Grossolanità della contraffazione, il sequestro probatorio è valido

La Cassazione ha avuto l’occasione di stabilire, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale già consolidato, che la grossolanità della contraffazione può rilevare ai fini del sequestro probatorio.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 553/17, depositata il 5 gennaio. Il caso. Il Tribunale annullava con ordinanza il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal PM in relazione ai prodotti sottoposti al vincolo cautelare dalla Guardia di Finanza. Si trattava di profumi, detenuti da un ditta con il fine di vendita, recanti marchi di note case produttrici, in assenza di autorizzazione all’apposizione. Nella fattispecie il giudice aveva escluso il fumus delicti inerente all’ipotesi di cui all’articolo 474 c.p. circa l’ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi . Il PM ricorreva per cassazione rilevando l’erroneità della decisione nella parte in cui riteneva le confezioni non idonee a trarre in inganno i consumatori e i marchi contraffatti non perfettamente rispondenti a quelli originali. La grossolanità della contraffazione basta per la convalida del sequestro probatorio. La Corte nell’analisi del caso in questione riporta l’indirizzo giurisprudenziale enunciato precedentemente con sentenza Sez. II, n. 2787 del 3/12/15 – RV265777 – ove si è stabilito che - in tema di sequestro probatorio di prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, sussiste il fumus commissi delicti nel caso di profumi messi in commercio in confezioni che, pur riportando altro marchio, richiamano ai fini descrittivi il nome commerciale di fragranze protette dalla registrazione del marchio, essendo tali confezioni inidonee a evitare l’effetto decettivo . Sulla scorta di questo principio la Cassazione rileva che la detenzione di prodotti recanti marchio contraffatto, per quanto grossolano, è sufficiente ad integrare il delitto di cui all’articolo 474 c.p., in quanto esso tutela in via principale e diretta la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi. Sancisce di conseguenza che la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno sono utili presupposti del sequestro probatorio. Per tutti questi motivi, la Corte ritiene il ricorso fondato e annulla l’ordinanza con rinvio per il riesame alla Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 luglio 2016 – 5 gennaio 2017, n. 553 Presidente Fumo - Relatore De Berardinis Ritenuto il fatto Con ordinanza in data 16/2/16 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Riesame, annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio,emesso dal PM in relazione ai prodotti sottoposti al vincolo cautelare dalla Guardia di Finanza, in un controllo eseguito presso la ditta di B.G., che deteneva a fine di vendita profumi recanti marchi di note case produttrici, privi dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio,come descritto nel provvedimento. Nella specie il Tribunale aveva escluso la sussistenza del fumus delicti , inerente all'ipotesi di cui all'art. 474 CP, ritenendo pertanto insussistenti le esigenze probatorie. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo 1. violazione di legge inerente agli art. 474-240 CP e 253-355-324 CPP. A riguardo evidenziava l'erroneità della decisione, fondata sull'assunto che le confezioni di cui si tratta non erano idonee a trarre in inganno i consumatori, e sulla non perfetta rispondenza dei marchi contraffatti a quelli originali. Menzionava sul punto l'art. 20 del Codice della proprietà industriale che prevede il diritto del titolare del marchio di vietare a terzi l'utilizzo di marchi similari. In conclusione chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata Il PG in Sede ha formulato richiesta di annullamento con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La difesa di B.G. ha depositato memoria sostenendo l'infondatezza del ricorso proposto dal PM. Rilevato in diritto Il ricorso risulta dotato di fondamento. Invero la pronuncia di annullamento della convalida del sequestro disposta dal PM risulta viziata da erronea applicazione della legge penale, come dedotto dal requirente. Va in materia richiamato l'indirizzo giurisprudenziale enunciato da questa Corte, con sentenza Sez. II, n. 2787 del 3/12/2015-RV265777 - ove si è stabilito che - in tema di sequestro probatorio di prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, sussiste il fumus commissi delicti nel caso di profumi messi in commercio in confezioni che,pur riportando altro marchio, richiamano` a fini descrittivi i il nome commerciale di fragranze protette dalla registrazione del marchio, essendo tali confezioni inidonee ad evitare l'effetto decettivo tanto con riferimento al disposto dell'art. 474 CP e art. 253 Cod. Proc. Pen. Si richiama altresì Sez. V, n. 5260 del 11/12/2013-RV258722 - per cui integra il delitto di cui all'art. 474 Cod. Pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana,considerato che l'art. 474 Cod. Pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio si tratta pertanto di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno v. altre conformi n. 31451 dei 2006, RV235214 n. 11240 del 2008_RV239478 . Orbene, resta evidente la violazione di legge denunciata dal PM ricorrente nel caso di specie,ove emerge la erronea applicazione della legge penale, nella esclusione dei presupposti di convalida del sequestro a fini probatori. Va dunque pronunziato l'annullamento dell'ordinanza di cui si tratta, con rinvio al Tribunale di Napoli -Nord, Sez. riesame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli - Nord, Sez. Riesame.