Quando il rapporto fiduciario cliente-avvocato sana le nullità processuali a regime intermedio

Quando la notificazione del decreto di citazione è effettuata presso il difensore, nonostante l’imputato abbia eletto domicilio diverso, si configura una nullità processuale a regime intermedio. Quanto conta il rapporto di fiducia intercorrente tra cliente e avvocato, in questo caso?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 490/17 depositata il 5 gennaio. Il caso. La Corte d’appello aveva dichiarato sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione del reato, nei confronti di un imputato per il reato di calunnia. Quest’ultimo ricorreva in Cassazione, adducendo la censura di omessa notifica all’imputato del decreto di citazione. Egli aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, luogo in cui erano stati notificati tutti gli atti, ma quest’ultimo decreto di citazione era stato, invece, notificato presso il difensore. Il regime fiduciario intercorrente tra cliente e difensore. Secondo la Corte di Cassazione, però, detta notifica, seppure eseguita in maniera irrituale, non è idonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore . La nullità che ne deriva è a regime intermedio, sanata se non eccepita tempestivamente nel corso del giudizio di cui si tratta in questo caso, l’appello . Se si volesse eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, la mancata cognizione dell’atto deve essere rappresentata in giudizio. Non è configurabile, insomma, un deficit di conoscenza dell’atto se la disposta notifica non viene eccepita in giudizio, anche tenuto conto del fatto che all’udienza di cui si tratta era presente il difensore dell’imputato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 2 dicembre 2016 – 5 gennaio 2017, n. 490 Presidente Rotundo – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 12 ottobre 2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.A. in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione ha confermato le statuizioni civili della sentenza e condannato il M. alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. A carico del M. si procedeva per il reato di calunnia commesso in omissis , in relazione alla falsa denuncia di smarrimento di un assegno pacificamente consegnato alla parte civile, V.M 2. Con unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore, attraverso proprio sostituto processuale nominato a tale specifico fine in quanto non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, denuncia vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 161 e 163 cod. proc. pen., per l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Rileva che l’imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, luogo ove venivano notificati tutti gli atti, fin dal decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare e che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato, invece, notificato, senza alcun previo tentativo di notifica, presso il difensore. L’assenza dell’imputato nel giudizio di appello, documentata dal verbale di udienza, dà corpo alla nullità di cui all’art. 178, lett. c cod. proc. pen. risolvendosi in una violazione del diritto di difesa ed alla nullità di tutti gli atti successivi ivi compresa la sentenza e la notifica dell’estratto contumaciale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate, avuto riguardo ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, come in dispositivo. 2. Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso era stato originariamente assegnato alla sezione Settima penale sul presupposto della inammissibilità del ricorso stesso in quanto proposto da soggetto non legittimato e cioè da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, nominato quale sostituto processuale dal difensore non cassazionista , questione sulla quale sussisteva un contrasto interpretativo sul punto se, in tal caso, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione consegua, ed eventualmente a carico di chi, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Il contrasto in materia è stato superato dalla recente pronuncia a Sezioni Unite che ha, altresì, enunciato il principio di diritto - al quale il Collegio intende uniformarsi - secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio S.U. n. 40517, del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 . Si è affermato che la sussistenza in capo al difensore pur privo della legittimazione a ricorrere in cassazione per il mancato titolo abilitativo di un autonomo diritto di impugnazione rende ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale, nominato quale sostituto dal difensore di ufficio dell’imputato non cassazionista, in applicazione delle regole stabilite dall’art. 102 cod. proc. pen., là dove si prevede che il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto comma 1 e che il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore comma 2 . 3. Il Collegio ritiene di aderire a quell’orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8 - bis, cod. proc. pen. presso il difensore determina, se l’interessato non rappresenta con elementi idonei la mancata conoscenza dell’atto, una nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d’appello Sez. 6, n. 9723 del 17.1.2013, Serafino, Rv. 254693 . Ancora più di recente, è stato ribadito che la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore Sez. 4, n. 40066 del 17.9.2015, Bellucci, Rv. 264505 . Le conclusioni ora illustrate si pongono in linea di continuità con una sentenza con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, già nel 2004, ebbero modo di precisare che la notificazione della citazione dell’imputato non effettuata presso il domicilio eletto e nemmeno a mani proprie, non integrasse necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma desse luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice, sempre che non apparisse in astratto o risultasse in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra, invece, la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo cosi S.U. n. 119 del 27.10.2004 dep. 2005 , Palumbo, Rv. 229540 . In questa stessa sentenza è precisato che l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice. 5. Nel caso in esame, come risulta dagli atti - cui questa Corte ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta - il decreto di citazione per il giudizio di appello venne notificato all’avv. Antonio Ferriero sia in proprio che quale domiciliatario dell’imputato, che pure effettivamente aveva dichiarato altro domicilio. Tuttavia all’udienza del 5 giugno 2015 in grado di appello era presente l’avv. Luigi Vincenzo - nominato sostituto processuale del difensore di fiducia - che svolgeva le proprie difese e che rassegnava la proprie conclusioni senza nulla eccepire sul punto. Alla stregua dei principi che si sono innanzi illustrati deve, dunque, convenirsi sulla infondatezza della proposta eccezione poiché non è configurabile alcun deficit di conoscenza dell’atto da parte dell’imputato essendosi verificata - in ragione delle modalità della disposta notifica - una nullità a regime intermedio, sanata perché non eccepita nel corso del giudizio d’appello. 6. Non contrastano con tale conclusione, in ragione della natura fiduciaria del rapporto esistente tra l’imputato e il difensore di fiducia, e, per esso, del sostituto processuale di quello fiduciario che esercita tutti i diritti, assumendo altresì tutti i doveri, del primo, le diverse conclusioni alle quali è pervenuta questa stessa sezione Sez. 6, n. 8150 del 29.2.2012, Romero, Rv. 262925 che ha ritenuto omessa la notifica eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e assoluta ed insanabile la conseguente nullità derivatane in punto di citazione dell’imputato, conclusione incentrata sulla considerazione che la qualità del rapporto intercorrente tra il difensore di ufficio e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo che, viceversa, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, connota il rapporto tra il difensore fiduciario e l’assistito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che liquida in Euro 1.600,00 complessivi, oltre IVA e CPA.