del 24/11/2015, Tedde, Rv. 265875 . Conformi a tale indirizzo sono altre sentenze Sez. 2, n. 24763 del 26/5/2015, Mori, Rv. 264283 e Sez. 4, n. 32232 del 10/6/2009, Caglioni, Rv. 244432 riferite a furti in un ristorante in orario di chiusura ed altresì Sez. 2, n. 24763 del 26/05/2015, Mori, Rv. 26428401, calibrata però, piuttosto, sui riflessi di tale conclusione, in materia di dolo. Si è anche ritenuto privo di rilievo il fatto che il cantiere edile in cui si era verificato il furto fosse chiuso per l’orario notturno in cui la condotta di reato era stata commessa in tal senso la già citata Sez. 5, n. 2768 del 01/10/2014, Baldassin, Rv. 262677 . Altra pronuncia Sez. 4, n. 11490 del 24/1/2013, Pignalosa, Rv. 254854 , pur massimata come espressione dell’orientamento che esclude la configurabilità del reato di furto ex art. 624 bis cod. pen. commesso in orario di chiusura nella specie, una tabaccheria - in orario notturno, trattandosi di locale non adibito a privata dimora , in motivazione sembra invece condividere tale possibilità, qualora vi sia prova che tali luoghi siano adibiti a privata dimora, limitandosi quindi ad escludere la sussistenza di tale prova nel caso trattato. D’altronde, ancor prima dell’entrata in vigore dell’art. 624 bis ed in relazione al reato di violazione di domicilio, si erano ritenuti luoghi di privata dimora anche gli esercizi commerciali durante l’orario di chiusura Sez. 1, n. 8955 del 5/3/1976, Granzotto, Rv. 134378 Sez. 5, n. 5767 del 14/5/1981, Giacomelli, Rv. 149312 Sez. 5, n. 10531 del 26/10/1983, Logiudice, Rv. 161606 Sez. 5, n. 11277 del 20/9/1994, Paleari, Rv. 200187 . 6.2. Secondo un altro orientamento interpretativo, i luoghi di svolgimento di attività lavorativa sono da considerarsi di privata dimora solo se, al momento della commissione del fatto di reato, possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alla predetta attività. Sulla stessa linea, in tempi risalenti, e in relazione al reato di violazione di domicilio, si era escluso che un salone da barbiere, nelle ore di chiusura e di notte, potesse ritenersi luogo di privata dimora, non essendovi in tali condizioni e in tale luogo un’esplicazione di attività della vita privata e non essendovi quindi un bene che postuli la tutela giuridica con la norma concernente la violazione di domicilio Sez. 2, n. 656 del 17/03/1970, Trocciola, Rv. 117050 . In tempi più recenti è stata censurata la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. commesso in orario notturno in un capannone industriale, senza alcun accertamento sulla natura dell’attività che si svolgeva al suo interno e sulla concreta possibilità che vi si trattenesse qualcuno anche in quell’orario, avuto riguardo alla frequenza e agli orari di presenza dei dipendenti e di altri soggetti Sez. 4, n. 12256 del 26/1/2016, Cirulli, Rv. 266701 . In analoghi termini si è pronunziata questa Sezione, che ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen. per un furto commesso all’interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell’attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse ivi durante la chiusura notturna Sez. 5, n. 18211 del 10/3/2015, Hadovic, Rv. 263458 . Si è poi affermato, in relazione ad un furto in un’edicola in cui ci si era introdotti forzando la serranda d’ingresso, che costituisce un luogo di privata dimora anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l’esterno, esso viene utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso Sez. 5, n. 7293 del 17/12/2014, Lattanzio, Rv. 262659 . Anche in un’altra pronunzia si è affermato che il furto commesso in orario notturno all’interno di una struttura commerciale o aperta al pubblico integra la fattispecie prevista dall’art. 624 bis cod. pen. a condizione che il luogo presenti locali o strutture funzionali allo svolgimento di atti della vita privata da parte di coloro che, in via continuativa o contingente, vi si trattengono e che sia accertata la presenza di persone intente all’attività lavorativa durante l’orario notturno Sez. 5, n. 10440 del 21/12/2015, Fernandez, Rv. 266807 . Nel caso esaminato si è ritenuta viziata la sentenza che aveva ricondotto all’art. 624 bis cod. pen. il furto commesso di notte in un piccolo esercizio commerciale, senza preventivamente verificare se all’interno vi fossero locali destinati allo svolgimento di attività privata. Sempre questa Sezione ha avuto modo di precisare che commette il reato di furto in abitazione chi si introduce all’interno di un esercizio commerciale adibito a tabaccheria, solo durante l’orario di apertura e nella parte concretamente aperta al pubblico Sez. 5, n. 32026 del 19/02/2014, Fonti, Rv. 261672 . Espressione dell’orientamento più restrittivo sembra essere anche una recente pronunzia della Seconda Sezione che, nel trattare un caso di rapina contestata ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen. commessa all’interno di un supermercato durante l’orario di chiusura nel quale, al momento del fatto, si trovavano due commessi ed un cliente , ha affermato che il concetto di privata dimora , ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., ricomprende tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ma deve essere inteso in maniera restrittiva e, pertanto, limitato ai soli luoghi destinati funzionalmente al compimento di attività che appartengono alla sfera privata di un soggetto Sez. 2, n. 23981 del 20/05/2016, Matera e altro, Rv. 267204 . 7. A fronte del variegato panorama prospettato sembra indispensabile un intervento delle Sezioni Unite sullo specifico tema della interpretazione dell’art. 624 bis cod. pen., ma necessario anche per superare i contrasti che si delineano nella discussione più generale sulla possibilità di individuare un concetto di luogo di privata dimora che sia unitario ed unificante per tutte le ulteriori fattispecie che lo evocano. Come si è evidenziato, infatti, all’apparente identità descrittiva è corrisposta una diversità di criteri discriminanti. In particolare, con riferimento ai reati contro il patrimonio ed a quello di violazione di domicilio, si è finito per ampliare in maniera sensibile le opzioni interpretative, così da ricomprendere una vasta ed articolata casistica di luoghi destinati a privata dimora , rimarcandosi in tal modo la non univocità delle indicazioni giurisprudenziali. Sintetizzando, alcune pronunzie hanno posto l’accento sull’uso del luogo, considerandolo di privata dimora solo se utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata di chi lo occupa e richiedendo anche una continuità temporale del rapporto tra il luogo e le persone, nonché la effettiva presenza di queste ultime al momento della condotta illecita hanno cioè valorizzato il profilo di difesa della privacy, per cui è luogo destinato a privata dimora quello nel quale sussiste il diritto di ammettere o di escludere altre persone, poiché vi si svolge la vita privata di quelli che lo frequentano. In altre pronunzie, poi, si è posto l’accento sulla esclusione della connotazione di privata dimora per quei luoghi che, sebbene utilizzati anche per atti di vita privata da parte di alcuni, sono accessibili a un numero indiscriminato di persone. In una serie di decisioni, infine, si è valorizzato il criterio della stabilità della presenza nel luogo, per cui non può invocarsi la riservatezza in relazione a luoghi nei quali ci si trovi occasionalmente o transitoriamente. Il ricorso va, pertanto, rimesso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod.proc.pen P.Q.M. rimette il ricorso alle Sezioni Unite.